Cass. pen., sez. V, sentenza 14/03/2023, n. 10968
CASS
Sentenza 14 marzo 2023

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In tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali.

Commentari5

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    La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 19 giugno 2024 (depositata il 28 giugno 2024), ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a carico dell'amministratrice di una società di servizi ribadendo l'importanza di una corretta tenuta delle scritture contabili e del rispetto dei diritti dei creditori nelle procedure fallimentari. Il caso L'amministratrice di una società di servizi è stata ritenuta colpevole per aver omesso la tenuta delle scritture contabili e per aver occultato documentazione aziendale, impedendo così la ricostruzione del patrimonio societario e pregiudicando i creditori. L'azienda è stata dichiarata fallita nel 2013, ma la …

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    È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato,dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabilio li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Aggiornamento normativo: dall'art. 216 L. fall. all'art. 322 CCII Con l'entrata in vigore …

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    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 aprile 2024

    1. La massima In tema di bancarotta fraudolenta distrattiva è l'imprenditore a dover fornire la prova che il pagamento con denaro sociale sia inerente all'attività o estingua un debito effettivo della società, ricorrendo, in difetto, un fatto di distrazione; l'amministratore è infatti direttamente responsabile della conservazione del patrimonio della società ed assume una posizione di garanzia nei confronti dei creditori per l'adempimento delle obbligazioni con il patrimonio sociale. 2. La sentenza integrale Tribunale Trieste, 28/11/2023, (ud. 26/10/2023, dep. 28/11/2023), n.1890 Svolgimento del processo Con decreto del G.u.p. del 10 marzo 2023 era disposto il rinvio a giudizio di Lu.Gu. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/03/2023, n. 10968
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10968
Data del deposito : 14 marzo 2023

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