Articolo 83 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 82Articolo 84
Versione
6 maggio 1952
Art. 83.
(Carico e scarico di merci accensibili)


Le navi che accostano alle zone dove si compiono operazioni di carico e di scarico di merci facilmente accensibili devono avere i fumaioli e le cappe fumarie coperti da reti parascintille.
Le operazioni di carico e di scarico delle merci facilmente accensibili durante le ore notturne sono sottoposte all'autorizzazione del comandante del porto e devono essere compiute con le modalita' prescritte dalla medesima autorita'.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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