Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2024, n. 42546
CASS
Sentenza 7 novembre 2024

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In tema di bancarotta fraudolenta documentale, rientra nella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, la nozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili, che comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri "lasciati in bianco" e si differenzia dal caso, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessa annotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, ma nell'omessa annotazione di specifiche operazioni.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2024, n. 42546
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42546
Data del deposito : 7 novembre 2024

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