Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/1999, n. 2869
CASS
Sentenza 25 marzo 1999

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L'omessa indicazione delle parti e dei difensori nella intestazione Della sentenza, come prevista dall'art. 132 cod. proc. civ., ovvero la commissione di errori materiali al riguardo non comportano nullità della sentenza a meno che, a causa di tali difetti, si verifichi una effettiva, mancata partecipazione della parte (intesa in senso ampio) al giudizio, sì da determinare la reale violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. (Nel caso di specie il difensore indicato era stato revocato, pur avendo tuttavia espletato la difesa orale su invito della parte; la S. C. ha ritenuto che, permanendo i poteri del difensore revocato in capo allo stesso fino alla nomina ufficiale di altro difensore - nella specie non verificatasi - la revoca intervenuta non poteva assumere valenza negativa ne' in ordine al principio del contraddittorio ne' in ordine al diritto di difesa).

Commentario1

  • 1Appropriazione indebitaAccesso limitato
    Giovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 4 maggio 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/1999, n. 2869
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2869
Data del deposito : 25 marzo 1999

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