Sentenza 25 marzo 1999
Massime • 1
L'omessa indicazione delle parti e dei difensori nella intestazione Della sentenza, come prevista dall'art. 132 cod. proc. civ., ovvero la commissione di errori materiali al riguardo non comportano nullità della sentenza a meno che, a causa di tali difetti, si verifichi una effettiva, mancata partecipazione della parte (intesa in senso ampio) al giudizio, sì da determinare la reale violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. (Nel caso di specie il difensore indicato era stato revocato, pur avendo tuttavia espletato la difesa orale su invito della parte; la S. C. ha ritenuto che, permanendo i poteri del difensore revocato in capo allo stesso fino alla nomina ufficiale di altro difensore - nella specie non verificatasi - la revoca intervenuta non poteva assumere valenza negativa ne' in ordine al principio del contraddittorio ne' in ordine al diritto di difesa).
Commentario • 1
- 1. Appropriazione indebitaAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 4 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/1999, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Rel. Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CH RI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO GIANGIACOMO n^ 30, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE POLINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SITAF SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. D'AREZZO n^18, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO COLARIZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO VECCHIONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1804/96 del Tribunale di TORINO, depositata il 18/04/96, R.G.N. 671/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato Giuseppe POLINI;
udito l'Avvocato Massimo COLARIZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18 aprile 1996 il Tribunale di Torino confermava in grado di appello la decisione del Pretore locale in data 23.6.1994, che aveva rigettata la domanda proposta da IN IC - ammesso al patrocinio a spese dello Stato - nei confronti della S.I.T.A.F. S.P.A., volta all'accertamento della illegittimità della mancata assunzione obbligatoria al lavoro da parte della convenuta, come invece disposto dall'U.P.L.M.O. in data 13 gennaio 1993, ovvero dell'inadempimento della Società concernente il successivo contratto di assunzione diretta ritualmente stipulato con la convenuta.
Avverso tale sentenza il IN ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo ad un solo motivo limitato alla irrituale costituzione in giudizio del difensore nominato per il gratuito patrocinio.
Resiste la S.I.T.A.F. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo di impugnazione il ricorrente, tralasciando ogni doglianza sul merito della controversia, denuncia genericamente nullità della sentenza per violazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 75, 82, e 83 C.P.C., in relazione all'art.360, nn. 3 e 4 , stesso codice di rito, e poi ne precisa il contenuto osservando: 1) che la sentenza è da ritenersi nulla in quanto l'Avv.to Volontà, difensore nominatogli per il gratuito patrocinio, si è costituito in giudizio utilizzando il solo decreto della apposita Commissione, senza essere munito della procura alle liti, in effetti da esso IN conferitagli in precedenza e poi revocatagli il giorno prima della discussione;
sicché erronea ed invalidante si appalesa l'indicazione nella intestazione della sentenza di detto difensore con la dicitura "Avv. Gianfranco Volontà che lo rappresenta e difende per delega in atti"; 2) che egli non poteva essere ritenuto come rappresentato e difeso dall'Avv. Volontà sulla base della sola nomina da parte della Commissione per il gratuito patrocinio, occorrendo, per principio giurisprudenziale consolidato, procura speciale per il giudizio di appello;
3) che, pertanto, in carenza della stessa, detto giudizio è stato celebrato in violazione del contraddittorio.
Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni.
Anzitutto va osservato che la indicazione delle parti e dei difensori nella intestazione della sentenza, come prevista dall'art.132 Cod. Proc. Civile, ha una funzione meramente indicativa e la sanzione di nullità, che talvolta è stata applicata, non risulta essere conseguenza della sua omissione o di errore materiale al riguardo, ma del fatto, ben più pregnante, che entrambe tali circostanze siano conseguenze di una effettiva, mancata partecipazione della parte (intesa in senso ampio) al giudizio, si da determinare la reale violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Poste tali premesse, si tratta dunque di accertare se, nella specie, siffatta ultima situazione si sia in concreto verificata in danno del ricorrente, ovvero se le anzidette violazioni non sussistano e debbano quindi essere rigorosamente escluse, sulla base dell'esame degli atti di causa, che questa Corte può compiere direttamente essendo stata investita del controllo circa l'esatta applicazione di norme di legge.
Al quesito può rispondersi negativamente, dovendosi escludere, alla stregua delle risultanze processuali, la configurabilità di violazioni o di qualsiasi altro vizio invalidante la pronuncia impugnata.
Emerge per tabulas, e l'assunto è avallato dallo stesso contenuto del ricorso, che il IN, dopo avere conferito procura speciale per il presente giudizio all'Avv. Giordano, nominatogli per il gratuito patrocinio della competente commissione e che ebbe materialmente ad espletare il mandato redigendo e notificando l'atto di impugnazione, successivamente, e su sua richiesta, ottenne termine dal Tribunale per munirsi di altro difensore, revocando la nomina al predetto, conferendo nuova procura all'Avv. Gianfranco Volontà, a sua volta nominatogli dalla cennata Commissione, e quindi procedendo ad ulteriore revoca anche di quest'ultimo, pur invitandolo a presentarsi all'udienza fissata ed a discutere la causa, alla quale, in assenza del ricorrente, realmente il legale intervenne espletando la difesa orale.
Consegue da tale ricostruzione della vicenda che, radicatosi ritualmente il contraddittorio con il patrocinio e l'ausilio dell'Avv. Giordano, da un lato il relativo principio nel caso in esame non risulta violato, atteso che i poteri conferiti al difensore revocato permangono in capo allo stesso fino alla nomina ufficiale di altro difensore, e ciò al fine di evitare una ipotizzabile vacatio dello ius postulandi, di guisa che la revoca, comportando unicamente effetti immediati interni tra la parte ed il difensore, non investe il processo;
e dall'altro che, ai sensi dell'art. 85 Cod. Proc. Civile, la stessa revoca (come del pari avviene in caso di rinuncia alla procura ad opera del difensore) non ha prodotto effetti neppure nei confronti dell'altra parte, se non dopo la formale sostituzione del primo legale con l'Avv. Volontà. Nè, d'altronde ed a tal proposito, giova al ricorrente sostenere che, inseritosi nello schema processuale delineato il conferimento della nuova procura all'Avv. Volontà, a sua volta revocato prima della udienza di discussione della causa, sostanzialmente egli è rimasto privo di difensore durante la trattazione orale, con conseguente violazione del diritto di difesa;
giacché al riguardo, a prescindere da ogni indagine circa i limiti di efficacia della presenza attiva dello stesso legale nella indicata udienza, come peraltro sollecitata dal IN medesimo, va ribadito, secondo quanto già in precedenza precisato, che tale ultima revoca non attinge valenza negativa ne' in ordine al principio del contraddittorio, ne' sotto il profilo del diritto alla difesa, non risultando agli atti formale nomina di altro difensore in sostituzione del predetto, sì da qualificarsi tamquam non esset ai limitati fini cennati, con conseguente permanenza e protrazione in capo al difensore revocato dei poteri in precedenza conferitigli. Le esposte considerazioni, pertanto, fermi restando i principi che regolano il contraddittorio tra le parti e quello che il potere di rappresentanza del procuratore in giudizio, ancorché designato con il provvedimento di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, scaturisce soltanto dal mandato successivamente conferito dalla parte - principi che non risultano nella specie violati alla stregua dei rilievi evidenziati -, consentono di ritenere che il procedimento in grado di appello e la sentenza conclusiva non appaiono inficiati da alcuna delle nullità prospettate in gravame;
per l'effetto il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, a norma dell'art.91 Cod. Proc. Civile, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in L 23.000 oltre all'onorario difensivo, liquidato in L.2.000.000 (Duemilioni). Così deciso in Roma, il 10 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1999