Sentenza 18 febbraio 1999
Massime • 2
L'indagine compiuta dal giudice di merito nello stabilire l'oggetto ed i limiti di una transazione, involge un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da una motivazione immune da vizi logici o da errori di diritto.
In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato è "in re ipsa", ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del "dominus" ed all'impossibilità - per costui - di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento del danno ben può essere - in tali ipotesi - operata , dal giudice, facendo riferimento al cosiddetto danno "figurativo", e - quindi - al valore locativo del cespite usurpato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/1999, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Francesca TROMBETTA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SU MI, AN AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PANAMA 68, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che li difende unitamente all'avvocato SE GENTILINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LL SE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 542/95 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 2/10/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/3/98 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'11 maggio 1983 IO SU conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bergamo GI AD chiedendo la condanna di quest'ultimo alla rimessione in pristino di un carro - ponte, presso il capannone di Dalmine, via Sabbio 85, asportato dal convenuto con i relativi accessori;
ovvero il computo del valore del carro - ponte nella comunione di beni fra le parti esistente;
chiedeva, inoltre che venisse disposta la divisione giudiziale in parti uguali del fondo, di cui al mappale 2193 della sezione censuaria di Sforzatica in Dalmine, via Sabbro 85, e della ivi insistente costruzione con i relativi impianti. Il AD, costituitosi, chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa AR GA, moglie dell'SU e comproprietaria pro quota dei beni e, rimettendosi alla decisione del Tribunale per la divisione dell'immobile, chiedeva in via riconvenzionale sia l'accertamento che la proprietà dell'autovettura Alfa Romeo tg. B6/525268 spettava a lui in via esclusiva sia il risarcimento dei danni subiti.
La GA si costituiva aderendo alle difese svolte dal marito. Disposta ed espletata consulenza tecnica per la predisposizione di un progetto di divisione dell'immobile, le parti raggiungevano un accordo transattivo per la divisione, depositando atto di transazione 28.6.85 ed atto notarile di divisione del 7.X.86. Proseguita la causa in ordine alle domande riconvenzionali proposte, il Tribunale con sentenza 7 luglio 1992 dichiarava cessata la materia del contendere per intervenuta transazione giudiziale e compensava interamente le spese del giudizio.
Su impugnazione del AD, la corte di appello di Brescia, con sentenza 2 ottobre 1995, in parziale riforma della sentenza del tribunale, dichiarava cessata per intervenuta transazione la controversia limitatamente alla divisione immobiliare ed in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali dichiarava l'autovettura Alfa Romeo tg. B6 525268 di esclusiva proprietà del AD e condannava l'SU e la GA in solido al risarcimento dei danni in favore del AD, liquidati in L. 38.601.000, con gli interessi legali dall'8.X.86 al saldo, oltre alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Affermava la corte, per quanto interessa il presente giudizio, che dal testo letterale della scrittura privata 28.6.85 emergeva chiaramente che le parti avevano inteso far riferimento alla sola questione della divisione immobiliare e non a quelle attinenti al passaggio di proprietà dell'autovettura ed al risarcimento dei danni.
Infatti, fin dall'inizio della scrittura, per indicare l'oggetto della transazione si faceva riferimento alla causa in corso innanzi al Tribunale, non precisandosi che la stessa riguardava la divisione dei capannoni senza il minimo accenno alle domande riconvenzionali proposte dal AD, inoltre, l'intero testo dell'accordo disciplinava la soma divisione immobiliare;
il che se riguardava l'oggetto principale della causa non per questo autorizzava a ritenere che la soluzione ad esso attinente comportasse automaticamente la soluzione globale di tutta la controversia. Nè ciò poteva dedursi dalla frase "spese di causa compensate" contenuta nella scrittura, dal momento che sia dal significato letterale delle parole, che dal loro senso logico, la compensazione delle spese era solo quella che si riferiva alla divisione immobiliare.
Ove le parti avessero voluto por termine ad ogni controversia, lo avrebbero specificato nel testo dell'accordo, come si usa fare, affermando di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, oppure che la causa in corso sarebbe stata abbandonata con rinunzia alle domanda in essa svolte. Anche il testo della denuncia querela proposta dal AD, censurava il comportamento dell'SU che, nonostante la soluzione della controversia relativa alla divisione immobiliare, impediva l'accesso del AD nella sua proprietà. Indicativo era infine, il comportamento di quest'ultimo che, dopo la sottoscrizione dell'accordo transattivo, articolava mezzi istruttori in ordine alle domande riconvenzionali proposte.
In ordine al danno richiesto per la mancata disponibilità della propria quota di capannone, affermava la corte che, prima della divisione immobiliare operata con l'accordo transattivo del 28.6.85 il AD aveva solo la possibilità di un godimento diretto della propria quota ideale, godimento che gli è stato precluso, ma in ordine al quale egli non ha provato di aver subito danni conseguenti al comportamento dell'SU, non avendo dimostrato di aver dovuto locare un altro immobile per continuare la propria attività nel settore vetrario.
Intervenuta la divisione, invece, avendo il AD il pieno diritto di disporre di un bene determinato, il danno economico subito era consistito (alla stregua del contratto di locazione concluso con il Bellini il 4.7.87, per un canone di L. 19.000.000 annui, come comprovato dalla documentazione prodotta e dal teste escusso) nella perdita del valore locativo del bene, determinabile nell'importo del canone pattuito con il Bellini, per il periodo 28.6.85 data della definizione transattiva, al 7 ottobre 86 data della stipula dell'atto pubblico di divisione dalla quale il AD fu messo in grado di disporre dell'immobile. Essendosi, quindi, la perdita del valore locativo protratta per quindici mesi e dieci giorni, il danno liquidabile ammontava a L. 24.277.772 e trattandosi di debito di valore, tale somma doveva essere maggiorata della rivalutazione medio tempore maturata, nella misura del 59% in base ai dati ISTAT, pervenendo così alla somma di L. 38.601.000 sulla quale decorrevano gli interessi a partire dell'8 ottobre 86 al saldo.
Avverso tale sentenza ricorrono in Cassazione i coniugi SU, GA con tre motivi di ricorso.
Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deducono i ricorrenti a motivi di impugnazione:
1) l'omessa e insufficiente motivazione - per avere la corte di merito erroneamente affermato che la transazione riguardava soltanto la divisione immobiliare, mentre con essa le parti avevano inteso definire l'intera controversia e quindi anche le domande secondarie proposte dal AD, come emergeva dalla dizione letterale dell'atto e dall'avere le parti stabilito che tutte le spese di causa andavano compensate fra di esse;
2) l'insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la corte di merito A) erroneamente interpretato il testo denunzia - querela presentata dal AD alla pretura di Bergamo nella quale, con chiara dizione e per ammissione dello stesso, ogni questione tra le parti doveva intendersi risolta e, quindi, anche quella relativa al risarcimento danni;
B) comunque erroneamente liquidato il danno, per mancata locazione della parte di capannone spettante al AD, nonostante alcuna prova certa del danno fosse stata data, anche considerato che il teste escusso era un dipendente del AD;
C) erroneamente ritenuto il danno siccome configurante un debito di valore mentre trattavasi di debito di valuta essendo il risarcimento già quantificato su una somma determinata;
D) comunque, erroneamente liquidato la svalutazione monetaria nonostante essa non si fosse verificata;
E) erroneamente liquidato gli interessi sulla somma rivalutata a decorrere dall'8 ottobre 86 (data dell'atto di divisione), anziché dalla decisione al saldo;
3) l'insufficiente motivazione per avere la corte di merito, erroneamente non tenuto conto che i danni derivati dal mancato uso del capannone, erano stati sofferti da entrambe le parti, ed in particolare, stante la mancata utilizzazione del capannone per un certo tempo, dall'SU, che non poteva impiegare le macchine con danno per le stesse.
Il primo motivo di ricorso ed il secondo motivo, profilo sub A, vanno trattati congiuntamente, stante la loro stretta connessione. Essi sono infondati.
I ricorrenti, infatti, nel dedurre il vizio di motivazione che inficerebbe la sentenza impugnata, in realtà censurano l'interpretazione data dalla corte di merito all'atto transattivo del 28-6-85, prospettando una diversa interpretazione della stessa, più favorevole alla loro tesi, e sollecitando, inammissibilmente, l'adesione ad essa di questa corte.
È noto, invero, che l'indagine compiuta dal giudice di merito nello stabilire l'oggetto ed i limiti di una transazione, involge un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da una motivazione immune da vizi logici o da errori di diritto (v. Cass. 2409/71; 2483/80) e, nella specie tale può ritenersi il giudizio espresso dalla corte di merito, secondo la quale l'atto del 28.6.85 configura una soluzione transattiva della controversia solo limitatamente alla divisione immobiliare, con esclusione, quindi, di ogni altra questione relativa alle domande riconvenzionali proposte dal AD. Il convincimento della corte di merito è, infatti, il risultato dell'indagine, dalla stessa condotta, nell'osservanza delle norme sull'interpretazione dei contratti, per individuare la reale volontà negoziale delle parti, volontà tratta non solo dalla dizione letterale del testo dell'accordo, che faceva riferimento alla sola questione della divisione immobiliare, senza alcun accenno a quelle attinenti al passaggio di proprietà dell'autovettura ed al risarcimento danni;
ma anche dal comportamento delle parti che, lungi dall'abbandonare la causa, dopo la stipula dell'accordo in esame, e dal dare atto di non aver più nulla a pretendere, perseguirono nel giudizio, articolando il AD precise istanze istruttorie in ordine alle domande riconvenzionali proposte;
comportamento delle parti anche esaminato con riferimento ad testo della denunzia - querela, che metteva in evidenza esclusivamente gli ostacoli frapposti dall'SU all'accesso del AD al capannone, pur dopo l'intervenuto accordo sulla divisione dell'immobile. Quanto alla decisione delle parti, di compensare le spese del giudizio riportata nell'accordo, la corte di merito ha logicamente spiegato come, in mancanza di rinunzia alle altre domande, o di altre espressioni attestanti la definizione dei rapporti fra le parti, la compensazione delle spese non poteva che riferirsi all'intervenuta transazione sulla divisione immobiliare, in ordine alla quale la definizione delle spese si poneva con maggiore immediatezza, tenuto conto della necessità di liquidare la spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Passando all'esame del profilo sub. B e C del secondo motivo, va rilevato che correttamente è stato liquidato il danno per la mancata disponibilità del capannone, dalla data dell'accordo transattivo alla data dell'atto di divisione dell'immobile, in quanto, trovandoci in presenza di un atto illecito concretantesi nella occupazione senza titolo di un immobile di proprietà altrui, il danno sopportato dal proprietario usurpato è in "re ipsa" venendo meno per lo stesso, la possibilità di conseguire l'utilità che, di norma, la disponibilità del bene consente di ricavare. In tali casi, come questa corte ha di recente affermato (V. Cass. 2859/95), il giudice può ben determinare il risarcimento facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo, calcolato con riferimento al valore locativo del cespite considerato. Il fatto, poi, che il valore locativo sia stato individuato in una somma determinata, non fa perdere l'obbligazione risarcitoria la sua natura di debito di valore, come tale suscettibile di rivalutazione monetaria, in quanto, mirando alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato, la somma di danaro stabilita non rappresenta l'oggetto della obbligazione risarcitoria, ma solo un elemento di commisurazione del danno (v. Cass. 2859/95). Quanto al profilo sub D dello stesso motivo, la censura va disattesa richiedendosi, inammissibilmente, a questa corte un accertamento di fatto sull'effettivo maturarsi della svalutazione alla data considerata, accertamento che rientra nei compiti del giudice di merito e che la corte territoriale ha fatto determinando l'ammontare della svalutazione al 59%.
La censura proposta al profilo E) del secondo motivo, è fondata. Con essa i ricorrenti giustamente lamentano che la corte di merito sia incorsa in errore nel liquidare gli interessi sulla intera somma rivalutata a decorrere dall'8.X.86. Infatti, come le sezioni unite di questa corte hanno stabilito con la sent. 1712/95, il danno per il ritardato conseguimento delle somme liquidate per i debiti di valore (cioè gli interessi compensativi) non può essere calcolato dalla data dell'illecito sull'intera somma definitivamente rivalutata, ma va determinato computando gli interessi sull'importo originariamente dovuto, e quindi sui suoi progressivi adeguamenti in relazione alla sopravvenuta inflazione, calcolati in via equitativa in base agli indici annuali medi di svalutazione (v. sent. conformi 2780/ 97; 5708/97; 1641/97). Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, introducendo un nuovo profilo di censura, mai discusso nelle precedenti fasi di merito. Quindi, in accoglimento del secondo motivo, profilo sub E, e previo rigetto di tutti gli altri motivi, la sentenza va cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Brescia, che provvederà ad un nuovo esame della controversia in applicazione del principio affermato.
P.Q.M.
la corte accoglie il secondo motivo di ricorso per quanto di ragione, e, rigettati gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della corte di appello di Brescia.
Così deciso in Roma il 4 marzo 1998.
Depositata in Cancelleria il 18/02/1999.