Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/09/1982, n. 4822
CASS
Sentenza 6 settembre 1982

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Il principio secondo cui la cessazione del rapporto di lavoro seguita dall'immediata riassunzione del lavoratore presso lo stesso datore di lavoro è da presumersi, salvo prova contraria, come una interruzione fittizia di un unico rapporto presuppone che i due rapporti succedutisi nel tempo, e che si assume costituiscano l'uno prosecuzione dell'altro, siano entrambi di lavoro subordinato. Detto principio, pertanto, non può trovare applicazione nel caso in cui, sia precluso l'accertamento di tale situazione giuridica (nella specie: per transazione della controversia attinente al primo rapporto ed alla sua natura).*

L'interpretazione del contenuto di un negozio transattivo si risolve in un apprezzamento di fatto, che è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità, quando sia il risultato di un'indagine diretta ad individuare la concreta volontà delle parti e della quale si dia ragione con adeguata e corretta motivazione. ( Conf 2483/80, mass n 406216; ( Conf 3801/79, mass n 400249).*

L'accertamento del giudice del merito, il quale in presenza di due rapporti di lavoro subordinato con distinti datori di lavoro, ritenga uno di detti rapporti di contenuto e responsabilità tali da farlo risultare in concreto incompatibile con l'altro, si risolve in un apprezzamento di fatto, che, ove adeguatamente motivato, è incensurabile in Sede di legittimità.*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/09/1982, n. 4822
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4822
    Data del deposito : 6 settembre 1982

    Testo completo