Sentenza 11 novembre 2005
Massime • 1
Sulla richiesta di restituzione nel termine presentata ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., il giudice deve decidere seguendo le forme del procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 127 cod. proc. pen., in ossequio sia all'art. 111 Cost. sia al novellato art. 175 (introdotto con D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, con legge 22 aprile 2005 n. 60), che ha imposto al giudice di compiere ogni necessaria verifica, ovviamente nel contraddittorio delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2005, n. 46207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46207 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 11/11/2005
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1716
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere - N. 11993/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11993 del Ruolo Generale dell'anno 2005 proposto da:
LB ER ZA, nato il [...];
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano, emessa il 18 Febbraio 2005;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Bernabai;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dr. Mario Fraticelli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 gennaio 2005 RQ ZA RT presentava alla Corte d'Appello di Milano istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Monza, in data 9 marzo 2000, divenuta irrevocabile il 12 maggio 2000, con la quale era stato condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione e lire un milione di multa per i reati di ricettazione e falso materiale, consumati acquistando numerosi moduli in bianco necessari alla contraffazione di patenti uruguayane, spagnole, peruviane ed egiziane. Esponeva di non aver mai avuto conoscenza effettiva della pendenza del processo a suo carico prima della data del 11 gennaio 2005 - quando gli era stato notificato, a mani proprie, presso l'attuale residenza, un provvedimento di correzione dell'errore materiale della sentenza, concernente il suo cognome - e di non aver avuto alcuna volontà di sottrarsi al procedimento.
Offriva, al riguardo, vari elementi di prova, anche testimoniale, chiedendo di essere ascoltato all'udienza camerale ex art. 127 c.p.p., nel rispetto del contraddittorio.
Con ordinanza "de plano" emessa il 18 Febbraio 2005 la corte d'Appello di Milano, dichiarata inammissibile, in via preliminare di rito, l'istanza di udienza camerale, respingeva la richiesta di restituzione nel termine, motivando che la mancata conoscenza del processo era imputabile a negligenza macroscopica dell'Alburquerque, incompatibile con l'onere della prova di non essersi sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento. Proponeva ricorso per Cassazione l'Alburquerque, deducendo:
1) la violazione dell'art. 127 c.p.p., per omesso rispetto del principio del contraddittorio, con il diniego del rito camerale, che, oltre ad essere doveroso, era anche opportuno nel caso di specie, tenuto conto delle prove costituende da assumere: dovendosi considerare erronea, per contro, la motivazione che lo escludeva perché non previsto espressamente dall'art. 175 c.p.p., ed inoltre perché incompatibile con l'art. 125 c.p.p., comma 4, nella parte in cui prevede che il giudice deliberi in Camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario e delle parti;
2) la carenza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte, dopo aver riconosciuto che era stata fornita adeguata documentazione dei cambi di residenza, aveva ritenuto le prove irrilevanti perché volte a dimostrare che l'Alburquerque non si fosse sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento: cosa diversa - secondo il giudice - dalla prova di non essersi sottratto al procedimento richiesta dalla norma. Contro tale interpretazione argomentava il ricorrente che la prova di quest'ultima circostanza era logicamente assorbita dalla prova della prima, che dimostrava come egli non avesse mai ricevuto la notifica della richiesta di rinvio a giudizio, ne' dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ne' del decreto di citazione in giudizio, ne' infine dell'estratto della sentenza contumaciale e dell'ordine di esecuzione. Osservava come egli stesso si fosse più volte attivato per ottenere la certificazione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti in occasione del rilascio e della conferma dei permessi di soggiorno, senza mai rilevare la notizia di procedimenti in corso;
3) la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta negligenza, definita "macroscopica", per non aver fatto conoscere ogni variazione di domicilio, e l'erronea applicazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, sull'onere della prova di non essersi sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento. Sul primo punto, allegava di aver sempre comunicato alla competente autorità di polizia ogni variazione del proprio domicilio - come dimostrato dal fatto che era stata infine possibile la notifica a mani proprie del provvedimento di correzione dell'errore materiale - e rilevava come l'asserita negligenza fosse incompatibile con la intimazione ricevuta di lasciare il territorio dello Stato nel termini di quindici giorni (c.d. foglio di via), che mal si conciliava con il suo dovere di indicare un indirizzo nel territorio dello Stato, ove essere reperito.
In ogni caso, non era sufficiente, a suo avviso, la colpa, dovuta a negligenza, essendo necessaria l'intenzionalità del comportamento diretto a sottrarsi alla conoscenza degli atti: tanto più dopo la recente riforma del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 175, entrato in vigore il giorno successivo, e cioè in data coeva all'emissione del provvedimento impugnato.
All'udienza dell'11 novembre 2005 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza dell'articolo 127 c.p.p., per violazione del principio del contraddittorio, con il diniego del rito camerale.
Il motivo è fondato.
Dal sistema processuale penale, informato al principio generale del rispetto del contraddittorio, quale garanzia fondamentale del diritto di difesa, discende che non può considerarsi eccezionale il ricorso al rito camerale, alla presenza della parte privata, tutte le volte in cui occorra decidere su un'istanza rituale, tipica, quale la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p., destinata ad influire direttamente sullo svolgimento del processo. Tale interpretazione riesce vieppiù avvalorata dopo la riforma dell'articolo 111 Cost., che ha accentuato il rango Costituzionale proprio del rispetto del contraddittorio - peraltro già immanente "in subiecta materia"- tramite il riconoscimento, quanto più ampio possibile, della partecipazione alle fasi procedimentali.
La riaffermazione in termini ancor più espliciti del presidio Costituzionale del contraddittorio importa necessariamente il capovolgimento di quel principio ermeneutico al quale era informata la giurisprudenza di questa Corte, negatrice, dell'ammissibilità del rito camerale, che riteneva decisivo il silenzio della norma sulle modalità di rito: ritenendo che il ricorso alle forme di cui all'art. 127 c.p.p. fosse consentito solo dove esplicitamente prescritto (Cass., sez. 2^, 28 Gennaio 2005 n. 8773; Cass., sez. 4^, 4 Luglio 2005, n. 31431; Cass., sez. 5^, 25 Maggio 2004, n. 238177;
Cass., sez. 1^, 26 Febbraio, 2004, n. 8752 ed altre meno recenti). In contrario si osserva come debba ritenersi, in tesi generale, eccezionale la pronuncia "de plano": tanto più, come detto, in ordine ad un istituto quale la restituzione in termini implicante l'instaurazione di un nuovo grado di giudizio, e quindi lo svolgimento ulteriore del rapporto processuale, con coinvolgimento di interessi necessariamente contrapposti. Sulla scorta di questa impostazione concettuale si deve quindi affermare la propensione legislativa per l'adozione del rito maggiormente garantista;
restando applicabile la decisione senza contraddittorio solo nelle ipotesi giustificate da perifrasi normative testuali, quali "senza formalità di procedura", "senza ritardo", "d'ufficio" e simili (Cass., sez. 6^, 21 Ottobre 2004, n. 4379). A queste considerazioni di carattere esegetico, se ne può aggiungere un'altra di ordine sostanziale.
Negare l'ammissibilità dell'udienza camerale significa, implicitamente, costringere la trattazione entro i confini della disamina meramente documentale;
con esclusione, quindi, delle prove costituende;
innanzitutto testimoniali, ma eventualmente anche per esame della parte, o perfino peritali (ad esempio, sulla genuinità della sottoscrizione dell'accipiens della notifica), in contrasto con il chiaro dettato dell'articolo 175 c.p.p., novellato, secondo cui l'autorità giudiziaria "compie ogni necessaria verifica": locuzione estremamente lata che non può considerarsi preclusiva, in astratto, di alcun mezzo legale di prova. In conformità quindi con precedenti dissenzienti - non isolati, seppur minoritari - di questa Corte, si deve ritenere che non sia inammissibile e debba quindi essere doverosamente rispettato il rito camerale ove il ricorrente ne faccia richiesta espressa (Cass., sez. 6^, 21 Ottobre 2004, n. 43179; Cass., sez. 6^, 8 Aprile 2002, n. 24723). L'ordinanza dev'essere dunque annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio, nel quale si dovrà esaminare anche la questione dell'immediata applicabilità, nell'ambito di un procedimento non ancora esaurito, dello "jus superveniens" rappresentato dalla recente L. 22 Aprile 2005, n. 60, in cui non figura più la previsione preclusiva dell'elemento psicologico nella colpa della mancata acquisizione della notizia del provvedimento:
esigendosi invece l'effettività della conoscenza, o la volontaria rinunzia a comparire, ovvero a proporre impugnazione (c.d. contumacia volontaria). Con una dilatazione amplissima della possibilità di remissione in termini, e soprattutto con un'inversione dell'onere della prova, davvero di tipo copernicano.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2005