Sentenza 7 dicembre 2012
Massime • 1
"Prova nuova", rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura di prevenzione della confisca è solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, non anche quella deducibile, ma non dedotta, nell'ambito di esso.
Commentario • 1
- 1. Confisca di prevenzione: prova nuova rilevante ai fini della revocazioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 novembre 2022
In cosa consiste la prova nuova rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in tema di confisca di prevenzione Indice Il fatto La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Caltanissetta rigettava una istanza di revocazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni disposta nei confronti del proposto con decreto emesso dalla Corte di Appello di Palermo, divenuto irrevocabile. In particolare, nel rigettare l'istanza di revocazione, la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/12/2012, n. 11818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11818 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 07/12/2012
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 2249
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 31123/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RC PP n. Catania il 3 novembre 1936;
AN RA n. Catania il 10 gennaio 1942;
avverso il decreto emesso il 24 marzo 2010 dalla Corte di appello di Catania;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
letta la requisitoria del pubblico ministero, sost proc. gen. dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
OSSERVA
Con decreto in data 24 marzo 2010 la Corte di appello di Catania ha confermato il decreto emesso il 30 aprile 2005 dal Tribunale di Catania con il quale veniva rigettata l'istanza di revoca della confisca dei beni di proprietà dei coniugi CO PP e OL RA.
La confisca era stata disposta con decreto del Tribunale di Catania del 1 settembre 1994 che era stato parzialmente confermato dalla Corte di appello di Catania del 14 ottobre 1996, divenuto irrevocabile il 14 novembre 1997 a seguito di rigetto del ricorso per cassazione.
In data 18 febbraio 2000 veniva proposta istanza di revisione ALCO e dalla OL, con richiesta di annullamento del sequestro e della successiva confisca dei beni, alla Corte di appello di Messina, la quale dichiarava l'inammissibilità della richiesta di revisione e la propria incompetenza a decidere sull'istanza di revoca L. n. 1423 del 1956, ex art. 7 con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, che rigettava l'istanza con decreto in data 30 aprile 2005 confermato dalla Corte di appello di Catania il 10 ottobre 2006.
La Corte di cassazione (Cass. 1 sez. 22 marzo 2007 n. 14638) annullava il predetto decreto per un motivo formale (il decreto era stato emesso prima della scadenza del termine per il deposito di note difensive), con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catania che ha rigettato l'impugnazione con il decreto in data 24 marzo 2010 impugnato in questa sede, tramite i loro difensori, ALCO e dalla OL.
Con il ricorso sottoscritto ALavv. Francesco Antille e ALavv. Antonio Fiumefreddo si deduce la "violazione di legge (principale e assorbente) anche per i profili (concorrenti) di omessa motivazione, travisamento, illogicità ed erronea applicazione ed interpretazione della legge penale" non avendo la Corte territoriale tenuto conto dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. 19 dicembre 2006 n. 57, ric. Auddino e altro) circa la possibilità di una rivalutazione, sulla base di nuove evenienze, dei presupposti per l'applicazione del provvedimento ablativo;
in particolare il giudice di appello non avrebbe tenuto conto che, dopo la condanna per contrabbando risalente all'anno 1958, l'CO aveva, come documentato, svolto onesta attività lavorativa e che la OL, dopo il provvedimento di confisca, era stata assolta dal reato di associazione per delinquere per non aver commesso il fatto (elemento questo sopravvenuto) e non era stata sottoposta a misura di prevenzione personale, per cui nei suoi confronti non avrebbe potuto operare la presunzione di una condizione oggettiva di sospetto;
nel provvedimento impugnato non si sarebbe tenuto conto delle allegazioni difensive ne' dei documenti e delle testimonianze ammesse dal giudice di primo grado, e nemmeno era stata disposta la richiesta perizia contabile;
la Corte territoriale sì sarebbe inoltre sottratta all'onere di dimostrare che ogni singolo cespite del compendio confiscato fosse proporzionato o meno alla condizione reddituale e lavorativa dei ricorrenti alla data dell'acquisizione, mentre l'CO e la OL avevano dimostrato che i beni confiscati erano stati realizzati attraverso il reimpiego di utili lavorativi e il ricorso al credito. Con il ricorso dell'avv. Antonio Fiumefreddo si deduce:
1) la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 7 in materia di revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca in quanto il decreto impugnato sarebbe fondato sull'erroneo presupposto che "prove nuove" idonee a legittimare la revoca ex tunc della confisca sarebbero solo quelle sopravvenute rispetto al formarsi del giudicato o non allegate dal proposto prima del termine del giudizio di cognizione per incolpevole impossibilità; questa impostazione contrasterebbe tuttavia con quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 57/2007 (ric. Auddino), in materia di revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, e con la sentenza n. 624/2001 (ric. Pisano) che ha chiarito i requisiti necessari per poter qualificare come "nuovo" un elemento di prova prodotto nel giudizio di revisione: la prova nuova deve intendersi negli stessi termini previsti dalla normativa in materia di revisione (art. 629 c.p.p.), trattandosi di pone rimedio ad un errore giudiziario commesso in ragione dell'illegittimità ex tunc della confisca;
le prove nuove, cioè non portate mai a conoscenza del giudice, andrebbero quindi sempre e comunque valutate senza che l'interessato debba giustificare il mancato assolvimento dell'onere di allegazione nel corso del giudizio ordinario;
nel caso di specie le prove nuove erano costituite dalla documentazione relativa all'attività lavorativa lecita svolta ALCO fin dal 1954 e alla legittimità dell'investimento che aveva condotto alla costituzione dell'AVIMEC; erroneamente nel provvedimento impugnato si era ritenuto che la documentazione contabile, societaria e bancaria prodotta non integrasse una prova nuova e non fosse quindi da valutare e la Corte territoriale si era limitata ad una valutazione superficiale delle testimonianze assunte, qualificate come mere fonti di prova, sullo svolgimento di un'attività economica da parte dei ricorrenti, senza soffermarsi sulla proporzione tra il valore dei beni acquistati e l'attività economica svolta;
2) la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 7 sulla provenienza dei capitali da fonti lecite, non essendosi tenuto conto della sentenza di riabilitazione emessa in favore dell'CO per il reato di contrabbando in relazione al quale era stato condannato nel lontano 1958, cosi trascurando di valutare un vizio patologico della misura che sarebbe stata revocabile ex tunc in quanto, dopo la condanna per contrabbando e prima del coinvolgimento in un'associazione mafiosa nell'anno 1983, l'CO non aveva commesso più reati ed aveva cambiato il proprio stile di vita tanto da ottenere la riabilitazione;
tale prova nuova (unitamente alle dichiarazioni dei testimoni escussi e alla documentazione societaria e contabile che dimostrava lo svolgimento di lecite attività lavorative fin dal 1954), erroneamente non valutata, dimostrava la provenienza lecita del patrimonio dell'CO e smentiva la riconducibilità delle somme investite nell'acquisto dell'AVIMEC ai profitti illeciti dell'attività di contrabbando risalente a circa quindici anni prima;
3) la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 7 in quanto il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche relativamente al mantenimento della confisca su tutti i beni oggetto di iniziale sequestro, nonostante la dimostrazione della lecita attività lavorativa svolta da cui erano stati tratti i capitali per gli acquisti e gli investimenti;
tale dimostrazione avrebbe imposto quanto meno la rideterminazione della porzione lecita del patrimonio e comunque la verifica, sulla base della documentazione prodotta, della proporzione di ogni singolo bene rispetto ai redditi prodotti con l'individuazione delle quote societarie rispetto alle quali disporre la richiesta revoca. I ricorsi sono inammissibili.
Si osserva preliminarmente che, come puntualmente rilevato dal Procuratore Generale, in entrambi i ricorsi si reiterano in gran parte doglianze già sottoposte dai ricorrenti all'esame di questa Corte con analoghi ricorsi dichiarati inammissibili. Questa Corte (Cass. sez. 5 12 dicembre 2007 n. 1077), pronunciandosi sui ricorsi proposti nell'interesse dell'CO e della OL avverso il decreto della Corte di appello di Catania del 2 marzo 2007 (che aveva confermato il provvedimento del locate Tribunale del 30 aprile 2005 con il quale era stata rigettata l'istanza di revoca della confisca dei beni appartenenti ai ricorrenti), ne aveva infatti dichiarato l'inammissibilità osservando che le censure proposte - riguardanti essenzialmente la mancata valutatozie come elementi nuovi, suscettibili di intaccare il giudicato formatosi, la produzione documentale attraverso la quale si ricostruiva la storia personale e lavorativa dell'CO e l'intervenuta assoluzione di OL RA ALimputazione di cui all'art. 416 bis c.p. - in parte riguardavano il merito della decisione impugnata e in parte erano manifestamente infondati.
Non essendo ammissibile sottoporre nuovamente a questa Corte questioni già valutate con riferimento al medesimo provvedimento dai giudici di merito e di legittimità, l'esame dei ricorsi non può che essere limitato alle eventuali nuove argomentazioni prospettate dai ricorrenti nei ricorsi in esame.
Il ricorso sottoscritto dagli avvocati Francesco Antille e Antonio Fiumeireddo è inammissibile perché del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato nella parte in cui si assume che il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso a seguito di "rinvio integrale operato dalla Suprema Corte in accoglimento del ricorso difensivo", in quanto l'annullamento era stato disposto da questa Corte unicamente per il mancato rispetto del termine di venti giorni concesso dalla Corte territoriale alla difesa per integrare le proprie deduzioni, e quindi per la violazione delle disposizioni concernenti l'intervento e l'assistenza dell'imputato (art. 178 c.p.p., lett. c). Le doglianze contenute nel ricorso ripropongono,
inoltre, una semplice lettura alternativa delle stesse emergenze già delibate in sede di applicazione della misura di prevenzione e di delibazione sull'istanza di revoca, prospettando vizi della motivazione non deducibili con il ricorso in materia di misure di prevenzione. Peraltro quanto all'assoluzione dal reato di associazione per delinquere della ricorrente OL nei cui confronti non era stata applicata la misura di prevenzione personale, si tratta di un elemento già valutato irrilevante nella richiamata sentenza emessa dalla 5^ sezione penale di questa Corte n. 1077/2007 e, comunque, preso in considerazione nel provvedimento impugnato in cui si fa rilevare che i beni di proprietà della OL erano stati confiscati perché ritenuti nella disponibilità del coniuge. Quanto alla riabilitazione dalla condanna per contrabbando riportata ALCO nel lontano 1958 e all'attività lavorativa lecita da cui il ricorrente avrebbe tratto i mezzi per costituire nell'anno 1976 la società AVIMEC, desumibile dalla documentazione contabile e societaria mai prodotta nei precedenti giudizi e dalle testimonianze assunte dal Tribunale sul lavoro svolto ALCO come autotrasportatore, nel provvedimento impugnato si evidenzia che la Corte di appello di Catania nel decreto confermativo della confisca non aveva basato il suo giudizio "sul solo fiato del non provato svolgimento di attinta lavorativa, ma sulla mancata allegazione di elementi che la dimostrino e sulla prova positiva di un'attività di contrabbando che, per l'ammontare della multa irrogata, appare non occasionale e di notevole rilevanza", aggiungendo che "in assenza di allegazioni, e quindi di conseguente valutazione di elementi forniti dal proposto e oggetto di istruttoria, non sarebbe neppure ammissibile un'istanza di revoca, non avendo quest'ultimo esercitato il diritto di prova, a meno che non si tratti di prove sopravvenute o della scoperta di nuove prove, per le quali era impossibile l'allegazione (art. 630 c.p.p.)". La Corte territoriale fa anche rilevare che gli elementi di prova (testimonianze assunte dal Tribunale sull'attività lavorativa) potevano e dovevano essere oggetto di allegazione nel procedimento di prevenzione "essendo evidentemente già noti" e che, comunque, "l'esistenza di un'attività economica, ignorata nel provvedimento di confisca per difetto di allegazione del proposto, non è ... di per sè elemento tale da dimostrare la proporzione della stessa con il valore dei beni, in quanto detta proporzione non può essere accertata induttivamente in relazione all'entità delle quote sociali dell'AVIMEC. Le censure contenute nel ricorso in esame prescindono dalle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato e sono formulate in modo stereotipato, risolvendosi in una serie di doglianze prive di contenuto specifico che non consentono il controllo di legittimità.
Il ricorso sottoscritto ALavv. Antille è inammissibile. Nella richiamata sentenza n56/2007 delle Sezioni Unite, ric. Auddino - che sviluppa i principi contenuti nella sentenza delle Sezioni Unite 10 dicembre 1997 n. 18, ric. Fisco - si è affermato che il provvedimento di confisca deliberato ai sensi della L. 31 maggio 1975, n. 575, art.
2-ter, comma 3, (disposizioni contro la mafia) è
suscettibile di revoca ex tunc a norma della L. 27 dicembre 1956, n.1423, art. 7, comma 2 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), allorché sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita. Nella medesima sentenza, tuttavia, si puntualizza che non possono essere rimessi in discussione, con l'istanza di revoca del provvedimento definitivo di confisca, "atti o elementi già considerati nel procedimento di prevenzione o in esso deducibili". Successive pronunce di questa Corte hanno ribadito che l'istanza di revoca, che si muove nello stesso ambito del giudicato penale di condanna, postula l'acquisizione di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, ovvero l'inconciliabilità di diversi provvedimenti giudiziali, oppure che il procedimento di prevenzione si fondi su atti falsi o su un altro reato (Cass. sez 1 14 maggio 2008 n 21369, Provenzano;
sez. 2 14 maggio 2009 n05577, Lo Iacono). Si è esclusa, tra l'altro, la possibilità di tener conto di documenti non sopravvenuti alla conclusione del procedimento applicativo della confisca, ne' comunque ignoti al tempo di tale procedimento al proposto, che non erano stati prodotti a tempo debito (Cass. sez. 1 30 marzo 2010 n. 20318, Buda). Questa sezione ha, inoltre, recentemente affermato che "l'alveo all'interno del quale è ... consentita la eccezionale "revoca" della misura patrimoniale, va dunque concettualmente ragguagliato alla straordinarietà del rimedio ed ai fini che esso deve soddisfare, restando, dunque, ontologicamente incompatibile con tale istituto qualsiasi possibilità di "riesame" dello stesso quadro fattuale già delibato in sede di applicazione della misura, posto che, ove così non fosse, pur restando immutati i "fatti" oggetto del giudizio di prevenzione, le relative statuizioni giurisdizionali sarebbero rivedibili sine die e ad nutum. D'altra parte, ciò è tanto vero che il nuovo codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) ha espressamente previsto (art. 28) l'istituto della "revocazione della confisca", stabilendo che tale rimedio avverso le decisioni definitive sulla confisca di prevenzione, può essere richiesto, nelle forme previste ALart.630 c.p.p., "a) in caso di scoperta di prove nuove decisive,
sopravvenute alla conclusione del procedimento;
b) quando i fiati accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludono in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;
c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fiato previsto dalla legge come reato" (Cass. sez. 2 13 gennaio 2012 n. 4312, Penna). Ciò premesso, la Corte ritiene che entro i limiti della giurisprudenza sopra richiamata debba essere inteso il concetto di "prova nuova" ai fini della decisione sull'istanza di revoca della misura di prevenzione della confisca che nel caso di specie, come si desume dal contenuto del decreto della Corte di appello di Catania richiamato nel provvedimento impugnato, non era stata fondata "sul solo fatto del non provato svolgimento di attività lavorativa, ma sulla mancata allegazione di elementi che la dimostrino e sulla prova positiva di un'attività di contrabbando che, per l'ammontare della multa irrogata, appare non occasionale e di notevole rilevanza". Il carattere di "novità" è stato pertanto correttamente negato alle prove (anche documentati) dedotte dai ricorrenti ai fini della richiesta di revoca della confisca e nel ricorso, al di là di generiche deduzioni tendenti a censurare il giudizio di fatto del giudice di prevenzione e di quello pronunciatosi sulla richiesta di revoca, nulla di concreto si afferma circa l'effettiva sopravvenienza delle prove dedotte. Peraltro con riferimento alla prova per testi (avente ad oggetto l'attività lavorativa svolta ALCO nel decennio tra il 60 - anno in cui, appena ventitreenne, era stato condannato in secondo grado alla rilevante pena di L. 168.093.000 di multa, non pagata e convertita in tre anni di reclusione - e il 1967 allorché aveva iniziato a livello imprenditoriale, sotto forma di ditta individuate e dal 1970 in forma societaria, l'attività di autotrasportatore), la Corte territoriale ha comunque ritenuto, con una valutazione di merito insindacabile in questa sede in cui eventualmente rilevano solo le violazioni di legge, che la prova dedotta non era decisiva rispetto al fine di dimostrare la legittima provenienza dei beni e la proporzione dell'attività economica svolta rispetto al valore dei beni poi confiscati, considerati anche il patrimonio della società costituita e la sua dotazione di automezzi. Nel provvedimento impugnato si afferma, infatti, che l'attività lavorativa anteriore all'anno 1967 desumibile dalle dichiarazioni dei testi, specificamente indicati, che erano stati esaminati dal Tribunale era "consistita in un'attività nel settore dei trasporti svolta da "padroncino", i cui redditi non potevano consentire, anche in considerazione delle spese di gestione dei mezzi e familiari, l'avvio di attività quali quelle avviate ALCO". Quanto alla riabilitazione conseguita ALCO (con sentenza emessa in data che non viene precisata) rispetto alla sentenza di condanna per contrabbando riportata in giovane età e all'importanza attribuita a tale condanna, la Corte rileva che nel giudizio di primo grado la relativa doglianza difensiva è stata valutata (v. f. 3 provvedimento impugnato), che il Tribunale aveva osservato infatti che si trattava di critiche che avrebbero dovuto essere fatte valere nei giudizi di appello e cassazione e che avrebbero comunque comportato "un nuovo giudizio su una questione già conosciuta, esaminata, trattata e valutata con decisione passata in giudicato", che sul punto l'appello risultava del tutto generico. La Corte rileva che in tema di ricorso per cassazione non costituisce causa di annullamento del provvedimento impugnato il mancato esame di un motivo di appello che per la sua assoluta indeterminatezza e genericità doveva essere dichiarato inammissibile (Cass. Sez. 4 17 aprile 2009 n. 24973, Ignone;
sez. 4 15 dicembre 1998 n. 1982, Iannotta). Nemmeno nel ricorso per cassazione, peraltro, si va al di là di un superficiale richiamo alla sentenza di riabilitazione, di cui non viene menzionata la data ne' specificato il contenuto. Le ulteriori argomentazioni difensive, oltre che generiche, attengono essenzialmente al merito o comunque alla motivazione del provvedimento impugnato, nel caso di specie congrua ed esaustiva, mentre nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge.
Ulteriori deduzioni sono manifestamente infondate. Deve infatti ritenersi legittima la confisca, disposta ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art.
2-ter (disposizioni contro la mafia), di beni acquistati dal sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale anche prima dell'inizio dell'appartenenza al sodalizio mafioso, purché i beni stessi costituiscano presumibile frutto d'attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (Cass. sez. 2 8 aprile 2008 n. 21717, Failla;
sez. 1 11 dicembre 2008 n. 47798, Cangelosi;
sez. 2 16 aprile 2009 n. 25558, Di Salvo;
sez. 2 22 aprile 2009 n. 20906, Buscema;
sez. 1 29 maggio 2009 n. 35466, Caruso;
sez. 1 4 giugno 2009 n. 33175, Sicolo;
sez. 6 15 gennaio 2010 n. 4702, Quartararo;
sez. 1 20 ottobre 2010 n. 39798. Stagno;
sez. 5 21 aprile 2011 n. 27228, Cuozzo). Quanto alla mancata verifica in ordine alla proporzione di ogni singolo bene rispetto ai redditi prodotti, la Corte rileva che tale operazione presuppone l'ammissibilità della revoca della confisca, che nella specie è stata negata per la mancata proposizione di nuove piove.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2013