Sentenza 8 aprile 2008
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione antimafia, sono sequestrabili e confiscabili anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente o indirettamente, in epoca antecedente a quella a cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, perché l'unico presupposto di legge per l'adozione dei provvedimenti di sequestro e confisca è l'inizio di un procedimento d'applicazione di misura di prevenzione personale nei confronti di persona pericolosa che disponga di beni in misura sproporzionata rispetto al reddito, e di cui non sia provata la legittima provenienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/04/2008, n. 21717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21717 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 08/04/2008
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 530
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ PE - Consigliere - N. 033131/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocati Sbacchi Gioacchino ed Limuti Emanuele, quali difensori di MA IA (n. il 05/12/1957), e Avvocati Limuti Emanuele e Murone Mario, quali difensori di IL TO (n. il 30/06/1952);
avverso il decreto della Corte di Appello di Palermo, in data 30/05/2007;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Iasillo Adriano;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. Izzo Gioacchino, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con decreto del 30/05/2007 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma del provvedimento impugnato - da IL TO e MA IA, nonché dal Procuratore della Repubblica - emesso dal Tribunale di Agrigento, Sez. Misure di prevenzione, in data 12/06/2006, ordinava - accogliendo la sola impugnazione del Procuratore - il provvedimento di sequestro e di confisca di altri 11 beni (specificati nel dispositivo del provvedimento) e confermava nel resto l'impugnato decreto del Tribunale di Agrigento. Avverso detto decreto hanno presentato ricorso per Cassazione gli Avvocati Gioacchino Sbacchi ed Emanuele Limuti, quali difensori di MA IA, e Avvocati Emanuele Limuti e Mario Murone, quali difensori di IL TO. L'avvocato Limuti ha presentato anche una memoria aggiunta.
L'Avvocato Gioacchino Sbacchi, quale difensore di MA IA deduce:
Violazione dell'art. 606 c.p.p., lettera B) E) e D), in relazione alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 2, e successive modificazioni.
Secondo la difesa della ricorrente il decreto della Corte di appello merita censura: a) per la ritenuta attualità della pericolosità sociale del IL, coniuge della ricorrente, fondata solo sul richiamo dei decreti applicativi della misura di prevenzione personale al IL (imputato per corruzione aggravata dalla L. n.152 del 1991, art. 7); b) per la ritenuta confiscabilità - ex L. n.575 del 1965, art. 2 ter, assimilato dalla Corte al provvedimento di confisca previsto dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies - dei beni acquisiti dal proposto direttamente o indirettamente in epoca antecedente a quella nella quale si accerta l'inizio della pericolosità (Settembre 1999, quando il IL assume la carica di presidente dello IACP e in tale veste avrebbe agevolato l'associazione mafiosa); c) per la ritenuta non dimostrata lecita provenienza del danaro necessario per l'acquisto del fondo di C.da S. PP IG (con annessi fabbricati rurali); a sostegno di tale censura la difesa effettua un analisi degli elementi fattuali dedotti per evidenziare, a suo dire, le incoerenze e omissioni della motivazione, solo apparente, dell'impugnato decreto;
d) perché, essendo stata dimostrata la lecita provenienza del danaro occorso per l'acquisto del fondo di cui sopra, il provvedimento ablativo dei Giudici di merito "doveva essere limitato alla quota ideale del bene rapportata al maggior valore assunto per l'effetto del reimpiego di somme illecite (o non dimostrate di lecita provenienza)"; e) per l'omessa risposta della Corte alla doglianza sulla motivazione alternativa, data dal primo giudice, della diversa identità che il fondo IG avrebbe assunto a seguito del reimpiego di somme illecite;
f) per aver negato la richiesta di disporre nuova perizia contabile - per accertare l'utile netto della gestione azienda agricola MA per il periodo 1991/1996 - con motivazione apodittica e quindi apparente;
g) per l'esclusione - dal compendio delle disponibilità finanziarie lecitamente acquisite dal nucleo familiare del proposto - dell'utile netto percepito per la conduzione del fondo "NA". Arbitraria è la motivazione della Corte che ritiene che una cospicua parte dei ricavi di tale conduzione veniva restituita al padre del proponente (a tal proposito la ricorrente evidenzia i movimenti bancari del suocero IL EL e che questi è percettore di una pensione quale coltivatore diretto); h) esclusione apodittica dal conto complessivo delle spese, per il nucleo familiare del IL determinato dai periti su calcolo statistico comprendente anche le spese per c.d. fitto figurativo di casa, in relazione al fatto dimostrato che il nucleo familiare del proponente viveva nella casa del padre IL EL;
i) la Corte ha ritenuta congrua la valutazione del valore di acquisto dell'immobile di via Nola determinato dai periti, senza tener conto e dare una risposta alle osservazioni della difesa contenute nei motivi di appello. Vengono allegati al ricorso tre documenti elencati a pagina diciannove dello stesso ricorso.
Gli Avvocati Emanuele Limuti e Mario Murane, quali difensori di IL TO e l'Avvocato Limuti anche quale difensore MA IA, dopo una premessa nella quale evidenziano i contrasti fra i due provvedimenti di merito e sull'omessa motivazioni su tali differenze della Corte di appello, deducono:
Unico motivo. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera B), C); ed E), in relazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 10, e la L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter e segg., per avere il decreto oggetto di ricorso disposto la confisca dei beni del IL e dei terzi interessati, con motivazione assolutamente inesistente o meramente apparente e, comunque, a fronte dell'assoluta insussistenza dei presupposti previsti dalla L. n. 575 del 1965, art.2 ter e segg., per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale.
Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera C) in relazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 10, e alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter e segg., per essere il decreto impugnato affetto da nullità, avendo lo stesso disposto la confisca di beni del IL e dei terzi interessati, pur a fronte della mancata impugnazione da parte del Pubblico Ministero del decreto di primo grado, nella parte in cui aveva escluso la confiscabilità dei beni acquisiti dal prevenuto in un periodo di tempo in cui lo stesso non era stato attinto da indizi di appartenenza.
1. Il concetto giuridico di beni di legittima provenienza.
1.a Il contrasto tra il provvedimento di primo e secondo grado.
1.b Il dato temporale dell'"appartenenza" quale momento fondamentale per valutare l'illiceità della formazione del patrimonio. I ricorrenti evidenziano le differenti statuizioni dei due giudici di merito sul punto nodale della questione, cioè della possibilità o meno di sequestrare e poi confiscare beni acquisiti in periodi nei quali non era ancora iniziata la pericolosità qualificata. Tale richiamo viene utilizzato per focalizzare l'attenzione sull'interpretazione data dalla Corte di appello alla sentenza delle S. U. della Corte di Cassazione n. 920 del 17/12/2003 Cc. - dep. 19/01/2004 - Rv. 226490 che ha affermato: "La condanna per uno dei reati indicati nel D.L. 8 giugno 1992 n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Di talché, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato. (Si Veda in proposito anche Corte cost., ord. 29 gennaio 1996, n. 18)". A tal proposito i ricorrenti dopo aver sottolineato varie differenze tra quanto previsto dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter e segg. e dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, concludono per la non sovrapponibilità dei due istituti - "pur a fronte della esistenza di importanti momenti di convergenza della relativa disciplina"- e quindi dell'ingiustificata estensione, operata dalla Corte di Appello di Palermo, dei principi fissati dalla Suprema Corte per la confisca ex art. 12 sexies a quelli della confisca di prevenzione antimafia (L. n. 575 del 1965, art. 2 ter). Sottolineano, infine, la correttezza della decisione del Tribunale che sul punto aveva ritenuto necessario vi fosse una "precisa correlazione temporale tra l'inizio della pericolosità qualificata, cui è collegata l'adozione della misura di prevenzione patrimoniale e l'acquisto dei beni da parte del prevenuto, occorrendo verificare se i beni di cui è chiesta la confisca siano entrati nella disponibilità del proposto non già anteriormente, ma successivamente o almeno contestualmente al suo inserimento nel sodalizio criminoso ....che si ritiene essere collocato in epoca anteriore e prossima al settembre 1999".
1.c La mancanza di correlazione tra quanto devoluto con l'atto di impugnazione della pubblica accusa e la pronuncia del giudice di appello.
I ricorrenti con tale motivo evidenziano che il P.M. non aveva, nel suo atto di appello, censurato le statuizioni del decreto del Tribunale che prevedevano la confisca dei beni acquisiti dal IL solo successivamente o almeno contestualmente al suo inserimento nel sodalizio criminoso, che si ritiene essere collocato in epoca anteriore e prossima al settembre 1999. Pertanto, secondo le difese dei ricorrenti, il punto di cui sopra non essendo stato oggetto di impugnazione avrebbe acquisito autorità di giudicato e quindi la Corte di appello non avrebbe potuto disporre la confisca dei beni acquisiti precedentemente alla data individuata dal Tribunale.
2. La formazione del patrimonio del IL e dei suoi familiari e l'impossibilità di individuare sufficienti indizi di illiceità che ne consentano la confisca.
2.a. L'acquisto del fondo in contrada San PP Corriggi. La difesa dei ricorrenti con tale motivo - richiamando sempre l'errore di interpretazione della Corte, di ritenere confiscabile un bene acquisito prima della data individuata dal Tribunale di cui si è parlato nella parte che precede - evidenzia la violazione di Legge nella quale è incorsa la Corte di appello nel ritenere l'illiceità della formazione del patrimonio del IL e dei suoi familiari utilizzato per l'acquisto del fondo in contrada San PP Corriggi.
I ricorrenti sottolineano in particolare: 1) che vi è in atti la prova che i sette certificati da L. 50 milioni ciascuno (pari a L. 350.000.000) sono stati costituiti da LI PE che lì ha poi versati al padre del proposto per l'acquisto di un suo terreno;
che per quanto riguarda la giustificazione di L. 200.000.000 versati come caparra per l'acquisto del fondo, la Corte non ha tenuto presente che il IL ha utilizzato uno scoperto di conto pari a Euro 103.000; non corretta valutazione dei mutui accesi.
2.b La corretta ricostruzione dei redditi conseguiti dal IL e dai suoi familiari dal 1985 al 1997.
2.c Esclusione, tra le entrate della MA, dei proventi della gestione del fondo in contrada NA.
I ricorrenti, con tali motivi, evidenziano la mancanza di motivazione sul conteggio delle entrate nette a favore della MA derivanti dalla attività agricola. Il C.T. della difesa li ha quantificati in Euro 294.111,49 per il periodo 1991-1996. La Corte si limita a rilevare che tale reddito è, in realtà, di molto inferiore perché dalla somma di cui sopra non sono state sottratte le spese del costo della mano d'opera. È ovvio che la Corte avrebbe però dovuto accertare di quanto si dovesse abbassare il reddito netto di cui sopra. Si evidenzia, pertanto, anche l'assurdità di non aver accolto la richiesta di una nuova perizia tecnica contabile per prendere in considerazioni vari voci di reddito non valutate nella prima perizia. I ricorrenti sottolineano anche un'omessa motivazione sui punti della decisione diversi da quelli del Giudice di primo grado. Infine sarebbe apodittica - perché fondata su mere congetture - la motivazione della Corte sul fatto che una buona parte dei proventi della gestione del fondo NA sarebbe stata versata la padre del proposto. Infatti tutti i documenti e le risultanze smentiscono una tale ricostruzione.
2.d Gli interventi finanziari che hanno interessato le acquisizioni patrimoniali del IL e dei suoi familiari in data successiva al 1997.
2.d L'acquisto immobiliare del complesso immobiliare di via Nola. I ricorrenti in tali motivi evidenziano la violazione di legge nella quale è caduta la Corte in relazione all'errore di cui al precedente punto e ai calcoli sbagliati, che vengono ricostruiti dalla difesa dei ricorrenti, per l'acquisto del bene di cui sopra. La Corte avrebbe violato, quindi, il principio guida in materia di sequestro e confisca di prevenzione che appunto vuole che l'acquisto di ogni singolo bene sia valutato dal Giudice come illecito.
2.e La formazione dei beni aziendali facenti capo all'impresa MA IA.
I ricorrenti con tale motivo evidenziano che se il sequestro e la successiva confisca - come da loro sostenuto nel precedente motivo 1.b - possono riguardare solo i beni acquisiti successivamente o almeno contestualmente all'inserimento nel sodalizio criminoso del IL è evidente che per il fondo di via IG la Corte non ne avrebbe potuto disporre la confisca totale, ma doveva limitarsi alla sola confisca delle porzioni o al valore del bene proporzionati al reimpiego in esso di profitti illeciti o comunque non giustificati. I ricorrenti evidenziano gli errori nei quali è caduta la Corte nei conteggi, sostenendo che non solo per l'acquisto del fondo IG, ma anche per le sue migliorie sono state utilizzate somme lecitamente acquisite dalla famiglia IL. Per tutti questi motivi concludono chiedendo l'annullamento dell'impugnato provvedimento.
L'Avvocato Emanuele Limuti presenta anche una breve memoria difensiva ex art. 611 c.p.p. datata 13/03/2008. In tale memoria il difensore dei ricorrenti riassume le vicende del IL accusato solo di corruzione e di due abusi in atti di ufficio, aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art.
7. Evidenzia come la Corte di appello abbia seguito un'impostazione errata e diversa da quella seguita dal Tribunale confiscando tutti i beni del IL e della moglie anche se acquisiti prima del suo inserimento nel sodalizio criminoso. Insiste per l'annullamento dell'impugnato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati e vanno pertanto rigettati. Nel procedimento di prevenzione, infatti, il ricorso per Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge in forza della disposizione della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10, che detta un principio di ordine generale, applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata di cui alla L. n. 575 del 1965. In sede di legittimità, pertanto, non è deducibile il vizio di motivazione, tranne che nei casi di difetto assoluto o di motivazione meramente apparente, poiché tali vizi si traducono in realtà in violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice di merito, dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, sancito dal citato art. 4, comma 9 (cfr. art. 125 c.p.p., comma 3, ultima parte;
v. Cass. sez. 2 anno/numero 2005/19914 rivista 231873; Cass. sez. 2 anno/numero 1999/2181 rivista 213852).
Orbene l'ampia ed esauriente motivazione del provvedimento impugnato non può certo essere definita apparente avendo, la Corte territoriale, affrontato in modo esaustivo tutti i punti oggetto dell'odierno ricorso ed avendo operato una precisa e specifica ricostruzione dei presupposti di legge, in ordine ai singoli beni. Non è, pertanto, compito di questa Corte di legittimità ripercorrere l'analisi della ricostruzione materiale che ha portato alla confisca di ogni singolo bene, poiché - rilevata per quanto esposto la puntuale applicazione di consolidati principi di diritto - ogni ulteriore considerazione sul punto si risolverebbe in una mera "quaestio facti", inammissibile in questa sede. Alla luce di quanto sopra è evidente l'infondatezza di quanto eccepito dall'Avvocato Sbacchi nei seguenti punti del suo ricorso: lettera c), d), e) g), h), i).
Per lo stesso motivo sono infondate le eccezioni degli Avvocati Limuti e Murane contenute nei seguenti punti del loro ricorso: numeri 2, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e.
Si deve, poi, rilevare l'infondatezza dell'eccezione (punto a, del motivo di ricorso Avvocato Sbacchi) relativa all'attualità della pericolosità del IL che è stata accertata con l'applicazione della misura personale (ancora in corso e con scadenza al 27/12/2009), la quale costituisce il presupposto della presente misura reale e le cui motivazioni, sono state condivise e richiamate da entrambi i giudici di merito. Nè rientra nei compiti di questa Corte un nuovo giudizio di merito sul punto. Altrettanto infondata è la doglianza (punto f, del motivo di ricorso Avvocato Sbacchi) relativa al diniego della Corte di disporre nuova perizia tecnica. È, infatti, orientamento costante di questa Corte (confronta, per tutte, Cass. n. 2979 del 2003, Bovicelli;
Cass. n. 12027 del 1999 Mandala;
Cass. n. 13086 del 1998, Patrizi) che la perizia non può ricondursi al concetto di prova decisiva, la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d).
E invero la perizia non può essere considerata alla stregua di una prova a discarico stante il suo carattere "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti in quanto affidato alla discrezionalità del giudice.
Del resto le parti possono attuare il diritto alla prova anche attraverso proprie consulenze. La sua assunzione è, pertanto, rimessa al potere discrezionale del giudice e non è riconducibile a concetto di prova decisiva, con la conseguenza che non solo il relativo diniego non è sanzionabile ai sensi della norma suindicata, ma, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità, anche ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lettera e). Nella specie, la Corte di Appello ha esaminato punto per punto i risultati delle perizie tecniche, confrontandoli con le osservazioni mosse dai difensori dei ricorrenti e dai loro consulenti di parte (si vedano ad esempio le pagine da 19 a 30), fornendo poi una valida motivazione sulla scelta del risultato ritenuto più corretto. Solo alla fine di una accuratissima analisi la Corte ha ritenuto, quindi, superfluo sia l'espletamento di una nuova perizia collegiale, sia di risentire nuovamente i periti.
Si deve, ancora, rilevare l'infondatezza delle doglianze relative al contrasto tra la motivazione di primo e secondo grado (eccezione in parte contenuta nel punto e, del ricorso Avvocato Sbacchi e nel punto la, del ricorso degli Avvocati Limuti e Murone). Infatti la Corte di appello, ha, con il suo provvedimento, aderito ai principi affermati da questa Corte Suprema - di cui si dirà in seguito - riformando il provvedimento del primo giudice. La motivazione sul punto è ampia ed evidenzia le differenze con la decisione di primo grado. La decisione, oggetto del presente ricorso, è la naturale conseguenza della diversa interpretazione data dalla Corte territoriale alla norma di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter. È, infine, evidentemente infondata l'eccezione contenuta nel punto 1.c del ricorso degli Avvocati Limuti e Murone. Invero la Corte di appello è stata investita, dall'impugnazione del Procuratore della Repubblica, della decisione di provvedere alla confisca degli immobili acquisiti dal proposto direttamente o indirettamente in epoca antecedente a quella nella quale si accerta l'inizio della pericolosità. È ovvio che sulla scelta del motivo per il quale la Corte accoglie tale impugnazione vi è ampia libertà e il giudice dell'appello non è certo vincolato all'interpretazione della legge data dall'appellante (Si veda Sez. 4, Sentenza n. 8563 del 09/05/1989 Ud. - dep. 14/06/1989 - Rv. 181570).
Non rimane che da affrontare i motivi di ricorso riguardanti la ritenuta confiscabilità - da parte della Corte di appello di Palermo - degli immobili acquisiti dal proposto direttamente o indirettamente in epoca antecedente a quella nella quale si accerta l'inizio della pericolosità (lettera b ricorso Avvocato Sbacchi e 1 ed 1.b ricorsi Avvocati Limuti e Murone).
Anche tali motivi sono infondati.
Si deve rilevare, in proposito, che nella L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, non si rinviene alcun elemento che possa far ritenere che i beni sequestrabili e poi confiscabili debbano essere stati acquisiti nel periodo al quale l'accertata pericolosità del soggetto è riferita. D'altronde se vi fosse stata una tale previsione si sarebbero verificate arbitrarie individuazioni del giorno dal quale far partire l'accertata pericolosità del soggetto. Infatti il concetto di pericolosità viene ricavato dal Giudice da un insieme di fatti e situazioni - che non devono neppure costituire reato - che si svolgono nel tempo e si manifestano nei più svariati modi. Il caso di cui ci si occupa è emblematico in tal senso: infatti sia il Giudice di primo grado, sia i ricorrenti indicano come data di partenza, per individuare i beni da sottoporre al sequestro e alla successiva confisca, quella in epoca anteriore e prossima al settembre 1999 e cioè quella nella quale il IL è divenuto il Presidente dello IACP e in tale sua veste avrebbe poi commesso i reati di corruzione e di abuso in atti di ufficio, aggravati dal fine di agevolare l'associazione mafiosa. In forza di tale tesi - che crea un nesso di pertinenzialità illogico con l'assunzione di una carica, fatto anteriore alla commissione del reato e comunque irrilevante, anche perché siamo in presenza di una misura di prevenzione - sarebbero confiscabili solo i beni acquisiti da quella data in poi. L'arbitrarietà di tale scelta è evidente. Invero se l'assunzione del ruolo di presidente dello IACP, da parte del IL, ha consentito all'associazione mafiosa di essere agevolata è ovvio che la scelta del IL per ricoprire quella carica, costituisca solo la parte finale di un progetto criminoso (progetto criminoso del quale non si conosce l'inizio). Infatti è logico ritenere che un ruolo così importante che viene, poi, utilizzato per favorire un'associazione criminale quale quella mafiosa, venga ricoperto da un uomo che dia "garanzie" alla stessa associazione criminale e quindi ad essa vicino. Proprio per evitare un ondeggiamento così arbitrario e illogico (è evidente infatti che quanto sopra sostenuto, a titolo di mero esempio, può a sua volta essere ribaltato) il Legislatore nella L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 2, ha solo previsto il sequestro dei beni, dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento - per l'applicazione di una misura di prevenzione personale - risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta. Nel successivo comma 3 è previsto che con l'applicazione della misura di prevenzione sia disposta la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia dimostrata la legittima provenienza. Quindi l'unico presupposto che la legge vuole realizzato è l'inizio di un procedimento di applicazione di misura di prevenzione personale nei confronti di una persona pericolosa. Una volta accertata la pericolosità (pericolosità che costituisce la "conditio sine qua non" per poter accertare la formazione di tanti patrimoni il cui valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta), del soggetto, la legge impone una verifica della legittima acquisizione del suo patrimonio. In buona sostanza il legislatore ha creato un vincolo di pertinenzialità solo tra i beni - non importa quando acquisiti - di cui non sia provata la legittima provenienza e soggetti portatori di pericolosità sociale. D'altronde la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2004 n. 920 (rivista 226490) ha riconosciuto la validità di tale principio per la confisca ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, norma questa che, sul punto specifico, è stata strutturata dal Legislatore come la L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter. È evidente che se un tale principio è stato affermato per la confisca ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, confisca che richiede un collegamento con un reato, a maggior ragione questo principio è applicabile alla parallela e affine confisca deliberata ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter (Si vedano in proposito Sent. S.U. 17/07/2001 Derouach, 19/01/2004 Montella, Sez. 2 10/03/2006 Sfameni più tre). Quanto sopra è perfettamente in linea con quanto correttamente affermato nell'impugnato provvedimento. Invero si va sviluppando la tendenza a rendere autonoma l'azione giudiziaria di prevenzione reale da quella di prevenzione personale, di modo che, pur permanendo l'ovvio collegamento tra la cautela patrimoniale e l'esistenza di soggetti individuati come pericolosi, l'accento viene posto sulla pericolosità ex se di beni utilizzabili dalla criminalità economica di matrice mafiosa o equiparata (v. Corte Cost. sent. 335/1996; Cass. S.U. sent. n. 18/1996 RV 205262). L'evoluzione giurisprudenziale ha posto in evidenza che si tratta di ricchezza inquinata all'origine,con la conseguenza che il bene finisce con l'essere uno strumento di sviluppo dell'organizzazione mafiosa, dei suoi membri e, quindi, pericoloso in sè; l'azione di contrasto voluta dal legislatore pertanto si incentra sul bene, pur collegato al soggetto, con la specifica funzione di "prosciugamento" alla fonte delle ricchezze mafiose (v. Cass. Sez. 2 anno/numero 2005/19914 rivista 231873, cit).
La confiscabilità del bene va dunque collegata alla sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto ed alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi (v. Cass. sez. U anno/numero 2004/ 920 rivista 226490). Sono la sproporzione reddituale, la disponibilità e l'origine perversa dei beni, piuttosto che il dato temporale di acquisizione, i presupposti della confisca. È utile, al riguardo, rilevare che la confisca come misura di prevenzione antimafia, prevista dalla L. n.575 del 1965, art. 2 ter ha trovato una specificazione nell'ambito del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies conv. in L. n. 356 del 1992. I principi ulteriormente affermati in questa materia possono quindi considerarsi applicazione della normativa generale, data la riconosciuta affinità tra questa e la confisca speciale, quale emerge solo che si confrontino i contenuti precettivi delle norme (v. Cass. sez. U anno/numero 2001/29022 rivista 219221). Queste considerazioni consentono di ritenere principio di portata generale l'affermazione che la confiscabilità dei singoli beni, derivante da una situazione di pericolosità presente, non è esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore o successiva alla situazione di accertata pericolosità soggettiva. Si tratta, invero, di una misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva, con la preminente funzione di togliere dalla circolazione perversa il bene che, al di là del dato temporale, è pervenuto nel patrimonio in modo perverso (v. Cass. Sez. U 2004/ 920 cit.). Solo in tal modo si evita il proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata immessa nel circuito di realtà economiche a forte influenza criminale;
realtà che il legislatore ha inteso neutralizzare, colpendo le fonti di un flusso sotterraneo sospetto in rapporta alle capacità reddituali di determinati soggetti, pur sempre ammessi, ovviamente, alla dimostrazione contraria della provenienza legittima dell'accumula che superi la presunzione iuris tantum. (Si vedano in proposito: Sez. 2, Sentenza n. 10455 del 2005;
Sez. 2, Sentenza n. 8642 del 2006). Quanto sopra si deve ritenere in linea, anche, con l'orientamento del giudice delle leggi. Infatti non vi è una irragionevole e incongrua lesione del diritto di difesa e di altri principi costituzionali, poiché il legislatore richiede comunque, per l'emanazione dei provvedimenti di sequestro e di confisca, un collegamento (sia pure, come detto, in presenza di un allargamento del campo di applicazione dello strumento di prevenzione) tra la cautela patrimoniale e l'esistenza di soggetti individuati, da ritenere pericolosi alla stregua della legislazione dettata per contrastare la criminalità mafiosa e quella a questa equiparata. E, sull'accertamento dei presupposti il contraddicono è pieno e l'espansione della tutela dei diritti del proposto e degli altri soggetti colpiti dall'ablazione non soffre limitazioni considerevoli. Di modo che si tratta di una scelta di politica criminale, effettuata entro confini razionali, nei cui confronti non possono ritenersi, almeno sotto i prospettati profili, lesioni da rimettere alla valutazione del giudice di costituzionalità delle leggi.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2008