Sentenza 11 dicembre 2008
Massime • 1
È legittima la confisca, disposta ai sensi dell'art. 2-ter della L. 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), di beni acquistati dal sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale anche prima dell'inizio dell'appartenenza al sodalizio mafioso, purché i beni stessi costituiscano presumibile frutto d'attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
Commentario • 1
- 1. Sulla rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini delFrancesco Menditto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1 - Il principio "innovativo" affermato dalla Corte. La complessa materia delle misure patrimoniali (penali e di prevenzione). La sentenza in commento sembra che "ribalti" il principio secondo cui non è consentito allegare la legittima provenienza dei beni sottoposti a sequestro (e confisca) ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 306/92, conv. in l. 356/92, attraverso redditi derivanti da evasione fiscale. L'importanza, anche pratica, del tema impone la ricognizione dei principi enucleati dalla giurisprudenza in materia di sequestro e confisca ex art. 12-sexies l. 356/92 e della loro applicazione da parte della Corte. Giova premettere che la materia delle misure cautelari reali è estremamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2008, n. 47798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47798 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 11/12/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 3566
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 029851/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO SA N. IL 10/11/1946;
2) ON IA RE N. IL 19/10/1948;
avverso DECRETO del 18/04/2008 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IZZO Gioacchino, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con decreto del 29/6/2005 il Tribunale di Palermo applicava nei confronti di TO AL la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., siccome indiziato di appartenere ad associazione mafiosa, e, qualificato lo stesso come imprenditore "colluso" con la mafia fin dagli anni '70, ordinava la confisca di numerosi beni immobili, depositi titoli e polizze vita, sull'assunto dell'esclusiva derivazione illecito-mafiosa degli utili ricavati dall'esercizio di detta impresa e quindi dell'intero patrimonio, nonche' dell'indimostrata legittima provenienza aliunde dei medesimi beni.
Il decreto della Corte d'appello di Palermo di data 22/5/2006, confermativo di quello del Tribunale impugnato dal AL e dall'interveniente RO TE MA, veniva peraltro annullato dalla Corte di Cassazione, la quale, con sentenza del 23/3/2007, fermo restando l'accertamento di pericolosità qualificata del AL, di appartenenza allo stesso dei beni confiscati seppure intestati all'interveniente, della natura di "impresa mafiosa" delle attività imprenditoriali del AL nel settore edile e della sproporzione fra il valore dei beni rispetto ai redditi percepiti e dichiarati, osservava come fosse necessario verificare il momento dell'avvenuto inquinamento dell'impresa ad opera di capitali mafiosi, e quindi distinguere fra beni legittimamente acquisiti prima e beni acquisiti dopo l'avvenuta contaminazione mafiosa delle imprese del proposto.
La Corte territoriale di rinvio, premesso che sulla base degli elementi probatori (in particolare, delle propalazioni accusatorie del collaboratore GA MU) emersi nel processo penale conclusosi con la condanna del AL per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa e di riciclaggio, si rilevava l'esistenza di rapporti di contiguità imprenditoriale con i vertici del mandamento mafioso della Noce di Palermo, Di Maio e Scaglione, risalenti fino agli anni '70, affermava che, attesa la correlazione temporale suindicata, la contaminazione mafiosa delle imprese del AL fosse gia' realizzata all'epoca dell'acquisto (20/12/1972) del primo appartamento oggetto di confisca e, perciò, a maggior ragione all'epoca dei successivi acquisti e investimenti, così confermando l'impugnato decreto del Tribunale. Avverso le statuizioni patrimoniali del suddetto decreto hanno proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge e vizio di apparente motivazione, il AL e la RO, i quali hanno denunziato l'apodittica retrodatazione da parte di quel giudice, dalla metà degli anni '80 (come sarebbe indicato nelle sentenze di merito relative alla condanna per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa e di riciclaggio) agli anni '70, solo sulla base dell'isolata propalazione del MU, della linea temporale di demarcazione degli indizi di appartenenza mafiosa del proposto e di collusione mafiosa delle imprese a lui facenti capo. 2.- Ritiene il Collegio che, come ha esattamente osservato il P.G. requirente, siano manifestamente infondate le censure dei ricorrenti aventi ad oggetto l'accertata retrodatazione della linea del collegamento temporale fra collusione mafiosa ed acquisizioni patrimoniali dalla meta' degli anni '80 (secondo quanto affermato dal giudice della cognizione: "quantomeno a partire dal 20/6/1983") ai primi anni '70, con i conseguenti effetti pregiudizievoli in punto di illiceita' delle acquisizioni patrimoniali e societarie risalenti a quel periodo.
Non puo' certo dubitarsi, infatti, che la misura ablativa ha per presupposto l'esistenza di indizi di appartenenza ad un'associazione mafiosa e la sua applicazione e' del tutto indipendente dai limiti e dagli esiti del processo penale. Sicché, non potendosi stabilire alcuna relazione vincolante tra l'ambito temporale della condotta associativa contestata ed accertata in sede di giudizio penale, sulla base di canoni valutativi improntati al rigore della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, e quello, potenzialmente diverso, valutabile sotto un profilo indiziario nel procedimento di prevenzione, deve ritenersi legittimo che gli indizi di appartenenza associativa risalgano ad epoca anteriore rispetto al periodo temporale considerato in sede di cognizione: come, nella specie, logicamente affermato dai giudici della prevenzione alla stregua di un'adeguata, puntuale e insindacabile valutazione di merito della piattaforma indiziaria, con particolare riguardo alle dettagliate e affidabili propalazioni del collaboratore di giustizia MU. S'intende dire che, pur rimanendo valido l'insegnamento di questa Corte per cui occorre verificare se i beni da confiscare siano entrati nella disponibilità del proposto non già anteriormente, ma contestualmente o successivamente al suo inserimento nel sodalizio mafioso, la pure innegabile necessità di un nesso temporale tra manifestazione della pericolosità qualificata ed acquisizione dei beni non va riferita alle risultanze del processo penale, ma al quadro indiziario posto a base dell'autonomo processo di prevenzione, il cui "perimetro cronologico" ben può essere diverso da quello del giudizio penale (Cass., Sez. 1, 4/7/2007, Richichi e Vadala;
Sez. 1, 5/10/2006 n. 35481, Gashi), ed addirittura estendersi ai beni acquistati prima dell'inizio dell'appartenenza ad associazione mafiosa, sempre che essi costituiscano presumibile frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, nel senso che esista una chiara connessione dei beni con un'attività illecita senza che rilevi distinguere se tale attività sia o meno di tipo mafioso (Cass., Sez. 1, 15/1/1996, Anzelmo, rv. 204036; Sez. 2, 26/1/1998, Corsa, rv. 211435; Sez. 2, 6/5/1999, Sannino, rv. 213853;
Sez. 6, 25/9/2003 n. 36762, Lo Iacono, rv. 226655; Sez. 1, 5/10/2006 n. 35481, Gashi, rv. 234902). Del resto, dagli esposti motivi del ricorso si ricava in larga parte che essi, riproponendo le medesime deduzioni in fatto e in diritto già precedentemente svolte e adeguatamente disattese dalla Corte territoriale, prospettano, sotto l'apparente deduzione di vizi attinenti alla violazione di legge e alla inesistenza o mera apparenza della motivazione, un'inammissibile richiesta di sindacato di legittimità esteso alla motivazione in fatto e alla rivalutazione del merito, laddove risulta, invece, corretto il presupposto logico- giuridico su cui si fonda la decisione impugnata alla stregua dei suesposti principi giurisprudenziali in punto di metodologia della prova.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2008