Sentenza 22 aprile 2009
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione antimafia, sono sequestrabili e confiscabili anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente o indirettamente, in epoca antecedente a quella a cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, perché l'unico presupposto di legge per l'adozione dei provvedimenti di sequestro e confisca è l'inizio di un procedimento d'applicazione di misura di prevenzione personale nei confronti di persona pericolosa che disponga di beni in misura sproporzionata rispetto al reddito, e di cui non sia provata la legittima provenienza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2009, n. 20906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20906 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 22/04/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 705
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 29468/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. SC AN, nato il [...];
2. HE OL;
3. SC LV;
4. SC SA;
5. SC AN;
6. SC TA AO, nata il [...];
avverso il decreto del 05/05/2008 della Corte di Appello di Catania;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Gialanella che ha concluso per l'annullamento con rinvio per, un nuovo esame.
FATTO
Con decreto del 13/6/2008, la Corte di Appello di Catania confermava il decreto pronunciato in data 26/11/2003 dal Tribunale della medesima città con il quale era stata disposta la misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni nei confronti di BU AN e dei terzi interessati AR IN - BU AL - BU VI OL - BU SA - BU AN.
Avverso il suddetto decreto hanno proposto ricorso per Cassazione sia il BU AN che i terzi interessati adducendo i seguenti motivi:
1. Violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter: sostengono i ricorrenti che il decreto impugnato sarebbe privo di motivazione in ordine alla "correlazione temporale fra l'accertata pericolosità sociale del proposto, oggetto di altra decisione della stessa Corte catanese, e l'acquisito dei beni (confiscati), quanto meno, per il periodo antecedente al 1991". Infatti, rilevano i ricorrenti che, poiché nella stessa proposta per la misura di prevenzione si affermava che la collaborazione del BU AN con il clan Laudani, fosse iniziata dopo l'assassinio di RI IT avvenuto nel 1991, la valutazione in ordine alla legittimità o meno del patrimonio del proposto avrebbe dovuto essere necessariamente limitata agli anni successivi al 1991 con esclusione, quindi, di tutte le acquisizioni risalenti al periodo 1977/1990. La Corte territoriale, invece, benché investita del problema con apposito motivo, era rimasta completamente silente sul punto con ciò incorrendo, quindi, nell'omessa motivazione;
2. Travisamento della prova: rilevano i ricorrenti che la Corte, dopo una prima perizia collegiale (finalizzata a verificare la proporzione fra entrate ed uscite nel periodo 1977/ 2000), aveva ordinato un'integrazione della medesima sulla base di nuova ed ulteriore documentazione offerta dalla difesa. Ciononostante la Corte aveva utilizzato, per la decisione impugnata, solo la prima perizia omettendo ogni valutazione in ordine al supplemento secondo il quale il BU AN e i suoi familiari avevano potuto contare su entrate lecite, ampiamente giustificative delle uscite sin dal 1988.
Inoltre non rispondeva al vero che il BU AN aveva rilevato la quota della s.r.l. Sicilcalcestruzzi da tale BA DO, soggetto pregiudicato in quanto la suddetta società era stata costituita da esso ricorrente ed altri due soggetti diversi dal BA DO. Ciò avrebbe comportato, ad avviso dei ricorrenti, una ricostruzione dei fatti sulla base di una prova completamente travisata;
3. Violazione di legge: sostengono i ricorrenti che la Corte territoriale sarebbe incorsa in una duplice violazione di legge "atteso che l'indiscriminata apprensione dei beni disattende la necessaria analisi specifica, sia in ordine alla provenienza lecita dei mezzi necessari per acquistare il singolo bene, che in ordine alla sua effettiva appartenenza o meno al proposto o a terzi". Infatti, ad avviso dei ricorrenti "l'analisi andava fatta in relazione ad ogni singolo bene entrato nel patrimonio della famiglia BU, al fine di individuare i mezzi finanziari utilizzati per la sua acquisizione e tale analisi, sulla base dei dati forniti dai periti nel supplemento di perizia, conferma, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, la proporzione tra entrate ed uscite del patrimonio del proposto, anche nella valutazione parcellizzata dei singoli beni oggetto di confisca".
SC TA AO, con separato ricorso, ha, poi, censurato l'impugnato decreto sostenendo che la Corte territoriale avrebbe "confermato il decreto emesso dal Tribunale di Catania nell'ambito del procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale a carico di BU AN anche nella parte relativa alla confisca della villa di proprietà, al 50%, di BU VI OL, figlia del proposto e terza interessata. La Corte, tuttavia, non avrebbe indicato le ragioni per le quali andava disposta la confisca anche di tale bene, sebbene oggetto di autonoma impugnazione, e avrebbe apoditticamente disatteso le argomentazioni difensive contenute nei motivi di gravame e le prove orali e documentali acquisite a seguito della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Con autonomo ricorso in appello era stata, infatti (....) dedotta l'illegittimità del decreto emesso in primo grado dal Tribunale, osservando che l'immobile, sito in Pedara, era stato acquistato in data 16 novembre 1995 dai coniugi BU VI OL e GA RI con una provvista assolutamente legittima e autonoma rispetto ai redditi del proposto. A seguito della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è stata acquisita copia del contratto di compravendita dell'immobile, delle buste-paga relative all'attività svolta dal marito della ricorrente, GA RI ed è stato sentito l'Avv. GA Francesco, padre di GA RI, proprio in ordine alla circostanza relativa all'acquisto della villa ed alla provenienza della relativa provvista utilizzata per l'acquisto". La Corte, pertanto, nell'omettere qualsiasi motivazione in ordine al proposto motivo di gravame, sarebbe incappata nel vizio di travisamento della prova. DIRITTO
Ad 1 - (violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter): sul punto, va osservato che questa Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di misure di prevenzione antimafia, sono sequestrabili e confiscabili anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente o indirettamente, in epoca antecedente a quella a cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, perché l'unico presupposto di legge per l'adozione dei provvedimenti di sequestro e confisca è l'inizio di un procedimento d'applicazione di misura di prevenzione personale nei confronti di persona pericolosa che disponga di beni in misura sproporzionata rispetto al reddito, e di cui non sia provata la legittima provenienza": Cass. 21717/2008 rv 240501. Al suddetto principio va data continuità pur nella consapevolezza di un difforme orientamento presente in questa stessa Corte (Cass. 47798/2008 riv 242515 - Cass. 188220/2007, riv 236920 - Cass. 24778/2006, riv 234733 - cass. 5365/1998, riv. 210230) dal quale si ritiene di discostarsi per le seguenti considerazioni. La citata legge, art. 2 bis, relativamente alla fase delle indagini finalizzate alla richiesta di applicazione di una misura di prevenzione nonché al sequestro e alla confisca, dispone, sic et simpliciter, che le suddette indagini vengano eseguite "sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio" degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso "nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione (...)". Aggiunge il comma 3 che "le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente". Le indagini, quindi, vanno effettuate in due direzioni:
1. nei confronti del patrimonio dell'indiziato di appartenere all'associazione mafiosa;
2. nei confronti di coloro (coniugi, figli e terzi) che abbiano convissuto con l'indiziato nell'ultimo quinquennio antecedente alle indagini, nonché nei confronti delle persone fisiche (non conviventi) o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti indiziati di appartenere all'associazione mafiosa risultino poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.
Come si può notare, delle suddette ipotesi, solamente per quella relativa ai familiari e terzi conviventi, è previsto un limite temporale (quinquennio). Dal che, con argomento a contrario, si può desumere che le indagini per le rimanenti ipotesi non abbiano alcun limite temporale. In altri termini, proprio il fatto che la legge abbia previsto un solo ed unico caso di limite temporale, induce a ritenere che ci si trovi di fronte ad un'ipotesi eccezionale e che, quindi, altri limiti non siano ipotizzatoli quando le indagini patrimoniali riguardino lo stesso indiziato/proposto e/o i terzi (parsone fisiche non conviventi - persone giuridiche). Anche nell'art. 2 ter (che disciplina il procedimento), non è previsto alcun limite temporale in quanto, una volta che si accerti, da una parte, la pericolosità sociale e, dall'altra, che i beni risultano sproporzionati rispetto al reddito o sono il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, e il proposto (o i terzi) non abbia provato la legittima provenienza, i medesimi sono confiscati. L'art. 2 ter, quindi, si pone in perfetta sintonia con l'art. 2 bis perché, così come le indagini non hanno alcun limite temporale, così anche il sequestro e la confisca (sussistendone le condizioni) sono disposti relativamente a tutti quegli stessi beni sui quali erano state eseguite le indagini. La norma in questione, in altri termini, pone come unico presupposto legittimante la confisca, il solo accertamento della pericolosità e la mancata prova della legittima provenienza come è testualmente scritto al comma 4 a norma del quale "Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente". Non è prevista, invece, alcuna cesura fra i beni acquistati prima dell'accertamento della pericolosità e quelli acquistati dopo. Peraltro, quest'ultima affermazione merita di essere ulteriormente precisata.
Dalla citata legge, art. 2 ter, comma 2, si evince che l'organo inquirente deve provare:
1. la pericolosità sociale del proposto, ossia il presupposto per l'applicazione della misura di sicurezza;
2. che il proposto abbia la disponibilità, diretta o indiretta, dei beni sequestrati ai terzi;
3. che il valore dei beni sequestrati sia sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta dal proposto, ovvero siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
La suddetta norma trova un perfetto riscontro nell'art. 2 ter, comma 4, a norma del quale il sequestro è revocato (e, quindi, non può essere disposta la confisca) quando:
1. è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione: ciò significa che la confisca può essere disposta solo se viene accertata la pericolosità sociale, sicché, ove la misura venga respinta, ogni ulteriore questione sulla legittima provenienza dei beni resta assorbita nel senso che il sequestro dev'essere revocato anche se, in ipotesi, non fosse provata la legittima provenienza dei beni;
2. risulta che il sequestro ha ad oggetto beni dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente: da ciò si evince che, pur essendo accertata la pericolosità sociale, non può essere disposta la confisca di quei beni di terzi dei quali il proposto non abbia la disponibilità;
3. risulta che il sequestro ha ad oggetto beni di legittima provenienza: il che comporta che, pur essendo accertata la pericolosità sociale, non può essere disposta la confisca di quei beni che il proposto dimostri avere legittimamente acquistato o di cui può avere la legittima disponibilità diretta o indiretta. Dalla lettura congiunta delle suddette norme, si desunte, pertanto, che il proposto, per sottrarre alla confisca i beni sequestrati, deve provare, alternativamente:
1. di non essere pericoloso socialmente: in tale ipotesi, come si è detto, ogni eventuale questione sulla legittima provenienza dei beni resta assorbita a monte non potendo, comunque, i suddetti beni, anche se di essi non venga offerta la prova della legittima provenienza, essere confiscati a norma della L. n. 575 del 1965;
2. che, pur essendo pericoloso socialmente, non ha la disponibilità diretta o indiretta dei beni sequestrati ai terzi;
3. che, pur essendo pericoloso socialmente, i beni (facenti parte del suo patrimonio o di cui abbia la disponibilità diretta o indiretta) hanno una "legittima provenienza" a norma dell'art. 2 ter, comma 3, dovendosi intendere, con tale ellittico sintagma, la prova che il valore dei beni sequestrati è proporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta dal proposto, ovvero che non sono il frutto di attività illecite e non ne costituiscono il reimpiego. Come si può notare la distribuzione dell'onere probatorio fra accusa e difesa, è delineata con perfetta simmetria.
Orbene, la lettura coordinata delle suddette norme, pone in evidenza che, per la legge, ciò che rileva ai fini della confisca, è solo la prova della pericolosità e della illegittima provenienza dei beni. Una volta che l'accusa provi questi due elementi, non ha alcuna necessità di dimostrare anche che i beni furono acquistati quando il soggetto era diventato pericoloso (c.d. vincolo di pertinenzialità) perché, e lo si ripete, per la legge, ciò che conta è che il proposto, nel momento in cui venga dichiarato pericoloso, abbia la disponibilità di beni di illegittima provenienza, essendo, quindi, del tutto ininfluente che i suddetti beni siano stati acquistati in un momento in cui l'indiziato/proposto non era ancora diventato pericoloso.
Ciò è tanto vero che, non a caso, anche l'onere probatorio a carico del proposto si articola sullo stesso livello nel senso che, per sottrarsi alla confisca, l'indiziato può solo provare o di non essere pericoloso o che, pur essendo pericoloso, i beni sequestrati, furono acquistati legittimamente: non gli è, invece, consentito provare (essendo la prova irrilevante), che i beni sequestrati, pur di provenienza illegittima, furono acquistati in un momento in cui non era ancora diventato pericoloso.
Il motivo di tale scelta legislativa, appare chiara ove si consideri che i beni sequestrati (che, non lo si dimentichi, devono essere beni pur sempre di provenienza illegittima), quand'anche risultassero acquistati in un periodo antecedente all'accertata pericolosità, una volta che il soggetto abbia incominciato a far parte di un'associazione mafiosa, diventano anch'essi "pericolosi" in quanto fonte di inquinamento del tessuto economico e strumento di sopraffazione e potenziamento delle associazioni criminali. È per questo motivo che il legislatore, come appare evidente dall'illustrato complesso congegno probatorio, ha stabilito, una volta che l'indiziato/proposto sia riconosciuto pericoloso, un inscindibile rapporto di biunivocità fra pericolosità e beni di illegittima provenienza: di conseguenza, diventa arbitrario ogni ulteriore distinguo che tende a sottrarre i beni (di illegittima provenienza) appartenenti ad un soggetto pericoloso (o dei quali, pur appartenendo a terzi, abbia la disponibilità diretta o indiretta) con l'introduzione di un elemento estraneo alla struttura normativa (vincolo di pertinenzialità).
A ciò aggiungasi che l'accertamento della pericolosità non può fungere da rigido spartiacque fra beni confiscabili (pervenuti successivamente all'accertamento) e beni non confiscabili (pervenuti prima dell'accertamento) per la semplice ragione che lo stesso indiziato di appartenenza all'associazione mafiosa non diventa pericoloso, ex abrupto, un determinato giorno: la pericolosità, infatti, è uno status che viene accertato sulla base delle più disparate situazioni (non necessariamente derivanti dalla commissione di reati) che rappresentano un modo di vivere e di agire che si manifesta nel tempo, sicché sarebbe artificioso, a livello probatorio, fissare una sorta di dies a quo prima del quale i beni acquisiti dal proposto non sarebbero confiscabili. La ratio legis, lo si ripete, consiste nel colpire le associazioni mafiose (rectius: i loro appartenenti) nel loro ganglio più vitale e sensibile, ossia la ricchezza economica, sottraendo, con la confisca, i beni dal circuito economico nel quale sono stati inseriti in quanto, per la loro stessa natura di beni già all'origine di provenienza illecita, essendo gestiti, direttamente o indirettamente, da soggetti pericolosi, rappresentano, da una parte, una fonte di inquinamento dell'economia sana e, dall'altra, uno Strumento di sviluppo e potenziamento delle associazioni criminali. Ciò che rileva, ai fini della confisca, quindi, è solo che l'indiziato/proposto, nel momento in cui venga dichiarato pericoloso, abbia anche la disponibilità di beni dei quali non sia riuscito a dimostrare la legittima provenienza, essendo, di conseguenza, del tutto irrilevante che quei beni (comunque di illegittima provenienza) siano stati acquisiti prima dell'accertamento della pericolosità. A livello sistematico, una conferma, seppure indiretta, della tesi qui sostenuta, la si desume, poi, dai successivi art. 3 quater e art. 3 quinquies i quali prevedono, pur in assenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di sicurezza, misure di controllo estremamente restrittive ed invasive sui patrimoni sospetti e sulle attività economiche che possono agevolare il fenomeno mafioso. Ancora una volta, però, non vi è cenno ad alcun limite temporale. Dal che è lecito inferire che, se nessun limite è previsto per queste pur atipiche misure, a fortiori non si vede perché dovrebbe essere previsto per la confisca vera e propria che presuppone, invece, un accertamento di pericolosità. Infine, sempre a livello sistematico, non può non rilevarsi che la confisca prevista dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, è strutturata in termini perfettamente identici a quella di cui si discute. Sul punto, le SS.UU., con sentenza n. 920 del 17/12/2003 (rv. 226490), hanno espressamente statuito che "la condanna per uno dei reati indicati nel D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Di talché, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato. (V. Corte cost, ord. 29 gennaio 1996, n. 18)". È ben vero che il presupposto legittimante la confisca è diverso (nella confisca ex L. n. 356 del 1995, art. 12 sexies, il presupposto è costituito dalla condanna -
nella confisca ex L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, il presupposto è costituito dall'accertamento della pericolosità sociale), ma ciò che rileva, ai fini interpretativi, è la struttura della norma che, in entrambi i casi, è perfettamente identica nel senso che, sia nell'una che nell'altra ipotesi, la confisca, una volta accertato il presupposto (condanna penale/pericolosità sociale), scatta automaticamente per tutti quei beni di cui il soggetto (condannato/proposto) non riesca a giustificare la provenienza senza, quindi, che, in entrambe le ipotesi, sia menzionato il c.d. vincolo pertinenziale. Di conseguenza, se il suddetto vincolo non vale, come hanno statuito le SS.UU. cit., per la confisca ex art. 12 sexies, non si comprende perché, a parità di struttura normativa, dovrebbe valere nella pur differente confisca di cui alla L. n. 575 del 1965, introducendo, così, un elemento estraneo alla norma. In conclusione, quindi, sotto il denunciato profilo, non è ipotizzabile alcuna violazione di legge.
Ad 2 - (travisamento della prova): in ordine alla suddetta doglianza va osservato quanto segue:
- a seguito della modifica dell'art. 606 c.p.p., effettuata con la L. n. 46 del 2006, il travisamento della prova è contemplato al cit.
articolo, lett. e) in quanto si riverbera sui vizi della motivazione sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità: ex plurimis Cass. 13994/2006 riv. 233460;
- essendo i provvedimenti di confisca di cui alla L. n. 575 del 1965 ricorribili in Cassazione solo per violazione di legge (art. 3 ter), ne consegue che non è denunciarle in questa sede il travisamento della prova, a meno che il suddetto vizio si traduca in motivazione apparente o inesistente: ex plurimis Cass. 35044/2007 riv 237277;
- nel caso di specie, pur dovendosi dare atto dell'approssimativa motivazione del provvedimento impugnato e della circostanza che la Corte territoriale non sembra avere tenuto in considerazione il supplemento di perizia (il che, peraltro, non è neppure sicuro perché, nella penultima pagina, si parla genericamente di "analisi peritale compiuta"), resta il fatto che la Corte ha motivato prendendo in esame anche e soprattutto una serie di elementi diversi dalle perizie (cfr. infra sub 3), con ciò mostrando, quindi, di privilegiare, ai fini del riscontro probatorio, non solo le suddette risultanze istruttorie, ma anche di dare maggior credito alla perizia disposta in primo grado rispetto al supplemento ordinato in appello. Ciò significa che si può anche concedere che la motivazione, sotto il profilo denunciato, sia contraddittoria o illogica, ma di certo non la si può ritenere inesistente e/o apparente perché, come si è detto, in essa è spiegato il motivo per cui il BU AN deve considerarsi un mero intestatario di beni appartenenti al sodalizio mafioso, e sono indicati anche i riscontri probatori. Anche la suddetta censura, quindi va ritenuta manifestamente infondata.
Stessa sorte, per le stesse ragioni, mutatis mutandis, spetta al ricorso proposto da BU OL avendo la Corte chiarito che ciò che vale per BU AN, vale anche per i familiari (e quindi anche per la figlia BU OL) perché i beni a costoro intestati sono riconducibili a BU AN.
Ad 3 - (violazione di legge sotto il profilo dell'apprensione di tutti i beni). Sul punto, va osservato che la Corte territoriale, dopo aver dato atto dei motivi di gravame dedotti dagli appellanti, ha confermato l'impugnato decreto osservando, in via principale, che il patrimonio del BU AN (e quello dei prossimi congiunti del quale aveva la disponibilità: quindi, anche quello della ricorrente BU OL), in realtà, non era di sua proprietà essendo egli solo un prestanome e gestore in nome e per conto del sodalizio mafioso al quale apparteneva. Tale conclusione, rilevava la Corte, era stata avvalorata dall'analisi peritale disposta, dalla mancanza di dichiarazione dei redditi ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, dalla sproporzione tra entrate accertate c.d. investimenti mobiliari ed immobiliari effettuati in nome proprio e dai familiari in un ridotto arco temporale.
- Questa essendo la motivazione, i ricorsi proposti non colgono nel segno laddove si consideri che la Corte territoriale, ha ritenuto che il BU AN:
- fosse un semplice prestanome di tutto il suo patrimonio, sulla base di una prova diretta (dichiarazioni rese da tale DA AL IO), nonché di una serie di concordi ed univoci indizi desumibili: a) dalla gestione, da parte del BU AN, di società partecipate da mafiosi nonché di somme appartenenti al sodalizio mafioso;
b) dalla mancanza di dichiarazione di redditi;
c) dall'acquisto di beni mobili ed immobili in un breve arco temporale;
d) dalla stessa analisi peritale che aveva confermato la prospettazione accusatoria;
- esercitasse l'attività imprenditoriale "con denaro proveniente da associazioni mafiose" come si desumeva dagli accertamenti della G. di F. del 19/02/2001.
Di conseguenza, avendo la Corte territoriale accertato, sulla base dei suddetti riscontri probatori, che il BU AN rivestiva non solo la "funzione di prestanome intestatario di beni" ma gestiva anche l'attività imprenditoriale con denaro proveniente da associazioni mafiose, è chiaro che non aveva alcuna necessità di addentrarsi nell'analisi dettagliata dei singoli beni, proprio perché, secondo il giudice di merito, tatti i beni del BU AN (sia quelli facenti parte del suo patrimonio personale, sia quelli intestati ai familiari ma di cui aveva la disponibilità diretta o indiretta), senza distinzione alcuna, erano, in realtà, a lui fittiziamente intestati o comunque costituivano il frutto o il reimpiego di attività illecite in quanto l'attività imprenditoriale era stata esercitata con denaro di origine mafiosa. Anche per la censura in esame, quindi, non è ipotizzarle alcuna violazione di legge. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2009