Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2025, n. 37226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37226 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da:
37226-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
EA LL
- Presidente -
RI NI LI
AZ DO IU GA
- Relatore -
AN FL
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
CE NR nato a [...] il [...]
1310
Sent. n. sez. UP 09/10/2025 R.G.N. 22260/2025
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IU GA;
in caso di diffusione del presente provvediment omettere le generalità e gli altri dati identificativ a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto. disposto d'ufficio a richiesta di parte Imposto dalla legge
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IU SASSONE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Udine, emessa il 23 maggio 2024, che aveva condannato il ricorrente RI UT alla pena di giustizia in relazione ai reati di rapina aggravata, porto abusivo in luogo pubblico di un coltello e violenza sessuale aggravata, fatti commessi in danno di due prostitute cinesi all'interno di un centro massaggi nel quale l'imputato si era introdotto con altri due complici separatamente giudicati (capi A, B e C della imputazione).
2. Ricorre per cassazione RI UT, deducendo:
1) vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di minore gravità in relazione al reato di violenza sessuale di cui al capo C. La Corte di appello non avrebbe valutato la vicenda nella sua globalità, sminuendo alcune circostanze favorevoli all'imputato, quali l'età non giovane della vittima, la mancata menzione da parte della persona offesa della violenza sessuale in sede di denuncia del reato di rapina, la mancata rilevanza al reato sessuale attribuita dalle persone offese (essendosi trattato di un rapporto sessuale non completo e breve rispetto al quale la persona offesa non aveva opposto resistenza alcuna), la mancanza di querela;
2) vizio della motivazione quanto alla mancata esclusione dell'aggravante dell'aver agito con volto travisato con riferimento al reato di violenza sessuale. La circostanza era stata esclusa dal ricorrente e dal coimputato reo confesso Fikfak, ai quali non vi sarebbe stato motivo di non attribuire credibilità anche in ragione del fatto che la persona offesa si era resa irreperibile, non confermando quanto da lei precisato in denuncia;
3) vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante dell'uso del coltello con riferimento al reato di rapina di cui al capo A e del nesso teleologico in relazione al reato di porto di coltello di cui al capo B. La Corte avrebbe illogicamente fondato la decisione sulle dichiarazioni di una delle due persone offese che aveva difficoltà di esposizione in lingua italiana e che quando era stata sentita con l'ausilio dell'interprete non aveva confermato la circostanza dell'uso di un coltello da parte dell'imputato. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria, datata 23/09/2025, a confutazione delle conclusioni adottate dal Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati.
1. In ordine al primo motivo, deve ricordarsi che, in tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, dep. 2016, [...], Rv. 266272-01).
m
Il ricorso è generico poiché non tiene conto dell'elemento determinante che si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, vale a dire il fatto che la Corte di appello ha sottolineato che la violenza sessuale era avvenuta nel contesto di una grave e concomitante azione criminosa, "durante una rapina", sicché le modalità esecutive complessive dell'azione valutate in punto di pena come particolarmente gravi - non hanno lasciato spazio al riconoscimento della circostanza attenuante, secondo un giudizio di merito non rivedibile in questa sede perché permeato da assoluta coerenza logica.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché è lo stesso ricorrente ad ammettere che le persone offese avevano riferito in denuncia di non poter riconoscere i malviventi in quanto travisati, circostanza non contestata da alcuno con riferimento alle fasi della rapina concomitanti a quella di perpetrazione dell'abuso sessuale. Il giudizio di attendibilità attribuito alle dichiarazioni delle due vittime rende ineccepibile la conclusione cui è arrivata la Corte anche sotto il profilo logico, allorquando ha ritenuto inverosimile che, a fronte di un travisamento iniziale, l'imputato si fosse liberato di esso all'atto di compiere un atto sessuale che non prevedeva alcun contatto del suo viso con la vittima.
3. Il terzo motivo è generico in quanto non richiama la decisiva circostanza indicata dalla sentenza impugnata secondo cui una delle due persone offese aveva dettagliatamente riferito sull'utilizzo di due coltelli da parte dei malviventi, uno dei quali poi identificato nell'imputato. La credibilità della vittima, non messa in discussione in ricorso, fonda il giudizio di responsabilità con superamento di ogni altra obiezione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria depositata. Si rileva, peraltro, la mancanza di interesse del ricorrente a censurare la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso del coltello nel reato di rapina, posto che, stante la presenza di quattro aggravanti di cui all'art. 628, terzo comma, cod. pen. (uso di arma, volti travisati, più persone riunite e commissione del fatto in uno dei luoghi di cui all'art. 624-bis cod. pen.), la pena è stata determinata nel minimo edittale previsto dall'art. 628, quarto comma, cod. pen. e su di essa è stata operata dal primo giudice la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche, sicché l'eventuale esclusione dell'aggravante non potrebbe comportare alcun effetto favorevole per l'imputato dal punto di vista sanzionatorio.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa
ह
delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso, il 09/10/2025. Il Consigliere estensore Giuseppe Sgadari
Il Presidente Andrea Pellegrino Suley
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
CONT
Il Presidente
IL
DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 14 NOV. 2025 FUNZIONARIS
IL FUNZIONARIO CLOZIARIO
DI AN