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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 30/06/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2194/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2194 /2024, promossa da
(c.f. , nt. a NOVARA (NO) il 05/02/1999. Parte_1 C.F._1 Con il patrocinio dell'Avv. LA ROCCA FULVIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. nt. a MAGENTA (MI) il 03/04/1986 Controparte_1 C.F._2 Con il patrocinio dell'Avv. DE LUCA ARIANNA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti Voglia il Tribunale di Novara
- disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori;
Per_1
- disporre che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumano di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i fi-gli relative: all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
disporre, limitatamente all'ordinaria amministrazione, che i genitori esercitino separata- mente la potestà genitoriale;
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio in uno dei due giorni di riposo dal lavoro, accompagnando a Per_1 scuola e andando a riprenderlo, riaccompagnandolo poi dalla madre alle 20.30; se il riposo cadesse nel fine settimana quando non frequenta la scuola, il padre potrà te-nere con sé il bambino tutta la giornata con pernottamento la sera stessa o Per_1 la notte precedente;
durante la settimana invece il padre accompagnerà a scuola o lo recupererà almeno una volta Per_1 nell'arco della settimana in base ai suoi orari di lavoro, previo preavviso di 8 giorni. Per le festività natalizie e pasquali i genitori si accorderanno di anno in anno.
Pag. 1 Durante le vacanze estive, il padre potrò tenere con sé il figlio una settimana previa comunicazione sul periodo e la località entro il 31.5 di ogni anno;
-disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio versando alla sig.ra un assegno mensile, CP_1 Parte_1 rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, di € 200,00 (duecento), entro il giorno 5 di ciascun mese;
inoltre il padre contribuirà al 50%delle spese straordinarie secondo il protocollo 15.3.2016 del Tribunale di Torino.
- disporre che l'Assegno Unico venga percepito integralmente dalla madre. Spese di giudizio compensate tra le parti.
Per il P.M. Si rimette al Giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 02/12/2024, chiedeva la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minorenni nato dalla relazione more uxorio Per_1 con . Controparte_1
Si costituiva il resistente che formulava conclusioni difformi per quanto concerne gli aspetti inerenti il diritto di visita e la regolamentazione dei profili patrimoniali.
* Nelle more del giudizio le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno depositato conclusioni congiunte. L'udienza di prima comparizione è stata, dunque, sostituita con il deposito di note scritte. La causa, senza concessione di alcun termine di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., è stata, quindi, rimessa in decisione. Le condizioni relative ad affido e mantenimento sulle quali le parti si sono accordate meritano di essere condivise dal Collegio, in quanto consentono una effettiva bi-genitorialità in favore del figlio minore della coppia. L'ascolto del minore è impossibile per l'età dello stesso e, comunque, è superfluo, considerato l'equo e condivisibile accordo raggiunto. Le condizioni economiche sono anch'esse equilibrate e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguate ai bisogni del figlio. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 12/06/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
Pag. 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2194 /2024, promossa da
(c.f. , nt. a NOVARA (NO) il 05/02/1999. Parte_1 C.F._1 Con il patrocinio dell'Avv. LA ROCCA FULVIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. nt. a MAGENTA (MI) il 03/04/1986 Controparte_1 C.F._2 Con il patrocinio dell'Avv. DE LUCA ARIANNA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti Voglia il Tribunale di Novara
- disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori;
Per_1
- disporre che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumano di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i fi-gli relative: all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
disporre, limitatamente all'ordinaria amministrazione, che i genitori esercitino separata- mente la potestà genitoriale;
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio in uno dei due giorni di riposo dal lavoro, accompagnando a Per_1 scuola e andando a riprenderlo, riaccompagnandolo poi dalla madre alle 20.30; se il riposo cadesse nel fine settimana quando non frequenta la scuola, il padre potrà te-nere con sé il bambino tutta la giornata con pernottamento la sera stessa o Per_1 la notte precedente;
durante la settimana invece il padre accompagnerà a scuola o lo recupererà almeno una volta Per_1 nell'arco della settimana in base ai suoi orari di lavoro, previo preavviso di 8 giorni. Per le festività natalizie e pasquali i genitori si accorderanno di anno in anno.
Pag. 1 Durante le vacanze estive, il padre potrò tenere con sé il figlio una settimana previa comunicazione sul periodo e la località entro il 31.5 di ogni anno;
-disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio versando alla sig.ra un assegno mensile, CP_1 Parte_1 rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, di € 200,00 (duecento), entro il giorno 5 di ciascun mese;
inoltre il padre contribuirà al 50%delle spese straordinarie secondo il protocollo 15.3.2016 del Tribunale di Torino.
- disporre che l'Assegno Unico venga percepito integralmente dalla madre. Spese di giudizio compensate tra le parti.
Per il P.M. Si rimette al Giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 02/12/2024, chiedeva la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minorenni nato dalla relazione more uxorio Per_1 con . Controparte_1
Si costituiva il resistente che formulava conclusioni difformi per quanto concerne gli aspetti inerenti il diritto di visita e la regolamentazione dei profili patrimoniali.
* Nelle more del giudizio le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno depositato conclusioni congiunte. L'udienza di prima comparizione è stata, dunque, sostituita con il deposito di note scritte. La causa, senza concessione di alcun termine di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., è stata, quindi, rimessa in decisione. Le condizioni relative ad affido e mantenimento sulle quali le parti si sono accordate meritano di essere condivise dal Collegio, in quanto consentono una effettiva bi-genitorialità in favore del figlio minore della coppia. L'ascolto del minore è impossibile per l'età dello stesso e, comunque, è superfluo, considerato l'equo e condivisibile accordo raggiunto. Le condizioni economiche sono anch'esse equilibrate e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguate ai bisogni del figlio. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 12/06/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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