Ordinanza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1502-1/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
nel procedimento per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo introdotto nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto (ex artt. 615, c. 1 e 617, c. 1 c.p.c.)
indicato in epigrafe,
TRA
ricorrenti - opponenti Parte_1 Parte_2
CONTRO
e, per essa, Controparte_1 [...]
resistente – opposta Controparte_2
li atti ed esaminati i documenti prodotti;
CP_3
VERIFICATA la regolarità della notificazione del decreto di fissazione di udienza e del ricorso all'opposta;
RILEVATO che gli opponenti hanno reiterato la richiesta (già formulata nell'atto introduttivo) di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo su cui si fonda l'atto di precetto notificatogli in data 04.10.2024;
RILEVATO che l'opposta non si è costituita nel presente giudizio cautelare;
OSSERVA
Gli opponenti propongono opposizione al precetto notificatogli in data 04.10.2024 ad istanza di , per essa, Controparte_1 [...]
con il quale gli è stato intimato il pagamento di € 69.688,87, quale Controparte_2
credito derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato dai medesimi ricorrenti con la
, il 04.03.2008 in notar (rep. 18974, racc. 4280), così Controparte_4 Per_1
composto: € 52.660,94 quale capitale residuo, € 16.407,80 quali interessi di mora al
Tribunale di Trapani
Sezione Civile A
Nell'atto di precetto si legge che la Controparte_1
è divenuta titolare di tale credito in esito ad un'operazione di scissione
[...]
dall'originaria creditrice (Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.), del cui perfezionamento
è stato dato avviso, ai sensi dell'art. 58 TUB, nella G.U., parte II, Foglio n. 151 del
29.12.2020.
Gli opponenti a sostegno dell'opposizione articolano due motivi di opposizione, in ragione dei quali chiedono, preventivamente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo. Eccepiscono, in particolare:
1) con motivo di opposizione qualificabile quale opposizione all'esecuzione (art. 615,
c. 1 c.p.c.), il difetto di titolarità del credito oggetto del precetto in capo a
[...]
non essendoci evidenze in tal senso;
Controparte_1
2) con motivo di opposizione qualificabile quale opposizione all'esecuzione (art. 615,
c. 1 c.p.c.), l'infondatezza del credito azionato, in considerazione del fatto che a fronte di un mutuo per € 45.000,00 viene, “inspiegabilmente”, intimato il pagamento di € 52.660,94 a titolo di capitale.
3) con motivo di opposizione qualificabile quale opposizione all'esecuzione (art. 615,
c. 1 c.p.c.), l'illegittimità della pretesa azionata giacché la creditrice avrebbe applicato interessi usurari e comunque non pattuiti nonché “capitalizzato gli interessi ed applicato gli
interessi di mora contravvenendo a quanto stabilito dalla banca d'italia per la rivelazione dei tassi di
usura ed alle regole del contratto di mutuo che escludevano di calcolare interessi su interessi”.
*.*.*
Ai fini della presente decisione è preliminare ed assorbente il rilievo che in difetto di idonea documentazione (che l'opposta non ha fornito non essendosi costituita nel presente giudizio cautelare) non può, allo stato, escludersi la fondatezza della contestazione del primo dei motivi di opposizione.
In particolare, ai fini della prova della contestata titolarità del credito, pur non ritenendosi essenziale la produzione in giudizio del contratto di acquisto del credito (nella
Tribunale di Trapani
Sezione Civile A specie dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.), nel corso del presente giudizio cautelare, non sono stati acquisiti quei tipici elementi da cui poter desumere “aliunde” la titolarità del credito in capo alla precettante (quali, ad esempio, la produzione in giudizio da parte dell'opposta del contratto di mutuo concluso tra gli opponenti e la banca e/o dell'estratto della G.U. in cui viene data notizia della operazione di scissione, con indicazione univoca delle categorie dei rapporti trasferiti in favore della beneficiaria).
Pertanto, ferma ed impregiudicata la possibilità che l'opposta nel giudizio di merito produca idonea documentazione atta a confutare le contestazioni mosse nella presente sede, allo stato degli atti, la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo va accordata.
P.Q.M.
Sospende l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato agli opponenti il
04.10.2024.
Trapani, 18/03/2025
Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani
Sezione Civile A