TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 4 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al R.G. n. 5844/2024
TRA
Parte_1
rappr. e dif. da Avv. Luigi Febbrile
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Luciano Martucci;
resistente
FATTO E DIRITTO
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
La opposizione è fondata nei termini che seguono.
1 La causa ha ad oggetto la opposizione alle intimazioni di pagamento n. 061 2024
90009765 54/000 del 23.01.2024, notificata il 22.03.2024, per la somma di €
287.282,30 relativa alla cartella n. 061 2012 0000 1944 69/000, notificata il
30.08.2013, a titolo di contributi previdenziali.
Parte opponente lamenta:
in via preliminare, l'omessa notifica del credito opposto;
in via assorbente, l'intervenuta prescrizione dello stesso;
nel merito, l'annullamento della relativa intimazione di pagamento.
Parte opposta, costituitasi in giudizio, dichiara che “non intende proporre alcuna inutile e defatigatoria resistenza processuale in ordine all'altra eccezione di Con intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa esattoriale. , per
l'effetto, intende aderire. Tutto ciò premesso, chiede di dichiararsi la nullità degli atti opposti”.
Poiché tra la notifica della cartella e la prima intimazione di pagamento intercorre un termine superiore al quinquennio il credito da essa portato deve ritenersi prescritto.
Ogni altra questione è assorbita dalla presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 061 2012 0000 1944 69/000, oggetto della presente opposizione;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 delle spese processuali, che liquida nella misura di € 8.500,00,
[...] oltre RSG, IVA e CPA, come per legge.
2 Bari, 4 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
3
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 4 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al R.G. n. 5844/2024
TRA
Parte_1
rappr. e dif. da Avv. Luigi Febbrile
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Luciano Martucci;
resistente
FATTO E DIRITTO
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
La opposizione è fondata nei termini che seguono.
1 La causa ha ad oggetto la opposizione alle intimazioni di pagamento n. 061 2024
90009765 54/000 del 23.01.2024, notificata il 22.03.2024, per la somma di €
287.282,30 relativa alla cartella n. 061 2012 0000 1944 69/000, notificata il
30.08.2013, a titolo di contributi previdenziali.
Parte opponente lamenta:
in via preliminare, l'omessa notifica del credito opposto;
in via assorbente, l'intervenuta prescrizione dello stesso;
nel merito, l'annullamento della relativa intimazione di pagamento.
Parte opposta, costituitasi in giudizio, dichiara che “non intende proporre alcuna inutile e defatigatoria resistenza processuale in ordine all'altra eccezione di Con intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa esattoriale. , per
l'effetto, intende aderire. Tutto ciò premesso, chiede di dichiararsi la nullità degli atti opposti”.
Poiché tra la notifica della cartella e la prima intimazione di pagamento intercorre un termine superiore al quinquennio il credito da essa portato deve ritenersi prescritto.
Ogni altra questione è assorbita dalla presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 061 2012 0000 1944 69/000, oggetto della presente opposizione;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 delle spese processuali, che liquida nella misura di € 8.500,00,
[...] oltre RSG, IVA e CPA, come per legge.
2 Bari, 4 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
3