Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/06/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 3144/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c del 19/06/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 19/06/2025 nella causa n. 3144/2021 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 678/2021, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 11/06/2021, vertente tra
(C.F./P.IVA: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F./P.IVA: ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. LANZALOTTI ANTONELLA
- attori/opponenti - e (C.F./P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria,
[...]
(C.F./P.IVA: ), già , in persona del Parte_3 P.IVA_2 CP_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI MARCO
- convenuta/opposta – Conclusioni All'udienza del 19/06/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c.le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa odierna opposta, chiedeva ed otteneva Controparte_1
l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di e Parte_1
, odierni opponenti, per conseguire il Parte_2 pagamento della somma di € 16.034,40, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore relativo al contratto di finanziamento n. 20169545329011 originariamente stipulato per la somma di € 28.911,60 dal , quale Parte_1 obbligato principale, nonché dalla quale coobbligata in Parte_2 solido, con la ES e poi ceduto alla opposta (v. decreto ingiuntivo n. 678/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 11/06/2021; nonché allegato ricorso). Avverso il predetto decreto proponevano opposizione Parte_1
e , i quali eccepivano […] QUANTO
[...] Parte_2
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ALLA CARENZA DEI REQUISITI EX ART. 633 CPC e SS. PER LA CONCESSIONE DEL
DECRETO INGIUNTIVO. Intanto, in via preliminare, dal contesto del ricorso per decreto ingiuntivo, relativamente alla documentazione allegata a sostegno della richiesta di pagamento, vi è traccia esclusivamente della produzione di alcune e non tutte le cessioni del presunto credito ma, principalmente, del calcolo dal quale si possa e debba evincere la consistenza del preteso credito, sia per imponibile che per interessi. Il tutto, contestato nel merito, non può giustificare il riconoscimento de plano del credito indicato nel monitorio opposto. Dovrà essere cura ed onere di parte opposta giustificare l'importo, per come ingiunto, e la sua legittima quantità che l'opponente, contesta sin d'ora. Dopodiché, parte opposta dovrà provare che tutti coloro i quali hanno concorso in maniera diretta, senza esclusione alcuna, ovvero indiretta alla cessione di tale, presunto, credito abbiano provveduto alla notificazione dell'intervenuta cessione all'odierno opponente. QUANTO ALLA
PRETESA CREDITORIA. La pretesa dell'odierno opposto è, a dir poco, da provare nel suo ammontare in considerazione del fatto che deriva da un finanziamento ben più corposo, contratto nel lontano anno 2013, e del quale non è stato reso alcun conto circa il calcolo algebrico attraverso il quale si è giunti a determinare, sia la sorte capitale che gli interessi di mora che hanno formato oggetto di ingiunzione di pagamento. Vieppiù che la documentazione prodotta da parte opposta, che si contesta nella sua non provata autenticità, non è stata neanche prodotta in copia autenticata da un pubblico ufficiale. Ci si riferisce a tutta la documentazione allegata al monitorio: dal contratto di finanziamento e relativa istruttoria, agli estratti conto dell' e la cessione del credito. Non sfugga, inoltre, al Giudicante che l'opposto ha versato in atti solo parte della documentazione comprovante la notificazione della cessione del presunto credito da ES alla . Ebbene, il codice civile prevede che la cessione del credito produce effetti nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata (art. 1264, 1° comma, c.c.). Ergo è inefficace nei confronti dei Sigg. e Parte_1
, in considerazione della mancata notifica della cessione del Parte_2 presunto credito. QUANTO ALL'ONERE DELLA PROVA. Nella fattispecie che ci impegna non vi è chi non veda come l'onere della prova sia a carico di parte opposta. Nel senso che, dovrà essere la a dimostrare che Controparte_1 il “presunto credito” sia maturato per come è stato ingiunto e, soprattutto che sia stata notificata la cessione di credito originaria. Questa difesa non accetta l'inversione dell'onere della prova. Piuttosto ne contesta sin d'ora l'ammontare ed il presunto criterio attraverso il quale si è giunti alla determinazione della somma ingiunta. QUANTO AGLI INTERESSI APPLICATI. Senza rinuncia alle precedenti eccezioni, la scrivente difesa intende sottolineare l'ulteriore ipotesi, qualora accertata, di nullità della clausola di determinazione degli interessi moratori per violazione dell'art. 1283 c.c., laddove, all'art. 20 del contratto di finanziamento
3 Tribunale di Avellino n. 3144/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi contestato, è statuito che ES, in caso di mancato pagamento, pretenderà il pagamento della sorta capitale maggiorato del 10%; così come, nel caso di ritardato pagamento delle rate, può addebitare un interesse di mora pari al
14,60% annui. Tale costruzione della corresponsione degli interessi di mora, infatti, integra un fenomeno di anatocismo. Invero, gli interessi moratori vengono conteggiati non alla sola parte di quota capitale della rata, ma anche alla quota di interessi che compone quest'ultima e che, in questo modo, concorre a produrre ulteriori interessi (anatocismo). Tale eccezione trova il consenso della Suprema
Corte di Legittimità, la quale, in un suo risalente e consolidato orientamento ha avuto modo di precisare che “in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrano gli interessi sull'intera somma, integra un fenomeno anatocistico, vietato dall'art. 1283 c.c.” (Ex multis, Cass. Civ. 11400/2014; Cass. Civ.
n. 2593/2003). QUANTO ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 50 D.LGS 385/1993. Il creditore può procedere con ingiunzione del credito vantato laddove esso risulti liquido e vero. Come già innanzi anticipato, la certificazione prodotta in giudizio dall'opposta non rispetta i requisiti richiesti. Non è certificata la verità, né la liquidità dell'importo. La procedura delineata dall'art. 50 TUB, agevolando gli
Istituti erogatori, esonera dal deposito, a corredo della richiesta di decreto ingiuntivo, dell'autentica notarile degli estratti delle scritture contabili, bollati e vidimati. La certificazione di cui all'50 TUB, insomma, sostituisce la certificazione notarile. Nella specie, la certificazione esibita da parte opposta è inidonea ad attestare la verità e la liquidità del credito. L'estratto conto, al quale la norma richiamata conferisce efficacia di prova documentale, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, si concretizza in un prospetto in cui siano analiticamente indicati interessi, saldo attivo, saldo passivo, situazione finale del rapporto nel momento in cui ha termine il risultato di tutte le operazioni verificatesi fino ad una certa data. Nel caso che ci riguarda, i documenti prodotti da controparte indicano solo il preteso saldo, nonché le arbitrarie quantificazioni di tassi di interessi ed ulteriori oneri. Il documento non possiede i requisiti richiesti dall'art. 50 d.lgs n.
385 del 1993. QUANTO ALLA MANCANZA DI EFFICACIA PROBATORIA
DELL'ESTRATTO CONTO. Ad ogni buon conto, quand'anche fosse stato correttamente predisposto, nel presente giudizio di opposizione, l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili, non ha alcuna efficacia probatoria e non esime il creditore dall'onere di provare il proprio credito. Infatti le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno più volte ribadito che il valore probatorio dell'estratto conto è limitato alla fase monitoria (Cass. S.S. U.U. 18/07/94 n.6707).
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QUANTO ALL'ILLIQUIDITA' DEL CREDITO VANTATO. Le argomentazioni di cui sopra ci introducono automaticamente alla successiva problematica su cui vale la pena focalizzare l'attenzione: la mancanza del requisito della liquidità del credito.
Dall'esame dell'estratto conto esibito emerge: 1) l'illegittima applicazione dei tassi di interesse;
2) la non corretta applicazione dei tassi di interesse a causa di arbitrari conteggi di oneri e spese diverse. In riferimento ad ogni singolo aspetto di questa sezione si rimanda all'attenta lettura ed analisi elaborata dal consulente di parte, dott. , nel proprio elaborato del 21/07/2021, firmato digitalmente e Persona_1 da considerarsi parte integrante del presente atto. Infatti il consulente nella sua relazione conclude: “In definitiva, gli accertamenti preliminari sulle condizioni contrattuali del FINANZIAMENTO oggetto di analisi, ha evidenziato le seguenti patologie: ✓ TAEG superiore al limite di legge (tasso soglia) per il periodo di riferimento nel caso di applicazione di interessi moratori. Tale illegittimità si è concretizzata in un fenomeno di irregolarità "ab origine" del contratto di finanziamento con conseguente nullità di ogni clausola tramite la quale siano convenuti interessi, a qualunque titolo, ex art. 1815 c.c., oltre a profili di indeterminatezza del contratto stesso.” Ad ogni buon conto, questa difesa brevemente pone in evidenza che anche per gli opponenti è stata adoperata la malsana ma, purtroppo, consolidata prassi secondo cui l'Istituto erogatore del finanziamento – ES – ledendo ogni più elementare principio di buona fede, abbia fatto confluire nel saldo risultante dalla chiusura periodica, anche commissioni e spese che a loro volta producono interessi. Tale perverso congegno implica, la illegittima crescita esponenziale degli interessi, priva di ogni giustificazione contabile e giuridica, finalizzata esclusivamente alla realizzazione di indebiti profitti per l'Istituto. […]. Costituitasi in giudizio, la per essa, quale Controparte_1 mandataria, , già , eccepiva in via Parte_3 CP_2 preliminare la pretestuosità dell'opposizione, nonché nel merito insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo emesso, stante la debenza delle somme richieste e l'infondatezza dell'opposizione proposta. In particolare, rassegnava le seguenti conclusioni: […] In via preliminare: 1) Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: 1) Rigettare ogni domanda di controparte, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
[...]
è creditrice nei confronti degli opponenti della somma di € CP_1
16.034,40 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto, dalla data della domanda fino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento della suddetta somma;
2) con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo
5 Tribunale di Avellino n. 3144/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%. […]. Così instauratosi il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e disposta la mediazione (v. ordinanza del 24/03/2022), ammessa e prodotta la documentazione, concessi i termini di rito, la causa, all'esito di alcuni rinvii e del mutamento dell'Istruttore, ritenuta matura per la decisione, veniva all'odierna udienza decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali, sfruttato dalla sola parte opposta. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'opposizione Infondata, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione, così come proposta. Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004) sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). Oggetto della causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria, con tutto ciò che ne consegue in punto di sostanziale irrilevanza, salvo quanto riferito in punto di regolamentazione delle spese, delle eccezioni formulate sul punto. Ciò posto, va evidenziato che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal
6 Tribunale di Avellino n. 3144/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Da quanto precede, deriva che, ove la pretesa azionata in sede monitoria si fondi su di un contratto di mutuo e/o finanziamento, e non già su di un contratto di conto corrente, è sufficiente che il creditore esibisca a conforto della richiesta di ingiunzione il contratto di finanziamento e/o mutuo con relativo piano di ammortamento, ove previsto e/o rilevante, e tale documentazione avrà valore di piena prova, sia nella fase monitoria secondo il disposto di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., che nella fase di opposizione, essendo in tale successivo giudizio onere del debitore dimostrare il pagamento, o la sussistenza di altre cause estintive del credito ex adverso azionato. Non è difatti consentito al giudice, nell'ambito dei giudizi fondati su contratti bancari diversi da quello di conto corrente di cui agli artt. 1823 e ss. c.c.
o comunque regolati in conto corrente, pretendere a fini probatori, nemmeno in sede monitoria, la produzione in giudizio degli “estratti conto” ex art. 50 T.U.B. (Sez. 1, Sentenza n. 3949 del 19 febbraio 2018). Quanto poi alla prova dell'erogazione del credito, il relativo onere è assolto dall'istituto finanziatore, mediante documentazione (ivi compresi gli estratti conto) attestante l'annotazione dell'avvenuto accredito delle somme, ferma la possibilità di valutare in ogni caso ex art. 115 c.p.c. la condotta processuale tenuta dalla controparte, ove affermi di aver comunque usufruito delle suddette somme, ovvero di aver provveduto al rimborso, anche se solo in parte, del finanziamento, o di aver in qualche modo dato esecuzione al rapporto in essere. Passando dunque al merito della controversia, non ci si può esimere dal rilevare come, a riprova delle proprie pretese, la creditrice opposta abbia prodotto, sin dalla fase monitoria, copia del contratto debitamente sottoscritto dalle controparti, copia del contratto di cessione del relativo credito, copia della notifica della cessione con relativa ricezione anche al garante, e copia dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, in uno al dettaglio degli interessi dovuti (v. produzione di parte).
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Si tratta pertanto di documentazione che, unitamente alle eccezioni avanzate dagli opponenti, tutte concernenti l'illegittimità e/o nullità delle clausole e/o dei conteggi sottesi alla pretesa azionata, senza tuttavia negare l'avvenuta fruizione della somma oggetto del contratto (v. atto di opposizione) - il cui accredito, per vero, risulta debitamente riportato, quale primo movimento, nell'estratto conto prodotto (v. movimento di € 19.900, rubricato Finanziamento ivi indicato in data 11/10/2013) - non possono che ritenersi sufficienti ai fini dell'assolvimento dei propri oneri probatori da parte della creditrice agente (v. su tutte citate Sezioni Unite n. 13533/2001). Giungendo quindi al vaglio delle eccezioni articolate dagli opponenti e fermo quanto già riferito in punto di non autentica dirimenza di quelle inerenti l'assenza della prova scritta normativamente richiesta ai fini dell'emissione - per vero legittimamente avutasi, come supra chiarito - del decreto opposto, prive di pregio risultano quelle circa la mancata notifica della cessione, atteso che la stessa risulta debitamente notificata ad entrambi gli opponenti con missive pervenute al relativo indirizzo e sottoscritte per ricezione in data 12/08/2019 (v. esito notifica cessione di cui alla produzione monitoria in atti), fermo in ogni caso il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014). Autenticamente prive di rilevanza risultano per converso quelle in punto di natura anatocistica degli interessi pattuiti in contratto (v. testualmente atto di opposizione: l'art. 20 del contratto di finanziamento contestato, è statuito che ES, in caso di mancato pagamento, pretenderà il pagamento della sorta capitale maggiorato del 10%; così come, nel caso di ritardato pagamento delle rate, può addebitare un interesse di mora pari al 14,60% annui. Tale costruzione della corresponsione degli interessi di mora, infatti, integra un fenomeno di anatocismo), atteso che, anche al netto degli orientamenti giurisprudenziali secondo cui tali pattuizioni sarebbero legittime ai sensi della delibera CICR del 09.02.2000, a sua volta legittimata dall'art. 120 T.U.B., (v. Tribunale di Castrovillari, sentenza n. 564 del 19 maggio 2021; nonché ex multis, Tribunale Roma sez. XVII, 30/07/2018, n.15884; Tribunale Roma sez. IX, 19/05/2016, n.10250), la medesima opposta, con deduzioni non contestate dalle controparti, ha evidenziato come con il ricorso per DI ha chiesto l'ingiunzione di pagamento dell'importo di € 16.034,40, di cui € 1.909,48 per rate scadute e non pagate, € 10.401,02 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine (doc. 7 monitorio) ed € 3.723,90 a titolo di interessi di mora calcolati sul
8 Tribunale di Avellino n. 3144/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi solo capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine (doc. 8 monitorio)…pertanto non ha né richiesto la penale del 10% per mancato pagamento, né calcolato gli interessi sulle rate scadute e non pagate (ma solo sul capitale residuo) (v. testualmente comparsa di costituzione e risposta). Per ciò che invece concerne le ulteriori eccezioni in punto di erroneità e/o non debenza della somma ingiunta, stante 1) l'illegittima applicazione dei tassi di interesse;
2) la non corretta applicazione dei tassi di interesse a causa di arbitrari conteggi di oneri e spese diverse (v. testualmente atto di opposizione), giova rilevare come le stesse non siano state, nemmeno in corso di causa (v. memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c.) sufficientemente circostanziate, essendosi gli opponenti limitati a richiamare esclusivamente, ed in maniera del tutto generica, una CTP da cui sarebbe emerso un TAEG superiore al limite di legge (tasso soglia) per il periodo di riferimento nel caso di applicazione di interessi moratori (v. ancora testualmente atto di opposizione), senza ulteriori specificazioni e/o indicazioni né circa l'usura, né circa gli ulteriori profili di illegittimità meramente accennati, chiedendo l'espletamento di una CTU (v. memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c. e successivi scritti difensivi). In materia, tuttavia, come chiarito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi ha l'onere di indicare e documentare, in sede di merito, in maniera precisa e non equivoca, la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, i trimestri in cui è avvenuto il superamento, e le modalità con cui lo stesso è stato accertato (ex multis Cassazione Civile, ordinanza n. 2311/2018) essendo quindi tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la misura del T.e.g.m. nel periodo di riferimento, la clausola negoziale relativa agli interessi pattuiti e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale proprio in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c.
La prova della pattuizione ed applicazione dei tassi usurari richiede un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, dopodiché può ritenersi presunta la natura usuraria degli interessi applicati, in base all'art. 644 c.p., comma 3, prima parte, ed all'art. 1815 c.c., che dovranno pertanto essere espunti nella misura in cui, nel corso del rapporto, essi hanno inciso negativamente sulla posizione del debitore, tenuto comunque a ricevere in restituzione il tantundem (Cassazione Civile, sentenza n. 19282/2014).
La misura del tasso-soglia è determinata periodicamente con apposito decreto del Ministro del Tesoro, emanato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 1.
Pertanto, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 7294/2017; Cassazione Civile, sentenza n. 21243/2019), una indicazione
9 Tribunale di Avellino n. 3144/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto ed attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cassazione Civile, ordinanza n. 2489/2019 in tema di nullità testamentaria). Né adeguato, rispetto ai sin qui richiamati e ricostruiti oneri allegazionali e probatori, potrebbe ritenersi il richiamo operato dai medesimi opponenti alle risultanze di cui alla CTP in atti (v. atto di opposizione e successive memorie). Per condivisa giurisprudenza, difatti, al giudice è vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Sez. 3, Ordinanza n. 30607 del 27/11/2018), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui anche il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017), in quanto il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse (Sez. 1, Sentenza n. 21847 del 15/10/2014). Del pari, alle predette lacune allegazionali e probatorie non avrebbe potuto porsi rimedio a mezzo della, pur richiesta, CTU, atteso che la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti (Cassazione Civile, sentenza n. 1266/2013). Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda, la parte che agisce in giudizio per l'accertamento della invalidità delle condizioni contrattuali è tenuta a dar prova della fondatezza delle proprie pretese e, in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., ha l'onere di indicare e documentare, in sede di merito, in maniera precisa e non equivoca, la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi (ex multis Cassazione Civile, ordinanza n. 2311/2018).
10 Tribunale di Avellino n. 3144/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tali principi sono valevoli per ogni richiesta di ricalcolo del dovuto, con la conseguenza che, nell'ambito di un'opposizione a decreto ingiuntivo, è meramente esplorativa e non può trovare accoglimento la richiesta di espletamento di CTU contabile, in difetto di precisa indicazione degli elementi probatori da cui desumere l'erroneità dei conteggi proposti dalla Banca (Tribunale di Ferrara, sentenza n. 167/2014). In ogni caso, giova precisare come il contratto di finanziamento in esame, stipulato il 23/09/2013, implicante, a fronte di un importo finanziato di € 19.900,00, un piano di ammortamento di 108 rate mensili di € 258,00, con un TAN del 7,89%, un TAEG del 8,18%, ed un tasso di mora massimo del 14,60% annuo, risulti riconducibile alla categoria dei contratti di “credito personale”, in ordine ai quali, nel corrispondente trimestre di riferimento (luglio – settembre 2013), il tasso di usura era stabilito nella misura del 19,10%. Ne deriva la natura sottosoglia, non soltanto del TAN (7,89%) e del TAEG (8,18%) pattuiti, ma altresì del tasso di mora previsto (14,60%), atteso che, in disparte l'inferiorità dello stesso anche al tasso soglia di riferimento supra indicato (pari al 19,10%), alla stregua delle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 19597 del 18/09/2020, Per i contratti conclusi dall'01/07/2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011) al 31/12/2017 - quali quello in esame - il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 ut modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106, corrispondente alla Formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,25 + 4 (Sez. U , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020), esitante nel (superiore) tasso soglia di mora del 21,72%. Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che giungersi al rigetto dell'opposizione proposta e alla conferma del decreto ingiuntivo opposto, con il contestuale assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese Il rigetto dell'opposizione comporta altresì la condanna degli opponenti alla rifusione in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 26.000,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 678/2021, reso dal Tribunale
11 Tribunale di Avellino n. 3144/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Ordinario di Avellino in data 11/06/2021, proposta da , Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Controparte_1
e per essa, quale mandataria, , già
[...] Parte_3 CP_2
., in persona del legale rappresentante pro tempore, respinta, o comunque
[...] assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione così come proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 678/2021, emesso dal Tribunale di Avellino in data 11/06/2021; condanna parte opponente, , e , alla Parte_1 Parte_2 rifusione in favore di parte opposta, e per essa, Controparte_1 quale mandataria, , già ., in persona del Parte_3 CP_2 legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in data 21/06/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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