Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/06/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 939/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 18 marzo 2024, da
1) Parte_1
Nata a Cantù il 10 aprile 1979 cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Valeria Ratto (C.F. – PEC , C.F._2 Email_1
con studio in Como, Via Bellini n. 14, ed ivi elettivamente domiciliata contro
2) Controparte_1
Nato a Cantù il 22 luglio 1979 cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_3
residente in [...] con l'Avv. Alessia Brenna (C.F. – PEC , con CodiceFiscale_4 Email_2
studio in Como, Viale Giulio Cesare n. 4, ed ivi elettivamente domiciliato i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AN NS, in data 3 giugno 2006
(anno 2006, atto n. 12, reg. Atti di Matrimonio, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
1
con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] Controparte_2
- nato il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi nelle more del giudizio di divorzio hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri in AN NS il 3.6.2006, trascritto nel Registro Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di AN NS al n. 12, Parte II, Serie A, Anno 2006
- Affidare e in via superesclusiva alla madre, la quale adotterà autonomamente le CP_2 Per_1
decisioni di maggior interesse per i figli in materia di salute, istruzione, educazione e di residenza, fintanto che il sig. non avrà le risultanze, di cui fornirà evidenza documentale alla CP_1
sig.ra di un percorso positivo presso il SERT per la durata di un anno. Parte_1
- e rimarranno collocati presso l'abitazione della sig.ra in AN CP_2 Per_1 Parte_1
NS, Via Pio XI n. 102
- Prevedere che gli incontri padre-figli avvengano presso l'abitazione dei nonni paterni, alla presenza degli stessi o della zia paterna, per due domeniche al mese, previa verifica delle condizioni di salute del sig. e dello stato emotivo dei minori, assegnando ai Servizi CP_1
Sociali territorialmente competenti per la residenza dei minori il compito di regolamentare gli incontri, con facoltà anche di sospenderli, se non sussistono le condizioni per effettuarli, ovvero di ampliarli laddove le condizioni di salute del sig. certificate dal SERT competente, CP_1
dovessero migliorare
- Attuare ogni utile intervento a tutela dei minori, in ogni caso incaricando i Servizi Sociali territorialmente competenti di garantire la prosecuzione del percorso psicologico già intrapreso da nel mese di dicembre 2023 presso il Consultorio Don Caccia Di Cantù con la dott.ssa CP_2
Per_2
- Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli con il versamento CP_1 dell'assegno mensile di Euro 554,40 (Euro 277,20 per ciascun figlio, importo rivalutato all'attualità), tramite bonifico bancario entro il giorno dieci di ogni mese, per dodici mensilità annue e previsione di rivalutazione annua ISTAT a decorrere dall'1.6.2026, sulla base 1.6.2025-
2 1.6.2026, oltre a sostenere il 50% delle ulteriori spese extra assegno come da Protocollo del
Tribunale di Como di seguito trascritto a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residente all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di
3 lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
- Prevedere che l'assegno unico per i figli venga percepito per intero dalla sig.ra Parte_1
- Spese compensate.
In udienza le parti hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dalla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita per la separazione consensuale dei coniugi e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili
4 del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Controparte_1
in data 3 giugno 2006, in AN NS con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AN NS
(anno 2006, atto n. 12, reg. Atti di Matrimonio, parte II, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN NS perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Dispone che la presente pronuncia sia comunicata a cura della Cancelleria ai competenti Servizi
Sociali (Tecum Servizi alla Persona) per quanto di competenza
Così deciso in COMO, il 12.6.2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao
5