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Decreto 16 aprile 2025
Decreto 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del Consigliere designato, Dott.ssa Teresa Barillari, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 383/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex Legge n. 89/2001 e succ. mod., ad istanza di:
e rappresentati e difesi CP_1 CP_2 Controparte_3 dall'Avv. Bernardo Marasco giusta procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Lamezia Terme, Via Sele n. 33;
- ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4
- visto il ricorso depositato telematicamente in data 21-3-2025, con il quale
, e hanno chiesto l'indennizzo CP_1 CP_2 Controparte_3
dei danni non patrimoniali conseguenti alla irragionevole durata del giudizio civile instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme, avente ad oggetto domanda di risoluzione del contratto e di restituzione somme, e definito in secondo grado con sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, depositata in data
8-1-2025 n. 8;
- esaminata la documentazione allegata al ricorso;
- rilevato che nella specie il giudizio presupposto si è articolato in due gradi di giudizio e ha avuto, dalla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado dell'8-3-2010 sino al deposito della sentenza di secondo grado dell'8-1-2025, una durata complessiva di 15 anni;
- considerato, pertanto, che il giudizio presupposto ha avuto una durata di 10 anni oltre i termini di ragionevole durata (anni 3 per il primo grado e anni 2 il secondo grado= 5 anni) previsti dall'art. 2, comma 2-bis, della Legge n. 89/2001;
- rilevato che non risultano ritardi nella definizione del giudizio imputabili alla parte;
- valutata la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
- ritenuto, inoltre, di dovere tenere conto nel caso di specie del disposto di cui al comma 3 dell'art.
2-bis della Legge n. 89/2001, previsto in materia di criteri da applicare ai fini della quantificazione dell'indennizzo, secondo cui la misura di quest'ultimo, anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 dello stesso articolo,
“non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice”;
- rilevato che nel caso in esame il giudizio presupposto aveva ad oggetto domanda di risoluzione del contratto e di restituzione di somme non dovute e che, in accoglimento in esito ad esso della domanda attrice, risulta liquidata a tale titolo in favore degli odierni ricorrenti la complessiva somma di €uro 2.560,00;
- considerato che, avuto riguardo all'esito del giudizio e tenuto conto della natura degli interessi coinvolti, nonché del valore e della rilevanza della causa anche in relazione alle condizioni personali della parte, può essere riconosciuta nella specie ai sensi dell'art. 2056 c.c. per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi eccedenti i termini dettati dalla legge e in applicazione del limite normativo suindicato la somma di €uro 256,00, per un importo totale pari a €uro 2.560,00, da liquidarsi in favore di ciascuno dei ricorrenti a titolo di danni non patrimoniali;
oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- considerato che le spese debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate in base ai parametri stabiliti dalla vigente normativa in materia per i procedimenti di ingiunzione;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al , in Controparte_4
persona del Ministro pro tempore, di pagare senza dilazione in favore di CP_1
, e la somma di €uro 2.560,00 ciascuno,
[...] CP_2 Controparte_3
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
2) ingiunge, altresì, al , in persona del Ministro pro Controparte_4
tempore, il pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in €uro 27,00 per spese e in €uro 567,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Catanzaro, il 10 aprile 2025. Il Consigliere designato
(Dott.ssa Teresa Barillari)
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del Consigliere designato, Dott.ssa Teresa Barillari, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 383/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex Legge n. 89/2001 e succ. mod., ad istanza di:
e rappresentati e difesi CP_1 CP_2 Controparte_3 dall'Avv. Bernardo Marasco giusta procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Lamezia Terme, Via Sele n. 33;
- ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4
- visto il ricorso depositato telematicamente in data 21-3-2025, con il quale
, e hanno chiesto l'indennizzo CP_1 CP_2 Controparte_3
dei danni non patrimoniali conseguenti alla irragionevole durata del giudizio civile instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme, avente ad oggetto domanda di risoluzione del contratto e di restituzione somme, e definito in secondo grado con sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, depositata in data
8-1-2025 n. 8;
- esaminata la documentazione allegata al ricorso;
- rilevato che nella specie il giudizio presupposto si è articolato in due gradi di giudizio e ha avuto, dalla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado dell'8-3-2010 sino al deposito della sentenza di secondo grado dell'8-1-2025, una durata complessiva di 15 anni;
- considerato, pertanto, che il giudizio presupposto ha avuto una durata di 10 anni oltre i termini di ragionevole durata (anni 3 per il primo grado e anni 2 il secondo grado= 5 anni) previsti dall'art. 2, comma 2-bis, della Legge n. 89/2001;
- rilevato che non risultano ritardi nella definizione del giudizio imputabili alla parte;
- valutata la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
- ritenuto, inoltre, di dovere tenere conto nel caso di specie del disposto di cui al comma 3 dell'art.
2-bis della Legge n. 89/2001, previsto in materia di criteri da applicare ai fini della quantificazione dell'indennizzo, secondo cui la misura di quest'ultimo, anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 dello stesso articolo,
“non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice”;
- rilevato che nel caso in esame il giudizio presupposto aveva ad oggetto domanda di risoluzione del contratto e di restituzione di somme non dovute e che, in accoglimento in esito ad esso della domanda attrice, risulta liquidata a tale titolo in favore degli odierni ricorrenti la complessiva somma di €uro 2.560,00;
- considerato che, avuto riguardo all'esito del giudizio e tenuto conto della natura degli interessi coinvolti, nonché del valore e della rilevanza della causa anche in relazione alle condizioni personali della parte, può essere riconosciuta nella specie ai sensi dell'art. 2056 c.c. per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi eccedenti i termini dettati dalla legge e in applicazione del limite normativo suindicato la somma di €uro 256,00, per un importo totale pari a €uro 2.560,00, da liquidarsi in favore di ciascuno dei ricorrenti a titolo di danni non patrimoniali;
oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- considerato che le spese debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate in base ai parametri stabiliti dalla vigente normativa in materia per i procedimenti di ingiunzione;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al , in Controparte_4
persona del Ministro pro tempore, di pagare senza dilazione in favore di CP_1
, e la somma di €uro 2.560,00 ciascuno,
[...] CP_2 Controparte_3
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
2) ingiunge, altresì, al , in persona del Ministro pro Controparte_4
tempore, il pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in €uro 27,00 per spese e in €uro 567,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Catanzaro, il 10 aprile 2025. Il Consigliere designato
(Dott.ssa Teresa Barillari)