Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/06/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Gabriella Canto Presidente dr. Marcello Testaquatra Giudice dr. Alessandra Frasca Giudice dei quali il terzo è relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1231 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...], Parte_1
in data 4.1.1975, (c.f. ), elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliata in Caltanissetta, Corso Sicilia n. 105, presso lo studio dell'Avv. Antonella Macaluso (pec:
, che la rappresenta e Email_1
difende giusta procura in atti;
–parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...], in data [...], Controparte_1
(c.f. ), con l'assistenza dell'amministratore di CodiceFiscale_2
sostegno , nata a CA (EN), in [...] Controparte_2
Giudice tutelare cron. n. 1262/2023 del 9.5.2023, elettivamente domiciliati in Caltanissetta, Viale Sicilia n. 62, presso lo studio dell'Avv. Fabio Giorgio (pec: , Email_2
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte resistente–
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: entrambe le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024, alle quali si rinvia.
Il P.M. nulla ha osservato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.7.2022, , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con in data Controparte_1
14.7.2004 a Caltanissetta (CL), trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2004, parte II, serie A, n. 153, volume
1, e che da tale unione erano nate le due figlie il 14.5.2005 e Per_1
il 18.8.2006, ha dedotto che il rapporto con il coniuge non era Per_2
più sereno a causa dei comportamenti tenuti dallo stesso, consistiti in violenze psicologiche e violenze fisiche tenute alla presenza delle figlie, tali da portare la ricorrente a sporgere denuncia nei confronti del marito e ad allontanarsi dalla casa coniugale, di proprietà dei
- 2 - genitori del resistente, che la stessa era disoccupata, non produceva alcun reddito e non poteva percepire il reddito di cittadinanza in quanto ne usufruiva già il resistente anche nell'interesse della moglie e delle figlie, che il da quando la ricorrente si era allontanata CP_1
dalla casa coniugale non aveva provveduto a versare il mantenimento per lei e per le figlie, le quali vivevano grazie all'aiuto economico della famiglia d'origine della ricorrente.
Ha concluso, dunque, chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, di non disporre nulla sulla casa coniugale, di porre a carico di l'obbligo Controparte_1
di corrispondere alla ricorrente un assegno di mantenimento per le figlie pari ad € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie
(libri, materiale didattico, viaggi studio, gite scolastiche), spese mediche non coperte dal servizio sanitario, spese per lo sport, previa esibizione delle ricevute o pezze giustificative delle stesse.
Si è costituito in giudizio il resistente non opponendosi alla pronuncia della separazione personale, ma puntualizzando che lo stesso non aveva mai tenuto comportamenti violenti di natura psicologia e fisica nei confronti della moglie e delle figlie, che la ricorrente aveva deciso di separarsi improvvisamente nel mese di aprile del 2022 abbandonando la casa coniugale sita in Caltanissetta,
Via Colajanni n. 127, e tale decisione aveva provocato allo stesso un trauma di natura psicologica a causa del quale aveva subito due trattamenti sanitari obbligatori.
Il resistente ha aggiunto che nei primi mesi della separazione
- 3 - aveva provveduto al mantenimento delle figlie (quasi maggiorenni) acquistando generi alimentari, sostenendole anche economicamente,
e aveva provveduto ad incontrarle compatibilmente con il proprio stato di salute, che lo stesso oltre ai suddetti due TSO era stato ricoverato per un lungo periodo a causa dell'aggravarsi della sua salute e contestualmente era stato raggiunto da un provvedimento restrittivo della libertà personale che disponeva gli arresti domiciliari, con decadenza dal mese di ottobre 2022 dal diritto al reddito di cittadinanza fino a quel momento percepito, decadenza comunicata con lettera dell'INPS del 4.11.2022, in seguito al provvedimento ex art. 7 ter L. 26/2019 emanato nei confronti del richiedente il beneficio;
che la ricorrente svolgeva l'attività di collaboratrice domestica, dunque, era economicamente indipendente, mentre lo stesso era disoccupato ed impossibilitato a svolgere qualsivoglia attività lavorativa a causa delle sue condizioni di salute e del suddetto provvedimento restrittivo della libertà personale.
Ha concluso chiedendo l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre,
l'assegnazione della casa coniugale allo stesso, di non disporre, al momento, a suo carico nessun obbligo di mantenimento per le figlie, tenuto conto delle sue precarie condizioni economiche;
in subordine, ha chiesto di disporre un contributo minimo per il mantenimento delle figlie nella misura ritenuta equa e di giustizia e di non disporre nulla in merito al mantenimento della ricorrente.
- 4 - In data 25.1.2023 è pervenuta ed è stata acquisita agli atti la documentazione trasmessa dal Tribunale di Caltanissetta- Ufficio del
Giudice per le Indagini Preliminari, nello specifico l'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale dell'8.9.2022, che prevedeva l'applicazione a ella misura del divieto Controparte_1
di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (domicilio e luogo di Parte_1
svolgimento dell'attività lavorativa).
Sentita la ricorrente all'udienza del 20.2.2023 e autorizzato il deposito di documentazione da parte del resistente, con ordinanza del 27.2.2023, sono stati emessi i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole e delle parti nei termini che seguono: autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
affidamento delle figlie minori in via esclusiva alla madre anche per le decisioni di maggiore importanza;
attribuzione al padre del diritto di incontrare le figlie, per i primi cinque mesi (e fino al raggiungimento della maggiore età di ), nei tempi e Persona_3
con le modalità stabilite dal personale del Consultorio Familiare di
Caltanissetta, in modo da garantire almeno un incontro settimanale,
e con la possibilità di effettuare, previa disponibilità delle figlie, ulteriori incontri al di fuori dei suddetti locali;
obbligo a carico di di corrispondere a , Controparte_1 Parte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 250,00 quale contributo al mantenimento delle due figlie, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese
- 5 - straordinarie nel loro interesse, con decorrenza dal mese successivo a quello di deposito del ricorso;
versamento in favore della madre dell'indennità di frequenza spettante alla figlia minore.
Acquisiti gli atti riguardanti il procedimento aperto presso il
Tribunale per i minorenni a tutela di e , con Persona_3 Per_2
ordinanza del 22.7.2023, rilevato un difetto di assistenza della parte resistente sottoposta ad amministrazione di sostegno, è stato assegnato alla stessa termine perentorio fino al 15.9.2023 per la costituzione in giudizio dell'amministratore di sostegno di CP_1
, nata a [...] il [...], onerandola
[...] Controparte_2
anche di depositare l'autorizzazione del Giudice tutelare;
la causa è stata rinviata per il prosieguo.
Costituitasi in giudizio , n.q. di amministratrice di Controparte_2
sostegno di ha fatto proprie tutte le difese, Controparte_1
eccezioni, richieste, deduzioni e produzioni documentali spiegate dall'amministrato nel presente giudizio.
Concessi i termini perentori di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., come richiesto dalle parti, e regolarizzata la costituzione di
[...]
, la causa è stata rinviata per la precisazione delle CP_2
conclusioni; in seguito al deposito delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024, la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 13.1.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
*****
- 6 - Tanto premesso, deve essere rilevato che non vi è contestazione sulla impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Le chiare posizioni processuali delle parti attestano il verificarsi del presupposto dell'irreversibile deterioramento del rapporto e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, dovendosi dunque escludere la possibilità di riconciliazione.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Va poi rilevato che, per quanto riguarda la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza (si confrontino Cass. 3.12.1981, n. 6396 e
6.9.1985, n. 4639).
Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio posto a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez.
I, 10 maggio 2017, n. 11448).
Nel caso di specie, tenuto conto di quanto dichiarato dalle parti e dalle figlie, nonché della documentazione acquisita agli atti da dove si evince che al resistente era stata applicata la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona
- 7 - offesa (domicilio e luogo di Parte_1
svolgimento dell'attività lavorativa) successivamente aggravata dagli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dovuto alle reiterate violazioni, per poi disporre in via provvisoria la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario da eseguirsi presso REMS, con revoca della misura degli arresti domiciliari, la domanda deve essere accolta dovendosi ritenere che le gravi condotte poste in essere dal resistente nei confronti della moglie e alla presenza delle figlie al tempo minori- condotte certamente contrarie ai doveri coniugali- abbiano determinato la definitiva dissoluzione del rapporto. Del resto, la Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di separazione dei coniugi, ove uno di essi sia affetto da una patologia psichiatrica che non comporti un'effettiva incapacità di intendere e volere, il giudice, ai fini della pronunzia di addebito, non è esonerato dalla verifica e valutazione dei comportamenti coniugali allo scopo di accertare l'eventuale violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. e la loro efficacia causale nella crisi coniugale” (Cass. n. 10711/2023); nel caso di specie, dalla relazione psichiatrica depositata nell'ambito del procedimento penale emerge che “le capacità di critica e giudizio di realtà sono venute meno presentando il periziando una condizione di infermità mentale quanto meno nel periodo più recente coinciso con i ricoveri ovvero dall'ottobre/novembre 2022 in cui la capacità di intendere e volere appare esclusa” ma per il periodo antecedente “le condizioni psichiche se pur alterate presentavano una capacità di intendere e volere grandemente scemata”.
- 8 - Considerato che le condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio sono iniziate ben prima del 2022, deve quindi pronunciarsi l'addebito della separazione al resistente.
Riguardo all'affidamento della prole, deve rilevarsi che entrambe le figlie e nelle more del giudizio sono divenute Per_1 Per_2
maggiorenni, sicchè nulla deve disporsi con riguardo alle stesse.
Non ricorrono le condizioni per disporre l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente avendo la stessa abbandonato già da tempo unitamente alle figlie l'abitazione familiare.
Per quanto attiene invece alle statuizioni a contenuto economico, deve essere osservato che con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli della coppia, a seguito della separazione personale tra coniugi la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (richiamando oggi il novellato art. 315-bis) che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (ex multis,
Cass. 22.8.2006, n. 18242; Cass. 22.3.2005, n. 6197; Cass. 19.3.2002, n.
- 9 - 3974).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c.
(oggi novellato richiamando l'art. 316-bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n.
3974; 24.1.2007, n. 1607).
Tale obbligo di contribuzione non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età ma perdura finché il figlio non abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero, pur se posto nelle condizioni concrete per addivenirvi, non ne abbia poi tratto profitto per sua colpa.
Ebbene, nel caso di specie, deve valutarsi per un verso la situazione della ricorrente, che saltuariamente svolge attività lavorativa, e per altro verso che il resistente non svolge alcuna attività lavorativa per via della sua condizione di salute;
non essendo stati allegati elementi nuovi rispetto alla fase presidenziale e non essendo stata prodotta documentazione reddituale, ritiene il Collegio di poter confermare le statuizioni adottate con ordinanza del 27.2.2023, dovendosi ritenere equo il versamento di un assegno complessivo per le figlie pari ad €
250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse delle figlie secondo il protocollo in uso nel Tribunale di
Caltanissetta, con decorrenza dalla domanda. Si tratta, del resto, dell'importo minimo che ciascun genitore deve garantire per il
- 10 - mantenimento delle esigenze minime di vita dei figli.
Nulla deve disporsi in relazione all'indennità di frequenza della figlia, divenuta come detto maggiorenne.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate riducendo i valori medi dello scaglione di riferimento tenuto conto della limitata attività svolta, vanno poste a carico del resistente, con distrazione in favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Caltanissetta, uditi i procuratori e il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata a [...], in data [...] Parte_1
e nato a [...], in data [...], Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 14.7.2004 a Caltanissetta
(CL), trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2004, parte II, serie A, n. 153, volume 1; addebita la separazione al resistente Controparte_1
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese per il Parte_1
mantenimento delle due figlie conviventi la somma complessiva di €
250,00 mensili, somme soggette a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie, con decorrenza dalla domanda;
- 11 - condanna il resistente alla refusione delle spese di lite sostenute nell'interesse della ricorrente, liquidate in € 4.000,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e Cpa come per legge, da distrarre in favore dell'Erario; dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
Tribunale di Caltanissetta in data 6.6.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
Alessandra Frasca
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