Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 07/04/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 7.4.2025, alle ore 11:36 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. VOLPI Barbara per le parti ricorrenti e l'Avv. TURITTO Francesca per la parte resistente.
È presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede all'assistenza Persona_1 del Magistrato e alla verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. Il funzionario termina la propria attività alle ore 11.41. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
1
Parte_1
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. VOLPI Barbara Parte_2
C o n t r o
, con il patrocinio dei Dott.ri Controparte_1 CP_2
, , , e
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Avv. TURITTO Francesca
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 30.12.2022 e , in qualità di Parte_2 Parte_1 presedente e coobbligato chiedevano l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 242-
2022 con consequenziale dichiarazione di inesistenza, sub an e sub quantum, del credito ivi ingiunto. In particolare i ricorrenti deducevano che con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018-139636 del 20.02.2019, l' aveva contestato loro Controparte_1 la violazione dell'art. 3 comma 3 DL 12/2002 conv. in Legge 73/2002 come sostituito dall'art. 22 comma 1 dlgs 151/2015 pur non essendo incorsi in realtà in comportamenti censurabili. Allegavano che il è un circolo ricreativo culturale, Parte_2 frequentato esclusivamente dai soci iscritti all'associazione, svolgente principalmente attività di socializzazione, attraverso la promozione di iniziative di natura culturale, artistica e ricreativa, con esercizio complementare di somministrazione di bevande e alimenti, così come prevista nello statuto. Evidenziavano altresì che tali attività erano usufruibili solo dai soci iscritti e che il circolo non si avvaleva di lavoratori dipendenti;
le ragazze indicate nel verbale ispettivo opposto erano presenti nel locale solo in quanto socie del circolo.
2 Con memoria difensiva depositata il 20.2.2023 si costituiva in giudizio l'
[...]
rilevando che, a seguito dell'accesso del 27/09/2018, veniva Controparte_6 riscontrata la presenza di numerose ragazze straniere, in particolare tredici, svolgenti mansioni di intrattenitrici della clientela, alle dipendenze del Circolo CP_7 in assenza delle comunicazioni obbligatorie Unilav. L' narrava
[...] CP_1 che nel corso del sopralluogo aveva acquisito -evidenziandone la natura confessoria- le dichiarazioni del legale rappresentante del circolo e di altri avventori, sprovvisti di tessere, presenti nel locale da cui emergeva lo svolgimento di attività commerciale e non ricreativa/culturale del circolo, oltre alla presenza di lavoratrici subordinate. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 10/03/2023 parte ricorrente eccepiva la nullità/illegittimità delle dichiarazioni di (prodotte sub doc 3 della memoria resistente), presidente della Parte_1
in quanto rese in violazione dell'art. 12 dello Statuto del Parte_2 contribuente contestando in ogni caso la riferibilità delle stesse al ricorrente;
insisteva per la conferma della sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, già concessa inaudita altera parte. Parte resistente si opponeva a tale richiesta rilevando che la dichiarazione del ricorrente era stata acquisita come dichiarazione spontanea e che poteva esserne contestata l'autenticità solo attraverso l'esperimento della querela di falso e si opponeva alla concessione della sospensiva.
Il Giudice revocava il decreto di concessione della sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento impugnato, ritenendo inconferente il richiamo all'art. 12, in quanto applicabile solo in caso di gravi indizi di reato e ritenendo che le dichiarazioni prodotte dal resistente (sub doc. 3 e 4 della memoria di costituzione) confermassero la fondatezza della pretesa sanzionatoria.
La causa veniva pertanto ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione all'udienza del 7/04/2025 con concessione di termine, sino a 10 giorni prima dell'udienza, per il deposito di memorie.
Preliminarmente si evidenzia che costituisce principio consolidato sia in dottrina che in giurisprudenza che nelle controversie come quella in oggetto, pur rivestendo la veste Pt_3 solo formale di convenuto, è onorato della prova della sussistenza dei presupposti che
3 legittimano le pretese contributive in ossequio al generale principio sancito dall'art. 2697
c.c. (cfr. Trib. Milano n. 3791/2023, Cass. 26274/2020, Cass. n. 14965/2012; Cass. n.
12108/2010): “e' ben vero che secondo l'orientamento consolidatosi negli ultimi anni, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. , l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stessi ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' Pt_3 preteso sulla base del verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi Pt_4 rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria”.
Dunque i verbali redatti dall' , in tema di comunicazioni Controparte_1 dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti. La fede privilegiata non si estende invece agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità i medesimi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni. Parimenti, il verbale non ha alcun valore probatorio precostituito in ordine alle altre circostanze di fatto (diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti.
In tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946/2020). Ancora, con ordinanza n. 19982/2020 la
Suprema Corte ha affermato che quando il verbale (in quel caso redatto da funzionari indichi gli elementi da cui trae origine, è attendibile fino a prova contraria, Pt_3 rimanendo comunque liberamente valutabile dal giudice unitamente agli altri elementi probatori raccolti nel giudizio.
Il che significa che spetta comunque al giudice del merito il potere esclusivo di individuare le fonti del proprio convincimento e di valutare le prove secondo il proprio apprezzamento, dando conto delle motivazioni nella sentenza.
4 Più recentemente la Cassazione con ordinanza n. 36573/2022 ha affermato che i verbali di accertamento degli organi ispettivi con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n.
4006 del 2022) possedendo – detti verbali un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. n. 24388/2022, n.28286/2019 e Cass. S.U. n.
916/1996).
Alla luce di quanto sin qui ricordato, nel caso che ci occupa, deve ritenersi che il verbale di accertamento e impugnazione di cui è causa, specificando gli elementi da cui le violazioni traggono origine, per le motivazioni di cui infra, costituisca prova delle violazioni contestate, non essendo stati acquisiti in giudizio altri elementi che valgano a smentirne l'attendibilità.
1) efficacia probatoria della dichiarazione resa da Parte_1
Prima di procedere all'esame degli elementi di prova raccolti in giudizio si ritiene necessario verificare l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese legale Parte_1 rappresentante del CP_8 Parte_2
Parte resistente, sostiene il valore di confessione stragiudiziale delle predette dichiarazioni mentre parte ricorrente ne eccepisce la nullità per violazione dell'art. 12 dello statuto del
Contribuente.
La Cassazione con più pronunce ha ribadito che la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l'ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della
P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'animus confitendi, trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta (v. Cass. n. 17702 del 2015; Cass. n. 28468 del 2019 e ordinanza del
6825 del 2/03/2022).
Considerato quindi che alla dichiarazione resa dal datore di lavoro non viene riconosciuta alcuna rilevanza probatoria privilegiata, non può che soggiacere alla stessa disciplina delle dichiarazioni rese da soggetti terzi.
5 Parte ricorrente ha eccepito la nullità della sopra indicata dichiarazione in quanto resa in violazione delle disposizioni di cui all'art. 12 Statuto Contribuente. L'art. 12 invocato da parte ricorrente prevede il diritto del contribuente, al momento dell'inizio della verifica, ad essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.
Vi è tuttavia da sottolineare che intanto la violazione delle disposizioni dello statuto non è sanzionata a pena di nullità e che soprattutto la giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di
Cassazione, sentenza n. 45831 del 23/11/2012 e in senso conforme Cass. sentenza n.
7009 del 14 febbraio 2018) ha statuito che “va rilevato che nel caso in cui gli ispettori procedono ad accertamenti amministrativi (cioè, se non è accaduto un infortunio o non si è verificata una malattia professionale o un incendio o non c'è stata una segnalazione di probabile reato, nel qual caso trattasi di indagine preliminare nell'ambito del procedimento penale e, dunque, di un accertamento giudiziale), non vengono applicate le norme garantiste dettate dal codice di procedura penale in merito alla presenza del difensore”.
Oltretutto parte ricorrente, laddove ha inteso contestare la riferibilità della dichiarazione al suo assistito avrebbe dovuto proporre querela di falso in quanto dichiarazione Pt_1 resa ad un pubblico ufficiale che ne ha attestato, quindi, la provenienza dal medesimo.
2) sussistenza del rapporto subordinato
Seguendo la ricostruzione della vicenda offerta da parte ricorrente le ragazze presenti nel locale, tutte di giovane età e di nazionalità straniera, sarebbero state socie, avventrici del circolo in vacanza in Italia. Secondo parte ricorrente tale prospettazione risulterebbe comprovata dalle dichiarazioni rese dalle ragazze stesse come si evince dal sub doc. 7 depositato unitamente al ricorso introduttivo. Le predette dichiarazioni sono tutte di uguale contenuto: quasi tutte le ragazze hanno, infatti dichiarato di essere in Italia per un breve soggiorno (quasi tutte per circa un mese), di essere socie del circolo in cui si recano per rilassarsi e bere qualcosa e di avere (quasi tutte) un regolare contratto di locazione nonostante la breve durata del soggiorno in Italia (circa un mese).
Quanto riferito dalle ragazze presenti nel locale al momento dell'ispezione contrasta, tuttavia, incontestabilmente, con la dichiarazione resa dal presidente del (doc. sub. CP_8
3 parte resistente). al momento del sopralluogo ha, infatti, dichiarato agli Parte_1
6 Ispettori: “Questa sera presso il locale c'erano 15 ragazze, queste ragazze sono tutte socie e passo loro un rimborso spese, circa 200/300 € la settimana, a seconda delle ore e delle sere che vengono. Le ragazze vengono per intrattenere la clientela. Alle ragazze forniamo alloggio presso appartamenti affittati da me o dal club” ed ancora “i rimborsi alle ragazze li corrispondo settimanalmente in contanti. Il camerino retro palco è riservato alle ragazze per cambiarsi.
L'elenco esposto in ufficio è quello delle ragazze presenti per la serata e per le serate”.
Anche se a tale dichiarazione non può essere riconosciuta, per le ragioni già esposte, efficacia confessoria, tuttavia la stessa, valutata unitamente agli altri elementi probatori prodotti in giudizio, certamente rende ben fondato l'accertamento elevato al ricorrente dall' . Controparte_1
Da questo punto di vista si ponga mente alla dichiarazione resa da (doc. Parte_5
4 della memoria resistente) dimostrativo della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato: “sono socia da circa due anni e qui faccio la barista e la cameriera. Circa una volta al mese il presidente mi fa dei versamenti di soldi, circa € 1000/1200. Vengo qua Parte_1 tutte le sere tranne il lunedì che siamo chiusi. Quando non posso venire lo comunico al Presidente …”
In data 19 dicembre 2018 ha integrato tale dichiarazione specificando di Parte_5 essere stata in passato titolare di un bar e specificando le modalità con cui veniva pagata:
“I versamenti mensili da mi vengono fatti con il carico della poste pay” e gli orari di lavoro Parte_1 osservati, “l'orario di lavoro è mediamente dalle 22.00 alle 3.00 del giorno successivo”.
Ad ulteriore conferma della natura subordinata dell'attività svolta dalle ragazze presenti in locale depone altresì l'elenco, rinvenuto dagli Ispettori al momento del sopralluogo, indicante le presenze delle ragazze e i giorni di riposo delle stesse (doc. sub 8 della memoria di parte resistente).
Dunque dagli elementi probatori raccolti, come sopra ricordati, è lecito dedurre che le
“socie intrattenitrici” lavorassero alle dipendenze del Circolo Acsi The New Beach Club, osservando un orario di lavoro prestabilito, alle dipendenze del medesimo ricevendo Pt_1 la retribuzione di circa € 1.000/1.200,00 mensili e con sottoposizione al potere datoriale del l quale comunicavano eventuali assenze. Pt_1
3) svolgimento attività commerciale
7 Tutti i soggetti presenti nel locale al momento dell'ispezione erano sprovvisti della tessera di socio;
, , sentiti dagli Ispettori (doc. Tes_1 Testimone_2 Persona_2
5-7 memoria resistente) hanno dichiarato all'unanimità di essere entrati liberamente nel locale, senza essere sottoposti ad alcun controllo in ordine al possesso della tessera, a
“bere qualcosa” e non per partecipare ad alcun evento ricreativo culturale: peraltro parte ricorrente non ha fornito prova alcuna che la sera dell'ispezione fosse in corso un qualche evento ricreativo o culturale, così come previsto dallo statuto del circolo.
Conclusivamente dunque non si rinvengono elementi sulla base dei quali l'ordinanza ingiunzione impugnata nonché il verbale di accertamento presupposto, debbono essere annullati da questo Giudice. Al contrario l'operato dell'organo ispettivo appare condivisibile ed esercitato nel rispetto dei dettami di legge. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Infine con riguardo alle spese del presente giudizio, si ritiene che esse, liquidate come da dispositivo, debbano essere regolate secondo il principio della soccombenza, nei valori medi, con la riduzione del 20% in ragione del disposto di cui all'art. 9 D.lvo 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata numero 242-2022. Con Condanna parte ricorrente a rifondere a le spese di lite che liquida in €. 6.720,80, oltre rimborso spese forfettarie se dovute, IVA e CPA come per legge.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Massa, 7 aprile 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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