TRIB
Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/10/2024, n. 4876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4876 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conIGlio e composto dai IGg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4678 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. CIRIMINNA RICCARDO, che la rappre- senta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], eletti- Controparte_1 vamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. DIA ALESSIA, che lo rappre- senta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale trasformata in separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione
1 dell'udienza dell'01.10.2024 alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente rilevarsi che con atto congiunto denominato “Clau- sole consensuali da allegare al verbale di udienza del 1/10/2024” (sottoscrit- to dai coniugi e dai loro procuratori in data 18.09.2024 e depositato telema- ticamente in giudizio tre volte, dal ricorrente, in data 23.09.2024, e, succes- sivamente, da entrambe le parti in data 30.09.2024, in allegato alle note scritte sostitutive dell'udienza dell'01.10.2024) le parti hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni della separazione.
2. Quindi, con note scritte sostitutive, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dell'udienza dell'01.10.2024 deputata alla comparizione personale delle par- ti, queste ultime, dichiarando di non volersi riconciliare, hanno precisato le loro conclusioni, chiedendo all'adito Tribunale di disporre conformemente al- le suddette condizioni tra di esse concordate del 18.09.2024 e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
3. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle con- dizioni che i coniugi hanno compiutamente indicato nel citato accordo del
18.09.2024 raggiunto tra i medesimi e che di seguito si trascrivono integral- mente:
“
1. La richiesta di separazione personale dei coniugi essendo venuta meno l'affectio coniugalis per i fatti di cui in premessa e non sussistendo più fra i coniugi anzidetti alcuna comunione spirituale e materiale, la ricorrente chiede pronunziarsi la separazione personale dal coniuge.
2. Condizioni economiche dei coniugi.
Il IG. dal 2001 è un dipendente della RAP s.p.a. con contratto a CP_1 tempo indeterminato.
Di contro la IG.ra casalinga, nel corso degli anni di matrimonio si è Pt_1 dedicata alla famiglia ed alla crescita dei tre figli.
Nessuno dei coniugi manterrà l'altro.
3. Affidamento della figlia minore
In merito ai figli e nulla si chiede di di- Persona_1 Persona_2
2 sporsi in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La figlia minore – di anni 16 - sarà affidata congiuntamente Persona_3 ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre, con di- ritto di visita per il padre.
4. Regime di visita
In ragione dell'età della minore, si prevede un regime di visita libero tra il pa- dre IG. e la figlia minore , compatibilmente con le Controparte_1 Per_3 eIGenze scolastiche e di vita della stessa nonché i turni di lavoro del padre.
5. in ordine al mantenimento della figlia minore.
Alla luce della documentata patrimoniale dei coniugi, si chiede di disporsi a carico del IG. la corresponsione di un assegno di mantenimento- CP_1 pari ad €.400,00 a titolo di mantenimento della figlia minore Per_3 da corrispondere alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_1
Le parti espressamente prevedono che l'assegno Unico Universale INPS in favore della figlia minore sarà richiesto e percepi- Persona_3 to nella misura del 100% dalla IG.ra . Parte_1
Nelle more dell'erogazione dell'assegno unico in misura integrale in favore del- la IG.ra il IG. si obbliga a corrispondere la somma mensile Pt_1 CP_1 di euro 500,00 a titolo di mantenimento della figlia minore . Per_3
Le spese straordinarie (mediche, ludiche e scolastiche) saranno suddivise in ragione del 70% per il padre e 30% per la madre, secondo il protocollo adottato da Codesto Tribunale.
6. In ordine alla casa coniugale.
La casa coniugale sita a Palermo in via Villagrazia n.69, condotta in locazione dai coniugi, sarà assegnata alla IG.ra , in ragione del domicilio Parte_1 prevalente con la figlia minore ”. Per_3
4.Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono es- sere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione tra le parti, in quanto tutelano adeguatamente la figlia minoren- ne delle parti (nata a [...] in data [...]). Per_3
5. Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensazio- ne, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
3
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
Omologa la separazione consensuale dei coniugi nata a Parte_1
PALERMO (PA) in data 19/07/1975, e , nato a [...]- Controparte_1
LERMO (PA) in data 30/09/1969, alle condizioni concordate tra le parti ri- portate in parte motiva;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incomben- ze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in Palermo in data 09/10/1993 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato ci- vile del Comune di Palermo al n. 41 - P. II - Serie A - Anno 1993); dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di conIGlio della prima sezione civile del Tribu- nale di Palermo, in data 09/10/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conIGlio e composto dai IGg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4678 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. CIRIMINNA RICCARDO, che la rappre- senta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], eletti- Controparte_1 vamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. DIA ALESSIA, che lo rappre- senta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale trasformata in separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione
1 dell'udienza dell'01.10.2024 alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente rilevarsi che con atto congiunto denominato “Clau- sole consensuali da allegare al verbale di udienza del 1/10/2024” (sottoscrit- to dai coniugi e dai loro procuratori in data 18.09.2024 e depositato telema- ticamente in giudizio tre volte, dal ricorrente, in data 23.09.2024, e, succes- sivamente, da entrambe le parti in data 30.09.2024, in allegato alle note scritte sostitutive dell'udienza dell'01.10.2024) le parti hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni della separazione.
2. Quindi, con note scritte sostitutive, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dell'udienza dell'01.10.2024 deputata alla comparizione personale delle par- ti, queste ultime, dichiarando di non volersi riconciliare, hanno precisato le loro conclusioni, chiedendo all'adito Tribunale di disporre conformemente al- le suddette condizioni tra di esse concordate del 18.09.2024 e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
3. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle con- dizioni che i coniugi hanno compiutamente indicato nel citato accordo del
18.09.2024 raggiunto tra i medesimi e che di seguito si trascrivono integral- mente:
“
1. La richiesta di separazione personale dei coniugi essendo venuta meno l'affectio coniugalis per i fatti di cui in premessa e non sussistendo più fra i coniugi anzidetti alcuna comunione spirituale e materiale, la ricorrente chiede pronunziarsi la separazione personale dal coniuge.
2. Condizioni economiche dei coniugi.
Il IG. dal 2001 è un dipendente della RAP s.p.a. con contratto a CP_1 tempo indeterminato.
Di contro la IG.ra casalinga, nel corso degli anni di matrimonio si è Pt_1 dedicata alla famiglia ed alla crescita dei tre figli.
Nessuno dei coniugi manterrà l'altro.
3. Affidamento della figlia minore
In merito ai figli e nulla si chiede di di- Persona_1 Persona_2
2 sporsi in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La figlia minore – di anni 16 - sarà affidata congiuntamente Persona_3 ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre, con di- ritto di visita per il padre.
4. Regime di visita
In ragione dell'età della minore, si prevede un regime di visita libero tra il pa- dre IG. e la figlia minore , compatibilmente con le Controparte_1 Per_3 eIGenze scolastiche e di vita della stessa nonché i turni di lavoro del padre.
5. in ordine al mantenimento della figlia minore.
Alla luce della documentata patrimoniale dei coniugi, si chiede di disporsi a carico del IG. la corresponsione di un assegno di mantenimento- CP_1 pari ad €.400,00 a titolo di mantenimento della figlia minore Per_3 da corrispondere alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_1
Le parti espressamente prevedono che l'assegno Unico Universale INPS in favore della figlia minore sarà richiesto e percepi- Persona_3 to nella misura del 100% dalla IG.ra . Parte_1
Nelle more dell'erogazione dell'assegno unico in misura integrale in favore del- la IG.ra il IG. si obbliga a corrispondere la somma mensile Pt_1 CP_1 di euro 500,00 a titolo di mantenimento della figlia minore . Per_3
Le spese straordinarie (mediche, ludiche e scolastiche) saranno suddivise in ragione del 70% per il padre e 30% per la madre, secondo il protocollo adottato da Codesto Tribunale.
6. In ordine alla casa coniugale.
La casa coniugale sita a Palermo in via Villagrazia n.69, condotta in locazione dai coniugi, sarà assegnata alla IG.ra , in ragione del domicilio Parte_1 prevalente con la figlia minore ”. Per_3
4.Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono es- sere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione tra le parti, in quanto tutelano adeguatamente la figlia minoren- ne delle parti (nata a [...] in data [...]). Per_3
5. Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensazio- ne, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
3
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
Omologa la separazione consensuale dei coniugi nata a Parte_1
PALERMO (PA) in data 19/07/1975, e , nato a [...]- Controparte_1
LERMO (PA) in data 30/09/1969, alle condizioni concordate tra le parti ri- portate in parte motiva;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incomben- ze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in Palermo in data 09/10/1993 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato ci- vile del Comune di Palermo al n. 41 - P. II - Serie A - Anno 1993); dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di conIGlio della prima sezione civile del Tribu- nale di Palermo, in data 09/10/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
4