Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 1
La distinzione tra giudice ordinario e giudice del lavoro nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario non involge una questione di competenza, ma di semplice diversità del rito, risolvibile a norma degli artt. 426 e 427 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/1999, n. 4508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4508 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
COOPERATIVA POPOLARE DI MUTUALITÀ DEI LAVORATORI S.R.L. DI CASTELLANZA PER LA DIFESA DEL SALARIO REALE, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor MARIANI GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO D'AMATO, rappresentato e difeso dall'avvocato LEOPOLDO LEON, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AGROLINZ MELAMIN ITALIA S.R.L - in persona del suo legale rappresentante pro tempore Signor AL CH, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIACINTO FAVALLI, MARCO SPOLIDORO, SALVATORE TRIFIRÒ, giusta delega in atti;
- resistente -
nonché contro
TECNIMONT S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIACINTO FAVALLI, SALVATORE TRIFIRÒ, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 2945/97 del Pretore di MILANO, depositata il 03/10/97 R.G.N. 12601/96;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/03/99 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 4.12.1996 al Pretore di Milano in funzione di giudice del lavoro la Cooperativa Popolare di Mutualità dei Lavoratori a r.l. (esercente uno spaccio alimentare a favore dei lavoratori di uno stabilimento industriale) conveniva in giudizio la OL ME TA s.r.l. e la CN s.p.a. e, premesso che la OL con lettera del 27.12.1995 aveva disdetto il contratto di locazione (scadente il 31.12.1996) relativo alla palazzina "ex Pellegatta" sita in comune di Olgiate Olona ove veniva gestito lo spaccio, chiedeva accertarsi il diritto della ricorrente al godimento dell'immobile per tutta la durata dell'accordo sindacale 3.8.1974, ovvero la condanna delle convenute alla stipulazione di altro contratto di locazione, con inibizione alle predette società di qualunque comportamento volto a infirmare il legittimo possesso o l'uso esclusivo spettante alla istante sul predetto immobile. Nell'atto introduttivo la Cooperativa precisava di aver evocato in giudizio entrambe le società in quanto era dubbia la legittimazione della Agrilanz a disdire un contratto di locazione intercorso con altra società, mentre non era allo stato possibile stabilire quale dei due soggetti fosse vincolato all'accordo sindacale 3.8.1974 che aveva dato luogo al contratto di locazione.
Le società convenute si costituivano in giudizio eccependo l'incompetenza funzionale e territoriale del pretore adito. Il Pretore del lavoro di Milano con sentenza del 3.10.1997 dichiarava l'incompetenza del pretore del lavoro, essendo competente il Pretore civile ordinario.
Avverso detta sentenza la Cooperativa ha proposto ricorso per regolamento di competenza sostenuto da un unico motivo variamente articolato. La OL ME TA si è costituita depositando memoria. Il P.M. ha concluso come in atti.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso la Cooperativa sostiene che la competenza del giudice del lavoro ex art. 409 c.p.c. deve ravvisarsi per tutte quelle controversie che trovano la loro origine o che attengono comunque allo svolgimento di un rapporto di lavoro, sicché anche le controversie relative al contratto di locazione in questione, trovando la loro origine nel predetto accordo sindacale, ricadevano nella competenza per materia del Pretore in funzione di giudice del lavoro.
Ai fini della decisione del ricorso appare indispensabile ricostruire in via preliminare la vicenda processuale in esame. Il 3 agosto 1974 veniva stipulato tra la TE s.p.a. (allora proprietaria di uno stabilimento in Comune di Castellanza) e il Consiglio di Fabbrica un accordo sindacale che prevedeva l'apertura di uno spaccio alimentare per i lavoratori dipendentì nei locali di una palazzina "ex Pellegatta" sita nel Comune di Olgiate Olona, la cui gestione doveva essere affidata ad un gestore (ente o cooperativa) indicato dai rappresentanti dei lavoratori. A tal fine il 2 aprile 1975 veniva costituita la Cooperativa Popolare di Mutualità dei Lavoratori s.r.l. con sede in Castellanza ed il 1^ gennaio 1976 veniva stipulato tra la TE e la predetta Cooperativa il contratto di locazione della palazzina "ex Pellegatta". A seguito di rinnovo il contratto di locazione da ultimo veniva a scadere il 31.12.1996.
Nel frattempo la TE alienava l'impianto di Castellanza alla soc. Resen, successivamente incorporata dalla CN s.p.a. Con lettera in data 27.12.1995 la s.p.a. OL ME TA, assumendo di essere comodataria della palazzina "ex Pellegatta", disdiceva il contratto di locazione.
Con ricorso del 4.12.1996 la Cooperativa adiva il Pretore di Milano in funzione di giudice del lavoro rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Ciò premesso ritiene il Collegio che il ricorso per regolamento di competenza sia fondato per le seguenti ragioni.
Il Pretore del lavoro di Milano ha declinato la propria competenza osservando: che la questione sottoposta alla sua cognizione era di stabilire se la disdetta data da OL fosse legittima o meno, assumendo la ricorrente che il fatto integrava la violazione di un accordo sindacale;
che la Cooperativa istante non aveva alcun rapporto di lavoro con le società convenute e che non era legittimata a lamentare la violazione di un accordo sindacale di cui non era stata parte, ma solo beneficiaria;
che, pertanto, la controversia non atteneva ad alcuno dei rapporti individuati dall'art. 409 c.p.c. Così decidendo il giudice del lavoro di Milano ha però omesso di considerare che la controversia, ancorché non inquadrabile tra quelle di lavoro secondo un suo motivato e non sindacabile apprezzamento della domanda, rientra comunque nella competenza per materia del Pretore ex art. 8 n. 3 c.p.c., riguardando un contratto di locazione di immobile urbano.
Conseguentemente il Pretore non poteva declinare con sentenza la propria competenza in favore di un non meglio identificato "Pretore civile ordinario", ma avrebbe dovuto attivarsi per il passaggio dal rito speciale al rito ordinario a norma dell'art. 427 c.p.c. Questa Corte, infatti, ha più volte affermato che nel vigente ordinamento processuale la distinzione fra giudice ordinario e giudice del lavoro, nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario, non involge una questione di competenza, ma di semplice diversità del rito, risolvibile a norma degli articoli 426 e 427 c.p.c. ( Cass. n. 4233 del 1995, Cass. S.U. n. 1238 del 1994, Cass. n. 11418 del 1993). Pertanto, contrariamente a quanto deciso nella sentenza impugnata, deve essere dichiarata la competenza del Pretore di Milano. All'accoglimento del ricorso consegue la condanna in solido delle società resistenti al rimborso in favore della ricorrente delle spese del presente regolamento.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, dichiara la competenza del Pretore di Milano e condanna in solido le resistenti al rimborso delle spese che liquida in lire 32.000 oltre a lire duemilionicinquecentomila per onorari.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 1999