Sentenza 5 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2004, n. 4544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4544 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO RI IA, NO LU, NO NZ PI, NO NO, IG IR, quali eredi di NO EL, elettivamente domiciliati in rappresentati e difesi dagli avvocati ALFONSO LU MARRA, LOREDANA FILICE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3044/01 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 09/07/01 - R.G.N. 42163/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/03 dal Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 9 luglio 2001, il Tribunale di Napoli, pronunciando sull'appello del Ministero dell'Interno avverso la sentenza pretorile che, decidendo sulla domanda proposta da alcuni assistiti, tra cui GE NO, tutti titolari di prestazioni erogate da quella Amministrazione, aveva riconosciuto agli stessi il diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali relativi a ratei della prestazione, quali dovuti a ciascuno degli istanti, ma versati con ritardo rispetto al momento di maturazione del credito, riteneva che il diritto ai suddetti accessori sia soggetto a prescrizione quinquennale, e in applicazione di questo principio e per quanto ancora rileva, accoglieva l'appello nei confronti del NO e rigettava la domanda di costui.
Gli eredi del NO, in epigrafe indicati, hanno proposto ricorso per Cassazione fondato su un solo motivo, cui il Ministero ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 429 cod. proc. civ., 2946 e 2948 cod. civ., e 129 r.d.l. n. 1827 del 1935 assume che nel caso di specie operi, non la prescrizione breve applicata dal giudice a guo, ma quella decennale, con decorrenza dalla data in cui matura il diritto alla prestazione. Il ricorso è fondato.
Osserva preliminarmente la Corte osserva che nel presente giudizio non possono avere applicazione le disposizioni in materia di invalidità civile di cui all'art. 42 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, in ordine alla notificazione degli atti introduttivi del procedimento giurisdizionale concernenti l'invalidità civile al Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuarsi sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato sia presso le competenti direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero, riferendosi detto obbligo agli atti introduttivi del giudizio di primo grado, come deve intendersi per la indicazione contenuta nella norma oltre che per il tenore complessivo del primo comma del citato articolo, che tale notificazione dispone.
Premesso, inoltre, che - come questa Corte ha più volte affermato (v., fra le più recenti, Cass. 8 aprile 1999 n. 3437, 26 luglio 2000 n. 9825, 8 febbraio 2001 n. 1804) - il credito per rivalutazione ed interessi, dovuti sui ratei di prestazione assistenziale corrisposti in ritardo, inizia a prescriversi, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, osserva il Collegio che, nella presente controversia, la questione se il termine di prescrizione applicabile sia quello decennale o quinquennale si pone - secondo quanto deve desumersi dalla sentenza impugnata - con riferimento a ratei comunque scaduti anteriormente al 31 dicembre 1991, data di entrata in vigore della legge n. 412 del 1991, Pertanto, in questa sede, non occorre approfondire la questione se, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 16, sesto comma, della legge ora citata, vi sia stato mutamento della natura del credito previdenziale o assistenziale con conseguenze in ordine all'individuazione del termine di prescrizione applicabile alla pretesa concernente gli accessori in caso di suo tardivo pagamento.
Ciò precisato, è da considerare che (v., oltre le sentenze citate, Cass. S.U. 25 luglio 2002 n. 10955) la disciplina applicabile ai ratei di crediti previdenziali od assistenziali anteriori al 31 dicembre 1991 (per i quali non opera l'alternatività degli accessori prevista, dall'art. 16, sesto comma, della citata legge n. 412 del 1991, per i ratei scaduti da tale data in poi) è quella determinata dagli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, per cui gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono una componente essenziale dell'obbligazione;
con la conseguenza che anche ad essi è applicabile il regime prescrizionale del credito base e, quindi, la prescrizione decennale ogniqualvolta manchi la liquidità del credito, intesa, ai fini in esame, nella speciale accezione di mancato completamento - anche in ordine alla sola parte residua del credito - del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (v. art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935 e Corte Cost. n. 283 del 1989), senza che possa attribuirsi al pagamento dei ratei arretrati nella sola parte capitale l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il solvens abbia considerato parziale il pagamento stesso riservandosi di provvedere ad ulteriori versamenti. In base ai suesposti principi di diritto, il ricorso merita accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Difettano le condizioni per provvedere alla decisione della causa nel merito, poiché la ritenuta applicabilità di una norma di previsione della durata del termine prescrizionale, diversa da quella applicata dal giudice del merito, implica rinnovazione degli accertamenti necessari per stabilire, in relazione alla diversa dimensione temporale del fatto estintivo se questo si sia effettivamente compiuto e, in ipotesi negativa, in quale diversa misura debba essere quantificato il credito vantato dalla parte privata: ciò che compete esclusivamente al giudice del merito, giusta il principio per cui la cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito non può avere luogo quando la pronuncia caducatoria renda rilevante l'esame di questioni non esaminate dal giudice a quo (Cass. 2 giugno 2000 n. 7367, 25 marzo 1996 n. 2659, 16 marzo 1996 n. 2238, 24 novembre 1995 n. 12145). 11 giudice di rinvio, designato come in dispositivo, dopo aver effettuato i suddetti accertamenti, deciderà la causa uniformandosi ai sopra riferiti principi di diritto.
Al giudice di rinvio, si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2004