Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/01/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2841 /2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA IA CAPUA VETERE
III Sezione Civile
GOP dott. Marco de Scisciolo
Il giorno 20.01.2025 alle ore 10:30 dinanzi al GOP dott. Marco de SCISCIOLO nella causa indicata in oggetto tra attore e Parte_1
convenuto è presente l'Avv. Salvatore Camnuso per Controparte_1 delega dell'Avv. Claudio Capasso nell'interesse di parte attrice il quale chiede accogliere la domanda spiegata nei confronti del convenuto con vittoria di spese e si riporta agli CP_1 atti ed alle note conclusionali ritualmente depositate e chiede che la causa sia decisa..
All'esito della ulteriore discussione il GOP decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di SA RI AP RE , in persona del GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 2841/2020 pendente tra Parte_1
elettivamente domiciliata in Bellona (CE) alla Via G. Deledda n. 2
[...] presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cammuso e rappresentata e difensa dall'avv. Claudio CAPASSO giusta procura in atti e in persona del sindaco Controparte_1 legale rappresentante p.t., contumace
CONCLUSIONI
Va premesso che all'udienza del 10.05.2022 il Giudice , constatata la regolarità della notifica al e la mancata costituzione in giudizio dell'ente ne ha dichiarato Controparte_1 la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto nel precedente verbale, la presente sentenza viene depositata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza di trattazione in presenza del 13.12.2024.
Preliminarmente, si dà atto che la decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione.
Parte attrice ha convenuto in giudizio il chiedendo espressamente Controparte_1 nelle conclusioni che il Giudice dichiarasse la illegittimità del provvedimento di revoca dell'affidamento dei lavori dell'11.12.2019 prot. N0024385 per violazione dell'art 1655 cc e per l'effetto condannasse lo stesso al pagamento della somma di euro 16595,00 a titolo di spese acquisto materiali, spese generali e mancato guadagno e/o nella diversa maggiore o minore somma stabilita dal Giudice.
La stessa ha assunto di avere ricevuto con atto di impegno n. 74 del 21.03.2019 incarico per la realizzazione delle opere di fornitura e posa in opera della pavimentazione nuova all'interno del cinema/teatro comunale Corso per un corrispettivo di euro 24.200,00.
Ha altresì assunto in citazione di non avere potuto eseguire i lavori commissionati dal convenuto perché sia in sede di primo sopralluogo del 09.08.2019 sia in sede di primo accesso in data 11.11.2019 i locali del cinema/teatro comunali erano ingombri di materiali e macchinari di altre ditte che stavano eseguendo altre tipologie di lavori all'interno del medesimo immobile.
Parte attrice ha segnalato di avere evidenziato al la situazione ma di averne ricevuto CP_1 in risposta la revoca dell'affidamento dei lavori con nota dell'11.12.2019 nella quale l'ente comunale comunicava la revoca per non avere parte attrice fornito garanzie sulle tempistiche di effettuazione ed ultimazione dei lavori
Per le ragioni di cui sopra la società attrice ha citato in giudizio il Controparte_1 avanzando le richieste sopra menzionate.
Alla udienza del 10.05.2022 è stata dichiarata la contumacia del Controparte_1 giusta notifica a mezzo raccomandata a.r. n. 78777790614 ricevuta in data 16.03.2020 da persona qualificatasi addetta alla ricezione per il convenuto.
All'udienza del 10.05.2022 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c..
Solo parte attrice ha depositato memorie istruttorie ed il Giudice ha ammesso la prova testimoniale richiesta espletata la quale il procedimento è stato rinviato all'udienza del 20.01.2025 per essere deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Va in primis evidenziato come parte attrice abbia espressamente chiesto al Giudice di dichiarare la illegittimità del provvedimento di revoca dell'11.12.2019 dell'affidamento dei lavori e per l'effetto di risarcire i relativi danni da inadempimento. Va però osservato che parte attrice ha avanzato la sua richiesta di risarcimento dei danni evocando fatti e dinamiche in gran parte sforniti di supporto probatorio.
Parte attrice ha provato documentalmente che in data 21.03.2019 si è vista commissionare opere dal per un importo complessivo di euro 24200,00 consistenti Controparte_1 nella posa in opera della pavimentazione nuova del locale cinema/teatro comunale Corso di Sessa Aurunca
Nela ricostruzione degli accadimenti per cui è giudizio non ha però fornito prova del contenuto della sua proposta, oggetto di positiva valutazione ed approvazione da parte dell'ente e richiamata come parte integrante del provvedimento amministrativo di affidamento dei lavori, omettendo di depositare la stessa.
Ha inoltre dichiarato in citazione di essersi attivata per rendere omogenea la sua organizzazione al capitolato, ma neanche di questo è stata fornita copia così come manca in atti un computo metrico estimativo .
Parte attrice ha assunto che rispetto all'affidamento dei lavori nel marzo 2019 con impegno di spesa del 17.05.2019 ed al primo accesso sui luoghi in data 09.08.2019 , soltanto il giorno 15.11.2019 ha inviato maestranze per dare inizio alle prime operazioni di svellimento parziale del vecchio pavimento limitando a tale unica giornata il suo intervento.
I testi escussi in giudizio, mostrando non pochi tentennamenti ed incertezze, hanno dichiarato che ai primi di agosto la società provvide ad effettuare, con la sua rappresentante legale ed un operaio, un primo sopralluogo sui luoghi per pianificare l'intervento a farsi , ed un secondo accesso nel novembre 2019 in occasione del quale gli operai della società attrice provvidero a rimuovere solo una parte della pavimentazione vecchia dei locali, mettendo allo scoperto la originaria vecchia pavimentazione in cotto o mattonelle, sulla quale andava posata e sovrapposta la nuova pavimentazione.
Anche sulla natura della pavimentazione da montare vi è discordanza tra quanto sostenuto in citazione e quanto riferito in sede testimoniale posto che il teste Testimone_1 all'udienza del 13.12.2024 ha riferito che la pavimentazione nuova da montare era in pvc laddove dalla lettera di affidamento risulta essere linoleum ignifugo.
Le differenze risultano di non poco conto considerato che il linoleum è di originale naturale a vocazione green e dunque preferito nella esecuzione dei lavori specie da parte di enti pubblici al pvc che è invece sintetico.
Viste le discrasie emerse nelle dichiarazioni dei testi deve dunque farsi ricorso ad altre fonti di prova addotte da parte attrice la quale ha prodotto in atti una fattura di acquisto di un pavimento in linoleum presso la ditta Gerflor Spa.
Detta fattura reca la data del 30.09.2019 nonostante già nel provvedimento di affidamento del marzo 2019 fossero ben chiarite le specifiche tecniche del pavimento da acquistare.
Sul punto va osservato che non è dato sapere se le specifiche tecniche del pavimento fossero inserite nell'offerta di parte attrice al Comune di o nel capitolato perché, come CP_1 detto, mai prodotti in atti. Risulta indicato in fattura il quantitativo di materiale ordinato ma parte attrice non ha provato quale fosse quello corrispondente al fabbisogno dell'ente, quello specificato nella proposta e confluito nel capitolato cui parte attrice pure fa riferimento senza però produrlo in atti.
Si noti ancora, che dalla fattura di acquisto prodotta da parte attrice, la 1901101 del 30.09.2022 di Gerflor Spa si ricava che il pagamento della merce ordinata da parte attrice sarebbe dovuto avvenire a mezzo bonifico bancario in due soluzioni il 30.11.2019 per euro 3841,58 ed il 30.12.2019 per euro 7683,27.
Viceversa, parte attrice ha prodotto come prova del pagamento della commissione di cui sopra n. 3 assegni bancari tratti su c.c. INTESA SAN PAOLO aventi numerazione consecutiva, importo di euro 3841,61 ciascuno e scadenze 30.11.2019 (8359816355-07) al 30.12.2019 (8359816356-08) e 30.01.2020 (8359816357-09)
Gli assegni sono in copia e ritraggono solo il fronte dell'assegno e non il retro con timbro ed attestazione di incasso da parte del beneficiario.
Non vi è dunque prova dell'effettivo incasso de titoli né del pagamento. Neanche sono stati prodotti estratti conto da cui poter ricavare che gli assegni in parola sono stati incassati alle rispettive scadenze, così venendo meno anche la prova dell'effettivo pagamento e del presunto danno dovuto al pagamento del pavimento da mettere in posa.
Deve in via assorbente su ogni altro profilo rilevarsi ed evidenziarsi che parte attrice non ha dato prova di avere svolto i lavori per i quali chiede il pagamento. Come è chiaro in giurisprudenza, « principio generale che regola la condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev'essere, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire prova dell'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (cfr. Cass. Sez. 1, Ord. n. 7763 del 22/03/2024)».
Tale regola è senz'altro valida anche nell'ambito degli appalti, cui si applica pacificamente la disciplina generale dell'inadempimento del contratto di appalto, sicché l'appaltatore che reclami in causa il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare di avere eseguito l'opera, «integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa» (cfr. Cass. Civ. 15287/24).
Con riguardo al caso di specie, parte attrice si è limitata a produrre in giudizio il provvedimento di affidamento delle opere e la sua successiva revoca, limitandosi a richiamare nella cronologia dei fatti azioni e presunte comunicazioni da parte dell'Ente mai provate tra cui quelle dell'11.11.2019 ed 10.12.2019.
L'onere probatorio di parte attrice era provare l'effettiva condotta posta in essere per la esecuzione del contratto a partire dalla ricezione del provvedimento di affidamento del marzo/maggio 2019. Tanto non è stato chiarito neppure nel corso dell'espletata prova testimoniale in ordine alla quale nessuno dei testi ha chiarito quale sia stato il reale rapporto tra attrice ed ente , il perché dei ritardi nella esecuzione delle opere.
A fronte dunque dell'equivocità degli elementi probatori (risulta finanche carente la prova del pagamento circa l'acquisto del pavimento da parte attrice e di tutte le spese e pagamenti che si assumono sostenuti per la esecuzione dell'appalto) resta il punto principale della mancata prova degli elementi costitutivi essenziali del contratto di appalto mancando in atti la proposta attrice oggetto di aggiudicazione delle opere, il relativo capitolato, infine come detto la prova del pagamento del pavimento, delle spese ed oneri da parte della società attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di SA RI AP RE, sezione III, in persona del GOP dott. Marco de Scisciolo, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2841/2020, così provvede:
Rigetta integralmente la domanda proposta da parte per non avere parte attrice provato quanto dedotto e richiesto in citazione né in ordine alla responsabilità del convenuto né ai danni di cui si chiede il risarcimento.
Vista la contumacia della convenuta nulla dispone in relazione alle spese di lite.
Così deciso in SA RI AP RE, il 20.01.2025
Il GOP
Dott. Marco de Scisciolo