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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/11/2025, n. 11601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11601 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26135 2025 RG
FRA
Avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO Parte_1
E
il Funzionario Dott. VENTURA FLAVIO CP_1
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ritualmente notificato all' ha esposto CP_1 Parte_1 che a seguito di accertamento tecnico preventivo e sentenza a seguito di opposizione (del 11.2.2025), gli era stata riconosciuta la condizione invalidante di cui all'art. 12 L. 118/71 sin dalla data della domanda amministrativa del 6.12.2022, non erano stati liquidati i relativi ratei.
L' , costituitosi tempestivamente, ha dedotto che la prestazione era stata CP_1 liquidata come da documentazione allegata in data 9.9.2025 e che gli arretrati erano stati accreditati in data 3.11.2025; ha quindi chiesto la declaratoria della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di giudizio.
Alla odierna udienza quindi, la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti che hanno chiesto la cessazione della materia del contendere, la parte ricorrente con il favore delle spese.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. La Suprema Corte ha chiarito ormai da tempo che “La cessazione della materia del contendere -che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Cass. 5.12.2005, n. 26351; conf. tra le tante, Cass. 08.07.2010, n.16150), per cui, aderendo a tale principio, va adottata tale statuizione nella fattispecie concreta.
Questione del tutto diversa è l'accertamento della fondatezza del ricorso ai fini della distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Tale indagine va condotta secondo il criterio della soccombenza virtuale avendo riguardo ai canoni della causalità che ne informano il contenuto (di recente, ad esempio, Cass. 17.01.2020, n.1005; ex plurimis, Cass. 31.01.2017, n.2570; Cass.16.10.2012, n.17683).
Orbene deve in effetti constatarsi il ritardo dell'istituto nella liquidazione della provvidenza richiesta avendo la ricorrente comprovato la sussistenza dei requisiti sanitari e degli ulteriori requisiti.
Rispetto a tali adempimenti va quindi va valutata la tempestività dell' CP_2 nel completare la procedura liquidatoria nel termine di legge.
Ne consegue che, essendo incontestabile che l' abbia provveduto alla CP_2 liquidazione in ritardo rispetto alla notifica del decreto e della comunicazione dei dati amministrativi, le spese andranno poste a carico dello stesso.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l' al CP_1 pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1865,00 da distrarre.
Così deciso in Roma all'udienza del 14/11/2025 Il Giudice