Articolo 1 della Legge 9 febbraio 1963, n. 131
Articolo 2
Versione
17 marzo 1963
Art. 1.
I Consigli di amministrazione delle cooperative edilizie, soggette alle norme sulla edilizia popolare ed economica, nel redigere il verbale di consegna di cui all' articolo 98 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , devono espressamente far nota al socio che prende in consegna l'appartamento che egli ha il dovere di occupare l'alloggio entro trenta giorni dalla consegna, sotto pena di decadenza dall'assegnazione, o inserendo tale avvertimento nel citato verbale di consegna, ovvero con specifico atto distinto e firmato per conoscenza dal socio.
Il termine di decadenza di cui all'articolo 98 decorre comunque da tale comunicazione, alla quale il Consiglio di amministrazione e' tenuto a provvedere entro 15 giorni dal verbale di consegna.
Entrata in vigore il 17 marzo 1963
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