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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/06/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3194/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Scialabba Presidente dott. Rossella Mastropietro Giudice dott. Alberto Angelo Balzani Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3194/2024 R.G. promossa da
, Parte_1
4.7.1975 CF: residente in [...] C.F._1
Controparte_1
26.4.1976 CF: residente in [...] C.F._2
Testimone_1 nè il 10.4.1975 CF: residente in [...] C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Sonnessa ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ciriè via San Maurizio n.6
- parti ricorrenti - contro nata il [...] a Dafnia in [...] e deceduta in data 24.4.2025 in San Controparte_2
- parte convenuta non costituita- Oggetto: interdizione Conclusioni delle Parti A seguito di richiesta attorea di pronuncia di interdizione in data successiva – il 24.4.2025 – è deceduta la parte convenuta e parte ricorrete ne ha depositato relativo certificato di morte. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi l'interdizione per infermità di mente nei confronti della parte convenuta;
a seguito dello svolgimento dell'esame e della udienza per la rimessione in decisione in data 24.4.2025 parte ricorrente ha depositato certificato di morte della convenuta. Di conseguenza, trovando applicazione anche nel rito dell'interdizione l'istituto della cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 17256/2005), devesi dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (cfr. sentenza Cass. Sez. 1 , n. 5884 del 09/11/1982 Rv. 423643 - 01), per essere la convenuta deceduta nelle more del giudizio di primo grado.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3194/2024 R.G., rigettata ogni altra istanza o domanda, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere del presente procedimento per essere la convenuta deceduta il 24.4.2025. Controparte_2 Compensa integralmente le spese di lite. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze di competenza. Così deciso in Ivrea nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 24.6.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro Scialabba IL GIUDICE REL./EST. Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. pagina 1 di 1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Scialabba Presidente dott. Rossella Mastropietro Giudice dott. Alberto Angelo Balzani Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3194/2024 R.G. promossa da
, Parte_1
4.7.1975 CF: residente in [...] C.F._1
Controparte_1
26.4.1976 CF: residente in [...] C.F._2
Testimone_1 nè il 10.4.1975 CF: residente in [...] C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Sonnessa ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ciriè via San Maurizio n.6
- parti ricorrenti - contro nata il [...] a Dafnia in [...] e deceduta in data 24.4.2025 in San Controparte_2
- parte convenuta non costituita- Oggetto: interdizione Conclusioni delle Parti A seguito di richiesta attorea di pronuncia di interdizione in data successiva – il 24.4.2025 – è deceduta la parte convenuta e parte ricorrete ne ha depositato relativo certificato di morte. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi l'interdizione per infermità di mente nei confronti della parte convenuta;
a seguito dello svolgimento dell'esame e della udienza per la rimessione in decisione in data 24.4.2025 parte ricorrente ha depositato certificato di morte della convenuta. Di conseguenza, trovando applicazione anche nel rito dell'interdizione l'istituto della cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 17256/2005), devesi dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (cfr. sentenza Cass. Sez. 1 , n. 5884 del 09/11/1982 Rv. 423643 - 01), per essere la convenuta deceduta nelle more del giudizio di primo grado.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3194/2024 R.G., rigettata ogni altra istanza o domanda, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere del presente procedimento per essere la convenuta deceduta il 24.4.2025. Controparte_2 Compensa integralmente le spese di lite. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze di competenza. Così deciso in Ivrea nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 24.6.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro Scialabba IL GIUDICE REL./EST. Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. pagina 1 di 1