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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 25/11/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2682/2019 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Gabriella Citro ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2682 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
AR GN e SI ON, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Novara, via San Francesco d'Assisi n. 18/E, giusta procura in atti
OPPONENTE E
, P.I. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Zamboni presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Abbiategrasso (MI), via Manzoni n. 26/E, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di ottenere la revoca del Controparte_1 decreto n. 257/2019, emesso in favore di quest'ultima dal Tribunale di Novara per la somma di €
5.678,50 (di cui € 5.588,82 per sorte capitale, € 7,38 per interessi legali al 12.2.2019 ed € 82,30 per spese notarili), quale corrispettivo di cui alla fattura n. 207/2018 per l'esecuzione di prestazioni d'opera e forniture eseguite dalla società presso lo stabile di Cameri (NO), via G. Galilei n. 23. Ha esposto, in particolare, l'opponente:
- che il ricorso per decreto ingiuntivo ed il decreto ingiuntivo n. 257/2019 del 08.03.2019, pubblicato il 12.03.2019, venivano presentati all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Novara per la notifica in data 26.06.2019 e, successivamente, in data
25.07.2019, e venivano quindi notificati al dr. in data 29.07.2019, ben Parte_1 oltre lo spirare dei termini di legge;
- di aver chiesto nel luglio 2018 l'intervento di per un danno avvenuto alla Controparte_1 saracinesca avvolgibile del garage dell'immobile sito in Cameri (NO), via G. Galilei n. 23;
- che a seguito dell'intervento eseguito nei primi giorni di luglio 2018 dal sig. e da un Pt_2 operaio, il dr. aveva provveduto immediatamente al pagamento, consegnando al Parte_1 sig. denaro contante (pari ad € 140,00), con l'accordo che avrebbe Pt_2 Controparte_1 successivamente emesso la fattura, mai trasmessa all'odierno opponente;
- che nulla ha esposto nella fattura con riferimento all'intervento del Controparte_1
2.07.2018;
- che nessun intervento di riparazione era stato eseguito in data 3.8.2018, a differenza di quanto indicato nella fattura monitoriamente azionata, ove era stato indicato il prezzo di
80,00 per diritto di chiamata e di € 64,00 per manodopera;
- di non aver mai commissionato la fornitura dei due portoni indicati in fattura, con riferimento ai quali mancava anche la prova della consegna, essendosi limitato a richiedere alcuni preventivi, anch'essi mai ricevuti;
- di non aver mai ricevuto alcun sollecito di pagamento prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Ha, pertanto, domandato la declaratoria di inefficacia del d.i. per tardività della notifica e la revoca dello stesso per infondatezza delle pretese creditorie azionate, con condanna della parte opposta ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Si è costituita in giudizio contestando sia la tardività della notifica del d.i., sia la Controparte_1 ricostruzione fattuale avversa e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto opposto e condanna della controparte ex art. 96, co. 1 e 3, c.p.c..
Ha dedotto, nello specifico:
- che la fattura azionata in sede monitoria, n. 207 del 15.11.2018, conteneva una dettagliata descrizione dell'attività resa da consistente in interventi di riparazione in CP_1 favore del dott. Parte_1
- che non vi era prova del pagamento in contanti di euro 140,00, che, peraltro, non corrispondeva all'importo della fattura;
- che due operai avevano provveduto in loco alle misurazioni necessarie alla realizzazione dei manufatti commissionati dal dott. cui aveva fatto seguito la conferma d'ordine Parte_1 inviata da al fornitore contenente le misure suddette;
Controparte_1
- che il trasporto di tali opere non era avvenuto per colpa del debitore, il quale non aveva provveduto al pagamento del corrispettivo per gli interventi eseguiti e per le opere commissionate;
- di aver tentato più volte la notifica delle diffide legali al pagamento, la prima presso l'indirizzo di residenza del tutte aventi esito negativo. Parte_1
Alla prima udienza è stata dichiarata l'inefficacia del D.I. per tardività della notifica ed è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del d.i..
L'istruttoria è consistita nell'esame della documentazione prodotta dalle parti e nell'espletamento della prova testimoniale.
Dopo un rinvio dovuto ai carichi di ruolo della scrivente, in considerazione delle funzioni diversificate assunte, all'udienza del 21.3.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c. con termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e venti giorni per il deposito di memorie di replica.
***
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente deve essere confermata la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per violazione del disposto di cui all'art. 644 c.p.c. in sede di notifica del ricorso monitorio.
La stessa è infatti avvenuta oltre il termine perentorio di cui all'art. 644 c.p.c., a nulla rilevando l'asserito ritardo del Comune nel rilascio del certificato di residenza. D'altronde, anche qualora tale ragione volesse essere intesa quale causa non imputabile al creditore, lo stesso avrebbe dovuto richiedere al giudice del procedimento monitorio la concessione di un nuovo termine per provvedere ad una nuova notifica ed essere riammesso in termini. Nel caso di specie, ciò non è avvenuto e, pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato inefficace e revocato.
L'inefficacia del decreto rimuove l'intimazione del pagamento ivi contenuta, ma non pregiudica la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, sicché, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente
(in tal senso Cass. n. 27062/21; Cass. n. 3908/16). Il giudizio di opposizione, difatti, lungi dall'esaurirsi in una valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Pertanto, revocato il decreto ingiuntivo, nondimeno, in questa sede di opposizione, occorre pronunciarsi sulla domanda di condanna proposta da con il ricorso monitorio. Controparte_1
Ebbene, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto dell'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, Cass. n.15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass.
n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
D'altronde, anche l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (Cass. n. 5754 del
10 marzo 2009; Cass. n. 15339 del 10 dicembre 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. Cass. n. 5915/2011, Cass. n.5071 del 3 marzo 2009, Cass. n. 17371/2003, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466).
Inoltre, mentre per l'emissione del decreto ingiuntivo, costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione dello stesso, a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c. qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, resta fermo che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore (onerato della prova della propria pretesa) può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 25 giugno 2001, n. 8676; Cass. civile, sez. II, 29 marzo 2001, n. 4638; Cass. civile, sez. lav., 09 ottobre 2000, n. 13429; Cass. civile, sez. I, 19 settembre 2000, n. 12388; Cass. civile, sez. II, 12 luglio 2000, n. 9232; Cass. civile, sez. II, 18 aprile 2000, n. 4974; Cass. civile, sez. I, 14 marzo 1995, n. 2924; Trib. Milano sez. lav.,
30 maggio 2017, n. 1603; Trib. Milano, sez. VII, 24 settembre 2013, n. 11774; Cass. civile, sez. II,
21 febbraio 2013, n. 4334; Trib. Roma, sez. III, 09 ottobre 2012, n. 18814).
Fatta tale premessa in ordine alla distribuzione dell'ordine probatorio, nel caso di specie con il ricorso monitorio ha richiesto il pagamento dell'importo indicato nella fattura n. CP_1 CP_1
207/2018, che reca l'indicazione delle seguenti prestazioni:
- “02/07/2018: primo intervento urgente di messa in sicurezza su serranda avvolgibile a seguito di evento del 29/06/2018 h. 18,25, su richiesta telefonica al ns.Sig.Dondi = ”
- “03/08/2018: Intervento di riparazione:
Diritto di chiamata € 80,00
Manodopera 2ul x 1h cad. x € 32,00 cad./h € 64,00”
- “Fornitura nr. 2 portoni sezionali motorizzati di seguito specificati (…) € 1.744,00
€ 2.493,00”
- “Trasporto € 200,00”
Risulta, innanzitutto, pacifica tra le parti del giudizio l'esecuzione, in data 2.7.2018, dell'intervento di messa in sicurezza della serranda avvolgibile della porta del garage dello stabile sito in Cameri, alla via G. Galilei n. 23, avvenuto su chiamata dell'odierno opponente e consistito nella rimessa in funzione della stessa mediante raddrizzatura.
Parte opponente ha dedotto di aver effettuato sul momento, all'esito dell'intervento, il pagamento in contanti dell'importo di euro 140,00, nelle mani del sig. legale rappresentante della società), Pt_2 alla presenza della sig.ra e del sig. (rispettivamente Persona_1 Testimone_1 moglie e figlio dell'opponente).
L'avvenuto pagamento in contanti di euro 140,00 è stato contestato dall'opposta, al quale ha altresì evidenziato come l'importo suddetto con corrisponda all'importo della fattura di cui al decreto ingiuntivo.
A ben vedere, dall'esame della fattura n. 207/2018 è possibile osservare come con riguardo all'intervento del 02.07.2018 non sia stato indicato alcun importo (cfr. doc. 1 prod. opposta), atteso che gli unici importi indicati sono quelli relativi all'intervento del 3 agosto e alla fornitura e al trasporto dei 2 portoni, per un totale di € 5.588,82, corrispondente alla somma per capitale richiesta in via monitoria. Avendo l'odierna opposta domandato il pagamento di € 5.588,82, sulla base della fattura anzidetta, deve ritenersi che non abbia avanzato nel presente giudizio alcuna pretesa creditoria Controparte_1 con riferimento all'intervento del 2 luglio 2018.
Ciò posto, non può ritenersi dovuto l'importo di € 144,00 esposto in fattura con riguardo all'intervento asseritamente eseguito in data 3 agosto 2018.
A fronte delle contestazioni tempestivamente sollevate da parte opponente nell'atto introduttivo
(secondo cui alcun ulteriore intervento di riparazione sarebbe avvenuto dopo il 2 luglio), rileva il
Tribunale che, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, spettava all'opposta provare il titolo della propria pretesa creditoria.
Tuttavia, parte opposta si è limitata ad affermare che le prestazioni svolte risulterebbero descritte dettagliatamente nella fattura azionata in sede monitoria e a richiamare a supporto il contenuto di un preventivo del 2.8.2018 (doc. 6).
Al riguardo occorre evidenziare che in fattura si legge unicamente “intervento di riparazione”, senza alcuna specificazione in merito alla tipologia di lavori effettuati. In nessun atto difensivo del presente giudizio parte opposta ha ritenuto di esplicitare in cosa sia consistito tale intervento di riparazione e la genericità delle allegazioni ha impedito l'ammissione delle prove orali richieste, a loro volta del tutto generiche (sul punto è stato dedotto il solo “cap. 2) Vero in data 03.08.2018 eseguivo l'intervento di riparazione a seguito di richiesta telefonica del dott. come Parte_1 indicato nella fattura n. 207/2018 che mi si rammostra (si rammostra al teste il doc. 1)”, mentre risulta irrilevante l'eventuale presenza in loco di operai per la rilevazione le misure necessarie per la realizzazione dei due portoni, posto che con tutta evidenza non si tratterebbe del lavoro “di riparazione” esposto in fattura).
A ciò si aggiunga che dal preventivo datato 2.8.2018 emerge un insanabile contrasto in relazione alla entità di tale intervento. Ed infatti, il preventivo indica:
- un primo intervento urgente di messa in sicurezza del 2.7.2018 per un totale di € 144,00;
- una “riparazione serranda” con specifica degli interventi, per un totale di € 688,10.
Preventivo per il quale manca, peraltro, la prova che sia stato esibito all'odierno opponente ed accettato dallo stesso (il relativo capitolo di prova orale è del tutto generico con riguardo a circostanze di tempo, luogo e persone presenti, oltre a far riferimento esclusivamente alla fornitura dei due portoni, nemmeno oggetto del preventivo in atti).
Alla luce di quanto sopra osservato, non può ritenersi raggiunta la prova in merito alla debenza della somma anzidetta.
Alla medesima conclusione deve giungersi con riferimento all'accordo relativo alla fornitura dei due portoni sezionali motorizzati. Avendo parte opponente contestato tempestivamente la sussistenza del titolo, deducendo di non aver mai provveduto a richiedere tale fornitura, spettava all'opposta fornire la relativa prova, che tuttavia risulta completamente obliterata nel presente giudizio.
A ben vedere, la tesi dell'odierna opposta si presenta del tutto carente già sotto il profilo – che si colloca a monte – delle allegazioni.
Nonostante la specificità delle contestazioni svolte dall'opponente, parte opposta, in sede di comparsa di costituzione, si è limitata a dedurre che due operai avevano provveduto a rilevare le misure necessarie per la realizzazione dei due portoni e di aver inviato la conferma d'ordine al proprio fornitore contenente le misure di cui sopra e datata 3.8.2018, ossia il giorno del secondo intervento. Nulla ha specificato, invece, in ordine a modi e tempi dell'intervenuto accordo con la committenza.
Ebbene, se da un lato l'aver rilevato delle misure non è prova sufficiente a ritenere concluso l'accordo (posto che le stesse appaiono necessarie anche per la predisposizione di un mero preventivo), dall'altro la conferma d'ordine è stata inviata a soggetto terzo rispetto al giudizio e non può costituire prova del rapporto con l'odierno opponente.
Né è stato possibile ammettere il capitolo di prova orale dedotto (n. 3), dal momento che il preventivo in atti (doc. 6) fa esclusivo riferimento all'intervento di messa in sicurezza e a quello di riparazione della serranda, non contenendo alcun riferimento ai portoni. Il capitolo, peraltro, risultava altresì generico con riguardo alle circostanze di tempo, luogo e persone presenti.
Non vi è, dunque, prova sufficiente della conclusione del contratto relativamente ai portoni, posto che la fattura e/o l'estratto autentico delle scritture contabili, pur costituendo titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, non possono costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi in caso di contestazione (cfr. Cass. 12.1.2016 n. 299 secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio; in precedenza Cass. 28.6.2010, n. 15383).
È pur vero che dalla mancata tempestiva contestazione delle fatture ricevute ovvero del successivo sollecito di pagamento possono trarsi argomenti di prova in ordine all'accettazione della prestazione e come implicito riconoscimento della debenza dell'importo richiesto, ma ciò solo nell'ipotesi in cui non vi siano ulteriori e difformi risultanze probatorie, sia pur indiziarie o presuntive. Nel caso di specie, invece, non è stata raggiunta la prova della ricezione della fattura da parte dell'opponente ed è invero pacifico che lo stesso non abbia mai ricevuto i solleciti di pagamento.
In ogni caso, deve osservarsi che è circostanza pacifica che la consegna (e quindi il trasporto) dei due portoni non sia mai avvenuta.
Parte opposta sostiene che l'opponente aveva precisa contezza di quali fossero i termini di pagamento, ma non si premura di esplicitarli.
In mancanza di prova della sussistenza di un accordo in merito ad un pagamento anticipato rispetto all'esecuzione della prestazione e non avendo parte opposta provato di aver a sua volta offerto di adempiere alla propria obbligazione, deve ritenersi infondata la relativa pretesa creditoria.
Ciò anche in considerazione del fatto che la fattura presenta la dicitura “Pagamento: bb vista fattura”, ma la creditrice non ha allegato, né provato, la relativa ricezione da parte del committente.
Sulla scorta delle argomentazioni anzidette, ritiene la scrivente che parte opposta, attrice in senso sostanziale, non abbia adeguatamente dato prova della pretesa monitoriamente azionata.
La domanda risulta dunque essere infondata, con conseguente accoglimento dell'opposizione.
In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano con riferimento ai parametri introdotti dal D.M. 147/22, tenuto conto del valore della causa e dell'attività in concreto svolta.
Parte opposta, inoltre, va condannata ex art. 96 c.p.c..
La manifesta infondatezza della domanda monitoriamente azionata, per quanto sopra descritto, costituisce elemento rilevatore in sé del carattere manifestamente pretestuoso dell'azione esercitata, la quale risulta sorretta, pertanto, quanto meno da colpa grave.
Un tale contegno sostanziale e processuale rappresenta un evidente abuso dello strumento processuale che va sanzionato ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Invero, la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente,
“sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda.
Sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione.” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 03/05/2022, n. 13859). Ai fini della liquidazione della responsabilità aggravata, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. civ., Sez. VI, 30 novembre
2012, n. 21570).
Valutando questi elementi nel caso di specie, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere quantificata nella misura pari ad un terzo di quella espressa ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande promosse come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. n. 257/2019;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 relative al presente procedimento, che liquida in € 145,50 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
3) condanna al pagamento, in favore di dell'ulteriore Controparte_1 Parte_1 importo di € 846,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Così deciso in Novara, in data 24.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Citro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Gabriella Citro ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2682 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
AR GN e SI ON, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Novara, via San Francesco d'Assisi n. 18/E, giusta procura in atti
OPPONENTE E
, P.I. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Zamboni presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Abbiategrasso (MI), via Manzoni n. 26/E, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di ottenere la revoca del Controparte_1 decreto n. 257/2019, emesso in favore di quest'ultima dal Tribunale di Novara per la somma di €
5.678,50 (di cui € 5.588,82 per sorte capitale, € 7,38 per interessi legali al 12.2.2019 ed € 82,30 per spese notarili), quale corrispettivo di cui alla fattura n. 207/2018 per l'esecuzione di prestazioni d'opera e forniture eseguite dalla società presso lo stabile di Cameri (NO), via G. Galilei n. 23. Ha esposto, in particolare, l'opponente:
- che il ricorso per decreto ingiuntivo ed il decreto ingiuntivo n. 257/2019 del 08.03.2019, pubblicato il 12.03.2019, venivano presentati all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Novara per la notifica in data 26.06.2019 e, successivamente, in data
25.07.2019, e venivano quindi notificati al dr. in data 29.07.2019, ben Parte_1 oltre lo spirare dei termini di legge;
- di aver chiesto nel luglio 2018 l'intervento di per un danno avvenuto alla Controparte_1 saracinesca avvolgibile del garage dell'immobile sito in Cameri (NO), via G. Galilei n. 23;
- che a seguito dell'intervento eseguito nei primi giorni di luglio 2018 dal sig. e da un Pt_2 operaio, il dr. aveva provveduto immediatamente al pagamento, consegnando al Parte_1 sig. denaro contante (pari ad € 140,00), con l'accordo che avrebbe Pt_2 Controparte_1 successivamente emesso la fattura, mai trasmessa all'odierno opponente;
- che nulla ha esposto nella fattura con riferimento all'intervento del Controparte_1
2.07.2018;
- che nessun intervento di riparazione era stato eseguito in data 3.8.2018, a differenza di quanto indicato nella fattura monitoriamente azionata, ove era stato indicato il prezzo di
80,00 per diritto di chiamata e di € 64,00 per manodopera;
- di non aver mai commissionato la fornitura dei due portoni indicati in fattura, con riferimento ai quali mancava anche la prova della consegna, essendosi limitato a richiedere alcuni preventivi, anch'essi mai ricevuti;
- di non aver mai ricevuto alcun sollecito di pagamento prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Ha, pertanto, domandato la declaratoria di inefficacia del d.i. per tardività della notifica e la revoca dello stesso per infondatezza delle pretese creditorie azionate, con condanna della parte opposta ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Si è costituita in giudizio contestando sia la tardività della notifica del d.i., sia la Controparte_1 ricostruzione fattuale avversa e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto opposto e condanna della controparte ex art. 96, co. 1 e 3, c.p.c..
Ha dedotto, nello specifico:
- che la fattura azionata in sede monitoria, n. 207 del 15.11.2018, conteneva una dettagliata descrizione dell'attività resa da consistente in interventi di riparazione in CP_1 favore del dott. Parte_1
- che non vi era prova del pagamento in contanti di euro 140,00, che, peraltro, non corrispondeva all'importo della fattura;
- che due operai avevano provveduto in loco alle misurazioni necessarie alla realizzazione dei manufatti commissionati dal dott. cui aveva fatto seguito la conferma d'ordine Parte_1 inviata da al fornitore contenente le misure suddette;
Controparte_1
- che il trasporto di tali opere non era avvenuto per colpa del debitore, il quale non aveva provveduto al pagamento del corrispettivo per gli interventi eseguiti e per le opere commissionate;
- di aver tentato più volte la notifica delle diffide legali al pagamento, la prima presso l'indirizzo di residenza del tutte aventi esito negativo. Parte_1
Alla prima udienza è stata dichiarata l'inefficacia del D.I. per tardività della notifica ed è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del d.i..
L'istruttoria è consistita nell'esame della documentazione prodotta dalle parti e nell'espletamento della prova testimoniale.
Dopo un rinvio dovuto ai carichi di ruolo della scrivente, in considerazione delle funzioni diversificate assunte, all'udienza del 21.3.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c. con termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e venti giorni per il deposito di memorie di replica.
***
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente deve essere confermata la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per violazione del disposto di cui all'art. 644 c.p.c. in sede di notifica del ricorso monitorio.
La stessa è infatti avvenuta oltre il termine perentorio di cui all'art. 644 c.p.c., a nulla rilevando l'asserito ritardo del Comune nel rilascio del certificato di residenza. D'altronde, anche qualora tale ragione volesse essere intesa quale causa non imputabile al creditore, lo stesso avrebbe dovuto richiedere al giudice del procedimento monitorio la concessione di un nuovo termine per provvedere ad una nuova notifica ed essere riammesso in termini. Nel caso di specie, ciò non è avvenuto e, pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato inefficace e revocato.
L'inefficacia del decreto rimuove l'intimazione del pagamento ivi contenuta, ma non pregiudica la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, sicché, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente
(in tal senso Cass. n. 27062/21; Cass. n. 3908/16). Il giudizio di opposizione, difatti, lungi dall'esaurirsi in una valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Pertanto, revocato il decreto ingiuntivo, nondimeno, in questa sede di opposizione, occorre pronunciarsi sulla domanda di condanna proposta da con il ricorso monitorio. Controparte_1
Ebbene, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto dell'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, Cass. n.15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass.
n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
D'altronde, anche l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (Cass. n. 5754 del
10 marzo 2009; Cass. n. 15339 del 10 dicembre 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. Cass. n. 5915/2011, Cass. n.5071 del 3 marzo 2009, Cass. n. 17371/2003, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466).
Inoltre, mentre per l'emissione del decreto ingiuntivo, costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione dello stesso, a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c. qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, resta fermo che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore (onerato della prova della propria pretesa) può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 25 giugno 2001, n. 8676; Cass. civile, sez. II, 29 marzo 2001, n. 4638; Cass. civile, sez. lav., 09 ottobre 2000, n. 13429; Cass. civile, sez. I, 19 settembre 2000, n. 12388; Cass. civile, sez. II, 12 luglio 2000, n. 9232; Cass. civile, sez. II, 18 aprile 2000, n. 4974; Cass. civile, sez. I, 14 marzo 1995, n. 2924; Trib. Milano sez. lav.,
30 maggio 2017, n. 1603; Trib. Milano, sez. VII, 24 settembre 2013, n. 11774; Cass. civile, sez. II,
21 febbraio 2013, n. 4334; Trib. Roma, sez. III, 09 ottobre 2012, n. 18814).
Fatta tale premessa in ordine alla distribuzione dell'ordine probatorio, nel caso di specie con il ricorso monitorio ha richiesto il pagamento dell'importo indicato nella fattura n. CP_1 CP_1
207/2018, che reca l'indicazione delle seguenti prestazioni:
- “02/07/2018: primo intervento urgente di messa in sicurezza su serranda avvolgibile a seguito di evento del 29/06/2018 h. 18,25, su richiesta telefonica al ns.Sig.Dondi = ”
- “03/08/2018: Intervento di riparazione:
Diritto di chiamata € 80,00
Manodopera 2ul x 1h cad. x € 32,00 cad./h € 64,00”
- “Fornitura nr. 2 portoni sezionali motorizzati di seguito specificati (…) € 1.744,00
€ 2.493,00”
- “Trasporto € 200,00”
Risulta, innanzitutto, pacifica tra le parti del giudizio l'esecuzione, in data 2.7.2018, dell'intervento di messa in sicurezza della serranda avvolgibile della porta del garage dello stabile sito in Cameri, alla via G. Galilei n. 23, avvenuto su chiamata dell'odierno opponente e consistito nella rimessa in funzione della stessa mediante raddrizzatura.
Parte opponente ha dedotto di aver effettuato sul momento, all'esito dell'intervento, il pagamento in contanti dell'importo di euro 140,00, nelle mani del sig. legale rappresentante della società), Pt_2 alla presenza della sig.ra e del sig. (rispettivamente Persona_1 Testimone_1 moglie e figlio dell'opponente).
L'avvenuto pagamento in contanti di euro 140,00 è stato contestato dall'opposta, al quale ha altresì evidenziato come l'importo suddetto con corrisponda all'importo della fattura di cui al decreto ingiuntivo.
A ben vedere, dall'esame della fattura n. 207/2018 è possibile osservare come con riguardo all'intervento del 02.07.2018 non sia stato indicato alcun importo (cfr. doc. 1 prod. opposta), atteso che gli unici importi indicati sono quelli relativi all'intervento del 3 agosto e alla fornitura e al trasporto dei 2 portoni, per un totale di € 5.588,82, corrispondente alla somma per capitale richiesta in via monitoria. Avendo l'odierna opposta domandato il pagamento di € 5.588,82, sulla base della fattura anzidetta, deve ritenersi che non abbia avanzato nel presente giudizio alcuna pretesa creditoria Controparte_1 con riferimento all'intervento del 2 luglio 2018.
Ciò posto, non può ritenersi dovuto l'importo di € 144,00 esposto in fattura con riguardo all'intervento asseritamente eseguito in data 3 agosto 2018.
A fronte delle contestazioni tempestivamente sollevate da parte opponente nell'atto introduttivo
(secondo cui alcun ulteriore intervento di riparazione sarebbe avvenuto dopo il 2 luglio), rileva il
Tribunale che, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, spettava all'opposta provare il titolo della propria pretesa creditoria.
Tuttavia, parte opposta si è limitata ad affermare che le prestazioni svolte risulterebbero descritte dettagliatamente nella fattura azionata in sede monitoria e a richiamare a supporto il contenuto di un preventivo del 2.8.2018 (doc. 6).
Al riguardo occorre evidenziare che in fattura si legge unicamente “intervento di riparazione”, senza alcuna specificazione in merito alla tipologia di lavori effettuati. In nessun atto difensivo del presente giudizio parte opposta ha ritenuto di esplicitare in cosa sia consistito tale intervento di riparazione e la genericità delle allegazioni ha impedito l'ammissione delle prove orali richieste, a loro volta del tutto generiche (sul punto è stato dedotto il solo “cap. 2) Vero in data 03.08.2018 eseguivo l'intervento di riparazione a seguito di richiesta telefonica del dott. come Parte_1 indicato nella fattura n. 207/2018 che mi si rammostra (si rammostra al teste il doc. 1)”, mentre risulta irrilevante l'eventuale presenza in loco di operai per la rilevazione le misure necessarie per la realizzazione dei due portoni, posto che con tutta evidenza non si tratterebbe del lavoro “di riparazione” esposto in fattura).
A ciò si aggiunga che dal preventivo datato 2.8.2018 emerge un insanabile contrasto in relazione alla entità di tale intervento. Ed infatti, il preventivo indica:
- un primo intervento urgente di messa in sicurezza del 2.7.2018 per un totale di € 144,00;
- una “riparazione serranda” con specifica degli interventi, per un totale di € 688,10.
Preventivo per il quale manca, peraltro, la prova che sia stato esibito all'odierno opponente ed accettato dallo stesso (il relativo capitolo di prova orale è del tutto generico con riguardo a circostanze di tempo, luogo e persone presenti, oltre a far riferimento esclusivamente alla fornitura dei due portoni, nemmeno oggetto del preventivo in atti).
Alla luce di quanto sopra osservato, non può ritenersi raggiunta la prova in merito alla debenza della somma anzidetta.
Alla medesima conclusione deve giungersi con riferimento all'accordo relativo alla fornitura dei due portoni sezionali motorizzati. Avendo parte opponente contestato tempestivamente la sussistenza del titolo, deducendo di non aver mai provveduto a richiedere tale fornitura, spettava all'opposta fornire la relativa prova, che tuttavia risulta completamente obliterata nel presente giudizio.
A ben vedere, la tesi dell'odierna opposta si presenta del tutto carente già sotto il profilo – che si colloca a monte – delle allegazioni.
Nonostante la specificità delle contestazioni svolte dall'opponente, parte opposta, in sede di comparsa di costituzione, si è limitata a dedurre che due operai avevano provveduto a rilevare le misure necessarie per la realizzazione dei due portoni e di aver inviato la conferma d'ordine al proprio fornitore contenente le misure di cui sopra e datata 3.8.2018, ossia il giorno del secondo intervento. Nulla ha specificato, invece, in ordine a modi e tempi dell'intervenuto accordo con la committenza.
Ebbene, se da un lato l'aver rilevato delle misure non è prova sufficiente a ritenere concluso l'accordo (posto che le stesse appaiono necessarie anche per la predisposizione di un mero preventivo), dall'altro la conferma d'ordine è stata inviata a soggetto terzo rispetto al giudizio e non può costituire prova del rapporto con l'odierno opponente.
Né è stato possibile ammettere il capitolo di prova orale dedotto (n. 3), dal momento che il preventivo in atti (doc. 6) fa esclusivo riferimento all'intervento di messa in sicurezza e a quello di riparazione della serranda, non contenendo alcun riferimento ai portoni. Il capitolo, peraltro, risultava altresì generico con riguardo alle circostanze di tempo, luogo e persone presenti.
Non vi è, dunque, prova sufficiente della conclusione del contratto relativamente ai portoni, posto che la fattura e/o l'estratto autentico delle scritture contabili, pur costituendo titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, non possono costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi in caso di contestazione (cfr. Cass. 12.1.2016 n. 299 secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio; in precedenza Cass. 28.6.2010, n. 15383).
È pur vero che dalla mancata tempestiva contestazione delle fatture ricevute ovvero del successivo sollecito di pagamento possono trarsi argomenti di prova in ordine all'accettazione della prestazione e come implicito riconoscimento della debenza dell'importo richiesto, ma ciò solo nell'ipotesi in cui non vi siano ulteriori e difformi risultanze probatorie, sia pur indiziarie o presuntive. Nel caso di specie, invece, non è stata raggiunta la prova della ricezione della fattura da parte dell'opponente ed è invero pacifico che lo stesso non abbia mai ricevuto i solleciti di pagamento.
In ogni caso, deve osservarsi che è circostanza pacifica che la consegna (e quindi il trasporto) dei due portoni non sia mai avvenuta.
Parte opposta sostiene che l'opponente aveva precisa contezza di quali fossero i termini di pagamento, ma non si premura di esplicitarli.
In mancanza di prova della sussistenza di un accordo in merito ad un pagamento anticipato rispetto all'esecuzione della prestazione e non avendo parte opposta provato di aver a sua volta offerto di adempiere alla propria obbligazione, deve ritenersi infondata la relativa pretesa creditoria.
Ciò anche in considerazione del fatto che la fattura presenta la dicitura “Pagamento: bb vista fattura”, ma la creditrice non ha allegato, né provato, la relativa ricezione da parte del committente.
Sulla scorta delle argomentazioni anzidette, ritiene la scrivente che parte opposta, attrice in senso sostanziale, non abbia adeguatamente dato prova della pretesa monitoriamente azionata.
La domanda risulta dunque essere infondata, con conseguente accoglimento dell'opposizione.
In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano con riferimento ai parametri introdotti dal D.M. 147/22, tenuto conto del valore della causa e dell'attività in concreto svolta.
Parte opposta, inoltre, va condannata ex art. 96 c.p.c..
La manifesta infondatezza della domanda monitoriamente azionata, per quanto sopra descritto, costituisce elemento rilevatore in sé del carattere manifestamente pretestuoso dell'azione esercitata, la quale risulta sorretta, pertanto, quanto meno da colpa grave.
Un tale contegno sostanziale e processuale rappresenta un evidente abuso dello strumento processuale che va sanzionato ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Invero, la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente,
“sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda.
Sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione.” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 03/05/2022, n. 13859). Ai fini della liquidazione della responsabilità aggravata, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. civ., Sez. VI, 30 novembre
2012, n. 21570).
Valutando questi elementi nel caso di specie, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere quantificata nella misura pari ad un terzo di quella espressa ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande promosse come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. n. 257/2019;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 relative al presente procedimento, che liquida in € 145,50 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
3) condanna al pagamento, in favore di dell'ulteriore Controparte_1 Parte_1 importo di € 846,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Così deciso in Novara, in data 24.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Citro