Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 18/12/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01845/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02432/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2432 del 2025, proposto da
LI PI, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e presso la stessa ex lege domiciliato in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 3108/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 2916/2024), pubblicata in data 20/11/2024, notificata il 29/11/2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente dell’importo nominale di euro 521,82 quale compenso individuale accessorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Marco ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe (come da relativo certificato rilasciato dalla competente cancelleria in data 17.09.2025: doc. 2), con il conseguente ordine all’Amministrazione resistente di provvedere al pagamento delle somme ivi liquidate in suo favore, sia in linea capitale che a titolo di interessi legali (ad eccezione, dunque, delle spese legali liquidate direttamente in favore dei suoi procuratori antistatari, non richieste nella formulazione delle conclusioni e rispetto alle quali la parte non avrebbe comunque avuto legittimazione ad agire per l’ottemperanza: cfr., ex pluris , T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 19/11/2024, n. 1267), oltre all’immediata nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi dell’ulteriore inerzia.
2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio, dichiarando con successiva memoria che la sentenza azionata si trovava già in fase di esecuzione ed allegando un prospetto riepilogativo a supporto di quanto affermato.
3. Con istanza di passaggio in decisione depositata per più giudizi in data 16.12.2025, la difesa deducente ha dato atto di aver frattanto ricevuto il pagamento di quanto dovuto in forza della sentenza civile azionata, come da cedolino allegato alla nota difensiva, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite sulla base della soccombenza virtuale.
4. Alla camera di consiglio del 16.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In accoglimento della richiesta di parte ricorrente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, stante l’intervenuta ottemperanza, in corso di causa, alla sentenza civile azionata nel presente giudizio.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il Collegio di porle a carico del Ministero intimato sulla base del principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Non risulta, infatti, contestato dall’Amministrazione che la sentenza civile sia rimasta inottemperata e che il pagamento sia stato eseguito solo a seguito della notifica e dell’iscrizione a ruolo del presente ricorso. Sarebbero pertanto sussistiti, in assenza di tale sopravvenuto pagamento, tutti i presupposti, anche in rito, per l’accoglimento della domanda di ottemperanza del ricorrente, stante il passaggio in giudicato della sentenza civile (come da relativo certificato: doc. 2), la sua notifica al domicilio reale del Ministero (intervenuta in data 29.11.2024: doc. 3) ed il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la predetta notifica e quella del presente ricorso (come stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza: cfr., ex multis , T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 04/12/2024, n. 3479).
La liquidazione delle spese viene fatta avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, ridotti in considerazione dell’obiettiva semplicità e marcata serialità dell’attività difensiva svolta nel presente giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 15/09/2025, n. 7316).
7. Infine, il Collegio rileva che l’accertata inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nel dare esecuzione al giudicato civile in questione (venuta meno solo a seguito della notifica del presente ricorso) non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un più ampio contenzioso che ha acquisito i caratteri della serialità, con plurime condanne a carico dell’Erario per mancato riconoscimento di voci stipendiali (tra i quali rientra il compenso individuale accessorio oggetto della decisione ottemperanda) a favore del personale scolastico con contratti a tempo determinato infrannuali; condanne rimaste inottemperate, sulle quali maturano interessi legali, oltre eventuali penalità di mora e spese di giudizio. Pertanto, il Collegio ritiene di dover comunque disporre l’invio di copia della presente pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di sua competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge e rimborso (ove versato) del contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Demanda alla Segreteria la comunicazione della presente decisione alle parti, nonché la sua trasmissione alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte, in Torino, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di sua competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN CC, Presidente
Marco ST, Referendario, Estensore
Martina Arduino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco ST | AN CC |
IL SEGRETARIO