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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/10/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 100/2024
EPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv.to GERONIMO MICHELE, come da procura in atti e da
RICORRENTE
E
P.IVA 1 ) assistito e difeso dall'avv. NOTARPIETRO RAFFAELLA (c.f. CP 1 (c.f.
) e da avv. SCARPELLINI CAMILLI ANDREA ( C.F. 1 C.F. 2
VIA FORNACI 201 ANDRIA;
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/01/2024, Parte 1 adiva il Tribunale del Lavoro di Trani
convenendo la CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore. "
CP 2 dal 01/07/2020, con qualifica diIl ricorrente deduceva di essere dipendente della
Operatore Tecnico Specializzato Autista Autoambulanza, livello BS del C.C.N.L. Comparto Sanità
Pubblica. Riferiva di essere stato assegnato, fino a maggio 2021, al reparto di Medicina e Chirurgia
d'GE (Servizio Pronto Soccorso) dell'Ospedale di Bisceglie e, da giugno 2022, di prestare la propria attività lavorativa presso il servizio Medicina e Chirurgia d'GE (Servizio Pronto
Soccorso) e la Direzione Sanitaria dell'Ospedale di Andria. In particolare, fino ad aprile 2022,
l'attività lavorativa settimanale era articolata per sette giorni sulla base di tre turni consecutivi secondo la disposizione oraria 07:00- 14:00, 14:00- 22:00 e 22:00- 07:00; da maggio 2022 ad oggi, su tre turni secondo la disposizione oraria 07:00-14:00, 14:00-21:00 e 21:00-07:00.
Allora, deduceva il Pt 1 che secondo la previsione dell'art. 86 comma 3, del CCNL Comparto
Sanità 2016-2018, nonché, poi, dell'art. 106 comma 2 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 a tutto il personale del ruolo sanitario appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni competeva una indennità giornaliera, c.d. indennità di turno, che mirava a compensare la gravosità dei turni e che non poteva essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi;
lamentava, tuttavia, che detta indennità doveva essere corrisposta anche durante il periodo di ferie annuali, nella quali al lavoratore deve essere assicurato lo stesso livello retributivo ordinariamente riconosciuto al periodo lavorato affinché possa godere pienamente delle ferie, ai sensi dell'art. 7, n. 1, della Direttiva
2003/88/CE ("ferie annuali retribuite”) e come imposto dalla giurisprudenza europea (Corte di
Giustizia UE sent. 16.03.2006 cause riunite C-131/04 e C-257/04) e che la resistente l'aveva sistematicamente esclusa nel calcolo della retribuzione corrisposta durante i giorni di ferie.
Chiedeva, quindi, accertarsi il diritto all'inclusione dell'indennità di turno nella retribuzione feriale Cont e la condanna della al pagamento delle differenze nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la CP 1 , eccependo l' infondatezza e inammissibilità della domanda.
In particolare invocando il tenore letterale degli artt. 86 CCNL 2018 e 106 CCNL 2022, che escludono l'indennità “nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata” e sostenendo che la nozione europea di retribuzione non impone l'inclusione di emolumenti non intrinsecamente connessi alle mansioni, qualificando il turno come mera collocazione oraria;
deduceva, in fatto, la modesta incidenza dell'emolumento e, pertanto, l'assenza di effetto dissuasivo sul godimento delle ferie.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, all'udienza odierna la presente causa veniva decisa ex art. 127ter c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta. Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che le parti depositavano note di trattazione scritta.
Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto.
Preliminarmente appare opportuno premettere che l'indennità turno è regolata dall'art. 86, co. 3,
CCNL Comparto Sanità (nonché, poi, dall'art. 106 comma 2 del CCNL Comparto Sanità 2019-
2021) il quale prevede che: "[...] "Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata"
Dirimente ai fini del decidere se nella determinazione della remunerazione del periodo di ferie deve essere considerata anche l'indennità di turno è valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite,
In particolare, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17/05/2019, n. 13425, Cass. 15/10/2020, n.
22401) ha elaborato il concetto di "nozione europea di retribuzione" riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Tale norma dispone che "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro".
La Corte di Giustizia dell'Unione europea, ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione
“ferie annuali retribuite" comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro", con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore". Ed infatti, la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del
13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Koch), tenuto conto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di usufruire effettivamente dei giorni di ferie cui ha diritto, ha osservato che il lavoratore rischia, altrimenti, di essere indotto a non godere delle sue ferie annuali retribuite quando la retribuzione versata è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo
Ancora, nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi, per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (ad es. anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali). Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Sempre in tema di diritto alle ferie, il Giudice di Legittimità ha affermato che è compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, "il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. CGUE
15 settembre 2011, C-155/10) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretare ed applicare le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE"(Cass. Lav., sentenza n. 13425 del 17.05.2019).
Orbene, nel caso in esame, l'indennità di turno, in quanto erogata in ragione della costante modalità della prestazione in turni, è certamente caratterizzata da una stretta connessione con le mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratta di lavoro.
Tale connessione, peraltro, si desume anche dalla decisione del CCNL di rubricare l'art.86
"Indennità per particolari condizioni di lavoro". Tanto basta perché la stessa debba rientrare nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi della giurisprudenza eurocomunitaria.
Pertanto, tutto ciò premesso, il ricorrente ha diritto di percepire l'indennità anche durante il periodo di ferie, pur nel silenzio della norma contrattuale, che però va interpretata in conformità con le previsioni di cui all'art. 7, n.1, della direttiva 2003/88/CE (cfr. Direttiva 2003/88/CE da Gazzetta
Ufficiale U.E.). Come spiegato in precedenza, attraverso i riferimenti alle statuizioni della giurisprudenza comunitaria, l'obbligo di remunerare il periodo di ferie annuali intende perseguire l'obiettivo per cui, durante la fruizione del tempo di riposo, il lavoratore mantenga sempre lo stesso identico livello retributivo ordinariamente riconosciuto al periodo lavorato, giacché un'eventuale riduzione potrebbe dissuaderlo, per ragioni economiche, dal richiedere il godimento delle ferie. Ciò significa che la determinazione dell'importo spettante a titolo di ferie retribuite deve necessariamente includere anche quella voce della busta paga, prima denominata "indennità giornaliera servizi articolati su 3 turni art. 86 c.3" e successivamente “indennità 3 turni art. 106 c.
2", che tende a compensare la gravosità dei turni con conseguenti rischi per la salute del lavoratore. Cont In definitiva, la convenuta deve essere condannata al pagamento della medesima per tutti i giorni di ferie goduti, nei limiti della prescrizione quinquennale.
In merito al quantum ritiene questo giudicante che, pur in assenza di una domanda di quantificazione, sussistono agli atti del presente giudizio tutti gli elementi utili per procedervi, essendo stati allegati e documentati i giorni di ferie che, di anno in anno, sono stati retribuiti in misura inferiore rispetto al dovuto ed essendo stati indicati i riferimenti di cui alla contrattazione collettiva necessari per individuare il valore giornaliero dell'indennità di turno.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 05/01/2024, nei confronti di CP_1 Parte 1 "
[...] così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione inclusiva dell'indennità di turno;
condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive maturate oltre accessori;
condanna, altresì, parte resistente alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in € 2200,00 oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Trani, il 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore
EPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv.to GERONIMO MICHELE, come da procura in atti e da
RICORRENTE
E
P.IVA 1 ) assistito e difeso dall'avv. NOTARPIETRO RAFFAELLA (c.f. CP 1 (c.f.
) e da avv. SCARPELLINI CAMILLI ANDREA ( C.F. 1 C.F. 2
VIA FORNACI 201 ANDRIA;
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/01/2024, Parte 1 adiva il Tribunale del Lavoro di Trani
convenendo la CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore. "
CP 2 dal 01/07/2020, con qualifica diIl ricorrente deduceva di essere dipendente della
Operatore Tecnico Specializzato Autista Autoambulanza, livello BS del C.C.N.L. Comparto Sanità
Pubblica. Riferiva di essere stato assegnato, fino a maggio 2021, al reparto di Medicina e Chirurgia
d'GE (Servizio Pronto Soccorso) dell'Ospedale di Bisceglie e, da giugno 2022, di prestare la propria attività lavorativa presso il servizio Medicina e Chirurgia d'GE (Servizio Pronto
Soccorso) e la Direzione Sanitaria dell'Ospedale di Andria. In particolare, fino ad aprile 2022,
l'attività lavorativa settimanale era articolata per sette giorni sulla base di tre turni consecutivi secondo la disposizione oraria 07:00- 14:00, 14:00- 22:00 e 22:00- 07:00; da maggio 2022 ad oggi, su tre turni secondo la disposizione oraria 07:00-14:00, 14:00-21:00 e 21:00-07:00.
Allora, deduceva il Pt 1 che secondo la previsione dell'art. 86 comma 3, del CCNL Comparto
Sanità 2016-2018, nonché, poi, dell'art. 106 comma 2 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 a tutto il personale del ruolo sanitario appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni competeva una indennità giornaliera, c.d. indennità di turno, che mirava a compensare la gravosità dei turni e che non poteva essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi;
lamentava, tuttavia, che detta indennità doveva essere corrisposta anche durante il periodo di ferie annuali, nella quali al lavoratore deve essere assicurato lo stesso livello retributivo ordinariamente riconosciuto al periodo lavorato affinché possa godere pienamente delle ferie, ai sensi dell'art. 7, n. 1, della Direttiva
2003/88/CE ("ferie annuali retribuite”) e come imposto dalla giurisprudenza europea (Corte di
Giustizia UE sent. 16.03.2006 cause riunite C-131/04 e C-257/04) e che la resistente l'aveva sistematicamente esclusa nel calcolo della retribuzione corrisposta durante i giorni di ferie.
Chiedeva, quindi, accertarsi il diritto all'inclusione dell'indennità di turno nella retribuzione feriale Cont e la condanna della al pagamento delle differenze nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la CP 1 , eccependo l' infondatezza e inammissibilità della domanda.
In particolare invocando il tenore letterale degli artt. 86 CCNL 2018 e 106 CCNL 2022, che escludono l'indennità “nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata” e sostenendo che la nozione europea di retribuzione non impone l'inclusione di emolumenti non intrinsecamente connessi alle mansioni, qualificando il turno come mera collocazione oraria;
deduceva, in fatto, la modesta incidenza dell'emolumento e, pertanto, l'assenza di effetto dissuasivo sul godimento delle ferie.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, all'udienza odierna la presente causa veniva decisa ex art. 127ter c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta. Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che le parti depositavano note di trattazione scritta.
Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto.
Preliminarmente appare opportuno premettere che l'indennità turno è regolata dall'art. 86, co. 3,
CCNL Comparto Sanità (nonché, poi, dall'art. 106 comma 2 del CCNL Comparto Sanità 2019-
2021) il quale prevede che: "[...] "Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata"
Dirimente ai fini del decidere se nella determinazione della remunerazione del periodo di ferie deve essere considerata anche l'indennità di turno è valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite,
In particolare, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17/05/2019, n. 13425, Cass. 15/10/2020, n.
22401) ha elaborato il concetto di "nozione europea di retribuzione" riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Tale norma dispone che "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro".
La Corte di Giustizia dell'Unione europea, ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione
“ferie annuali retribuite" comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro", con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore". Ed infatti, la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del
13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Koch), tenuto conto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di usufruire effettivamente dei giorni di ferie cui ha diritto, ha osservato che il lavoratore rischia, altrimenti, di essere indotto a non godere delle sue ferie annuali retribuite quando la retribuzione versata è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo
Ancora, nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi, per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (ad es. anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali). Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Sempre in tema di diritto alle ferie, il Giudice di Legittimità ha affermato che è compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, "il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. CGUE
15 settembre 2011, C-155/10) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretare ed applicare le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE"(Cass. Lav., sentenza n. 13425 del 17.05.2019).
Orbene, nel caso in esame, l'indennità di turno, in quanto erogata in ragione della costante modalità della prestazione in turni, è certamente caratterizzata da una stretta connessione con le mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratta di lavoro.
Tale connessione, peraltro, si desume anche dalla decisione del CCNL di rubricare l'art.86
"Indennità per particolari condizioni di lavoro". Tanto basta perché la stessa debba rientrare nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi della giurisprudenza eurocomunitaria.
Pertanto, tutto ciò premesso, il ricorrente ha diritto di percepire l'indennità anche durante il periodo di ferie, pur nel silenzio della norma contrattuale, che però va interpretata in conformità con le previsioni di cui all'art. 7, n.1, della direttiva 2003/88/CE (cfr. Direttiva 2003/88/CE da Gazzetta
Ufficiale U.E.). Come spiegato in precedenza, attraverso i riferimenti alle statuizioni della giurisprudenza comunitaria, l'obbligo di remunerare il periodo di ferie annuali intende perseguire l'obiettivo per cui, durante la fruizione del tempo di riposo, il lavoratore mantenga sempre lo stesso identico livello retributivo ordinariamente riconosciuto al periodo lavorato, giacché un'eventuale riduzione potrebbe dissuaderlo, per ragioni economiche, dal richiedere il godimento delle ferie. Ciò significa che la determinazione dell'importo spettante a titolo di ferie retribuite deve necessariamente includere anche quella voce della busta paga, prima denominata "indennità giornaliera servizi articolati su 3 turni art. 86 c.3" e successivamente “indennità 3 turni art. 106 c.
2", che tende a compensare la gravosità dei turni con conseguenti rischi per la salute del lavoratore. Cont In definitiva, la convenuta deve essere condannata al pagamento della medesima per tutti i giorni di ferie goduti, nei limiti della prescrizione quinquennale.
In merito al quantum ritiene questo giudicante che, pur in assenza di una domanda di quantificazione, sussistono agli atti del presente giudizio tutti gli elementi utili per procedervi, essendo stati allegati e documentati i giorni di ferie che, di anno in anno, sono stati retribuiti in misura inferiore rispetto al dovuto ed essendo stati indicati i riferimenti di cui alla contrattazione collettiva necessari per individuare il valore giornaliero dell'indennità di turno.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 05/01/2024, nei confronti di CP_1 Parte 1 "
[...] così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione inclusiva dell'indennità di turno;
condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive maturate oltre accessori;
condanna, altresì, parte resistente alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in € 2200,00 oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Trani, il 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore