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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/12/2025, n. 3606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3606 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1563/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
presso
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile
nelle persone dei magistrati:
Dr. UR RA TR Presidente
Dr. RI LA SS Giudice del. est.
Ing. Colia Savino Secondo Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa pendente tra:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede legale in Milano Via Pompeo Litta n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Verdoliva del Foro di Milano, presso lo studio del quale in Busto Arsizio (Va), Via Cardinal Tosi n. 10, elettivamente domiciliata giusta procura in atti.
-ricorrente- contro pagina 1 di 21 (C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ruggero Tumbiolo, presso lo studio del quale in Milano, in via Conservatorio n. 17, elettivamente domiciliato giusta procura in atti.
-resistente-
e contro
Controparte_3
(P.I.. , in persona del procuratore Avv.
[...] P.IVA_3 Controparte_4
con sede in Milano, C.so Como 17, rappresentata e difesa
[...]
dall'Avv. M. Cristina Alemanno del Foro di Milano, presso lo studio della quale in Milano, al Viale Ca' Granda 2/12, elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
-terza chiamata-
Oggetto: controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche, causa assunta in decisione all'udienza collegiale del 26.11.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per : Controparte_1
“In via principale e nel merito
Accertare e dichiarare, per quanto sopra esposto in fatto ed in diritto, la responsabilità del con sede in Via Vittorio Emanuele n. 2, negli Controparte_2
eventi in narrativa, e per l'effetto condannare l'odierno convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'istante per l'ammontare di € 93.392,55
(novantatremilatrecentonovantadue/55) oltre interessi e rivalutazione monetaria al saldo;
precisamente: accertare e dichiarare la responsabilità del con Controparte_2
sede in via Vittorio Emanuele n. 2, negli eventi in narrativa;
precisamente poiché,
a causa della manutenzione mal gestita dell'intero reticolo idrico minore, posta
pagina 2 di 21 in capo all'Ente, che per questo non è stato in grado di trattenere e/o disperdere le acque di superficie, così come si evince anche dalle consulenze dei professionisti incaricati, un evento piovano abbondante si è trasformato in un'ondata di acqua e fango che ha causato danni per € 93.392,55 alla merce legittimamente allocata nei magazzini dalla sede della ricorrente.
In via istruttoria
Si producono i seguenti documenti:
1) visura camerale;
Controparte_1
2) contratto di prestazione di servizi stipulato tra “ICOM Srl” e Controparte_1
in data 31 marzo 2020;
[...]
3) relazione dei VVF del 24 luglio 2020;
4) foto e video dell'evento catastrofale e dei danni cagionati;
5) perizia dell'Arch. Per_1
6) relazione tecnica dell'agronomo Dott. Per_2
6 bis) relazione tecnica e regolamento di Polizia idraulica;
7) richiesta chiarimenti a UTR Insubria-Como;
8) pec di riscontro da parte del dirigente dell'UTR Insubria;
8 bis) DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO
COMUNALE;
8 ter) Delibera di giunta n. 16 del 09.02.2019;
9) inventario divani ammalorati presenti nel magazzino alla data dell'evento;
10) fattura RO Spa n. 1.776/VE del 31.12.2020 per divani ammalorati;
11) formulari smaltimento divani ammalorati.
In particolare, per quanto concerne il documento 4) “foto e video dell'evento catastrofale e dei danni cagionati”, si chiede l'autorizzazione al deposito a mani del relativo dispositivo informatico cd rom, come da separata istanza.
Richiesta di CTU
Si chiede disporsi CTU, mediante un esperto in materia, sullo stato dei luoghi di cui è causa (sia fisici/strutturali che amministrativi), ovvero l'intera area
pagina 3 di 21 interessata dall'allagamento che ha subito la sede di in Turate Controparte_1
(CO), Via Varesina, Piano interrato, al fine di stabilire le condizioni del reticolo idrico minore e dell'incidenza delle stesse sull'evento di cui trattasi.
Si nomina sin d'ora quale proprio CTP il Dott. con studio Persona_3
in Saronno (Va), Via Pola n. 14, indirizzo pec: Email_1
Si chiede ammettersi prova per testi sui capitoli di seguito indicati
1. Vero che, in data 25 luglio 2020 in persona dei propri Controparte_1
responsabili, avvisava i referenti di TR dell'evento atmosferico verificatosi e del conseguente danno occorso alla merce presente nel deposito sito in Via Varesina n. 1; CP_2
2. Vero che, TR, dopo aver ricevuto l'inventario della merce ammalorata pretendeva il pagamento dell'importo totale di cui al doc. 9 che si rammostra al teste;
3. Vero che, in nome e per conto di TR interveniva l'Avv. Francescini
Dario del Foro di Modena, che intratteneva della corrispondenza con i legali dell'odierna ricorrente al fine di dirimere la controversia tra e Parte_1 [...]
per l'ammaloramento dei divani, come si evince dal doc. 13 che si CP_1
rammostra al teste;
4. Vero che all'esito della trattativa intercorsa tra i legali di RO ed
si addiveniva alla stesura condivisa di un accordo tra le parti - che CP_1
si rammostra al teste quale doc. 14 – e che, nonostante l'adempimento degli impegni economici ivi previsti da entrambe le parti, RO si rifiutava di firmare anche davanti ai solleciti del legale di (cfr. doc. 13); Controparte_1
5. Vero che nonostante la mancata firma dell'accordo di transazione da parte di RO il pagamento della fattura di € 93.392,55, di cui al doc. 10 che si rammostra al teste, avveniva in un'unica soluzione con un metodo compensativo di dare/avere negli intercorrenti rapporti tra RO e Controparte_1
(cfr. doc. 2);
pagina 4 di 21
6. Vero che smaltiva la merce ammalorata di cui al doc. 9 Controparte_1
mediante la ditta SORRI S.r.l., Via Matteotti n. 105, Gerenzano (VA), come da moduli che si rammostrano al teste, già versati in atti di cui al doc. 11.
Si indicano come testimoni:
a) Sig. c/o TR;
Testimone_1
b) Avv. Foro di Modena, con studio in Ferrara, Via Testimone_2
Bersaglieri del Po n. 31;
c) , c/o ditta SORRI S.r.l., Via Matteotti n. 105, Gerenzano (VA). Testimone_3
In ogni caso
Con vittoria di compensi professionali oltre oneri di legge, con attribuzione al procuratore antistatario, maggiorate ex art. 4 comma 1-bis, D.M. 55/2014 (cfr.
Cass. Civ. 23088/2021) posto che tutti gli atti del presente procedimento sono stati redatti dal sottoscritto difensore con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione (es. ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché navigazione all'interno dell'atto)”.
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previe le declaratorie di legge e del caso, in via pregiudiziale, di rito: dichiarare la nullità, l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o il difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. riguardo al ricorso ex art. 140, lettera e), del R.D. n. 1775/1933 proposto da nei Controparte_1
confronti del per tutte le ragioni esposte nella “Memoria di Controparte_2
costituzione con chiamata di terzo” del 14 luglio 2023; nel merito: rigettare e respingere la domanda proposta da Controparte_1
nei confronti del siccome infondata in fatto e in diritto e, Controparte_2
comunque, non provata;
in via subordinata nel merito: nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di condannare , in qualità Controparte_1 Controparte_3
di assicuratore del convenuto in forza della polizza n. K18IT004712, CP_2
CIG N. Z1316A48BB in data 23 gennaio 2019, a tenere indenne e manlevato il
pagina 5 di 21 da qualsivoglia responsabilità per danni, ai sensi e per gli Controparte_2
effetti di cui all'art. 1917 c.c.; in ogni caso: condannare a rimborsare a favore del Controparte_3
le spese da questo sostenute per resistere all'azione della Controparte_2
società danneggiata ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c. Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari.”
Per : Controparte_3
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis
1) Respingere la domanda di garanzia e manleva proposta dal CP_2
per infondatezza delle domande svolte nei suoi confronti dalla
[...] [...]
con ricorso introduttivo del presente giudizio per tutti i Controparte_1
motivi svolti in atti;
2) Spese e compensi rifusi, oltre al rimborso spese generali e agli accessori di legge.
3) In via istruttoria: in caso di riproposizione, non ammettere le residue istanze istruttorie articolate dalla per i motivi dedotti Controparte_1
nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. addì 7.6.2024”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a Ruolo Generale il 5/6/2023, la società Parte_2
(di seguito anche solo ) ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo la CP_1
condanna del (di qui in poi anche solo il al Controparte_2 CP_2
risarcimento dei danni patiti dalla società ricorrente e quantificati in euro
93.392,55, oltre interessi e rivalutazione, a seguito dell'allagamento dei locali dalla medesima condotti in locazione ed adibiti a deposito, situati nel complesso immobiliare di Via Varesina n. 1, fatto verificatosi in data 24/7/2020 a seguito di un violento nubifragio abbattutosi in loco.
In particolare, deduceva la ricorrente:
pagina 6 di 21 - che con contratto di prestazione di servizi del 31 marzo 2020, la società ICOM
S.r.l. aveva concesso alla il godimento esclusivo di un box Controparte_1
sito nel compendio immobiliare di proprietà della predetta ICOM, ubicato in
Turate (CO), alla Via Varesina n. 1, piano interrato, per la durata di un anno, sino al 31 marzo 2021, senza previsione di tacito rinnovo;
- che in data 24 luglio 2020, nella zona di Turate e dintorni si verificava un violento nubifragio, con abbondanti precipitazioni di pioggia e grandine, che determinava l'allagamento del piazzale di Via Varesina n. 1, in godimento alla
, e di tutta l'area sottostante il piano strada;
CP_1
- che in conseguenza di ciò, la massa d'acqua, grandine e fango, proveniente dai terreni limitrofi, invadeva la rampa di accesso ed i locali interrati concessi in uso a , causando l'allagamento completo del magazzino e il CP_1
danneggiamento irreparabile dei beni ivi custoditi, tra i quali circa trecento divani di proprietà della RO S.p.A., stipati nel box e pronti per la consegna;
- di aver incaricato l'architetto di redigere una perizia tecnica Testimone_4
il quale, dopo aver effettuato un sopralluogo ed acquisito la documentazione necessaria presso l'Ufficio Tecnico Comunale, accertava che l'immobile era privo del certificato di agibilità/abitabilità, mai richiesto dalla proprietà, individuando le cause dell'allagamento sia nell'accumulo di acque e detriti provenienti dai terreni confinanti, che avevano sfondato parte della recinzione e del cancello carraio, sia nell'inefficiente sistema di smaltimento delle acque meteoriche del piazzale d'ingresso, che non aveva consentito il deflusso delle acque lungo la rampa;
l'Architetto rilevava inoltre che, dalle mappe catastali, risultava l'esistenza di un corso d'acqua denominato “Roggione”, posto a nord del fabbricato, destinato allo smaltimento delle acque di superficie, ma non più esistente nello stato di fatto dei luoghi;
pagina 7 di 21 - di aver altresì incaricato, per l'esecuzione di ulteriori approfondimenti,
l'agronomo Dott. il quale confermava che il fabbricato si Persona_3
trovava nella zona più bassa del circondario, risultando quindi naturalmente esposto al deflusso delle acque provenienti dai fondi confinanti e che il predetto tecnico aveva evidenziato la discordanza tra la mappa catastale, che mostrava il tracciato del e le ortofoto regionali, che non ne riportavano l'esistenza, Pt_3
segnalando l'anomalia anche rispetto al Documento Semplificato di Rischio
Idraulico Comunale (DSRIC) del Comune di;
CP_2
- che dalle ulteriori verifiche emergeva che il corso d'acqua “ , presente Pt_3
nei rilievi del 1880 e del 1950, era stato obliterato nel tempo da interventi antropici, senza che fosse mai intervenuto un formale provvedimento di sdemanializzazione;
- che a seguito di presentazione di un'istanza da parte di l'UTR Controparte_1
Insubria – Como, riscontrava che il risultava tuttora evidenziato nelle Pt_3
cartografie catastali come appartenente al demanio idrico ed invitava il
[...]
a rivedere il proprio documento di polizia idraulica e a verificare CP_2
l'eventuale presenza od occupazione dell'ex alveo;
- che il Dott. nelle proprie conclusioni, attribuiva l'allagamento anche Per_2
all'occupazione dell'antico alveo del da parte dei fondi confinanti e alla Pt_3
modifica dell'orografia dei luoghi, che aveva compromesso il corretto deflusso delle acque meteoriche e aggravato la situazione idraulica del sito;
il predetto rilevava, inoltre, che l'apertura di un cancello e la realizzazione di un cortile con pavimentazione ribassata di circa un metro, a cura della ICOM S.r.l., avevano ulteriormente ridotto la capacità di drenaggio dell'impianto;
- che dal Documento Semplificato di Rischio Idraulico Comunale, pubblicato nel gennaio 2021, emergeva peraltro la criticità idraulica di Via Varese/Varesina, descrivendola come “sprovvista di rete di drenaggio” con previsione della pagina 8 di 21 necessità di interventi di adeguamento mediante “vasche di laminazione e infiltrazione”;
- che in seguito all'evento, provvedeva a risarcire Controparte_1
RO S.p.A. per i danni ai divani, sostenendo un costo complessivo (in termini di compensazione di partite di dare/avere) pari a € 93.392,55, oltre alle spese per lo smaltimento dei materiali danneggiati.
Pertanto, sulla base delle predette allegazioni, la parte ricorrente, ritenendo sussistente un nesso causale diretto tra la cosa in custodia (il sistema idrico e di drenaggio pubblico) e il danno subito, concludeva come sopra nei confronti del ritenuto responsabile del danno ex art. 2051 c.c., non potendo, Controparte_2
in tesi, l'ente proprietario o gestore del bene sottrarsi alla propria responsabilità, mediante il richiamo ad un evento meteorico, la cui prevedibilità risultava ampiamente dimostrata, a fronte delle gravi carenze strutturali e manutentive del sistema di drenaggio delle acque meteoriche nella zona di riferimento.
Si è costituito in giudizio il eccependo, in via pregiudiziale, il Controparte_2
difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale nonché la nullità, inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso in quanto infondato.
In particolare, il ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale delle CP_2
Acque Pubbliche, rilevando che la controversia non attiene a opere, provvedimenti o scelte amministrative riguardanti il regime delle acque pubbliche, ma a meri comportamenti materiali.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del R.D. n. 523/1904 e dell'art. 140, lett.
e), del R.D. n. 1775/1933, la domanda rientrerebbe nella giurisdizione del
Tribunale ordinario.
pagina 9 di 21 La parte resistente ha eccepito la nullità ex art. 164, comma 4, c.p.c., dell'atto introduttivo del giudizio, in quanto la causa petendi risulterebbe del tutto incerta ed incomprensibile: secondo il la ricostruzione dei fatti operata dalla CP_2
ricorrente non consentirebbe di comprendere né i presupposti fattuali e giuridici della domanda, né il nesso causale tra le circostanze dedotte e l'asserita responsabilità dell'Ente, e ciò data l'insussistenza di una chiara indicazione circa la condotta commissiva o omissiva che si intenderebbe imputare al CP_2
nonché di una precisa definizione del “sistema di drenaggio idrico” la cui inefficienza avrebbe generato il danno.
Parte resistente evidenzia, poi, come nel ricorso vengano richiamate attività riferite a un soggetto terzo, la società Icom S.r.l., estranea all'amministrazione comunale, circostanza che renderebbe ancor più vaga e indeterminata la domanda risarcitoria.
Nel merito, l'Ente ha contestato in ogni caso la fondatezza delle doglianze, richiamando l'eccezionalità dell'evento atmosferico del 24/7/2020, definito dalla stessa ricorrente come “violento nubifragio”, dunque evento imprevedibile e straordinario, riconducibile entro la fattispecie del caso fortuito ex art. 2051 c.c., con conseguente esclusione di ogni responsabilità in capo al CP_2
A sostegno dei propri assunti, il ha prodotto i rilevamenti ARPA CP_2
Lombardia e una mappa delle precipitazioni, documenti dai quali risulterebbe l'intensità eccezionale dei rovesci verificatisi sul territorio comunale in quella data.
Quanto al corso d'acqua denominato “Roggione”, il Comune ha rilevato che, sebbene lo stesso sia indicato come area demaniale nelle mappe catastali, non è, di fatto, più incluso nel Reticolo DR NO dal 2010, come da deliberazioni comunali approvate con parere favorevole della Regione Lombardia, e che le pagina 10 di 21 successive verifiche tecniche avevano confermato l'impossibilità di reinserirlo nel
RIM.
Da ultimo, parte resistente ha dedotto che gli stessi documenti depositati da controparte dimostrano come l'azione dei privati, ivi compresi i proprietari dell'immobile, abbia modificato sensibilmente l'orografia dei luoghi, per mezzo della realizzazione di interventi edilizi (cortile, abbassamento di quota del magazzino, apertura di accessi) che hanno inciso sul deflusso delle acque meteoriche, determinando le condizioni favorevoli all'allagamento.
Tali interventi, attribuibili ad un soggetto privato, nella specie ad Incom s.r.l., e non già al escluderebbero qualsivoglia responsabilità dell'Ente CP_2
pubblico, che non è proprietario né gestore del fondo interessato.
Inoltre, il ha chiesto la chiamata in causa della compagnia assicuratrice CP_2
, la quale, in forza della polizza n. K18IT004712 Controparte_3
stipulata in data 21/1/2019, era tenuta ad indennizzare e manlevare il CP_2
per la denegata ipotesi di accertamento della responsabilità e di pronunzia
[...]
di condanna risarcitoria.
Concessa l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa, il estendeva il contraddittorio alla Controparte_2 Controparte_3
(di qui innanzi anche solo o la Compagnia), che si è costituita in CP_3
giudizio chiedendo di respingere la domanda di garanzia e manleva proposta dal alla luce dell'infondatezza del ricorso proposto da Controparte_2 [...]
associandosi integralmente alle difese del proprio assicurato, Controparte_1
anche con riguardo alle sollevate eccezioni pregiudiziali/preliminari.
Più in particolare ha osservato che: CP_3
pagina 11 di 21 a) per stessa affermazione di l'immobile concesso in locazione CP_1
da ICOM S.r.l. era privo del requisito di agibilità o abitabilità, presentando dunque un “grave vizio” che non poteva essere posto a carico del Comune;
b) a prescindere dalla veridicità di tale circostanza, non erano comprensibili le ragioni per le quali la ricorrente non avesse evocato in giudizio ICOM
S.r.l., pur essendo direttamente coinvolta nei fatti.
Nel merito, ha aderito all'eccezione di incertezza e/o CP_3
incomprensibilità della causa petendi del ricorso sollevata dal Comune, rilevando che non era dato comprendere il nesso causale tra l'omesso inserimento del
“Roggione” nel Reticolo DR NO e l'evento dannoso per cui è causa.
La stessa ricorrente nella propria esposizione in fatto aveva indicato (al punto 22 del ricorso introduttivo) quale causa del sinistro, l'apertura di un cancello a confine con il mappale 5432, la costruzione di un cortile e di un magazzino posti circa un metro più in basso rispetto alla zona circostante, opere realizzate da
ICOM S.r.l., soggetto estraneo al Comune.
Dalla relazione tecnica prodotta da risultava altresì che la orografia CP_1
dei luoghi era stata significativamente modificata dai proprietari degli immobili siti in via Varesina, circostanza che aveva indubbiamente contribuito alla formazione di un bacino artificiale, impedendo il normale deflusso delle acque.
In tale contesto, la presenza del muro di confine costruito da terzi aveva determinato un ristagno d'acqua che, sotto la pressione esercitata dai rovesci meteorici, aveva provocato il cedimento del muro stesso e il conseguente riversamento di acqua, fango e grandine nel magazzino della ricorrente.
L'eccezionalità del fenomeno atmosferico, unita al fatto del terzo (ossia alle opere e modifiche eseguite da privati sui luoghi), per la compagnia assicurativa era pagina 12 di 21 idonea ad integrare pienamente gli estremi del caso fortuito, con conseguente esclusione di ogni forma di responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Infine, la Compagnia ha contestato anche il quantum della pretesa risarcitoria, in quanto la documentazione prodotta da parte ricorrente - consistente in un elenco di divani (doc. 9), una fattura di LT e FÀ (doc. 10) e nei formulari di smaltimento (doc. 11) – non era idonea a comprovare l'effettiva esistenza e l'entità del danno.
Concessi i termini per le memorie ex art.183 VI° comma c.p.c., il Giudice
Delegato ha dato ingresso alla CTU richiesta dalla parte ricorrente.
Espletata la CTU, il Giudice Delegato non ammetteva gli ulteriori mezzi di prova dedotti dalla ricorrente e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, con termini per il deposito degli scritti difensivi finali.
La causa passava quindi in decisione all'udienza del 26.11.2025 e veniva poi decisa nella camera di consiglio immediatamente successiva.
&&&
Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Vanno preliminarmente disaminate le eccezioni sollevate dal Controparte_2
all'atto della propria costituzione in giudizio, alle quali si è associata la terza chiamata.
Sull'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche.
Sostiene il che la presente controversia, ai sensi dell'art. 2, Controparte_2
comma 1, del R.D. n. 523/1904 e dell'art. 140, lett. e), del R.D. n. 1775/1933, rientrerebbe nella giurisdizione del Tribunale ordinario. pagina 13 di 21 L'eccezione non coglie nel segno, atteso che la presente controversia introduce una domanda risarcitoria esperita da un soggetto privato nei confronti dell'Ente
Gestore del Reticolo DR MA NO.
Così perimetrata la questione sottoposta al vaglio di questo Tribunale, è di tutta evidenza come oggetto di doglianza sia la mala gestio del già menzionato reticolo e, dunque, la violazione di un diritto soggettivo che si assume leso dalla condotta omissiva del materia devoluta al TRAP, quale Giudice specializzato CP_2
nelle controversie che attengono ai diritti soggettivi.
Gli artt. 140-142 R.D. n. 1775 del 1933 disciplinano infatti i giudizi aventi ad oggetto diritti soggettivi, riservati ordinariamente all ma devoluti al CP_5
sulla base di una competenza specifica. Pt_4
Va premesso che l' eccezione di "difetto di giurisdizione" del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche a favore del Giudice ordinario, stante la competenza attribuita in materia dall'art. 140, lettera d) del RD 1775/1933, riguarda in realtà questione di competenza per materia, essendo il Tribunale
Regionale delle Acque un organo specializzato della giurisdizione ordinaria: laddove all'origine del danno oggetto della domanda risarcitoria venga prospettata, come nel caso di specie, la scarsa manutenzione e/o la natura dell'attività di manutenzione delle condotte idriche pubbliche, ciò involge la competenza del anche se il comportamento è qualificabile come tenuto in Pt_4
violazione della comune prudenza e diligenza, atteso che anche tali comportamenti, commissivi od omissivi, implicano, in ogni caso, apprezzamenti circa le scelte della p.a. dirette alla tutela di diritti correlati al regime delle acque pubbliche.
Con la recente sentenza (Cass. Sez. Un. Civ. 29 agosto 2024, n. 23332 – Pres.
D'Ascola) la Suprema Corte a Sezioni Unite ha avuto modo di intervenire sull'antica diatriba vertente sulle reciproche competenza del TRAP e del G.O. pagina 14 di 21 affermando che: “deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica, ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta…omissis... La ratio dell'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33 fu il troncare le questioni di riparto delle competenze tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tema di risarcimento del danno causato da atti, fatti o provvedimenti della p.a. Pertanto, l'interpretazione che volesse distinguere i danni causati dall'opera "in connessione col regime delle acque", ed i danni causati dall'opera "senza connessione col regime delle acque" non sarebbe coerente con tale ratio….omissis …Se si ammette che l'art. 140 r.d.
1775/33 comprende per la sua lettera, per la sua storia e per la sua ratio tutti i danni causati "dall'opera" idraulica, non c'è bisogno di chiedersi se l'esame della domanda richieda o non richieda "apprezzamenti sulle scelte della p.a.", con tutte le incertezze che una simile valutazione comporta. L'ancoraggio della competenza del Tribunale Regionale delle Acque all'esistenza d'un nesso di causa
(ovviamente secondo la prospettazione attorea) tra cosa e danno consegna ai litiganti e ai giudicanti un criterio sicuro e affidabile per troncare le incertezze
…omissis…. Insostenibilità dell'orientamento "restrittivo" della competenza del
TRAP. L'orientamento sopra ricordato, il quale restringe con vari ed oscillanti criteri la competenza del Tribunale Regionale delle Acque, non può essere condiviso per più ragioni.
8.1. In primo luogo, non può essere condiviso per le difficoltà applicative che esso comporta. Secondo l'orientamento "restrittivo", infatti, la competenza del Tribunale Regionale delle Acque è esclusa quando: a)
l'opera è stata "occasione", invece che "causa", del danno;
b) il danno è stato causato da una "mera omissione non connessa alla gestione delle acque". La prima affermazione va incontro all'obiezione per cui la distinzione tra causa e occasione è sottile, incerta ed inaffidabile. La seconda affermazione va incontro
a due obiezioni: 1) la legge non àncora affatto la competenza del Tribunale
pagina 15 di 21 Regionale delle Acque al fatto che il danno è derivato da una "attività di gestione delle acque", ma si accontenta del nesso causale tra opera e danno;
2) trascurare la manutenzione d'una opera idraulica è di per sé un fatto di gestione delle acque.
8.2. In secondo luogo, l'orientamento restrittivo ha per effetto collaterale di far dipendere la competenza del Tribunale Regionale delle Acque dalla causa petendi. Se, infatti, l'attore invocasse una condotta colposa della p.a. nella gestione dell'opera idraulica, la competenza del Tribunale Regionale delle Acque sarebbe ammessa in caso di condotta commissiva, ed esclusa nel caso di mera omissione. Se, invece, l'attore invocasse la responsabilità oggettiva ex art. 2051
c.c., nessun giudizio sulla colpa verrebbe in rilievo ai fini del decidere, sicché quel criterio distintivo diverrebbe privo di senso, e la competenza spetterebbe in ogni caso al Tribunale Regionale delle Acque.”
Alla luce di quanto sopra, deve affermarsi nella specie la competenza dell'adito
Tribunale.
Sull'eccezione preliminare di nullità ex art. 164, comma 4, c.p.c., dell'atto introduttivo del giudizio.
Afferma il Comune di Turate che il ricorso introdotto da Controparte_1
sarebbe affetto da nullità, posto che non risulterebbe intelligibile la causa petendi della domanda.
Ritiene il Tribunale che anche l'eccezione in esame vada disattesa, dal momento che i fatti sono chiaramente delineati così come ben delineato appare il fondamento giuridico della pretesa risarcitoria esercitata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. e le relative conclusioni.
Del resto, il ha potuto ampiamente illustrare le proprie difese in fatto e CP_2
in diritto, di talché ne consegue che la parte che ha sollevato l'eccezione (al pari della terza chiamata) ha ben compreso le ragioni dell'evocazione in giudizio.
pagina 16 di 21 Venendo alla disamina del merito deve osservarsi quanto segue.
Difetta, ad avviso del Tribunale, il requisito dell'an della pretesa risarcitoria avanzata dalla ricorrente nei confronti del Controparte_2
Va, infatti, rilevato che dall'espletata CTU è emerso, in primo luogo, valutati i dati statistici dell'ARPA esaustivamente acquisiti e valutati dal Consulente, che l'evento meteorico occorso in data 24.7.2020 nel Comune di (violento CP_2
nubifragio che causò l'allagamento del piazzale antistante l'immobile ove era ubicata l'unità condotta in locazione dalla ha avuto natura CP_1
straordinaria “avendo un tempo di ritorno di circa 200 anni”.
Ciò comporta la ricomprensibilità dell'evento, posto a fondamento dell'azione risarcitoria qui in esame, entro la fattispecie del caso fortuito, idonea ad escludere la riferibilità del danno al custode della cosa ex art. 2051 c.c.
Ben vero che i fatti di cronaca testimoniano in generale un intensificarsi degli eventi atmosferici di carattere eccezionale, ma ciò non vale ad escludere quanto sopra ritenuto alla luce delle risultanze documentali già richiamate.
Ciò posto, non va tuttavia pretermesso che il CTU ha così concluso (pag. 28
Relazione peritale Ing. : Per_4
1. l'impluvio delle acque posto dai terreni a nord della proprietà ha fatto sostanzialmente da bacino di raccolta dell'acqua, grandine e detriti convogliandoli verso l'impluvio che porta alla parte ancora esistente del c.d. “ che trova però fine contro il muro di confine e il cancello Pt_3
dell'immobile di Via Varesina 1, ; CP_2
2. tale massa di fango, acqua, grandine e detriti non trovando ulteriori percorsi che potessero dare corretto deflusso premeva contro il cancello e il muro di confine sfondandolo e di conseguenza allagando i magazzini di
[...]
; CP_1 pagina 17 di 21 3. è accertata l'esistenza storica del “ che risultava originariamente Pt_3
in carico al poi passato come reticolo idrico minore al CP_6 [...]
che avrebbe dovuto provvedere alla sorveglianza di polizia CP_2
idraulica;
4. bisogna precisare che il “Roggione”, pur essendo formalmente esistente, ha subito molte alterazioni per via delle attività edilizie ed agricole e per motivi sconosciuti perdendo di fatto la sua funzione idraulica;
5. non vi sono presenti segnali che il Comune di si sia attivato per CP_2
impiegare una soluzione di ripristino o alla sostituzione della funzione idraulica che svolgeva un tempo il “Roggione”;
6. il “Roggione” risulta evidenziato su molte mappe catastali, comunali e regionali ancorché risulti attualmente interrotto in più punti come descritto nella Relazione.
Ritiene il Tribunale che, pur dovendosi evidenziare nella specie l'emersione di alcune criticità a carico del lo stesso CTU ha altresì appurato che CP_2
l'immobile ove erano custoditi i beni di proprietà di terzi, che CP_1
lamenta danneggiati in relazione all'evento de quo, fosse privo del requisito dell'agibilità/ abitabilità.
Ne consegue che non può imputare al un fatto ascrivibile a CP_1 CP_2
soggetti terzi: il conduttore di un immobile privo del richiamato requisito, non può che dolersi nei confronti del locatore che ha messo sul mercato un bene del tutto inidoneo all'uso pattuito dovendosi al medesimo far carico in via diretta delle violazioni di norme di generale prudenza.
Non solo, ma va sottolineato che la difesa di non ha offerto validi CP_1
elementi ai fini di superare le ulteriori risultanze e cioè che:
a) il c.d. “ ha subito negli anni diverse alterazioni ad opera di Pt_3
interventi antropici di varia natura perdendo la sua funzione idraulica;
pagina 18 di 21 pertanto, la correlazione dell'evento dannoso alla sola responsabilità del
è priva di idoneo supporto probatorio, a controprova Controparte_2
depone la mancanza del requisito di agibilità/abitabilità del box locato a
[...]
; CP_1
b) il ha comprovato documentalmente di aver proceduto, dal 2010, CP_2
alla revisione del Reticolo DR NO, con il benestare della Regione, sicché non può dirsi assistita da sufficiente certezza l'allegazione di parte ricorrente secondo la quale il c.d. individuabile nelle mappe Pt_3
catastali ma non più nella realtà dei fatti (cfr. documentazione fotografica allegata alla CTU), facesse ancora - quantomeno nel luglio del 2020 - parte Cont del (cfr pag. 18 dell'elaborato peritale ove, esaminato l'atto notarile a rogito Notaio del 25.10.1962 quale titolo di provenienza Per_5
dell'immobile sul quale è stato edificata l'unità immobiliare della quale fa parte il box locato a , lo stesso CTU rileva che nella voce “patti CP_1
e condizioni” si precisa che “sui lati sud ed ovest del mapp. 1034/b e sul lato ovest del mapp. 1034/a figura ancora segnato in mappa il torrente
in realtà detto torrente non esiste più da oltre un cinquantennio) Pt_3
.
c) dal doc. 6 bis (fascicolo di parte ricorrente) e 26 dell'elaborato peritale
(Relazione tecnica e regolamento di polizia idraulica) emerge che dall'esame delle carte catastali (sub 4. RETICOLO IDROGRAFICO
MINORE) è stato individuato un solo corso d'acqua interessante il territorio comunale di e cioè la quanto al Torrente CP_2 Parte_5
Roggione la cartografia posteriore al 1950 non riporta (diversamente da quella risalente al 1880) la presenza dello stesso.
In questo quadro di incertezza, non può pertanto considerarsi raggiunta la prova della fondatezza dell'assunto di parte ricorrente circa l'esistenza di un Cont corso d'acqua facente parte del in carico al la cui Controparte_2
pagina 19 di 21 manutenzione adeguata avrebbe consentito di scongiurare l'evento dannoso dal quale sono discese le lamentate conseguenze.
Né l'eventuale ammissione delle prove testimoniali richieste da CP_8
avrebbe potuto apportare nuovi elementi di giudizio, idonei ad inficiare quanto sopra ritenuto in punto difetto di prova dell'an della pretesa, atteso che le capitolazioni istruttorie concernono tutte il diverso profilo del quantum e posto che, in difetto del presupposto dell'an della pretesa, risulta superfluo valutare la stessa in relazione al secondo profilo.
Il ricorso va dunque respinto.
A fronte della soccombenza della parte ricorrente, la cui domanda ha dato corso alla chiamata in garanzia della Compagnia di Assicurazioni,
[...]
va condannata alla rifusione delle spese sostenute dal CP_1 CP_2
nonché da
[...] Controparte_3
per il presente giudizio.
[...]
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo, in conformità alle previsioni di cui alle vigenti tabelle ministeriali (D.M.147/2022), in relazione al valore della controversia, fatta applicazione dei parametri medi per cause di media complessità, tenuto conto di tutte le fasi difensive espletate.
Va, da ultimo, rilevato che il Comune di nella propria nota spese, CP_2
redatta secondo criteri in vigore prima della menzionata normativa, richiede la liquidazione delle anticipazioni, costi che nella propria veste di resistente non risulta aver sostenuto.
Le spese dei consulenti di parte resistente e della terza chiamata non risultano né richieste né documentate e sulle stesse il Tribunale non deve quindi provvedere.
P.Q.M.
pagina 20 di 21 Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, presso la Corte d'Appello di
Milano, sezione terza civile, sul ricorso introdotto da Controparte_1
contro il con la chiamata in causa di Controparte_2 [...]
(“ ”), ogni diversa istanza, eccezione e Controparte_3 CP_3
domanda disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal e dalla terza chiamata per il presente giudizio che si Controparte_2
liquidano, a favore di ciascuna parte, nella complessiva somma di € 14.103,00, di cui € 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva;
€
5.670,00 per la fase di trattazione ed istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisionale, il tutto oltre 15% spese generali IVA e CPA se e come per legge dovuti;
3. pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di Controparte_1
CTU così come già liquidate in corso di causa.
Così deciso in Milano il 26.11.2025
Il Giudice del. est.
RI LA SS
La Presidente
UR RA TR
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
presso
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile
nelle persone dei magistrati:
Dr. UR RA TR Presidente
Dr. RI LA SS Giudice del. est.
Ing. Colia Savino Secondo Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa pendente tra:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede legale in Milano Via Pompeo Litta n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Verdoliva del Foro di Milano, presso lo studio del quale in Busto Arsizio (Va), Via Cardinal Tosi n. 10, elettivamente domiciliata giusta procura in atti.
-ricorrente- contro pagina 1 di 21 (C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ruggero Tumbiolo, presso lo studio del quale in Milano, in via Conservatorio n. 17, elettivamente domiciliato giusta procura in atti.
-resistente-
e contro
Controparte_3
(P.I.. , in persona del procuratore Avv.
[...] P.IVA_3 Controparte_4
con sede in Milano, C.so Como 17, rappresentata e difesa
[...]
dall'Avv. M. Cristina Alemanno del Foro di Milano, presso lo studio della quale in Milano, al Viale Ca' Granda 2/12, elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
-terza chiamata-
Oggetto: controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche, causa assunta in decisione all'udienza collegiale del 26.11.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per : Controparte_1
“In via principale e nel merito
Accertare e dichiarare, per quanto sopra esposto in fatto ed in diritto, la responsabilità del con sede in Via Vittorio Emanuele n. 2, negli Controparte_2
eventi in narrativa, e per l'effetto condannare l'odierno convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'istante per l'ammontare di € 93.392,55
(novantatremilatrecentonovantadue/55) oltre interessi e rivalutazione monetaria al saldo;
precisamente: accertare e dichiarare la responsabilità del con Controparte_2
sede in via Vittorio Emanuele n. 2, negli eventi in narrativa;
precisamente poiché,
a causa della manutenzione mal gestita dell'intero reticolo idrico minore, posta
pagina 2 di 21 in capo all'Ente, che per questo non è stato in grado di trattenere e/o disperdere le acque di superficie, così come si evince anche dalle consulenze dei professionisti incaricati, un evento piovano abbondante si è trasformato in un'ondata di acqua e fango che ha causato danni per € 93.392,55 alla merce legittimamente allocata nei magazzini dalla sede della ricorrente.
In via istruttoria
Si producono i seguenti documenti:
1) visura camerale;
Controparte_1
2) contratto di prestazione di servizi stipulato tra “ICOM Srl” e Controparte_1
in data 31 marzo 2020;
[...]
3) relazione dei VVF del 24 luglio 2020;
4) foto e video dell'evento catastrofale e dei danni cagionati;
5) perizia dell'Arch. Per_1
6) relazione tecnica dell'agronomo Dott. Per_2
6 bis) relazione tecnica e regolamento di Polizia idraulica;
7) richiesta chiarimenti a UTR Insubria-Como;
8) pec di riscontro da parte del dirigente dell'UTR Insubria;
8 bis) DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO
COMUNALE;
8 ter) Delibera di giunta n. 16 del 09.02.2019;
9) inventario divani ammalorati presenti nel magazzino alla data dell'evento;
10) fattura RO Spa n. 1.776/VE del 31.12.2020 per divani ammalorati;
11) formulari smaltimento divani ammalorati.
In particolare, per quanto concerne il documento 4) “foto e video dell'evento catastrofale e dei danni cagionati”, si chiede l'autorizzazione al deposito a mani del relativo dispositivo informatico cd rom, come da separata istanza.
Richiesta di CTU
Si chiede disporsi CTU, mediante un esperto in materia, sullo stato dei luoghi di cui è causa (sia fisici/strutturali che amministrativi), ovvero l'intera area
pagina 3 di 21 interessata dall'allagamento che ha subito la sede di in Turate Controparte_1
(CO), Via Varesina, Piano interrato, al fine di stabilire le condizioni del reticolo idrico minore e dell'incidenza delle stesse sull'evento di cui trattasi.
Si nomina sin d'ora quale proprio CTP il Dott. con studio Persona_3
in Saronno (Va), Via Pola n. 14, indirizzo pec: Email_1
Si chiede ammettersi prova per testi sui capitoli di seguito indicati
1. Vero che, in data 25 luglio 2020 in persona dei propri Controparte_1
responsabili, avvisava i referenti di TR dell'evento atmosferico verificatosi e del conseguente danno occorso alla merce presente nel deposito sito in Via Varesina n. 1; CP_2
2. Vero che, TR, dopo aver ricevuto l'inventario della merce ammalorata pretendeva il pagamento dell'importo totale di cui al doc. 9 che si rammostra al teste;
3. Vero che, in nome e per conto di TR interveniva l'Avv. Francescini
Dario del Foro di Modena, che intratteneva della corrispondenza con i legali dell'odierna ricorrente al fine di dirimere la controversia tra e Parte_1 [...]
per l'ammaloramento dei divani, come si evince dal doc. 13 che si CP_1
rammostra al teste;
4. Vero che all'esito della trattativa intercorsa tra i legali di RO ed
si addiveniva alla stesura condivisa di un accordo tra le parti - che CP_1
si rammostra al teste quale doc. 14 – e che, nonostante l'adempimento degli impegni economici ivi previsti da entrambe le parti, RO si rifiutava di firmare anche davanti ai solleciti del legale di (cfr. doc. 13); Controparte_1
5. Vero che nonostante la mancata firma dell'accordo di transazione da parte di RO il pagamento della fattura di € 93.392,55, di cui al doc. 10 che si rammostra al teste, avveniva in un'unica soluzione con un metodo compensativo di dare/avere negli intercorrenti rapporti tra RO e Controparte_1
(cfr. doc. 2);
pagina 4 di 21
6. Vero che smaltiva la merce ammalorata di cui al doc. 9 Controparte_1
mediante la ditta SORRI S.r.l., Via Matteotti n. 105, Gerenzano (VA), come da moduli che si rammostrano al teste, già versati in atti di cui al doc. 11.
Si indicano come testimoni:
a) Sig. c/o TR;
Testimone_1
b) Avv. Foro di Modena, con studio in Ferrara, Via Testimone_2
Bersaglieri del Po n. 31;
c) , c/o ditta SORRI S.r.l., Via Matteotti n. 105, Gerenzano (VA). Testimone_3
In ogni caso
Con vittoria di compensi professionali oltre oneri di legge, con attribuzione al procuratore antistatario, maggiorate ex art. 4 comma 1-bis, D.M. 55/2014 (cfr.
Cass. Civ. 23088/2021) posto che tutti gli atti del presente procedimento sono stati redatti dal sottoscritto difensore con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione (es. ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché navigazione all'interno dell'atto)”.
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previe le declaratorie di legge e del caso, in via pregiudiziale, di rito: dichiarare la nullità, l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o il difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. riguardo al ricorso ex art. 140, lettera e), del R.D. n. 1775/1933 proposto da nei Controparte_1
confronti del per tutte le ragioni esposte nella “Memoria di Controparte_2
costituzione con chiamata di terzo” del 14 luglio 2023; nel merito: rigettare e respingere la domanda proposta da Controparte_1
nei confronti del siccome infondata in fatto e in diritto e, Controparte_2
comunque, non provata;
in via subordinata nel merito: nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di condannare , in qualità Controparte_1 Controparte_3
di assicuratore del convenuto in forza della polizza n. K18IT004712, CP_2
CIG N. Z1316A48BB in data 23 gennaio 2019, a tenere indenne e manlevato il
pagina 5 di 21 da qualsivoglia responsabilità per danni, ai sensi e per gli Controparte_2
effetti di cui all'art. 1917 c.c.; in ogni caso: condannare a rimborsare a favore del Controparte_3
le spese da questo sostenute per resistere all'azione della Controparte_2
società danneggiata ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c. Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari.”
Per : Controparte_3
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis
1) Respingere la domanda di garanzia e manleva proposta dal CP_2
per infondatezza delle domande svolte nei suoi confronti dalla
[...] [...]
con ricorso introduttivo del presente giudizio per tutti i Controparte_1
motivi svolti in atti;
2) Spese e compensi rifusi, oltre al rimborso spese generali e agli accessori di legge.
3) In via istruttoria: in caso di riproposizione, non ammettere le residue istanze istruttorie articolate dalla per i motivi dedotti Controparte_1
nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. addì 7.6.2024”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a Ruolo Generale il 5/6/2023, la società Parte_2
(di seguito anche solo ) ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo la CP_1
condanna del (di qui in poi anche solo il al Controparte_2 CP_2
risarcimento dei danni patiti dalla società ricorrente e quantificati in euro
93.392,55, oltre interessi e rivalutazione, a seguito dell'allagamento dei locali dalla medesima condotti in locazione ed adibiti a deposito, situati nel complesso immobiliare di Via Varesina n. 1, fatto verificatosi in data 24/7/2020 a seguito di un violento nubifragio abbattutosi in loco.
In particolare, deduceva la ricorrente:
pagina 6 di 21 - che con contratto di prestazione di servizi del 31 marzo 2020, la società ICOM
S.r.l. aveva concesso alla il godimento esclusivo di un box Controparte_1
sito nel compendio immobiliare di proprietà della predetta ICOM, ubicato in
Turate (CO), alla Via Varesina n. 1, piano interrato, per la durata di un anno, sino al 31 marzo 2021, senza previsione di tacito rinnovo;
- che in data 24 luglio 2020, nella zona di Turate e dintorni si verificava un violento nubifragio, con abbondanti precipitazioni di pioggia e grandine, che determinava l'allagamento del piazzale di Via Varesina n. 1, in godimento alla
, e di tutta l'area sottostante il piano strada;
CP_1
- che in conseguenza di ciò, la massa d'acqua, grandine e fango, proveniente dai terreni limitrofi, invadeva la rampa di accesso ed i locali interrati concessi in uso a , causando l'allagamento completo del magazzino e il CP_1
danneggiamento irreparabile dei beni ivi custoditi, tra i quali circa trecento divani di proprietà della RO S.p.A., stipati nel box e pronti per la consegna;
- di aver incaricato l'architetto di redigere una perizia tecnica Testimone_4
il quale, dopo aver effettuato un sopralluogo ed acquisito la documentazione necessaria presso l'Ufficio Tecnico Comunale, accertava che l'immobile era privo del certificato di agibilità/abitabilità, mai richiesto dalla proprietà, individuando le cause dell'allagamento sia nell'accumulo di acque e detriti provenienti dai terreni confinanti, che avevano sfondato parte della recinzione e del cancello carraio, sia nell'inefficiente sistema di smaltimento delle acque meteoriche del piazzale d'ingresso, che non aveva consentito il deflusso delle acque lungo la rampa;
l'Architetto rilevava inoltre che, dalle mappe catastali, risultava l'esistenza di un corso d'acqua denominato “Roggione”, posto a nord del fabbricato, destinato allo smaltimento delle acque di superficie, ma non più esistente nello stato di fatto dei luoghi;
pagina 7 di 21 - di aver altresì incaricato, per l'esecuzione di ulteriori approfondimenti,
l'agronomo Dott. il quale confermava che il fabbricato si Persona_3
trovava nella zona più bassa del circondario, risultando quindi naturalmente esposto al deflusso delle acque provenienti dai fondi confinanti e che il predetto tecnico aveva evidenziato la discordanza tra la mappa catastale, che mostrava il tracciato del e le ortofoto regionali, che non ne riportavano l'esistenza, Pt_3
segnalando l'anomalia anche rispetto al Documento Semplificato di Rischio
Idraulico Comunale (DSRIC) del Comune di;
CP_2
- che dalle ulteriori verifiche emergeva che il corso d'acqua “ , presente Pt_3
nei rilievi del 1880 e del 1950, era stato obliterato nel tempo da interventi antropici, senza che fosse mai intervenuto un formale provvedimento di sdemanializzazione;
- che a seguito di presentazione di un'istanza da parte di l'UTR Controparte_1
Insubria – Como, riscontrava che il risultava tuttora evidenziato nelle Pt_3
cartografie catastali come appartenente al demanio idrico ed invitava il
[...]
a rivedere il proprio documento di polizia idraulica e a verificare CP_2
l'eventuale presenza od occupazione dell'ex alveo;
- che il Dott. nelle proprie conclusioni, attribuiva l'allagamento anche Per_2
all'occupazione dell'antico alveo del da parte dei fondi confinanti e alla Pt_3
modifica dell'orografia dei luoghi, che aveva compromesso il corretto deflusso delle acque meteoriche e aggravato la situazione idraulica del sito;
il predetto rilevava, inoltre, che l'apertura di un cancello e la realizzazione di un cortile con pavimentazione ribassata di circa un metro, a cura della ICOM S.r.l., avevano ulteriormente ridotto la capacità di drenaggio dell'impianto;
- che dal Documento Semplificato di Rischio Idraulico Comunale, pubblicato nel gennaio 2021, emergeva peraltro la criticità idraulica di Via Varese/Varesina, descrivendola come “sprovvista di rete di drenaggio” con previsione della pagina 8 di 21 necessità di interventi di adeguamento mediante “vasche di laminazione e infiltrazione”;
- che in seguito all'evento, provvedeva a risarcire Controparte_1
RO S.p.A. per i danni ai divani, sostenendo un costo complessivo (in termini di compensazione di partite di dare/avere) pari a € 93.392,55, oltre alle spese per lo smaltimento dei materiali danneggiati.
Pertanto, sulla base delle predette allegazioni, la parte ricorrente, ritenendo sussistente un nesso causale diretto tra la cosa in custodia (il sistema idrico e di drenaggio pubblico) e il danno subito, concludeva come sopra nei confronti del ritenuto responsabile del danno ex art. 2051 c.c., non potendo, Controparte_2
in tesi, l'ente proprietario o gestore del bene sottrarsi alla propria responsabilità, mediante il richiamo ad un evento meteorico, la cui prevedibilità risultava ampiamente dimostrata, a fronte delle gravi carenze strutturali e manutentive del sistema di drenaggio delle acque meteoriche nella zona di riferimento.
Si è costituito in giudizio il eccependo, in via pregiudiziale, il Controparte_2
difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale nonché la nullità, inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso in quanto infondato.
In particolare, il ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale delle CP_2
Acque Pubbliche, rilevando che la controversia non attiene a opere, provvedimenti o scelte amministrative riguardanti il regime delle acque pubbliche, ma a meri comportamenti materiali.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del R.D. n. 523/1904 e dell'art. 140, lett.
e), del R.D. n. 1775/1933, la domanda rientrerebbe nella giurisdizione del
Tribunale ordinario.
pagina 9 di 21 La parte resistente ha eccepito la nullità ex art. 164, comma 4, c.p.c., dell'atto introduttivo del giudizio, in quanto la causa petendi risulterebbe del tutto incerta ed incomprensibile: secondo il la ricostruzione dei fatti operata dalla CP_2
ricorrente non consentirebbe di comprendere né i presupposti fattuali e giuridici della domanda, né il nesso causale tra le circostanze dedotte e l'asserita responsabilità dell'Ente, e ciò data l'insussistenza di una chiara indicazione circa la condotta commissiva o omissiva che si intenderebbe imputare al CP_2
nonché di una precisa definizione del “sistema di drenaggio idrico” la cui inefficienza avrebbe generato il danno.
Parte resistente evidenzia, poi, come nel ricorso vengano richiamate attività riferite a un soggetto terzo, la società Icom S.r.l., estranea all'amministrazione comunale, circostanza che renderebbe ancor più vaga e indeterminata la domanda risarcitoria.
Nel merito, l'Ente ha contestato in ogni caso la fondatezza delle doglianze, richiamando l'eccezionalità dell'evento atmosferico del 24/7/2020, definito dalla stessa ricorrente come “violento nubifragio”, dunque evento imprevedibile e straordinario, riconducibile entro la fattispecie del caso fortuito ex art. 2051 c.c., con conseguente esclusione di ogni responsabilità in capo al CP_2
A sostegno dei propri assunti, il ha prodotto i rilevamenti ARPA CP_2
Lombardia e una mappa delle precipitazioni, documenti dai quali risulterebbe l'intensità eccezionale dei rovesci verificatisi sul territorio comunale in quella data.
Quanto al corso d'acqua denominato “Roggione”, il Comune ha rilevato che, sebbene lo stesso sia indicato come area demaniale nelle mappe catastali, non è, di fatto, più incluso nel Reticolo DR NO dal 2010, come da deliberazioni comunali approvate con parere favorevole della Regione Lombardia, e che le pagina 10 di 21 successive verifiche tecniche avevano confermato l'impossibilità di reinserirlo nel
RIM.
Da ultimo, parte resistente ha dedotto che gli stessi documenti depositati da controparte dimostrano come l'azione dei privati, ivi compresi i proprietari dell'immobile, abbia modificato sensibilmente l'orografia dei luoghi, per mezzo della realizzazione di interventi edilizi (cortile, abbassamento di quota del magazzino, apertura di accessi) che hanno inciso sul deflusso delle acque meteoriche, determinando le condizioni favorevoli all'allagamento.
Tali interventi, attribuibili ad un soggetto privato, nella specie ad Incom s.r.l., e non già al escluderebbero qualsivoglia responsabilità dell'Ente CP_2
pubblico, che non è proprietario né gestore del fondo interessato.
Inoltre, il ha chiesto la chiamata in causa della compagnia assicuratrice CP_2
, la quale, in forza della polizza n. K18IT004712 Controparte_3
stipulata in data 21/1/2019, era tenuta ad indennizzare e manlevare il CP_2
per la denegata ipotesi di accertamento della responsabilità e di pronunzia
[...]
di condanna risarcitoria.
Concessa l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa, il estendeva il contraddittorio alla Controparte_2 Controparte_3
(di qui innanzi anche solo o la Compagnia), che si è costituita in CP_3
giudizio chiedendo di respingere la domanda di garanzia e manleva proposta dal alla luce dell'infondatezza del ricorso proposto da Controparte_2 [...]
associandosi integralmente alle difese del proprio assicurato, Controparte_1
anche con riguardo alle sollevate eccezioni pregiudiziali/preliminari.
Più in particolare ha osservato che: CP_3
pagina 11 di 21 a) per stessa affermazione di l'immobile concesso in locazione CP_1
da ICOM S.r.l. era privo del requisito di agibilità o abitabilità, presentando dunque un “grave vizio” che non poteva essere posto a carico del Comune;
b) a prescindere dalla veridicità di tale circostanza, non erano comprensibili le ragioni per le quali la ricorrente non avesse evocato in giudizio ICOM
S.r.l., pur essendo direttamente coinvolta nei fatti.
Nel merito, ha aderito all'eccezione di incertezza e/o CP_3
incomprensibilità della causa petendi del ricorso sollevata dal Comune, rilevando che non era dato comprendere il nesso causale tra l'omesso inserimento del
“Roggione” nel Reticolo DR NO e l'evento dannoso per cui è causa.
La stessa ricorrente nella propria esposizione in fatto aveva indicato (al punto 22 del ricorso introduttivo) quale causa del sinistro, l'apertura di un cancello a confine con il mappale 5432, la costruzione di un cortile e di un magazzino posti circa un metro più in basso rispetto alla zona circostante, opere realizzate da
ICOM S.r.l., soggetto estraneo al Comune.
Dalla relazione tecnica prodotta da risultava altresì che la orografia CP_1
dei luoghi era stata significativamente modificata dai proprietari degli immobili siti in via Varesina, circostanza che aveva indubbiamente contribuito alla formazione di un bacino artificiale, impedendo il normale deflusso delle acque.
In tale contesto, la presenza del muro di confine costruito da terzi aveva determinato un ristagno d'acqua che, sotto la pressione esercitata dai rovesci meteorici, aveva provocato il cedimento del muro stesso e il conseguente riversamento di acqua, fango e grandine nel magazzino della ricorrente.
L'eccezionalità del fenomeno atmosferico, unita al fatto del terzo (ossia alle opere e modifiche eseguite da privati sui luoghi), per la compagnia assicurativa era pagina 12 di 21 idonea ad integrare pienamente gli estremi del caso fortuito, con conseguente esclusione di ogni forma di responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Infine, la Compagnia ha contestato anche il quantum della pretesa risarcitoria, in quanto la documentazione prodotta da parte ricorrente - consistente in un elenco di divani (doc. 9), una fattura di LT e FÀ (doc. 10) e nei formulari di smaltimento (doc. 11) – non era idonea a comprovare l'effettiva esistenza e l'entità del danno.
Concessi i termini per le memorie ex art.183 VI° comma c.p.c., il Giudice
Delegato ha dato ingresso alla CTU richiesta dalla parte ricorrente.
Espletata la CTU, il Giudice Delegato non ammetteva gli ulteriori mezzi di prova dedotti dalla ricorrente e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, con termini per il deposito degli scritti difensivi finali.
La causa passava quindi in decisione all'udienza del 26.11.2025 e veniva poi decisa nella camera di consiglio immediatamente successiva.
&&&
Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Vanno preliminarmente disaminate le eccezioni sollevate dal Controparte_2
all'atto della propria costituzione in giudizio, alle quali si è associata la terza chiamata.
Sull'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche.
Sostiene il che la presente controversia, ai sensi dell'art. 2, Controparte_2
comma 1, del R.D. n. 523/1904 e dell'art. 140, lett. e), del R.D. n. 1775/1933, rientrerebbe nella giurisdizione del Tribunale ordinario. pagina 13 di 21 L'eccezione non coglie nel segno, atteso che la presente controversia introduce una domanda risarcitoria esperita da un soggetto privato nei confronti dell'Ente
Gestore del Reticolo DR MA NO.
Così perimetrata la questione sottoposta al vaglio di questo Tribunale, è di tutta evidenza come oggetto di doglianza sia la mala gestio del già menzionato reticolo e, dunque, la violazione di un diritto soggettivo che si assume leso dalla condotta omissiva del materia devoluta al TRAP, quale Giudice specializzato CP_2
nelle controversie che attengono ai diritti soggettivi.
Gli artt. 140-142 R.D. n. 1775 del 1933 disciplinano infatti i giudizi aventi ad oggetto diritti soggettivi, riservati ordinariamente all ma devoluti al CP_5
sulla base di una competenza specifica. Pt_4
Va premesso che l' eccezione di "difetto di giurisdizione" del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche a favore del Giudice ordinario, stante la competenza attribuita in materia dall'art. 140, lettera d) del RD 1775/1933, riguarda in realtà questione di competenza per materia, essendo il Tribunale
Regionale delle Acque un organo specializzato della giurisdizione ordinaria: laddove all'origine del danno oggetto della domanda risarcitoria venga prospettata, come nel caso di specie, la scarsa manutenzione e/o la natura dell'attività di manutenzione delle condotte idriche pubbliche, ciò involge la competenza del anche se il comportamento è qualificabile come tenuto in Pt_4
violazione della comune prudenza e diligenza, atteso che anche tali comportamenti, commissivi od omissivi, implicano, in ogni caso, apprezzamenti circa le scelte della p.a. dirette alla tutela di diritti correlati al regime delle acque pubbliche.
Con la recente sentenza (Cass. Sez. Un. Civ. 29 agosto 2024, n. 23332 – Pres.
D'Ascola) la Suprema Corte a Sezioni Unite ha avuto modo di intervenire sull'antica diatriba vertente sulle reciproche competenza del TRAP e del G.O. pagina 14 di 21 affermando che: “deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica, ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta…omissis... La ratio dell'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33 fu il troncare le questioni di riparto delle competenze tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tema di risarcimento del danno causato da atti, fatti o provvedimenti della p.a. Pertanto, l'interpretazione che volesse distinguere i danni causati dall'opera "in connessione col regime delle acque", ed i danni causati dall'opera "senza connessione col regime delle acque" non sarebbe coerente con tale ratio….omissis …Se si ammette che l'art. 140 r.d.
1775/33 comprende per la sua lettera, per la sua storia e per la sua ratio tutti i danni causati "dall'opera" idraulica, non c'è bisogno di chiedersi se l'esame della domanda richieda o non richieda "apprezzamenti sulle scelte della p.a.", con tutte le incertezze che una simile valutazione comporta. L'ancoraggio della competenza del Tribunale Regionale delle Acque all'esistenza d'un nesso di causa
(ovviamente secondo la prospettazione attorea) tra cosa e danno consegna ai litiganti e ai giudicanti un criterio sicuro e affidabile per troncare le incertezze
…omissis…. Insostenibilità dell'orientamento "restrittivo" della competenza del
TRAP. L'orientamento sopra ricordato, il quale restringe con vari ed oscillanti criteri la competenza del Tribunale Regionale delle Acque, non può essere condiviso per più ragioni.
8.1. In primo luogo, non può essere condiviso per le difficoltà applicative che esso comporta. Secondo l'orientamento "restrittivo", infatti, la competenza del Tribunale Regionale delle Acque è esclusa quando: a)
l'opera è stata "occasione", invece che "causa", del danno;
b) il danno è stato causato da una "mera omissione non connessa alla gestione delle acque". La prima affermazione va incontro all'obiezione per cui la distinzione tra causa e occasione è sottile, incerta ed inaffidabile. La seconda affermazione va incontro
a due obiezioni: 1) la legge non àncora affatto la competenza del Tribunale
pagina 15 di 21 Regionale delle Acque al fatto che il danno è derivato da una "attività di gestione delle acque", ma si accontenta del nesso causale tra opera e danno;
2) trascurare la manutenzione d'una opera idraulica è di per sé un fatto di gestione delle acque.
8.2. In secondo luogo, l'orientamento restrittivo ha per effetto collaterale di far dipendere la competenza del Tribunale Regionale delle Acque dalla causa petendi. Se, infatti, l'attore invocasse una condotta colposa della p.a. nella gestione dell'opera idraulica, la competenza del Tribunale Regionale delle Acque sarebbe ammessa in caso di condotta commissiva, ed esclusa nel caso di mera omissione. Se, invece, l'attore invocasse la responsabilità oggettiva ex art. 2051
c.c., nessun giudizio sulla colpa verrebbe in rilievo ai fini del decidere, sicché quel criterio distintivo diverrebbe privo di senso, e la competenza spetterebbe in ogni caso al Tribunale Regionale delle Acque.”
Alla luce di quanto sopra, deve affermarsi nella specie la competenza dell'adito
Tribunale.
Sull'eccezione preliminare di nullità ex art. 164, comma 4, c.p.c., dell'atto introduttivo del giudizio.
Afferma il Comune di Turate che il ricorso introdotto da Controparte_1
sarebbe affetto da nullità, posto che non risulterebbe intelligibile la causa petendi della domanda.
Ritiene il Tribunale che anche l'eccezione in esame vada disattesa, dal momento che i fatti sono chiaramente delineati così come ben delineato appare il fondamento giuridico della pretesa risarcitoria esercitata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. e le relative conclusioni.
Del resto, il ha potuto ampiamente illustrare le proprie difese in fatto e CP_2
in diritto, di talché ne consegue che la parte che ha sollevato l'eccezione (al pari della terza chiamata) ha ben compreso le ragioni dell'evocazione in giudizio.
pagina 16 di 21 Venendo alla disamina del merito deve osservarsi quanto segue.
Difetta, ad avviso del Tribunale, il requisito dell'an della pretesa risarcitoria avanzata dalla ricorrente nei confronti del Controparte_2
Va, infatti, rilevato che dall'espletata CTU è emerso, in primo luogo, valutati i dati statistici dell'ARPA esaustivamente acquisiti e valutati dal Consulente, che l'evento meteorico occorso in data 24.7.2020 nel Comune di (violento CP_2
nubifragio che causò l'allagamento del piazzale antistante l'immobile ove era ubicata l'unità condotta in locazione dalla ha avuto natura CP_1
straordinaria “avendo un tempo di ritorno di circa 200 anni”.
Ciò comporta la ricomprensibilità dell'evento, posto a fondamento dell'azione risarcitoria qui in esame, entro la fattispecie del caso fortuito, idonea ad escludere la riferibilità del danno al custode della cosa ex art. 2051 c.c.
Ben vero che i fatti di cronaca testimoniano in generale un intensificarsi degli eventi atmosferici di carattere eccezionale, ma ciò non vale ad escludere quanto sopra ritenuto alla luce delle risultanze documentali già richiamate.
Ciò posto, non va tuttavia pretermesso che il CTU ha così concluso (pag. 28
Relazione peritale Ing. : Per_4
1. l'impluvio delle acque posto dai terreni a nord della proprietà ha fatto sostanzialmente da bacino di raccolta dell'acqua, grandine e detriti convogliandoli verso l'impluvio che porta alla parte ancora esistente del c.d. “ che trova però fine contro il muro di confine e il cancello Pt_3
dell'immobile di Via Varesina 1, ; CP_2
2. tale massa di fango, acqua, grandine e detriti non trovando ulteriori percorsi che potessero dare corretto deflusso premeva contro il cancello e il muro di confine sfondandolo e di conseguenza allagando i magazzini di
[...]
; CP_1 pagina 17 di 21 3. è accertata l'esistenza storica del “ che risultava originariamente Pt_3
in carico al poi passato come reticolo idrico minore al CP_6 [...]
che avrebbe dovuto provvedere alla sorveglianza di polizia CP_2
idraulica;
4. bisogna precisare che il “Roggione”, pur essendo formalmente esistente, ha subito molte alterazioni per via delle attività edilizie ed agricole e per motivi sconosciuti perdendo di fatto la sua funzione idraulica;
5. non vi sono presenti segnali che il Comune di si sia attivato per CP_2
impiegare una soluzione di ripristino o alla sostituzione della funzione idraulica che svolgeva un tempo il “Roggione”;
6. il “Roggione” risulta evidenziato su molte mappe catastali, comunali e regionali ancorché risulti attualmente interrotto in più punti come descritto nella Relazione.
Ritiene il Tribunale che, pur dovendosi evidenziare nella specie l'emersione di alcune criticità a carico del lo stesso CTU ha altresì appurato che CP_2
l'immobile ove erano custoditi i beni di proprietà di terzi, che CP_1
lamenta danneggiati in relazione all'evento de quo, fosse privo del requisito dell'agibilità/ abitabilità.
Ne consegue che non può imputare al un fatto ascrivibile a CP_1 CP_2
soggetti terzi: il conduttore di un immobile privo del richiamato requisito, non può che dolersi nei confronti del locatore che ha messo sul mercato un bene del tutto inidoneo all'uso pattuito dovendosi al medesimo far carico in via diretta delle violazioni di norme di generale prudenza.
Non solo, ma va sottolineato che la difesa di non ha offerto validi CP_1
elementi ai fini di superare le ulteriori risultanze e cioè che:
a) il c.d. “ ha subito negli anni diverse alterazioni ad opera di Pt_3
interventi antropici di varia natura perdendo la sua funzione idraulica;
pagina 18 di 21 pertanto, la correlazione dell'evento dannoso alla sola responsabilità del
è priva di idoneo supporto probatorio, a controprova Controparte_2
depone la mancanza del requisito di agibilità/abitabilità del box locato a
[...]
; CP_1
b) il ha comprovato documentalmente di aver proceduto, dal 2010, CP_2
alla revisione del Reticolo DR NO, con il benestare della Regione, sicché non può dirsi assistita da sufficiente certezza l'allegazione di parte ricorrente secondo la quale il c.d. individuabile nelle mappe Pt_3
catastali ma non più nella realtà dei fatti (cfr. documentazione fotografica allegata alla CTU), facesse ancora - quantomeno nel luglio del 2020 - parte Cont del (cfr pag. 18 dell'elaborato peritale ove, esaminato l'atto notarile a rogito Notaio del 25.10.1962 quale titolo di provenienza Per_5
dell'immobile sul quale è stato edificata l'unità immobiliare della quale fa parte il box locato a , lo stesso CTU rileva che nella voce “patti CP_1
e condizioni” si precisa che “sui lati sud ed ovest del mapp. 1034/b e sul lato ovest del mapp. 1034/a figura ancora segnato in mappa il torrente
in realtà detto torrente non esiste più da oltre un cinquantennio) Pt_3
.
c) dal doc. 6 bis (fascicolo di parte ricorrente) e 26 dell'elaborato peritale
(Relazione tecnica e regolamento di polizia idraulica) emerge che dall'esame delle carte catastali (sub 4. RETICOLO IDROGRAFICO
MINORE) è stato individuato un solo corso d'acqua interessante il territorio comunale di e cioè la quanto al Torrente CP_2 Parte_5
Roggione la cartografia posteriore al 1950 non riporta (diversamente da quella risalente al 1880) la presenza dello stesso.
In questo quadro di incertezza, non può pertanto considerarsi raggiunta la prova della fondatezza dell'assunto di parte ricorrente circa l'esistenza di un Cont corso d'acqua facente parte del in carico al la cui Controparte_2
pagina 19 di 21 manutenzione adeguata avrebbe consentito di scongiurare l'evento dannoso dal quale sono discese le lamentate conseguenze.
Né l'eventuale ammissione delle prove testimoniali richieste da CP_8
avrebbe potuto apportare nuovi elementi di giudizio, idonei ad inficiare quanto sopra ritenuto in punto difetto di prova dell'an della pretesa, atteso che le capitolazioni istruttorie concernono tutte il diverso profilo del quantum e posto che, in difetto del presupposto dell'an della pretesa, risulta superfluo valutare la stessa in relazione al secondo profilo.
Il ricorso va dunque respinto.
A fronte della soccombenza della parte ricorrente, la cui domanda ha dato corso alla chiamata in garanzia della Compagnia di Assicurazioni,
[...]
va condannata alla rifusione delle spese sostenute dal CP_1 CP_2
nonché da
[...] Controparte_3
per il presente giudizio.
[...]
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo, in conformità alle previsioni di cui alle vigenti tabelle ministeriali (D.M.147/2022), in relazione al valore della controversia, fatta applicazione dei parametri medi per cause di media complessità, tenuto conto di tutte le fasi difensive espletate.
Va, da ultimo, rilevato che il Comune di nella propria nota spese, CP_2
redatta secondo criteri in vigore prima della menzionata normativa, richiede la liquidazione delle anticipazioni, costi che nella propria veste di resistente non risulta aver sostenuto.
Le spese dei consulenti di parte resistente e della terza chiamata non risultano né richieste né documentate e sulle stesse il Tribunale non deve quindi provvedere.
P.Q.M.
pagina 20 di 21 Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, presso la Corte d'Appello di
Milano, sezione terza civile, sul ricorso introdotto da Controparte_1
contro il con la chiamata in causa di Controparte_2 [...]
(“ ”), ogni diversa istanza, eccezione e Controparte_3 CP_3
domanda disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal e dalla terza chiamata per il presente giudizio che si Controparte_2
liquidano, a favore di ciascuna parte, nella complessiva somma di € 14.103,00, di cui € 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva;
€
5.670,00 per la fase di trattazione ed istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisionale, il tutto oltre 15% spese generali IVA e CPA se e come per legge dovuti;
3. pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di Controparte_1
CTU così come già liquidate in corso di causa.
Così deciso in Milano il 26.11.2025
Il Giudice del. est.
RI LA SS
La Presidente
UR RA TR
pagina 21 di 21