Ordinanza cautelare 7 dicembre 2022
Sentenza 29 maggio 2023
Ordinanza collegiale 20 agosto 2024
Accoglimento
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/07/2025, n. 6371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6371 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06371/2025REG.PROV.COLL.
N. 06151/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6151 del 2023, proposto da IG NI, EN NI, MA NI, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Baciga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 726/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e del Comune di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. I signori IG NI, EN NI e MA NI hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. Veneto, Sezione Seconda, ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio e ha respinto il ricorso per motivi aggiunti, proposto dai signori NI per l’annullamento del provvedimento dell’11 gennaio 2023 n. 801-P, con il quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Verona ha (nuovamente) espresso parere negativo sull’istanza di rilascio di autorizzazione paesaggistica presentata dagli appellanti per la realizzazione di un intervento edilizio di demolizione e ricostruzione di alcuni fabbricati, nonché della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza del 3 gennaio 2023 n. 162-P.
Il giudice di primo grado ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
2. Gli appellanti premettono di essere proprietari di alcuni vecchi edifici siti nel territorio del Comune di Verona, in Via Forte Procolo, che ricadono in un’area (un tempo agricola) ora classificata come zona residenziale “ Tcd3 ” dal Piano comunale degli interventi.
2.1. Evidenziano di aver presentato un’istanza per l’esecuzione di un intervento di ristrutturazione edilizia, mediante demolizione degli edifici esistenti e ricostruzione di tre corpi di fabbrica tra loro collegati.
Il progetto edilizio presentato prevede, in particolare, la demolizione dell’edificio centrale collabente e di quello attiguo più recente e l’ampliamento dell’area di sedime del complesso edilizio, con la ricostruzione a soli due piani in osservanza delle norme tecniche dell’edilizia antisismica.
In particolare, il progetto prevede che:
- la superficie utile lorda diminuisca da mq. 441,36 a mq. 434,94;
- il fronte sud conservi la lunghezza di quello originario pari a m. 20,11;
- il fronte est attuale di m. 14,05 aumenti a m. 17,78, con un incremento di m. 3,73;
- l’altezza sia ridotta da m. 9,61 a m. 7,44, con una riduzione di m. 2,17.
2.2. Il complesso immobiliare in questione è collocato in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico come “ bellezza d’insieme ”, per effetto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 351 del 9 febbraio 1999, per la presenza all’interno della zona di monumenti storici quali il Forte San Procolo, il Tiro a Segno nazionale e il Cimitero militare austriaco.
Sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento si è espressa in senso favorevole la Commissione comunale per il paesaggio, con parere del 12 luglio 2022, secondo il quale “ Il progettato intervento non reca pregiudizio alla tutela dell’ambiente e risulta compatibile con i valori storico-architettonici tutelati dal vincolo vigente ”.
2.3. Con nota del 17 agosto 2022, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Verona ha comunicato i motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, evidenziando, tuttavia, la possibilità della condivisione dell’intervento allorché fossero state accertate le condizioni di degrado strutturale dell’immobile.
In data 26 agosto 2022, il progettista dell’intervento trasmetteva, via pec, le proprie osservazioni e la relazione tecnica di un ingegnere contenente la valutazione statica del fabbricato di cui era proposta la demolizione.
La Soprintendenza, disattese le osservazioni presentate e la perizia prodotta, con atto del 14 settembre 2022, ha confermato il proprio parere negativo alla realizzazione dell’intervento edilizio.
2.4. Contro gli atti di diniego i signori NI hanno proposto ricorso al T.a.r. per il Veneto.
2.5. Con ordinanza n. 906 del 7 dicembre 2022, il T.a.r. ha ordinato alla Soprintendenza di Verona di riesaminare, nel termine di 60 giorni, il parere negativo emesso.
La Soprintendenza ha riemesso un secondo parere negativo che è stato impugnato dai ricorrenti con ricorso per motivi aggiunti.
2.6. Con sentenza n. 726/2023, resa all’esito dell’udienza cautelare, il T.a.r. ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio e, pur ritenendo fondati il terzo e il quarto motivo di impugnazione, ha rigettato il ricorso per motivi aggiunti, ritenendo infondati i primi due motivi di impugnazione.
3. Gli odierni appellanti hanno contestato la sentenza impugnata con due articolati motivi.
3.1. Con il primo motivo di appello deducono: erronea valutazione della documentazione presentata, omessa valutazione di motivi di impugnazione, difetto di motivazione, erronea interpretazione del provvedimento di vincolo ed erronea applicazione degli articoli 136 e 146 d.lgs. 42/2004.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che il vincolo gravante sull’area sia posto a tutela non soltanto della bellezza panoramica dell’area, ma anche dei monumenti storici in essa collocati.
Detto vincolo comporterebbe l’esigenza di preservare le costruzioni (come quelle degli odierni appellanti) che presentano le caratteristiche tipiche dell’edilizia rurale del territorio locale.
Gli appellanti contestano le conclusioni del giudice di primo grado, facendo rilevare che essi non mettono in discussione l’esigenza di tutelare i valori paesaggistici della zona, ma si dolgono dell’assenza delle ragioni tecnico-giuridiche ostative alla realizzazione dell’intervento proposto, in quanto il provvedimento impugnato si fonderebbe su affermazioni apodittiche, non precedute da un’adeguata analisi della situazione di fatto e non sorrette da idonee valutazioni di natura tecnica.
In altri termini, i ricorrenti avevano contestato proprio l’inattendibilità tecnico-scientifica delle valutazioni espresse dalla Soprintendenza di Verona e l’assenza di una istruttoria adeguata, nonché l’impiego di criteri di giudizio manifestamente irragionevoli.
La Soprintendenza ha ritenuto che l’intervento di ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione con leggero allargamento della sagoma e riduzione di un piano del fabbricato esistente, fosse in contrasto con la tutela del bene culturale costituito dal vicino cimitero militare; inoltre il nuovo fabbricato:
a) altererebbe la trama edilizia e il disegno del territorio;
b) modificherebbe la diversità volumetrica dell’edificio esistente, che costituisce una caratteristica precipua della conformazione dei complessi rurali;
c) altererebbe in maniera negativa l’equilibrio raggiunto dal tessuto costruttivo dell’ambito tutelato;
d) genererebbe una modifica sostanziale di carattere morfologico e volumetrico, impattando direttamente sul prospiciente cimitero;
e) inserirebbe nel contesto ambientale un edificio dai caratteri compositivi e progettuali residenziali;
f) cancellerebbe la parte porticata, che costituisce dal punto di vista dalla composizione architettonica un volume caratterizzante e specifico.
Gli appellanti sostengono che le valutazioni espresse dalla Soprintendenza siano il frutto di errore nella percezione dei fatti e del mancato approfondimento dei contenuti del progetto edilizio.
Fanno rilevare che l’intervento edilizio progettato presenta un volume inferiore rispetto a quello dei fabbricati attualmente esistenti e la porzione di edificio da demolire (definita come “porticata”) non è un portico, ma un’entrata ad arco.
Il giudice di primo grado sarebbe incorso nell’errore di ritenere che l’edificio dei ricorrenti sia collocato nelle vicinanze (oltre che del cimitero di guerra) anche al complesso del Forte San Procolo, che, invece, è lontano e non visibile dalla corte, perché nascosto dal grande complesso commerciale-direzionale posto nelle vicinanze.
Sotto il profilo del difetto di istruttoria, evidenziano che il provvedimento impugnato non contiene alcun accenno alle caratteristiche architettoniche dell’edifico esistente, né a quelle dell’edificio progettato, ma formula valutazioni negative sull’intervento progettato, sulla base di affermazioni generiche e immotivate.
Dal difetto di istruttoria conseguirebbe anche una carenza di motivazione, costituita da affermazioni apodittiche e prive di dimostrazione tecnica.
Nell’atto impugnato la Soprintendenza non avrebbe descritto la trama edilizia esistente (che assume alterata dall’intervento edilizio proposto), né avrebbe indicato gli elementi lesivi dell’equilibrio del tessuto costruttivo.
Nel respingere il ricorso per motivi aggiunti, il giudice di primo grado non avrebbe indicato le ragioni per le quali il nuovo fabbricato non presenta le caratteristiche di una costruzione tradizionale dell’edilizia rurale; il solo generico riferimento all’entità e all’articolazione del volume ricostruito, peraltro di quantità inferiore all’esistente, non spiega perché il nuovo fabbricato dovrebbe “impattare” negativamente sul cimitero austriaco.
Gli appellanti evidenziano inoltre che la Soprintendenza ha ritenuto in contrasto con le esigenze di tutela del paesaggio i caratteri compositivi e progettuali, perché spiccatamente residenziali, senza che tale valutazione negativa abbia tenuto conto del fatto che anche l’edificio oggetto dell’intervento di ristrutturazione ha destinazione residenziale e le caratteristiche architettoniche dell’edificio da realizzare riprodurrebbero la tipologia e gli stilemi di quello esistente.
A giudizio degli appellanti, sarebbe incomprensibile la ragione per la quale l’intervento progettato sia stato ritenuto in contrasto con i principi di tutela del bene culturale costituito dal cimitero militare austriaco.
La riduzione a due piani renderebbe più visibile e godibile anche il terreno aperto, che lo stesso decreto di vincolo intende tutelare per favorire la vista del fiume Adige.
Non sarebbe stata indicata dalla Amministrazione la ragione per la quale la tutela del paesaggio “tradizionale” dovrebbe comportare la conservazione integrale di un edificio in pessime condizioni di stabilità e impedire il suo rifacimento con modalità compatibili con le caratteristiche tradizionali degli altri edifici esistenti in loco .
La pretesa di conservazione del complesso immobiliare sarebbe illegittima, perché non coerente con l’interesse pubblico sotteso al decreto di vincolo e inutilmente gravosa per la proprietà degli appellanti.
3.2. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti deducono: travisamento dei fatti; erronea valutazione degli effetti dell’accoglimento del terzo motivo d’impugnazione.
Il giudice di primo grado, pur respingendo il ricorso per motivi aggiunti, ha accolto il terzo motivo d’impugnazione, con il quale i ricorrenti avevano eccepito la mancata o erronea valutazione delle precarie condizioni statiche del fabbricato, accertate nella perizia tecnica giurata versata in atti, la cui attendibilità è stata confermata dalla successiva perizia che ha dato conto dell’intervenuto crollo parziale del tetto.
La decisione avrebbe, quindi, dovuto indurre il T.a.r. Veneto ad annullare il provvedimento impugnato perché la stessa Soprintendenza ha illegittimamente disconosciuto la sussistenza di una condizione che le avrebbe consentito di condividere la demolizione dell’edificio.
Nel provvedimento impugnato, la Soprintendenza dichiara: “ La logica della demolizione dell’edificio pre 1945 può essere condivisa solo in condizioni di degrado strutturale accertato, ovvero con porzioni crollate e struttura non consolidabile con sistemi e tecniche ordinari ”.
Nel corso del giudizio sarebbe stata data dimostrazione sia dell’impossibilità di consolidamento delle strutture esistenti, sia del loro crollo parziale.
La sussistenza di tale condizione avrebbe dovuto comportare l’annullamento del provvedimento impugnato, per eccesso di potere, sotto il profilo dell’errore nella valutazione dei suoi presupposti di fatto e per carenza di motivazione.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Verona, riassumendo i termini della questione dedotta in giudizio.
5. Si è costituito in giudizio anche il Ministero della Cultura.
6. Nel giudizio di primo grado, dopo la proposizione del ricorso per motivi aggiunti, il Ministero della Cultura ha depositato una relazione della Soprintendenza, nella quale viene rappresentato quanto segue.
Con riguardo al dedotto eccesso di potere, per travisamento e per errore nei presupposti di fatto e di diritto nonché per difetto di motivazione ed erronea applicazione della deliberazione regionale di vincolo, la Soprintendenza sostiene che i ricorrenti abbiano travisano la motivazione contenuta nel provvedimento negativo nonché nel preavviso di rigetto.
La Soprintendenza ha evidenziato che il valore tutelato è tutta l’area su cui viene apposto il vincolo, ai sensi della lettera c) dell’art. 136 d.lgs. 42/2004; in altri termini, non verrebbe tutelato il singolo elemento (quale il cimitero austriaco o il tiro a segno), ma la particolare conformazione del territorio che connette tra loro questi particolari punti di interesse.
Nel parere negativo si è evidenziato: “ Gli immobili oggetto dell’intervento si trovano a confine con il Cimitero Austriaco e in diretta relazione visiva con lo stesso, costituendo essi stessi parte di quel contesto a cui è riconosciuto il valore estetico tradizionale a cui si riferisce espressamente il provvedimento di tutela ”.
Con riguardo al dedotto eccesso di potere, per travisamento, carenza di istruttoria e di motivazione, la Soprintendenza ha evidenziato che la demolizione dell’esistente e la sostituzione con un nuovo edificio di forma e volumetria diverse va valutata alla stregua di una nuova edificazione, che comporta a tutti gli effetti una doppia incidenza sul territorio tutelato, dato che, da una parte, elimina un elemento storicizzato e, dall’altra, ne impone uno del tutto nuovo.
Ha evidenziato che nel caso di specie non troverebbe applicazione la modifica di cui al comma 5 bis dell'art. 28 d.l. 17/22, in quanto tale previsione (che parifica le demolizioni a ristrutturazioni mediante demolizioni e ricostruzione anche non fedele) è da ritenersi limitata alle aree tutelate ai sensi dell’art 142 d.lgs. 42/2004, ma non si applicherebbe agli immobili vincolati, di cui alla parte II del codice dell’ambiente e alle aree e agli immobili soggetti al vincolo di cui all’art. 136 d.lgs. 42/2004 e al vincolo paesaggistico in genere.
Ha evidenziato che i ricorrenti non hanno mai preso in considerazione la possibilità del consolidamento e che la tutela del paesaggio passa anche per la conservazione dei caratteri edilizi storici e tradizionali, mentre la demolizione costituisce l’ extrema ratio .
Ha evidenziato che nel parere negativo ci si è ampiamente soffermati sull’individuazione degli elementi e delle caratteristiche della nuova costruzione, confrontandoli con quelli della costruzione che verrebbe demolita.
In primo luogo, è stato evidenziato che la demolizione dell’edificio esistente e la nuova edificazione andrebbero a snaturare il complesso edilizio, che è costituito da un aggregato a corte, la cui diversità volumetrica è una caratteristica precipua della conformazione degli complessi rurali (la corte rurale si crea per successive stratificazioni architettoniche, che ne determinano il caratteristico aspetto tradizionale e che sono dovute alle primarie esigenze di conduzione dei fondi).
In un contesto di tipo extra-urbano l’inserimento di un edificio dai caratteri compositivi e progettuali residenziali (come quello proposto dai ricorrenti) comporterebbe una trasformazione del paesaggio che oblitera le peculiarità e i connotati percettivi, estetici e culturali dell’edificato di tipo tradizionale agrario.
Il nuovo edificato non sarebbe in sintonia con il paesaggio agrario.
In secondo luogo, è stato evidenziato l’impatto del fronte dell’edificio prospiciente al Cimitero austriaco.
In terzo luogo, il nuovo volume cancellerebbe anche l’arcata che costituisce, dal punto di vista della composizione architettonica, un elemento caratterizzante e specifico dell’edificio.
L’edificio proposto in sostituzione, infatti, sarebbe “ un casone anonimo, rigidamente composto da un parallelepipedo e aperture standardizzate ”.
L’abbassamento delle quote in altezza sarebbe solo il risultato di un ampliamento planimetrico al fine di non eccedere la volumetria disponibile.
Con riguardo all’eccesso di potere, per carenza di istruttoria; violazione dell’art. 1, comma 2-bis, della l. 241/1990, la Soprintendenza evidenzia che la relazione dell’ing. CA non presenta alcuna prova di saggi di fondazione, né un’analisi del quadro fessurativo da cedimenti fondazionali. Le caratteristiche che determinerebbero la pericolosità dell’edificio sono descritte in modo superficiale e generico, e in sé risultano tipiche dell’edilizia rurale preindustriale.
Con riguardo all’eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, le doglianze sarebbero generiche; la Soprintendenza evidenzia che non si è mai inteso negare in via assoluta e preconcetta l’ammissibilità dei pannelli solari, tanto che è stata data specifica indicazione di soluzioni alternative meno impattanti che utilizzano tecnologie maggiormente compatibili con l’ambiente.
7. Con ordinanza collegiale n. 7178/2024, questa Sezione ha disposto l’esecuzione di alcuni approfondimenti istruttori, attraverso il ricorso alla verificazione tecnica; in particolare, è stato nominato quale verificatore il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Verona, con facoltà di delega ad altro Ingegnere iscritto all’Albo degli Ingegneri di Verona, in possesso dell’esperienza e delle competenze tecniche necessarie per l’espletamento del predetto incarico, affidandogli il compito di produrre in giudizio una dettagliata relazione, nella quale, previa verifica dello stato dei fabbricati degli appellanti e dell’area sulla quale essi insistono, venissero chiariti i seguenti aspetti:
“ a) venga verificata la presenza di fondazioni nelle costruzioni attualmente esistenti (anche, se del caso, attraverso saggi di fondazione), la loro stabilità sotto il profilo strutturale e venga compiuta un’analisi precisa del quadro fessurativo presente nei predetti fabbricati;
b) venga indagata e adeguatamente verificata la possibilità di consolidamento statico dei fabbricati attualmente esistenti;
c) venga illustrato il contesto ambientale nel quale gli attuali fabbricati sono inseriti e l’impatto che verosimilmente la nuova costruzione prevista nel progetto edilizio presentato dagli appellanti avrebbe rispetto al predetto contesto ambientale e, in particolare, rispetto al confinante cimitero militare austriaco ”.
8. In data 14 gennaio 2025 il verificatore delegato ha depositato la relazione di verificazione.
9. Con memoria depositata in data 27 marzo 2025, riportandosi alle conclusioni della verificazione, gli appellanti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso in appello.
10. All’udienza pubblica del 29 aprile 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
11. L’oggetto del presente giudizio concerne l’ammissibilità in zona paesaggisticamente vincolata di un intervento di ristrutturazione edilizia, mediante demolizione di vecchie costruzioni e ricostruzione di nuovi edifici, con leggero allargamento della sagoma e riduzione dell’altezza dei fabbricati preesistenti.
In sintesi, la Soprintendenza ha contestato l’ammissibilità dell’intervento edilizio proposto dagli odierni appellanti, per le seguenti ragioni:
a) non sarebbe stato data dimostrazione della fatiscenza del fabbricato (l’assenza di fondazioni sarebbe stata dichiarata, ma non comprovata con saggi di fondazione; non vi sarebbe un’analisi precisa del quadro fessurativo):
b) non sarebbe stata indagata adeguatamente la possibilità di consolidamento statico del fabbricato;
c) gli edifici da realizzare in sostituzione di quelli da demolire non sarebbero coerente con il contesto agrario e presenterebbero le caratteristiche proprie della edilizia residenziale;
d) la nuova costruzione impatterebbe negativamente sul confinante cimitero militare austriaco.
12. In relazione alle diverse prospettazioni delle parti, sotto il profilo fattuale, questa Sezione ha ritenuto necessario procedere ad alcuni approfondimenti istruttori.
Nella relazione finale di verificazione depositata in giudizio, il verificatore ha formulato le seguenti conclusioni.
Con riguardo al primo quesito, il verificatore ha attestato che almeno per due costruzioni le fondazioni sono sottodimensionate, se non addirittura assenti e comunque da integrare e consolidare; si riscontra inoltre in alcuni dei fabbricati la presenza di fessurazioni.
Con riguardo al secondo quesito, in relazione a due degli edifici esistenti, si evidenzia che gli interventi di consolidamento e miglioramento consistono “ nel consolidamento e nella sottomurazione delle fondazioni; nella bonifica delle murature esistenti tramite placcaggi o imbragature; nella interconnessione dei muri portanti con i medesimi sistemi; nella realizzazione di nuovi orizzontamenti (preferibilmente metallici) adeguatamente ancorati alle strutture portanti ”.
Il verificatore quindi ha accertato che almeno due dei fabbricati da demolire presentano significativi problemi strutturali, con fondazioni inadeguate o inesistenti e un quadro fessurativo significativo.
Dalla verificazione è risultata quindi confermata la tesi degli appellanti relativa alla difficile sostenibilità (sia sotto il profilo tecnico, che sotto quello economico) del recupero dell’esistente attraverso gli interventi di consolidamento statico prospettati dalla Soprintendenza.
Con riguardo ai profili relativi alla tutela paesaggistica, il verificatore, in risposta al terzo quesito, ha evidenziato quanto segue:
“ Si sono prese in esame le motivazioni, sulla cui base la Regione Veneto ha deliberato di apporre il vincolo ambientale paesaggistico, che consistono principalmente nella presenza, nella fruibilità e nella visibilità di tre monumenti (Forte San Procolo, Cimitero austroungarico, Tiro a segno nazionale) e sulla presenza di ampi campi aperti che consentono ampi coni visivi sia verso il fiume che verso le colline.
Tenuto conto della sostanziale invarianza tra la volumetria da demolire (edifici da uno a tre piani) e quella di cui si propone la costruzione (di altezza di due piani, in conformità alla normativa comunale vigente); della posizione della nuova costruzione, non direttamente prospiciente il cimitero austroungarico; dell'indifferenza di tale costruzione rispetto ai coni visivi permessi dalla presenza degli ampi campi aperti esistenti, si è ritenuto che "verosimilmente" una nuova costruzione, così caratterizzata, non altera la situazione esistente, per quanto riguarda gli aspetti fondamentali che hanno motivato il vincolo, sopra richiamati.
Peraltro, tenuto conto anche delle valutazioni negative della Soprintendenza in merito alla soluzione architettonica proposta dagli appellanti, si è ritenuto opportuno osservare, che, in ogni caso, un'eventuale nuova edificazione debba rispettare la ratio della norma urbanistica vigente in zona, prevedendo il rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche del complesso degli edifici esistenti che, seppure in parte, non vengono interessati dall'intervento proposto dagli appellanti ”.
Sulla base delle considerazioni svolte dal verificatore, le ragioni opposte dalla Amministrazione alla realizzazione dell’intervento edilizio non risultano supportate da elementi fattuali idonei a giustificare il diniego opposto alla realizzazione dell’intervento edilizio proposto dagli appellanti.
Ritiene conseguentemente il Collegio che il ricorso vada accolto in quanto, da un lato, lo stato dei fabbricati attualmente esistenti non è agevolmente recuperabile sotto il profilo edilizio con un intervento di risanamento statico, dall’altro, il progetto presentato dagli appellanti non risulta avere un impatto significativo sul piano paesaggistico rispetto alla situazione preesistente, tenendo conto della sostanziale invarianza tra la volumetria degli edifici da realizzare rispetto a quelli da demolire, della posizione della nuova costruzione, non direttamente prospiciente il cimitero austroungarico, e dell’indifferenza di tale costruzione rispetto ai coni visivi consentiti dalla presenza degli ampi campi aperti esistenti.
Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, assorbita ogni altra censura, il ricorso di primo grado deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati (per difetto di motivazione e di istruttoria), facendo tuttavia salvi i successivi provvedimenti della Amministrazione, anche sotto il profilo della indicazione di prescrizioni dirette ad individuare le caratteristiche cui le nuove costruzioni debbono conformarsi, per salvaguardare sotto il profilo morfologico e tipologico il contesto ambientale in cui dovranno essere inserite.
13. La peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio giustifica nondimeno la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Con riguardo alle spese di verificazione, il verificatore ha depositato un’istanza di liquidazione dei compensi per l’incarico svolto, nella quale vengono quantificate in € 1.578,00 (millecinquecentosettantotto/00), oltre Iva, le spese sostenute per scavi e saggi per verificare lo stato delle fondazioni e della muratura, e in € 9.851,73 (novemilaottocentocinquantuno/73), oltre accessori di legge, l’onorario per la verificazione svolta.
Ritiene il Collegio che le spese di verificazione siano congrue e debbano essere poste (in parti uguali) a carico sia degli appellanti che del Ministero della Cultura, in quanto, da un lato, la relazione tecnica prodotta dagli appellanti in sede procedimentale risultava carente (non contenendo indicazione in relazione ai saggi di fondazione e al quadro fessurativo), dall’altro, anche l’istruttoria effettuata dalla Soprintendenza risulta carente in relazione ai profili sopra evidenziati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti impugnati, facendo salvi tuttavia i successivi provvedimenti della Amministrazione.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Condanna, in parti uguali, gli appellanti (in solido) e il Ministero della Cultura al pagamento delle spese di verificazione, come da richiesta presentata dal verificatore (€ 1.578,00, oltre Iva, per le spese sostenute per scavi e saggi; € 9.851,73, oltre accessori di legge, per l’onorario del verificatore).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
IG Furno, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO