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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 3081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3081 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31739/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
Visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio delle note scritte.
Viste le note depositate.
Considerato che sono state precisate le conclusioni.
Pronuncia la seguente sentenza.
Roma, 27 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
N. R.G. 31739/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 31739/2020 del Ruolo Generale, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Scerpa, come in atti. Parte_1
E
Avv. Cristiancesare Stefanucci, difensore di sé stesso, come in atti.
CONCLUSIONI
pagina1 di 3 Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio l'Avv. Stefanucci chiedendo annullarsi il decreto ingiuntivo Parte_1
(NRG 11117/2020) emesso in favore di quest'ultimo dal Tribunale di Roma per la somma di euro
208,75, a titolo di rimborso della tassa di registrazione relativa all'ordinanza di assegnazione pronunciata dal Giudice dell'esecuzione.
Assumeva che fosse competente il Giudice di pace e di aver pagato la somma prima dell'Avv.
Stefanucci il quale non aveva pertanto interesse ad agire.
Si costituiva la parte opposta eccependo l'inammissibilità della domanda e chiedendone il rigetto.
L'Avv. Stefanucci ha rappresentato che nel corso del giudizio ha pagato l'importo Parte_1
del decreto ingiuntivo (cfr. note scritte).
Ne deriva che esso deve essere revocato dichiarandosi la cessazione della materia del contendere
(Cass., n. 13085 del 2008).
In base al principio della soccombenza virtuale le spese devono porsi a carico dell'Avv. Stefanucci.
Infatti l'eccezione di incompetenza sollevata da è infondata posto che la Parte_1
controversia in oggetto non rientra nell'ambito della competenza del Giudice di pace come stabilita dalla legge (art. 7 c.p.c.). non si è costituita tardivamente (art. 165 c.p.c.) come eccepito a sua volta dalla parte Parte_1
opposta risultando dallo storico del fascicolo l'annotazione di cancelleria “Telematico – inviato il
18.6.2020” mentre la citazione è stata notificata il 17.6.2020.
Nel merito deve rilevarsi che ha pagato all' l'importo della Parte_1 Controparte_1
tassa il 4.2.2020 e quindi prima del pagamento dell'Avv. Stefanucci e del ricorso per decreto ingiuntivo da quest'ultimo proposto (13.2.2020) del quale pertanto risultano insussistenti i presupposti.
Inoltre, Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 15447 del
2020; Cass., n 7231 del 2022) laddove il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito al debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonché delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell'art. 95 cod. proc. civ., sicché esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato;
di conseguenza, sussiste difetto di interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere pagina2 di 3 contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest'ultimo, in sede esecutiva.
Nel caso in esame il Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 3.3.2017 (RGE 8387/2016) ha assegnato all'Avv. Stefanucci la somma di euro 760,64, oltre agli importi purchè documentati relativi alle spese vive di registrazione.
Quindi il Giudice dell'esecuzione ha disposto il pagamento delle spese di registrazione relative al provvedimento di assegnazione.
Pertanto, il ricorrente doveva rivolgere la propria pretesa nei confronti del terzo pignorato, non avendone né dedotto né provato la vana escussione o l'incapienza.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'Avv. Stefanucci al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 420,00, per compensi, oltre accessori come dovuti per legge.
Roma, 27 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
Visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio delle note scritte.
Viste le note depositate.
Considerato che sono state precisate le conclusioni.
Pronuncia la seguente sentenza.
Roma, 27 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
N. R.G. 31739/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 31739/2020 del Ruolo Generale, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Scerpa, come in atti. Parte_1
E
Avv. Cristiancesare Stefanucci, difensore di sé stesso, come in atti.
CONCLUSIONI
pagina1 di 3 Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio l'Avv. Stefanucci chiedendo annullarsi il decreto ingiuntivo Parte_1
(NRG 11117/2020) emesso in favore di quest'ultimo dal Tribunale di Roma per la somma di euro
208,75, a titolo di rimborso della tassa di registrazione relativa all'ordinanza di assegnazione pronunciata dal Giudice dell'esecuzione.
Assumeva che fosse competente il Giudice di pace e di aver pagato la somma prima dell'Avv.
Stefanucci il quale non aveva pertanto interesse ad agire.
Si costituiva la parte opposta eccependo l'inammissibilità della domanda e chiedendone il rigetto.
L'Avv. Stefanucci ha rappresentato che nel corso del giudizio ha pagato l'importo Parte_1
del decreto ingiuntivo (cfr. note scritte).
Ne deriva che esso deve essere revocato dichiarandosi la cessazione della materia del contendere
(Cass., n. 13085 del 2008).
In base al principio della soccombenza virtuale le spese devono porsi a carico dell'Avv. Stefanucci.
Infatti l'eccezione di incompetenza sollevata da è infondata posto che la Parte_1
controversia in oggetto non rientra nell'ambito della competenza del Giudice di pace come stabilita dalla legge (art. 7 c.p.c.). non si è costituita tardivamente (art. 165 c.p.c.) come eccepito a sua volta dalla parte Parte_1
opposta risultando dallo storico del fascicolo l'annotazione di cancelleria “Telematico – inviato il
18.6.2020” mentre la citazione è stata notificata il 17.6.2020.
Nel merito deve rilevarsi che ha pagato all' l'importo della Parte_1 Controparte_1
tassa il 4.2.2020 e quindi prima del pagamento dell'Avv. Stefanucci e del ricorso per decreto ingiuntivo da quest'ultimo proposto (13.2.2020) del quale pertanto risultano insussistenti i presupposti.
Inoltre, Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 15447 del
2020; Cass., n 7231 del 2022) laddove il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito al debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonché delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell'art. 95 cod. proc. civ., sicché esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato;
di conseguenza, sussiste difetto di interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere pagina2 di 3 contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest'ultimo, in sede esecutiva.
Nel caso in esame il Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 3.3.2017 (RGE 8387/2016) ha assegnato all'Avv. Stefanucci la somma di euro 760,64, oltre agli importi purchè documentati relativi alle spese vive di registrazione.
Quindi il Giudice dell'esecuzione ha disposto il pagamento delle spese di registrazione relative al provvedimento di assegnazione.
Pertanto, il ricorrente doveva rivolgere la propria pretesa nei confronti del terzo pignorato, non avendone né dedotto né provato la vana escussione o l'incapienza.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'Avv. Stefanucci al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 420,00, per compensi, oltre accessori come dovuti per legge.
Roma, 27 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3