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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 5331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5331 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, I Sezione lavoro e previdenza, nella persona del giudice designato dott.ssa Simona
D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 13721 /2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] ( c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PO (NA) alla via Diaz n. 58, presso lo studio dell'avv. Stefano Palomba (c.f. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;
-RICORRENTE-
CONTRO
:
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma (RM), Controparte_1
(CF in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avvocato CARMEN MOSCARIELLO (C.F. ) in virtù di procura generale alle liti a C.F._3 rogito notaio in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio n ROMA rep. N. Persona_1
37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi, 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell'Istituto;
-RESISTENTE-
OGGETTO: Opposizione ad ATP
NI: Come in atti e verbali di causa.
_________________________________
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11-06-2024 parte ricorrente in epigrafe ha esposto: che in data 04/04/2022 inoltrava domanda amministrativa per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità ex lege 222/84; che riceveva comunicazione di reiezione della domanda amministrativa per non sussistenza del requisito CP_ sanitario;
che, pertanto, inoltrava ricorso al Comitato Provinciale in data 22/06/2022, ritenendo di versare nelle condizioni di salute per continuare a beneficiare della pensione ordinaria di inabilità essendo affetta dalle patologie certificate e specificamente illustrate nel ricorso;
che, instaurato il procedimento ex art. 445-bis c.p.c. e recante n.r.g. 22343/2022 e nominato, quale CTU, il dott. , questi Persona_2 inoltrava bozza dell'elaborato nella quale concludeva per la non sussistenza del requisito sanitario , in seguito depositava definitivamente l'elaborato in cancelleria, negando il requisito sanitario;
che in data 24/05/2024 il Tribunale inviava comunicazione per il dissenso e che veniva depositato in data 10/06/2024 contestando le conclusioni della citata CTU e rassegnando le seguenti conclusioni:
a) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità ex lege 222/84 dalla domanda amministrativa o da quella che dovesse risultare a seguito di nuova ctu, di cui sin d'ora si chiede la nomina, o in via subordinata convocare a chiarimenti il dott.
chiarimenti in merito alle osservazioni innanzi esposte;
Per_2
CP_ b) Conseguentemente condannare l' al pagamento di tutti i ratei maturati e maturandi a titolo di dell'assegno ordinario d'invalidità ex lege 222/84 dalla domanda amministrativa o da quella che dovesse risultare a seguito di nuova ctu, o da quella che dovesse risultare a seguito di ctu, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
CP_ c) Condannare l' al pagamento di spese, diritti, onorari e spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.;
d) Sentenza esecutiva;
CP_ L' si è costituito in giudizio e ha contestato la domanda chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso è infondato.
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento
è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
Le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale risultano esaustive, logicamente coerenti e, dunque, condivisibili.
In particolare la parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni della CTU, sulla base della documentazione medica prodotta, limitandosi a contestare genericamente la perizia (cfr. Ricorso in opposizione :” Preliminarmente si eccepisce che il CTU esegue una valutazione superficiale del quadro patologico di cui è affetto il ricorrente, difatti egli conclude per la non sussistenza del requisito sanitario. Nello specifico si rivela che l'anamnesi lavorativa è stata raccolta in maniera superficiale senza soffermarsi sulle reali mansioni svolte dal periziando. Appare opportuno evidenziare come nella descrizione dell'esame obiettivo fatto dal ctu non vengono valutate la sensibilità ed i riflessi degli arti , il tono muscolare e la capacità agli sforzi fisici;
Del resto il CTU nulla riferisce in merito alle patologie riscontrate negli anni a danno dell'apparato osteoarticolare, seppur ben documentate dalla certificazione versata in atti”) senza apportare specifiche valutazioni in ordine alla stessa. Sostanzialmente, quindi, parte ricorrente evidenzia le stesse patologie già valutate e le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, in cui si legge:
“DIAGNOSI
Ipertensione arteriosa in compenso farmacologico;
spondiloartrosi, in esiti a remoto intervento per ernia discale L5-S1, all'atto in assenza di rilevante impegno funzionale;
diabete mellito tipo 2 in trattamento insulinico, e buon compenso certificato;
modesta deflessione del tono dell'umore. reattiva a lutto
CONSIDERAZIONI MEDICO - LEGALI
Trattasi di soggetto di anni 58, in complessive buone condizioni generali.
All'atto vi è compenso cardio-respiratorio, normalità neurologica, valida funzione sensoriale, autonomia motoria, buon funzionamento gastro-enterico e renale, assenza di patologia psichica di natura psicotica. La ipertensione e il diabete appaiono sostanzialmente in sufficiente compenso. Non significativa per impedimento funzionale la patologia artrosica.
Non sussistono pertanto limitazioni funzionali determinanti una riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa del R.
NI
, anni 58, da Napoli, è soggetto non invalido, ex legge 222/84.” Parte_1
Sul punto non è superfluo rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali considerata la dichiarazione di cui all'art 152 disp. att.
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP e in tale CP_ procedimento, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell'
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese ai sensi dell'art 152 disp. att. c.p.c.;
CP_
- pone le spese di ctu della fase di atp a carico dell come da separato decreto.
Napoli, 18/06/2025
Il GL
Dott.ssa Simona D'Auria
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, I Sezione lavoro e previdenza, nella persona del giudice designato dott.ssa Simona
D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 13721 /2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] ( c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PO (NA) alla via Diaz n. 58, presso lo studio dell'avv. Stefano Palomba (c.f. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;
-RICORRENTE-
CONTRO
:
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma (RM), Controparte_1
(CF in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avvocato CARMEN MOSCARIELLO (C.F. ) in virtù di procura generale alle liti a C.F._3 rogito notaio in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio n ROMA rep. N. Persona_1
37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi, 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell'Istituto;
-RESISTENTE-
OGGETTO: Opposizione ad ATP
NI: Come in atti e verbali di causa.
_________________________________
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11-06-2024 parte ricorrente in epigrafe ha esposto: che in data 04/04/2022 inoltrava domanda amministrativa per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità ex lege 222/84; che riceveva comunicazione di reiezione della domanda amministrativa per non sussistenza del requisito CP_ sanitario;
che, pertanto, inoltrava ricorso al Comitato Provinciale in data 22/06/2022, ritenendo di versare nelle condizioni di salute per continuare a beneficiare della pensione ordinaria di inabilità essendo affetta dalle patologie certificate e specificamente illustrate nel ricorso;
che, instaurato il procedimento ex art. 445-bis c.p.c. e recante n.r.g. 22343/2022 e nominato, quale CTU, il dott. , questi Persona_2 inoltrava bozza dell'elaborato nella quale concludeva per la non sussistenza del requisito sanitario , in seguito depositava definitivamente l'elaborato in cancelleria, negando il requisito sanitario;
che in data 24/05/2024 il Tribunale inviava comunicazione per il dissenso e che veniva depositato in data 10/06/2024 contestando le conclusioni della citata CTU e rassegnando le seguenti conclusioni:
a) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità ex lege 222/84 dalla domanda amministrativa o da quella che dovesse risultare a seguito di nuova ctu, di cui sin d'ora si chiede la nomina, o in via subordinata convocare a chiarimenti il dott.
chiarimenti in merito alle osservazioni innanzi esposte;
Per_2
CP_ b) Conseguentemente condannare l' al pagamento di tutti i ratei maturati e maturandi a titolo di dell'assegno ordinario d'invalidità ex lege 222/84 dalla domanda amministrativa o da quella che dovesse risultare a seguito di nuova ctu, o da quella che dovesse risultare a seguito di ctu, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
CP_ c) Condannare l' al pagamento di spese, diritti, onorari e spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.;
d) Sentenza esecutiva;
CP_ L' si è costituito in giudizio e ha contestato la domanda chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso è infondato.
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento
è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
Le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale risultano esaustive, logicamente coerenti e, dunque, condivisibili.
In particolare la parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni della CTU, sulla base della documentazione medica prodotta, limitandosi a contestare genericamente la perizia (cfr. Ricorso in opposizione :” Preliminarmente si eccepisce che il CTU esegue una valutazione superficiale del quadro patologico di cui è affetto il ricorrente, difatti egli conclude per la non sussistenza del requisito sanitario. Nello specifico si rivela che l'anamnesi lavorativa è stata raccolta in maniera superficiale senza soffermarsi sulle reali mansioni svolte dal periziando. Appare opportuno evidenziare come nella descrizione dell'esame obiettivo fatto dal ctu non vengono valutate la sensibilità ed i riflessi degli arti , il tono muscolare e la capacità agli sforzi fisici;
Del resto il CTU nulla riferisce in merito alle patologie riscontrate negli anni a danno dell'apparato osteoarticolare, seppur ben documentate dalla certificazione versata in atti”) senza apportare specifiche valutazioni in ordine alla stessa. Sostanzialmente, quindi, parte ricorrente evidenzia le stesse patologie già valutate e le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, in cui si legge:
“DIAGNOSI
Ipertensione arteriosa in compenso farmacologico;
spondiloartrosi, in esiti a remoto intervento per ernia discale L5-S1, all'atto in assenza di rilevante impegno funzionale;
diabete mellito tipo 2 in trattamento insulinico, e buon compenso certificato;
modesta deflessione del tono dell'umore. reattiva a lutto
CONSIDERAZIONI MEDICO - LEGALI
Trattasi di soggetto di anni 58, in complessive buone condizioni generali.
All'atto vi è compenso cardio-respiratorio, normalità neurologica, valida funzione sensoriale, autonomia motoria, buon funzionamento gastro-enterico e renale, assenza di patologia psichica di natura psicotica. La ipertensione e il diabete appaiono sostanzialmente in sufficiente compenso. Non significativa per impedimento funzionale la patologia artrosica.
Non sussistono pertanto limitazioni funzionali determinanti una riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa del R.
NI
, anni 58, da Napoli, è soggetto non invalido, ex legge 222/84.” Parte_1
Sul punto non è superfluo rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali considerata la dichiarazione di cui all'art 152 disp. att.
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP e in tale CP_ procedimento, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell'
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese ai sensi dell'art 152 disp. att. c.p.c.;
CP_
- pone le spese di ctu della fase di atp a carico dell come da separato decreto.
Napoli, 18/06/2025
Il GL
Dott.ssa Simona D'Auria