Sentenza 7 luglio 1999
Massime • 1
In tema di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità alla carica di Sindaco, in virtù del combinato disposto del dPR 579/60 (come modificato dalla legge 1147/66), della legge regionale siciliana 7/92 (il cui art. 20 prevede che il sindaco non fa parte del consiglio comunale) e della legge regionale siciliana 31/86, il ricorso (proposto ai sensi dell'art. 9 bis comma terzo del detto dPR 570/60) di un elettore per la dichiarazione di incompatibilità del Sindaco di un comune siciliano eletto a suffragio universale e diretto deve essere notificato, oltre che al Sindaco eletto, non già al sindaco stesso "in qualità di Presidente del consiglio comunale", ovvero "al Consiglio comunale", bensì alla sezione provinciale del Comitato di controllo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/1999, n. 7061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7061 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA, relatore - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 17487 del Ruolo Affari Civili per l'anno 1998, proposto da
LL GO, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Villini n. 4, presso lo studio dell'avvocato Arturo Antonucci, rappresentato dall'avvocato Nazareno Saitta in virtù di procura speciale a margine del ricorso e dallo stesso difeso,
ricorrente contro
BA LO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Principe Amedeo n. 126, presso lo studio dell'avvocato Paolo D'Elia, rappresentato dall'avvocato Paolo Turiano Mantica in virtù di procura speciale a margine del controricorso e dallo stesso difeso, controricorrente e contro
COMUNE DI FORZA D'AGRÒ
intimato e contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO Di MESSINA, intimato nonché sul ricorso iscritto al n. 18789 del Ruolo Affari Civili per l'anno 1998, proposto da BA LO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Principe Amedeo n. 126, presso lo studio dell'avvocato Paolo D'Elia, rappresentato dall'avvocato Paolo Turiano Mantica in virtù di procura speciale a margine del controricorso e dallo stesso difeso,
ricorrente incidentale contro
LL GO, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Villini n. 4, presso lo studio dell'avvocato Arturo Antonucci, rappresentato dall'avvocato Nazareno Saitta in virtù di procura speciale a margine del ricorso e dallo stesso difeso, intimato e contro
COMUNE DI FORZA D'AGRÒ
intimato e contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA,
intimato avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 342 del 29 settembre 1998. Udita, nella pubblica udienza del 24 marzo 1999, la relazione del Consigliere dottor Giovanni Olla;
udito, per il ricorrente, l'avvocato Antonucci;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'avvocato Turiano;
udito, per il Pubblico Ministero, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione dottor Dario Cafiero, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, con cassazione con rinvio ed assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- A seguito delle elezioni svoltesi il 30 novembre 1997, il candidato LO MB fu proclamato Sindaco del Comune di RZ d'GR in provincia di Messina.
L'elezione del MB fu convalidata dalla Sezione Provinciale di Messina del Comitato Regionale di controllo - procedente ai sensi dell'art. 11 comma 3 L. Reg. Sicilia 26 agosto 1992 n.
7 - con delibera assunta nella riunione del 2 dicembre 1997 e messa in pubblicazione a far data dal 5 dicembre 1997.
2.- Con ricorso depositato l'11 febbraio 1998, l'elettore AG TT - dichiarando di agire ai sensi degli artt. 9 e ss. D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 come modificato dalla L. 23 dicembre 1966 n. 1147 - chiese al Tribunale di Messina di dichiarare la decadenza del predetto LO MB dalla carica di Sindaco, atteso che lo stesso si trovava in istato di ineleggibilità o, comunque, di incompatibilità ai sensi dell'art. 10 nn. 4 e 6 L. Reg. Sicilia 24 giugno 1986 n. 3: infatti, alla data delle elezioni, ma anche a quella del ricorso, era pendente davanti al Tribunale di Messina una lite tra esso MB ed il Comune di RZ d'GR. Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione furono ritualmente notificati al MB;
furono altresì notificati al Comune di RZ d'GR, al Presidente del Consiglio comunale ed al Pubblico Ministero.
Il MB non presentò il controricorso previsto dall'art. 82 c. 4 D.P.R. n. 570/1960 e successive modificazioni, ma comparve all'udienza fissata e resistette all'impugnazione deducendo che, in ogni caso, la situazione di ineleggibilità o di incompatibilità era venuta meno in quanto tra lui ed il Comune di RZ d'GR non esisteva più alcuna controversia.
Il Tribunale adito, pronunciando con sentenza 21 maggio 1998, rigettò l'impugnazione.
3.- Il TT propose gravame in secondo grado davanti alla Corte d'appello di Messina con ricorso depositato l'8 luglio 1998. L'appellato resistette al gravame con controricorso depositato il 30 luglio 1998. In quest'atto difensivo eccepì, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio in primo grado in quanto proposto dopo la scadenza del termine fissato dall'art. 82 comma 1 D.P.R. n. 570/1960 e successive modificazioni.
La Corte territoriale, decidendo con sentenza 21-28 settembre 1998, ha accolto la difesa pregiudiziale del MB ed ha dichiarato l'improcedibilità dell'impugnazione originaria, riformando in tale senso la statuizione di rigetto nel merito del Tribunale di Messina;
ha altresì disposto la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
La Corte del merito ha così argomentato.
- Non sussiste alcuna preclusione all'esame della questione relativa alla decadenza del TT dall'azione avente ad oggetto l'ineleggibilità del MB, nonostante che la stessa sia stata proposta solo nel controricorso in appello. Tanto, per un triplice ordine di ragioni: perché si tratta di una questione rilevabile d'ufficio; perché, di fatto, coi controricorso il MB aveva proposto anche un appello incidentale, come si deve dedurre dalla circostanza che con quell'atto ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado e la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario;
e perché, comunque, la formulazione da parte dell'appellato delle proprie eccezioni nei confronti della pretesa dell'appellante non è subordinata alla proposizione di un appello incidentale e può essere effettuata sino all'udienza di precisazione delle conclusioni.
- In ordine a tale questione emerge:
a) che a mente del combinato disposto dell'art. 14 L. Reg. Sicilia 24 giugno 1986 n. 816 e 82 D.P.R. n. 570/1960 e successive modificazioni, anche nell'ambito della Regione siciliana, i ricorsi in sede giurisdizionale in tema di ineleggibilità - originaria o sopravvenuta - dei consiglieri comunali devono essere proposti, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione della delibera del Consiglio comunale in ordine alla relativa questione;
b) che la successiva L. Reg. Sicilia 26 aprile 1992 n. 6 ha attribuito alla Sezione provinciale del Comitato Regionale di controllo la competenza in ordine alla fase amministrativa delle questioni in tema di ineleggibilità e di incompatibilità del Sindaco eletto (come nella specie) a suffragio popolare, ma ha tenuto ferma, per il resto, la disciplina in tema di termini e di procedure sulla questione, fissata nel richiamato art. 14 L. Reg. Sicilia n.31/1986;
c) che, di conseguenza - sempre nell'ambito della Regione Sicilia - l'azione davanti al giudice ordinario finalizzata alla declaratoria di ineleggibilità o di decadenza di un Sindaco eletto direttamente, deve essere preceduta dalla fase amministrativa in ordine alla relativa questione davanti alla Sezione provinciale del Comitato Regionale di controllo, e deve essere proposta entra trenta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione della relativa delibera.
- Alla stregua di questi principi, il ricorso originario del TT è effettivamente tardivo in quanto è stato depositato solo l'11 febbraio 1998, laddove la delibera della Sezione Provinciale di Messina del CO.RE.CO. che ha convalidato l'elezione del MB "è stata posta in pubblicazione a far tempo dal 5 dicembre 1987, [sicché] la data finale di pubblicazione ha avuto termine il 20 dicembre 1987".
4.- AG TT ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi di annullamento.
L'intimato LO MB resiste con controricorso e propone ricorso incidentale prospettante un unico motivo.
L'intimato Comune di RZ d'GR, non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- A norma dell'art. 335 Cod. proc. civ. si deve disporre la riunione dei ricorsi proposti, in via principale, da AG TT e, in via incidentale, da LO MB, in quanto diretti avverso la medesima sentenza.
2.11.- Nelle elezioni svoltesi il 30 novembre 1997 LO MB è stato eletto sindaco del Comune di RZ d'GR a suffragio universale e diretto, secondo la disciplina fissata nella Legge della Regione Sicilia (dotata di potestà legislativa autonoma in materia di ordinamento degli enti locali in forza dell'art. 15 del suo Statuto) 26 agosto 1992 n. 7 contenente, appunto, "Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco".
Per quel che rileva ai fini del presente giudizio, in forza di quella fonte normativa:
- il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune (art. 1);
- nei confronti del Sindaco così eletto, "restano ferme le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di Sindaco" (art. 2 comma 2), ossia quelle previste nella L. Reg. Sicilia 24 giugno 1986 n. 31;
- "le operazioni di convalida dell'eletto competono alla Sezione provinciale del Comitato regionale di controllo, che si pronuncia in via amministrativa, anche su eventuali ipotesi di incompatibilità, nell'osservanza dei termini e delle procedure di cui all'art. 14 della l.r. 31/1986", mentre "restano esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle vigenti disposizioni" (art. 11 comma 3);
- il Sindaco non fa parte del Consiglio comunale (arg. in particolare dall'art. 20 comma 3);
- il Consiglio ha un presidente nominato nel suo seno (art. 19) che, pertanto, non può essere il Sindaco.
2.2.- Ora, dalla disposizione dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 11 per la quale in ordine alle questioni in tema di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità restano esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dall'ordinamento statale, discende direttamente che anche nell'ambito dell'ordinamento locale siciliano e nei confronti del Sindaco eletto a suffragio universale diretto trova applicazione il rimedio di cui all'art. 9 bis D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 introdotto dall'art. 5 L. 23 dicembre 1966 n. 11471 alla cui stregua "la decadenza della qualità di consigliere può essere altresì promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale civile, con ricorso da notificare al Consigliere ovvero ai consiglieri interessati, nonché al Sindaco quale presidente del Consiglio comunale".
Piuttosto, la circostanza che nell'ambito dell'ordinamento degli enti locali della Regione Sicilia il Sindaco non è Presidente del Consiglio comunale e neppure fa parte di quell'organo determina necessariamente, per un verso, l'inapplicabilità del precetto secondo cui il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato "al Sindaco quale presidente del Consiglio comunale"; per altro verso, l'insorgere delle questioni se il precetto rimanga o no in vigore previe le modifiche imposte dal suo coordinamento con le altre disposizioni positive e, in caso di risposta affermativa, quale sia il soggetto o l'organo destinatario della notifica stessa. In ordine a siffatte questioni, risulta di immediata evidenza che la disposizione della quale si tratta è inscindibilmente connessa e collegata ai poteri di intervento, anche d'ufficio, attribuiti al Consiglio comunale in tema di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei consiglieri comunali e del Sindaco in quanto componente del Consiglio comunale (v. art. 9 bis comma 1,7,8 e art. 75 D.P.R. n. 570/1960 e successive modificazioni, nonché, per la Regione Sicilia, art.14 L. Reg. Sic. 24 giugno 1986 n. 31); ed ha lo scopo di rendere edotto quell'organo dell'avvenuta introduzione del giudizio, perché possa esplicare con assoluta immediatezza e nell'interesse generale i richiamati poteri di intervento d'ufficio. Non diversamente, infatti, si può concludere di fronte al rilievo che la notifica deve avvenire al Sindaco, non già nella sua qualità di organo rappresentativo del Comune, ma "quale presidente del Consiglio comunale".
In questa prospettiva emerge in modo palese: che nell'ipotesi di elezione diretta del Sindaco di un Comune della Regione Sicilia, la notifica al Consiglio comunale non ha più ragione d'essere, stante il venir meno dei suoi poteri di intervento, attribuiti, come s'è detto alla Sezione provinciale del Comitato di controllo;
che, peraltro, l'esigenza sottesa alla disposizione in esame sussiste anche con riferimento alle questioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza del Sindaco eletto a suffragio diretto;
e, di conseguenza, che il soddisfacimento di questa finalità esige che il ricorso sia notificato all'organo che, in base alla normativa della Regione Sicilia, è subentrato nella materia al Consiglio comunale, ossia alla Sezione provinciale del Comitato di controllo. In sintesi, dunque, si deve dire che a mente del combinato disposto del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 5790 come modificato dalla L.23 dicembre 1966 n. 1147, della L. Regione Sicilia 26 agosto 1992 n.7 e dell'art. 14 L. Reg. Sicilia 24 giugno 1986 n. 31, il ricorso diretto alla dichiarazione di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità di un Sindaco della Regione Sicilia eletto a suffragio universale e diretto proposto ai sensi dell'art. 9 bis comma 3 del richiamato D.P.R. n. 570/1960 e successive modificazioni, deve essere notificato, oltre che al Sindaco eletto, non già al "Sindaco quale presidente del Consiglio comunale" o al "Consiglio comunale", ma alla Sezione Provinciale del Comitato di controllo. 2.3.- Nella specie, invece, il TT ha notificato il ricorso introduttivo del giudizio davanti al Tribunale di Messina che ne occupa, al Presidente del Consiglio comunale di RZ d'GR (al quale, peraltro, successivamente non ha notificato ne' il ricorso in appello ne' quello per cassazione) e non alla Sezione Provinciale di Messina del Comitato Regionale di controllo.
Si è verificato, pertanto, un vizio relativo alla rituale introduzione del procedimento in primo grado, che ha determinato l'incompletezza di tale fase processuale, il conseguente travolgimento di tutto il successivo giudizio e l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 383 comma 3 Cod. proc. civ.. Ne discende, che pronunciando sui ricorsi, occorre cassare la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina per la notifica del ricorso introduttivo alla Sezione provinciale di Messina del Comitato Regionale di controllo.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE - riunisce i ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 342 del 29 settembre 1998 proposti, in via principale, da AG TT e, in via incidentale, da LO MB;
- provvedendo sui ricorsi, cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina per la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado alla Sezione Provinciale di Messina del Comitato Regionale di controllo e per la pronuncia sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^ Sezione civile della Corte di cassazione, il 24 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999