Sentenza breve 9 maggio 2025
Rigetto
Sentenza breve 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 06/06/2025, n. 4928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4928 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04928/2025REG.PROV.COLL.
N. 04095/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 4095 del 2025, proposto dalle società Eco Burgus S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese- RTI costituendo con la mandante; I.Co.S. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore in proprio e quale mandante del RTI predetto, in relazione alla procedura CIG B332FA4905, rappresentate e difese dagli avvocati Ester Daina ed Enzo Puccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
la Econord S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ercole Forgione e Pietro Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Forgione in Roma, via di Trasone 8;
nei confronti
della Provincia di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenica Condello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
e dei Comuni di FI SC, Bregnano, Cadorago, Cassina ZZ e RT con Minoprio, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento ovvero la riforma
previa sospensione
della sentenza del T.a.r. Lombardia, sede di Milano, sez. IV, 9 maggio 2025 n. 1617, che ha pronunciato sul ricorso n. 1220/2025 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti relativi alla procedura negoziata codice CIG B332FA4905 indetta dalla Provincia di Como per affidare per la durata di quattro anni il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei Comuni di Bregnano, Cadorago, Cassina ZZ, FI SC e RT con Minoprio;
a) del disciplinare di gara, quanto all’art. 18.1;
b) della determinazione 11 marzo 2025 n.247, comunicata il successivo 12 marzo, con cui il Dirigente del Servizio stazione appaltante della Provincia di Como ha aggiudicato la gara al raggruppamento temporaneo di imprese- RTI costituendo Eco Burgus S.r.l.- Icos S.r.l.;
c) dei verbali di gara;
d) dei verbali di verifica e attestazione dell’idoneità dell’offerta e della congruità dei costi della manodopera;
e degli atti presupposti, connessi ovvero consequenziali;
e per la dichiarazione di inefficacia
del contratto eventualmente stipulato;
nonché per la condanna
dell’amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica mediante subentro nel contratto.
In particolare, la sentenza ha accolto la domanda di annullamento e dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Como e della Econord S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. I Comuni associati di Bregnano, Cadorago, Cassina ZZ, FI SC e RT con Minoprio hanno stipulato apposita convenzione con la Provincia di Como per l’appalto dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, designando il Comune di FI SC quale “ Comune capo –convenzione ”.
2. Con determinazione a contrarre 27 giugno 2024 n. 911/2024 del 27.06.2024 la Provincia ha quindi avviato la procedura di gara per affidare il servizio in questione, per conto e nell’interesse del Comune di FI SC, con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa e per una durata di quattro anni (per tutto ciò, cfr. doc. 3 ricorso I grado, aggiudicazione, nelle premesse).
3. Il relativo disciplinare di gara, per quanto qui rileva, al § 18.1, alla voce “ sostenibilità tecnica del servizio ” prevede di attribuire all’offerta tecnica fino ad un massimo di 15 punti per “ Valutazione percentuale del miglioramento della raccolta differenziata (per il comune capofila; si intende che le stesse modalità di appalto devono essere applicate poi a tutti i comuni) ” e precisa che “ Il punteggio massimo (15) si intende applicato al concorrente che avrà proposto il numero più alto di aumento dei punti della percentuale di differenziazione, il punteggio inferiore (0) al concorrente che avrà proposto il numero più basso di aumento dei punti della percentuale di differenziazione. I concorrenti intermedi mediante proporzione lineare ” (doc. 2 ricorso I grado pp. 35-37).
4. La stazione appaltante, nelle risposte ai quesiti (doc. 4 ricorso I grado), al quesito 18, ha poi precisato che “ Il valore sul quale offrire il miglioramento è l'attuale % di R.D. ”, ovvero di raccolta differenziata (doc. 5 ricorso I grado), non indicando però quale esso in concreto fosse.
5. Alla gara hanno partecipato soltanto le controinteressate appellanti, in raggruppamento temporaneo da costituire, e la ricorrente appellata.
6. Le controinteressate, per quanto concerne il § 18.1 del disciplinare, hanno indicato nell’offerta tecnica per il Comune di FI SC il raggiungimento del 90% di raccolta differenziata, con una base di partenza dichiarata nel 76% e quindi un incremento di 14 punti percentuali (doc. 7 ricorso I grado p. 30 del file).
7. La commissione, di conseguenza, ha attribuito alle controinteressate per il criterio in questione il punteggio massimo di 15 punti, partendo però da un valore di raccolta differenziata di partenza del 66.34% (cfr. verbale di gara n.2 in appendice all’aggiudicazione, doc. 3 ricorso I grado cit. p. 18 del file ultime righe e tabella punteggi a p. 24 del file).
8. La stazione appaltante, con provvedimento 11 marzo 2025 n.247 (doc. 3 ricorso I grado, cit.) ha quindi aggiudicato l’appalto alle controinteressate, prime classificate con punti 99.781, di cui 70 per l’offerta tecnica, davanti alla ricorrente appellata, seconda con punti 94,009, di cui 64,009 per l’offerta tecnica. È evidente che in questo risultato finale è stata decisiva l’attribuzione dei 15 punti di cui si è detto.
9. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r., respinta l’eccezione preliminare di cui si dirà, ha accolto il ricorso proposto dalla seconda classificata contro quest’esito di gara ed ha annullato gli atti impugnati; ha dichiarato invece non doversi provvedere sulla domanda di inefficacia del contratto, non constando che esso fosse stato stipulato. In sintesi, il T.a.r. ha ritenuto che non si potesse considerare corretto “ l’operato della commissione che ha invece quantificato l’incremento nel 23,66%, percentuale ricavata utilizzando, come dato attuale della raccolta differenziata nel Comune di FI SC, in luogo del 76% indicato nell’offerta, quello, corretto, del 66,345% ”, dato che in questo modo essa ha modificato l’offerta, di per sé chiara e univoca, della concorrente. Di conseguenza, ha ritenuto viziata l’attribuzione dei 15 punti in questione, in luogo degli zero punti che sarebbero spettati, in quanto offerta più bassa.
10. Contro questa sentenza, le controinteressate hanno proposto impugnazione, con appello che contiene quattro motivi, come segue.
10.1 Con il primo di essi, ripropone l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo respinta in I grado e sostiene che la ricorrente avrebbe dovuto censurare anche la prima parte del § 18.1, ovvero quella che parametra il punteggio alla “ Valutazione percentuale del miglioramento della raccolta differenziata (per il comune capofila; si intende che le stesse modalità di appalto devono essere applicate poi a tutti i comuni) ”.
10.2 Con il secondo motivo, deduce in sintesi un difetto di motivazione della sentenza impugnata, che a suo dire avrebbe dovuto valutare la propria offerta come migliore, intendendo che essa, quale fosse stato il valore di partenza, avrebbe avuto il contenuto di portare comunque al 90% la raccolta differenziata. Sostiene che solo in questo modo si sarebbe evitato di favorire la ricorrente appellata, come gestore uscente a conoscenza dei dati del servizio e quindi in grado di formulare un’offerta più precisa (cfr. doc. 6 ricorso I grado p. 4, la ricorrente appellata ha offerto per tutti i comuni un incremento di 20 punti percentuali, calcolati per FI SC su un valore di partenza del 67%).
10.3 Con il terzo motivo di ricorso, deduce la presunta genericità delle contestazioni della ricorrente appellata.
10.4 Con il quarto motivo, sostiene infine la ragionevolezza della clausola del disciplinare in questione.
11. La Provincia, con atto 23 maggio e memoria 29 maggio 2025, ha chiesto che l’appello sia accolto.
12. La ricorrente appellata, con atto 27 maggio e memoria 30 maggio 2025, ha chiesto invece che esso sia respinto ed ha riproposto due motivi non esaminati in I grado.
13. Con memoria 3 giugno 2025, le controinteressate appellanti hanno ribadito le loro tesi.
14. Alla camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025, previo avviso alle parti presenti della possibilità di definire il giudizio in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la Sezione ha trattenuto la causa in decisione.
15. I presupposti richiesti dalla norma sussistono, dato che la notifica del ricorso ha avuto luogo il 19 maggio 2025 e quindi è decorso il termine di dieci giorni, dimezzato ai sensi dell’art. 119 c.p.a., richiesto ai sensi dell’art 60 c.p.a.
16. Sono inoltre completi sia il contraddittorio, sia l’istruttoria.
17. L’appello è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito esposte.
18. È infondato il primo motivo, di riproposizione dell’eccezione di pretesa inammissibilità dedotta in I grado. Come correttamente rilevato anche dal Giudice di I grado, infatti, il ragionamento seguito dalla ricorrente appellata per sostenere la propria tesi presuppone proprio che la clausola del § 18.1 venga applicata, quindi non vi era ragione di impugnarla.
19. E’infondato anche il secondo motivo di appello, che sostiene la correttezza del ragionamento della stazione appaltante. Come si sintetizza per chiarezza, la commissione di gara ha ritenuto (v. sopra § 7) per assegnare i 15 punti in contestazione ha assunto che il valore di raccolta differenziata di FI SC, dal quale partire, fosse del 66,345%; ha poi considerato, partendo da questo valore, che le controinteressate appellanti intendessero comunque portare la raccolta differenziata al 90%, qual che fosse il valore di partenza, e che invece la ricorrente appellata intendesse portarla solo all’87%. In questo modo, ha considerato migliore la prima offerta. Come correttamente rilevato dal Giudice di I grado, ciò invece travisa il contenuto delle offerte, che intendevano innalzare la raccolta differenziata nel primo caso, offerta delle controinteressate appellanti, di 14 punti percentuali, nel secondo caso, offerta della ricorrente appellata, di 20 punti percentuali. È quindi evidente che il punteggio andava attribuito a quest’ultima, in coerenza col disciplinare che parla di “ numero più alto di aumento dei punti della percentuale ” e di “ valutazione percentuale del miglioramento ”. Oltretutto, come si è detto sopra, gli atti di gara, neanche nelle risposte ai quesiti, non indicavano il valore di raccolta differenziata di partenza; appare pertanto ulteriormente corretto e ragionevole, anche in termini logici per rispettare la parità di trattamento fra tutti i concorrenti, riferirsi all’incremento in punti percentuali, che è valore omogeneo.
20. Sono infondati anche i due residui motivi di ricorso dato che la clausola del disciplinare in discussione è effettivamente ragionevole (motivo quarto), ciò però che si contesta è una sua errata applicazione, contestazione che è stata svolta in termini del tutto specifici (motivo terzo).
21. La reiezione dell’appello rende improcedibili i motivi di I grado riproposti, che quindi non vanno esaminati.
22. Le spese nei confronti dell’appellante e della Provincia, che ha la medesima posizione processuale, seguono la soccombenza e si liquidano così come da dispositivo, in misura comunque congrua con quanto previsto dal D.M. 13 agosto 2022 n.147 per una causa di difficoltà media e di valore non determinato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe (ricorso n.4095/2025 R.G.), lo respinge.
Condanna in solido le appellanti e la Provincia di Como a rifondere alla ricorrente appellata le spese del grado, spese che liquida in € 4.000 (quattromila/00) oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Gambato Spisani | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO