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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/09/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N° 1524 / 2024
TRIBUNALE FOGGIA CONTENZIOSO CIVILE TERZA SEZIONE
VERBALE DELLA CAUSA
tra
ATTORE Parte_1
E
CONVENUTI/CONTUACI Controparte_1
Oggi 25/09/2025 alle ore 10:00 innanzi al dott. Lucia Napolitano, sono comparsi:
Per parte attrice, rappresentata e difesa dall'avv. Famiglietti Nicola
Per parte convenuta, rappresenta e difesa dall'avv. Malatesta Francesco, è comparso l'avv. Luca D'Apollo
Ai fini della pratica forense è presente la dott.ra Persona_1
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Famiglietti precisa le conclusioni insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione e ribadite con le note conclusive l'avv. Luca D'Apollo si riporta alal comparsa di costituzione e alle note ivi depositate
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alla parte presente
Il Giudice dott. Lucia Napolitano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP Lucia Napolitano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1524 / 2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Famiglietti Nicola ATTORE Parte_1 Contro
, con il patrocinio dell'avv. Malatesta Francesco CONVENUTO Controparte_1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
-Con ricorso depositato in data 8.3.2024, , quale terzo opponente ex art 619 c.p.c., ha introdotto il giudizio di merito Parte_1 che ci occupa nel rispetto del termine concesso dal G.E. della procedura iscritta al n°480/20 RG Tribunale Foggia con l'ordinanza del
9.1.2024, con la quale, senza pronunciarsi sulla sospensione, in quanto non richiesta, fissava il termine di gg.60 per l'introduzione del giudizio di merito
- con decreto del 3.5.2024 Il giudice designato per il merito nel presente giudizio: << visto il provvedimento di trasmissione del presente fascicolo presso la cancelleria del contenzioso civile ordinario del 21.3.2024; che il presente fascicolo è pervenuto sul ruolo di questo giudice in data 28.3.2024; rilevato che il presente giudizio di merito è stato riassunto a seguito della trattazione della fase cautelare dell'opposizione davanti al G.E. nell'ambito dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. promossa dalla odierna attrice in riassunzione in data 13.11.2021; che nell'ambito della struttura bifasica che caratterizza il giudizio di opposizione all'esecuzione è tuttavia necessario provvedere alla riassunzione del giudizio per la trattazione della fase di merito mediante citazione;
che nel caso di specie la riassunzione del giudizio è stata effettuata con ricorso pertanto, deve essere fissata la data di udienza di comparizione delle parti onerando il ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso in favore dell'opposto e dei terzi pignorati.
PQM
fissa l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 2/10/2024, ore 9:30 INVITA Le controparti a costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.702-bis c.p.c., avvertendolo che in mancanza incorrerà nelle decadenze ivi indicate. ASSEGNA al ricorrente termine per la notifica al convenuto del ricorso e del presente decreto, da effettuarsi almeno trenta giorni prima del termine per la costituzione del convenuto>>;
-il ricorso in riassunzione, il decreto di fissazione udienza e gli atti collegati sono stati notificati all'odierna opposta in data 10.7.2024, ossia alcuni mesi dopo la scadenza del termine perentoriamente fissato dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 9.1.2024; parte opposta si è costituita ritualmente chiedendo il rigetto nel merito dell'opposizione
L'opposizione è inammissibile, in quanto il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio fissato dal G.E.
Il giudizio di merito che ci occupa è stato introdotto con ricorso - anziché con citazione – e notificato alla controparte, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza da parte del giudice designato, il 10.7.2024 ossia quando il termine perentorio fissato dal G.E. per l'introduzione del giudizio di merito era già notevolmente decorso.
La Corte di Cassazione Sez. VI, con la sentenza del 07.11.2012 n. 19264, ha chiarito che in tema di opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c., conseguente all'istaurazione di un giudizio di merito, l'opposizione stessa si introduce nel termine perentorio indicato dal giudice delle esecuzioni con atto di citazione e non con ricorso.
Questa tipica situazione può verificarsi all'esaurimento della fase sommaria ex art. 615 C.p.c., ad esempio allorché il ricorrente ha chiesto tra l'altro anche una declaratoria di sospensiva degli effetti dell'atto impugnato, nelle more della proposta impugnazione. In queste circostanze, quando il giudice dell'esecuzione si pronuncia sulla domanda di sospensiva, fissa al ricorrente un termine perentorio entro il quale il ricorrente dovrà radicare il giudizio di merito di opposizione all'esecuzione.
Ebbene, in tali circostanze, se la causa è soggetta al rito ordinario, l'introduzione del giudizio di merito fissato nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione dovrà avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata nella fase di cognizione piena.
Ne consegue che, se la causa è soggetta al rito ordinario, come nella fattispecie in atti, il giudizio di merito dovrà essere introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice.
Anche con riferimento alla fattispecie di cui all'art.617 2° comma c.p.c., si applica il principio appena richiamato. Infatti, sebbene l'articolo 618 c.p.c. comma 2 non faccia riferimento all'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, tuttavia richiama il rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. o altri se previsti ridotti alla metà.; con la conseguenza che la fase di merito dei giudizi di opposizione agli atti va introdotta con atto di citazione e non con ricorso, non rilevando che l'art. 617 comma 2 c.p.c. faccia riferimento al ricorso quale forma per l'introduzione dell'opposizione agli atti esecutivi, essendo relativo alla fase sommaria del giudizio, né che l'art. 618 comma 2 c.p.c., così come l'art. 616 c.p.c., parli della
“previa iscrizione al ruolo a cura della parte interessata”.
La Corte di Cass., già nell'ordinanza n.1152/11, aveva affermato il seguente principio di diritto:
- nel testo sostituito dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14 e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla L. 18 luglio
2009, n. 69 -, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui all'art. 615 c.p.c., comma 2, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena;
pertanto, se tale causa è soggetta al rito ordinario, detto giudizio di merito va introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice, mentre l'eventuale concessione di un ulteriore termine per tale notifica o una nuova citazione ad iniziativa spontanea della parte sono ammissibili solo a condizione che, in relazione all'udienza di comparizione indicata dal giudice o indicata nel nuovo atto di citazione, venga rispettato il termine perentorio a suo tempo fissato dal giudice dell'esecuzione>>.
Se i giudizi debbono essere introdotti con citazione, come nella fattispecie de qua, la pendenza è determinata soltanto dalla notificazione di questa e perciò tale notificazione (tenuto conto del suo perfezionamento nei confronti del notificante) va effettuata nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione, facendosi riferimento al solo tempestivo adempimento della notifica la valutazione se l'opponente abbia adempiuto correttamente al termine assegnato dal giudice dell'esecuzione nella fase sommaria.
Infine, il mancato rispetto del termine da parte dell'opponente non può ritenersi sanato a seguito della concessione, da parte del giudice adito con ricorso, del termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Si tratta, infatti, di un modus procedendi del tutto conforme al sistema delineato dal legislatore quanto ai rapporti tra fase sommaria e fase di merito e quanto alla definizione di questa con sentenza: il giudice dinanzi al quale è introdotto il giudizio di merito sull'opposizione deve dare corso alla cognizione piena, consentendo l'instaurazione del contraddittorio tra l'opponente e gli opposti, anche qualora ritenga che il giudizio di merito sia inammissibile o improcedibile;
deve quindi chiudere il giudizio con sentenza, adottata, come nel caso di specie, all'esito della fase di trattazione, dopo aver invitato le parti a precisare davanti a lui le conclusioni.
Considerato che parte opposta non ha spiegato alcuna eccezione o difesa sul punto, si ritiene di compensare le spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA:
- INAMMISSIBILE L'OPPOSIZIONE.
- COMPENSATE LE SPESE DI CAUSA
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Foggia, 25/09/2025
Il GOT Lucia Napolitano
TRIBUNALE FOGGIA CONTENZIOSO CIVILE TERZA SEZIONE
VERBALE DELLA CAUSA
tra
ATTORE Parte_1
E
CONVENUTI/CONTUACI Controparte_1
Oggi 25/09/2025 alle ore 10:00 innanzi al dott. Lucia Napolitano, sono comparsi:
Per parte attrice, rappresentata e difesa dall'avv. Famiglietti Nicola
Per parte convenuta, rappresenta e difesa dall'avv. Malatesta Francesco, è comparso l'avv. Luca D'Apollo
Ai fini della pratica forense è presente la dott.ra Persona_1
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Famiglietti precisa le conclusioni insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione e ribadite con le note conclusive l'avv. Luca D'Apollo si riporta alal comparsa di costituzione e alle note ivi depositate
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alla parte presente
Il Giudice dott. Lucia Napolitano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP Lucia Napolitano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1524 / 2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Famiglietti Nicola ATTORE Parte_1 Contro
, con il patrocinio dell'avv. Malatesta Francesco CONVENUTO Controparte_1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
-Con ricorso depositato in data 8.3.2024, , quale terzo opponente ex art 619 c.p.c., ha introdotto il giudizio di merito Parte_1 che ci occupa nel rispetto del termine concesso dal G.E. della procedura iscritta al n°480/20 RG Tribunale Foggia con l'ordinanza del
9.1.2024, con la quale, senza pronunciarsi sulla sospensione, in quanto non richiesta, fissava il termine di gg.60 per l'introduzione del giudizio di merito
- con decreto del 3.5.2024 Il giudice designato per il merito nel presente giudizio: << visto il provvedimento di trasmissione del presente fascicolo presso la cancelleria del contenzioso civile ordinario del 21.3.2024; che il presente fascicolo è pervenuto sul ruolo di questo giudice in data 28.3.2024; rilevato che il presente giudizio di merito è stato riassunto a seguito della trattazione della fase cautelare dell'opposizione davanti al G.E. nell'ambito dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. promossa dalla odierna attrice in riassunzione in data 13.11.2021; che nell'ambito della struttura bifasica che caratterizza il giudizio di opposizione all'esecuzione è tuttavia necessario provvedere alla riassunzione del giudizio per la trattazione della fase di merito mediante citazione;
che nel caso di specie la riassunzione del giudizio è stata effettuata con ricorso pertanto, deve essere fissata la data di udienza di comparizione delle parti onerando il ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso in favore dell'opposto e dei terzi pignorati.
PQM
fissa l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 2/10/2024, ore 9:30 INVITA Le controparti a costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.702-bis c.p.c., avvertendolo che in mancanza incorrerà nelle decadenze ivi indicate. ASSEGNA al ricorrente termine per la notifica al convenuto del ricorso e del presente decreto, da effettuarsi almeno trenta giorni prima del termine per la costituzione del convenuto>>;
-il ricorso in riassunzione, il decreto di fissazione udienza e gli atti collegati sono stati notificati all'odierna opposta in data 10.7.2024, ossia alcuni mesi dopo la scadenza del termine perentoriamente fissato dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 9.1.2024; parte opposta si è costituita ritualmente chiedendo il rigetto nel merito dell'opposizione
L'opposizione è inammissibile, in quanto il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio fissato dal G.E.
Il giudizio di merito che ci occupa è stato introdotto con ricorso - anziché con citazione – e notificato alla controparte, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza da parte del giudice designato, il 10.7.2024 ossia quando il termine perentorio fissato dal G.E. per l'introduzione del giudizio di merito era già notevolmente decorso.
La Corte di Cassazione Sez. VI, con la sentenza del 07.11.2012 n. 19264, ha chiarito che in tema di opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c., conseguente all'istaurazione di un giudizio di merito, l'opposizione stessa si introduce nel termine perentorio indicato dal giudice delle esecuzioni con atto di citazione e non con ricorso.
Questa tipica situazione può verificarsi all'esaurimento della fase sommaria ex art. 615 C.p.c., ad esempio allorché il ricorrente ha chiesto tra l'altro anche una declaratoria di sospensiva degli effetti dell'atto impugnato, nelle more della proposta impugnazione. In queste circostanze, quando il giudice dell'esecuzione si pronuncia sulla domanda di sospensiva, fissa al ricorrente un termine perentorio entro il quale il ricorrente dovrà radicare il giudizio di merito di opposizione all'esecuzione.
Ebbene, in tali circostanze, se la causa è soggetta al rito ordinario, l'introduzione del giudizio di merito fissato nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione dovrà avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata nella fase di cognizione piena.
Ne consegue che, se la causa è soggetta al rito ordinario, come nella fattispecie in atti, il giudizio di merito dovrà essere introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice.
Anche con riferimento alla fattispecie di cui all'art.617 2° comma c.p.c., si applica il principio appena richiamato. Infatti, sebbene l'articolo 618 c.p.c. comma 2 non faccia riferimento all'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, tuttavia richiama il rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. o altri se previsti ridotti alla metà.; con la conseguenza che la fase di merito dei giudizi di opposizione agli atti va introdotta con atto di citazione e non con ricorso, non rilevando che l'art. 617 comma 2 c.p.c. faccia riferimento al ricorso quale forma per l'introduzione dell'opposizione agli atti esecutivi, essendo relativo alla fase sommaria del giudizio, né che l'art. 618 comma 2 c.p.c., così come l'art. 616 c.p.c., parli della
“previa iscrizione al ruolo a cura della parte interessata”.
La Corte di Cass., già nell'ordinanza n.1152/11, aveva affermato il seguente principio di diritto:
- nel testo sostituito dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14 e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla L. 18 luglio
2009, n. 69 -, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui all'art. 615 c.p.c., comma 2, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena;
pertanto, se tale causa è soggetta al rito ordinario, detto giudizio di merito va introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice, mentre l'eventuale concessione di un ulteriore termine per tale notifica o una nuova citazione ad iniziativa spontanea della parte sono ammissibili solo a condizione che, in relazione all'udienza di comparizione indicata dal giudice o indicata nel nuovo atto di citazione, venga rispettato il termine perentorio a suo tempo fissato dal giudice dell'esecuzione>>.
Se i giudizi debbono essere introdotti con citazione, come nella fattispecie de qua, la pendenza è determinata soltanto dalla notificazione di questa e perciò tale notificazione (tenuto conto del suo perfezionamento nei confronti del notificante) va effettuata nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione, facendosi riferimento al solo tempestivo adempimento della notifica la valutazione se l'opponente abbia adempiuto correttamente al termine assegnato dal giudice dell'esecuzione nella fase sommaria.
Infine, il mancato rispetto del termine da parte dell'opponente non può ritenersi sanato a seguito della concessione, da parte del giudice adito con ricorso, del termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Si tratta, infatti, di un modus procedendi del tutto conforme al sistema delineato dal legislatore quanto ai rapporti tra fase sommaria e fase di merito e quanto alla definizione di questa con sentenza: il giudice dinanzi al quale è introdotto il giudizio di merito sull'opposizione deve dare corso alla cognizione piena, consentendo l'instaurazione del contraddittorio tra l'opponente e gli opposti, anche qualora ritenga che il giudizio di merito sia inammissibile o improcedibile;
deve quindi chiudere il giudizio con sentenza, adottata, come nel caso di specie, all'esito della fase di trattazione, dopo aver invitato le parti a precisare davanti a lui le conclusioni.
Considerato che parte opposta non ha spiegato alcuna eccezione o difesa sul punto, si ritiene di compensare le spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA:
- INAMMISSIBILE L'OPPOSIZIONE.
- COMPENSATE LE SPESE DI CAUSA
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Foggia, 25/09/2025
Il GOT Lucia Napolitano