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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 12/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG. 89/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 89/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRETTI Parte_1 P.IVA_1 VIOLA e dell'avv. ALFIERI MICHELA VIA CASTEL SAN PIETRO C.F._1 13 RAVENNA elettivamente domiciliato in VIA CASTEL SAN PIETRO 13 RAVENNA presso il difensore avv. FERRETTI VIOLA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. COLOMBO NICOLETTA e dell'avv. PASTORI ALESSIA
) VIA MERAVIGLI 14 20122 MILANO;
C.F._2 Parte_2
) VIA MERAVIGLI, 12 / 14 20123 MILANO elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA MERAVIGLI 12-14 MILANO presso il difensore avv. COLOMBO
NICOLETTA;
OPPOSTA avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615 co. 1 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da in sostituzione dell'udienza del
6.11.2024 Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a precetto si Parte_1
è opposta al precetto notificatole in data 18.12.2022 da
[...] in forza del titolo giudiziale Parte_3 rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 1401/2020 emesso dal
Tribunale di Ravenna in data 21.12.2020 e reso parzialmente provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 26.10.2021 nell'ambito del procedimento di opposizione ex art. 645 c.p.c. rg. N. 440/2021 promosso dalla odierna opponente.
L'opponente nega in particolare il diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte della società opposta in quanto il titolo esecutivo
è affetto da nullità poiché fondato su un decreto ingiuntivo nullo per l'inesistenza, o comunque nullità insanabile, della procura in capo all'avvocato che aveva instaurato il procedimento monitorio con conseguente nullità della successiva notifica, poiché eseguita dallo stesso professionista non munito di regolare mandato che non era quindi legittimato a procedere alla notificazione, ex art. 3 bis
Legge n. 53/1994, né tantomeno a richiedere l'apposizione della formula esecutiva.
2. si è ritualmente costituita Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata.
3. In data 23.6.2022 si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c. la prima udienza ove è stata rigettata l'istanza di sospensione ex art. 615
c.p.c. in quanto: “la doglianza della società opponente non sembra ammissibile come motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c., ma solo come motivo di opposizione a decreto ingiuntivo”.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione offerta in comunicazione dalle parti.
All'udienza del 6.11.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione su istanza di parte opposta ex art. 281 quinquies c.p.c. co. 2, assegnando alle parti termine per il deposito della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. e fissando udienza per discussione orale. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 29.1.2025.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
4. Giova ricordare che lo strumento processuale dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. viene accordato dall'ordinamento al solo fine di muovere contestazioni in ordine alla sussistenza del titolo esecutivo, e cioè del presupposto per l'azione esecutiva, ovvero contestazioni circa la stessa regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto. Non è consentito, invece, introdurre con lo strumento in parola profili di critica relativamente agli elementi sostanziali che hanno portato alla formazione del titolo esecutivo, come già evidenziato in corso di causa con l'ordinanza 23.6.2022 resa all'esito del contraddittorio sull'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo.
È principio giurisprudenziale consolidato infatti che “in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (così già Cass. n. 1935/94, nonché Cass. n. 2742/99, citate in sentenza) [così Cass. n.
3277/2015] e che “attraverso
l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza
o di un provvedimento giudiziale esecutivo non possono essere dedotti motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione del titolo” (cfr. Cass. 7 febbraio 2011, n. 3850). L'opposizione all'esecuzione è infatti “rimedio rigorosamente limitato dalla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche sulla base di circostanze che, in quanto verificatesi in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto
e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (ex plurimis, Cass., 23 marzo 1999
n.2742; Cass., 25 febbraio 1994 n.1935; Cass., 12 marzo 1992
n.3007; Cass., 5 dicembre 1988 n.6605; Cass. 16 giugno 1987 n.5294;
Cass., 23 novembre 1978 n.5496; Cass. 24 luglio 2012 n.12911; Cass.
14 ottobre 2011 n.21293; Cass. 18 febbraio 2015 n.3277).
5. Parte opponente sostiene che l'opposta non abbia diritto a procedere ad esecuzione forzata in ragione della inesistenza del titolo esecutivo derivante dall'inesistenza/nullità della procura del difensore che ha depositato il ricorso monitorio ed ha compiuto i successivi e conseguenti atti all'emissione del decreto ingiuntivo.
Il titolo posto a fondamento della azione esecutiva per cui è causa
è rappresentato da decreto ingiuntivo reso (parzialmente) provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. nel giudizio di opposizione al decreto stesso.
Le doglianze svolte dall'opponente, relative ai vizi della procura del difensore che ha richiesto il decreto ingiuntivo, riguardano all'evidenza questioni che attengono specificamente a fatti anteriori alla formazione del titolo - meglio: alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ex art. 648 c.p.c. – e come tali non possono quindi essere oggetto di accertamento nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di eccezioni o difese esperibili unicamente nel giudizio in cui è stato adottato il titolo medesimo. Lo stesso vale per la richiesta di apposizione della formula esecutiva che non può ritenersi illegittima sulla base di un vizio che può essere censurato ed esaminato, come si è visto, esclusivamente nel giudizio ove il titolo si è formato.
L'opposizione è pertanto infondata e va respinta.
6. Infondata è la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla opposta ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c., non essendo stato allegato o dimostrato alcun danno diverso dalla mera necessità di difendersi in giudizio. Né si ravvisano gli estremi per la condanna ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. in quanto anche per tale condanna
è necessario il presupposto soggettivo della mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, non rinvenendosi nella fattispecie, nonostante l'infondatezza della domanda, alcun abuso del processo posto in essere con dolo o colpa grave.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di Parte_1
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 7.831 per compensi, oltre accessori di legge dovuti, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra
520.001 – 1.000.000, ritenendo svolte tutte le fasi, eccetto quella istruttoria che non si è svolta e liquidando valori coincidenti con quelli minimi, attesa la semplicità della questione trattata.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:
- DICHIARA inammissibile l'opposizione a precetto proposta da
; Parte_1
- CONDANNA a in persona del legale rappresentante a Parte_1 rifondere le spese di lite del presente giudizio a Parte_3 in persona del legale rappresentante che liquida in
[...] euro 7.616 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti per legge.
Ravenna, 12/03/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 89/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRETTI Parte_1 P.IVA_1 VIOLA e dell'avv. ALFIERI MICHELA VIA CASTEL SAN PIETRO C.F._1 13 RAVENNA elettivamente domiciliato in VIA CASTEL SAN PIETRO 13 RAVENNA presso il difensore avv. FERRETTI VIOLA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. COLOMBO NICOLETTA e dell'avv. PASTORI ALESSIA
) VIA MERAVIGLI 14 20122 MILANO;
C.F._2 Parte_2
) VIA MERAVIGLI, 12 / 14 20123 MILANO elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA MERAVIGLI 12-14 MILANO presso il difensore avv. COLOMBO
NICOLETTA;
OPPOSTA avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615 co. 1 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da in sostituzione dell'udienza del
6.11.2024 Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a precetto si Parte_1
è opposta al precetto notificatole in data 18.12.2022 da
[...] in forza del titolo giudiziale Parte_3 rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 1401/2020 emesso dal
Tribunale di Ravenna in data 21.12.2020 e reso parzialmente provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 26.10.2021 nell'ambito del procedimento di opposizione ex art. 645 c.p.c. rg. N. 440/2021 promosso dalla odierna opponente.
L'opponente nega in particolare il diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte della società opposta in quanto il titolo esecutivo
è affetto da nullità poiché fondato su un decreto ingiuntivo nullo per l'inesistenza, o comunque nullità insanabile, della procura in capo all'avvocato che aveva instaurato il procedimento monitorio con conseguente nullità della successiva notifica, poiché eseguita dallo stesso professionista non munito di regolare mandato che non era quindi legittimato a procedere alla notificazione, ex art. 3 bis
Legge n. 53/1994, né tantomeno a richiedere l'apposizione della formula esecutiva.
2. si è ritualmente costituita Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata.
3. In data 23.6.2022 si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c. la prima udienza ove è stata rigettata l'istanza di sospensione ex art. 615
c.p.c. in quanto: “la doglianza della società opponente non sembra ammissibile come motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c., ma solo come motivo di opposizione a decreto ingiuntivo”.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione offerta in comunicazione dalle parti.
All'udienza del 6.11.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione su istanza di parte opposta ex art. 281 quinquies c.p.c. co. 2, assegnando alle parti termine per il deposito della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. e fissando udienza per discussione orale. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 29.1.2025.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
4. Giova ricordare che lo strumento processuale dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. viene accordato dall'ordinamento al solo fine di muovere contestazioni in ordine alla sussistenza del titolo esecutivo, e cioè del presupposto per l'azione esecutiva, ovvero contestazioni circa la stessa regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto. Non è consentito, invece, introdurre con lo strumento in parola profili di critica relativamente agli elementi sostanziali che hanno portato alla formazione del titolo esecutivo, come già evidenziato in corso di causa con l'ordinanza 23.6.2022 resa all'esito del contraddittorio sull'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo.
È principio giurisprudenziale consolidato infatti che “in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (così già Cass. n. 1935/94, nonché Cass. n. 2742/99, citate in sentenza) [così Cass. n.
3277/2015] e che “attraverso
l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza
o di un provvedimento giudiziale esecutivo non possono essere dedotti motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione del titolo” (cfr. Cass. 7 febbraio 2011, n. 3850). L'opposizione all'esecuzione è infatti “rimedio rigorosamente limitato dalla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche sulla base di circostanze che, in quanto verificatesi in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto
e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (ex plurimis, Cass., 23 marzo 1999
n.2742; Cass., 25 febbraio 1994 n.1935; Cass., 12 marzo 1992
n.3007; Cass., 5 dicembre 1988 n.6605; Cass. 16 giugno 1987 n.5294;
Cass., 23 novembre 1978 n.5496; Cass. 24 luglio 2012 n.12911; Cass.
14 ottobre 2011 n.21293; Cass. 18 febbraio 2015 n.3277).
5. Parte opponente sostiene che l'opposta non abbia diritto a procedere ad esecuzione forzata in ragione della inesistenza del titolo esecutivo derivante dall'inesistenza/nullità della procura del difensore che ha depositato il ricorso monitorio ed ha compiuto i successivi e conseguenti atti all'emissione del decreto ingiuntivo.
Il titolo posto a fondamento della azione esecutiva per cui è causa
è rappresentato da decreto ingiuntivo reso (parzialmente) provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. nel giudizio di opposizione al decreto stesso.
Le doglianze svolte dall'opponente, relative ai vizi della procura del difensore che ha richiesto il decreto ingiuntivo, riguardano all'evidenza questioni che attengono specificamente a fatti anteriori alla formazione del titolo - meglio: alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ex art. 648 c.p.c. – e come tali non possono quindi essere oggetto di accertamento nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di eccezioni o difese esperibili unicamente nel giudizio in cui è stato adottato il titolo medesimo. Lo stesso vale per la richiesta di apposizione della formula esecutiva che non può ritenersi illegittima sulla base di un vizio che può essere censurato ed esaminato, come si è visto, esclusivamente nel giudizio ove il titolo si è formato.
L'opposizione è pertanto infondata e va respinta.
6. Infondata è la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla opposta ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c., non essendo stato allegato o dimostrato alcun danno diverso dalla mera necessità di difendersi in giudizio. Né si ravvisano gli estremi per la condanna ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. in quanto anche per tale condanna
è necessario il presupposto soggettivo della mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, non rinvenendosi nella fattispecie, nonostante l'infondatezza della domanda, alcun abuso del processo posto in essere con dolo o colpa grave.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di Parte_1
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 7.831 per compensi, oltre accessori di legge dovuti, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra
520.001 – 1.000.000, ritenendo svolte tutte le fasi, eccetto quella istruttoria che non si è svolta e liquidando valori coincidenti con quelli minimi, attesa la semplicità della questione trattata.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:
- DICHIARA inammissibile l'opposizione a precetto proposta da
; Parte_1
- CONDANNA a in persona del legale rappresentante a Parte_1 rifondere le spese di lite del presente giudizio a Parte_3 in persona del legale rappresentante che liquida in
[...] euro 7.616 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti per legge.
Ravenna, 12/03/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni