Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il rimborso da effettuare alle Ferrovie dello Stato in base alla legge 29 novembre 1957, n. 1155 , si fara' fronte per l'esercizio finanziario 1960-61 mediante riduzione del capitolo 44 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il rimborso da effettuare alle Ferrovie dello Stato in base alla legge 29 novembre 1957, n. 1155 , si fara' fronte per l'esercizio finanziario 1960-61 mediante riduzione del capitolo 44 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.