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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/07/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina -Presidente dott.ssa Silvia Romagnoli -Consigliere dott.ssa Antonella Romano -Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 953/2024 R.G.;
PROMOSSA DA
avente codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Vincenzo Ziccardi (c.f. – pec C.F._2
; Email_1
NEI CONFRONTI DI
, avente codice fiscale;
Controparte_1 C.F._3 avente codice fiscale;
CP_2 C.F._4 avente codice fiscale;
Controparte_3 P.IVA_1
CONTUMACI
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del luglio 2021, e convenivano, innanzi al Controparte_1 CP_2
Tribunale di Parma, e esponendo che: Parte_1 Controparte_3
- e sua madre, decisero di affidarsi ai servizi di investimento mobiliare di CP_1 CP_2 [...]
Controparte_3
- la gestione dei servizi venne affidata a e, su indicazione di quest'ultima, Parte_1 gli attori trasferirono tutto il loro patrimonio, pari a € 1.022.000,00, sul conto corrente
UR, che gli era stato fatto appositamente accendere;
- iniziò a investire i soldi a lei affidati, trasmettendo periodicamente agli investitori i Pt_1 rendiconti finanziari;
- da tali prospetti risultava che gli investimenti effettuati avevano determinato un accrescimento del patrimonio nella misura di € 6.000.000,00;
- nel luglio 2019 il veniva informato, da un funzionario della che la CP_1 Controparte_3 aveva commesso irregolarità nella gestione della sua posizione e, in particolare, gli Pt_1 veniva illustrato come il risultato patrimoniale, così come rappresentato nei rendiconti finanziari, fosse stato artefatto dalla residuando meno di € 250.000,00; Pt_1
- veniva, quindi, individuata l'operazione attraverso la quale il e la madre erano stati CP_1 spogliati della gran parte del loro patrimonio;
- nel settembre 2018, la aveva contattato il per un incontro definito della Pt_1 CP_1 massima urgenza, nel corso del quale la stessa gli rappresentava di essere riuscita a realizzare un'operazione di investimento che coinvolgeva la criptovaluta “bitcoin”;
- secondo quanto riferito dalla l'operazione si era svolta a Malta, ove la stessa aveva Pt_1 aperto un conto corrente, a nome ed funzionale all'operazione in parola;
CP_1 CP_2
- tale iniziativa aveva fruttato interessi per diverse centinaia di migliaia di euro
- per realizzare l'affare, ella aveva dovuto accorpare la posizione di altri suoi clienti all'interno del conto corrente intestato alle parti attrici, sicché il guadagno realizzato sul conto comprendeva anche la parte spettante a tali altri clienti, con la conseguenza che occorreva versare loro le quote di rendimento spettanti;
- a tal fine, la si faceva rilasciare un assegno circolare dal per l'importo di € Pt_1 CP_1
175.000,00, che consegnava a tale , che lo versava sul proprio conto corrente, Persona_1 acceso presso CA Popolare di Milano, filiale di Bergamo;
- in seguito, la faceva recare gli attori presso lo studio del notaio Pt_1 Persona_2 di Fontanellato, dove faceva loro firmare un contratto di donazione a favore di
[...]
2 , sconosciuta ai donanti, alla quale venivano consegnati, in esecuzione del Controparte_4 contratto, tre assegni circolari, tratti sul c/c della UR, intestato agli odierni attori, per la somma complessiva di € 600.000,00;
- un altro assegno, compilato per l'importo di € 48.511,58, veniva, poi, consegnato al notaio, presumibilmente per le spese ed i compensi dell'atto;
- sporta denuncia querela presso la Procura della Repubblica di Parma ed inviata, a CP_5
in data 26 settembre 2019, una lettera contenente la richiesta di restituzione delle
[...] somme sottratte dalla veniva restituita la sola somma di € 553.000,00, su quella di € Pt_1
600.000,00, versata con assegni.
*
Tanto premesso, gli attori chiedevano l'accertamento della responsabilità di entrambi i convenuti e la loro condanna alla restituzione della somma di euro 651.499,16, oltre al risarcimento dei danni patiti.
*
Si costituivano, chiedendo il rigetto delle domande attoree, e Controparte_3 Parte_1 quest'ultima a preclusioni istruttorie già maturate, successivamente all'espletamento
[...] della ctu, disposta per accertare quale fosse l'entità degli esborsi effettuati da parte attrice, nonché la tipologia degli investimenti ai quali le somme erano destinate e il mancato guadagno conseguente all'appropriazione indebita delle stesse.
*
Con sentenza n. 3920/2021 il Tribunale di Parma condannava al risarcimento Parte_1
d i € 223.551,58, la cui somma derivava dall'addizione dei €175.000,00 consegnati a con i €48.511,58 pagati al notaio per la redazione del contratto di donazione, Persona_1
Con mentre escludeva la responsabilità di stante la condotta assolutamente anomala CP_3
e imprevedibile della propria incaricata, tale da spezzare il nesso di occasionalità necessaria che la legava alle proprie mansioni.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello la convenuta soccombente, lamentando, con plurime argomentazioni, che verranno esaminate nella parte motiva della presente sentenza, l'assenza di qualsivoglia danno patito dagli investitori.
*
L'appellante rassegnava le seguenti conclusioni:
“Riformare la sentenza impugnata n.705/2024 TRIBUNALE DI PARMA per omessa e contradditoria motivazione con le risultanze istruttorie in particolare in relazione alla parte
3 della sentenza in cui ritiene responsabile della refusione della somma di Parte_1 euro 48.511,58 ed euro 175.000,00 sulla base dell'assunto di aver posto in essere artifizi
e raggiri la cui prova consterebbe nell'emissione degli assegni in oggetto, nella loro consegna
a persone sconosciute e nel fatto che la bbia accettato di restituire loro l'ingente somma CP_4 alla stessa precedentemente donata
Riformare la sentenza n.705/2024 TRIBUNALE DI PARMA per omessa e contraddittoria motivazione con le risultanze istruttorie nella parte in cui condanna lla Parte_1 restituzione /refusione della somma di euro 48.511,58 per imposta di registro e compenso Notaio non avendo impugnato gli attori di primo grado la circostanza e risultando la sentenza in violazione dell'art. 112 cpc”.
*
, rimanevano contumaci. CP_1 CP_2 Controparte_3
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 10.6.2025, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va, anzitutto, richiamata, per esigenze di chiarezza, la sintesi delle allegazioni attoree, operata dal primo giudice come segue:
<gli attori espongono di essere stati vittima una truffa commessa dalla convenuta < i>
Pt_1 promotrice finanziaria di Controparte_3
Gli attori hanno allegato che, nell'anno 2018, la li aveva convinti di essere riuscita a Pt_1 realizzare una operazione di investimento in bitcoin molto vantaggiosa e che, sul loro conto corrente, erano confluiti anche gli interessi spettanti ad altri investitori. Per tale ragione, gli attori erano stati convinti dalla a stipulare una donazione di euro 600.000,00, a favore di tale Pt_1
, consegnando, alla stessa, tre assegni circolari emessi da CA UR, Controparte_4 nonché, al notaio, un assegno emesso per la somma di euro 48.511,58. Per le stesse ragioni, la
i faceva rilasciare un assegno circolare dal , per l'importo di € 175.000,00, che, Pt_1 CP_1 poi, consegnava a tale . Riguardo ai suddetti esborsi, gli stessi attori hanno Persona_1 riconosciuto di avere avuto in restituzione la somma di euro 553.000,00>.
2)Va, poi, richiamata la motivazione con la quale il primo giudice ha accolto la domanda
4 proposta avverso la convenuta come segue: Pt_1
<dalla documentazione prodotta da in realtà, risulta: controparte_3 che la donazione è stata fatta dal solo (che, anzi, nell'atto, ha dichiarato i suoi genitori cp_1 sono entrambi deceduti), per somma di euro 553.000,00, e non quella maggiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina -Presidente dott.ssa Silvia Romagnoli -Consigliere dott.ssa Antonella Romano -Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 953/2024 R.G.;
PROMOSSA DA
avente codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Vincenzo Ziccardi (c.f. – pec C.F._2
; Email_1
NEI CONFRONTI DI
, avente codice fiscale;
Controparte_1 C.F._3 avente codice fiscale;
CP_2 C.F._4 avente codice fiscale;
Controparte_3 P.IVA_1
CONTUMACI
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del luglio 2021, e convenivano, innanzi al Controparte_1 CP_2
Tribunale di Parma, e esponendo che: Parte_1 Controparte_3
- e sua madre, decisero di affidarsi ai servizi di investimento mobiliare di CP_1 CP_2 [...]
Controparte_3
- la gestione dei servizi venne affidata a e, su indicazione di quest'ultima, Parte_1 gli attori trasferirono tutto il loro patrimonio, pari a € 1.022.000,00, sul conto corrente
UR, che gli era stato fatto appositamente accendere;
- iniziò a investire i soldi a lei affidati, trasmettendo periodicamente agli investitori i Pt_1 rendiconti finanziari;
- da tali prospetti risultava che gli investimenti effettuati avevano determinato un accrescimento del patrimonio nella misura di € 6.000.000,00;
- nel luglio 2019 il veniva informato, da un funzionario della che la CP_1 Controparte_3 aveva commesso irregolarità nella gestione della sua posizione e, in particolare, gli Pt_1 veniva illustrato come il risultato patrimoniale, così come rappresentato nei rendiconti finanziari, fosse stato artefatto dalla residuando meno di € 250.000,00; Pt_1
- veniva, quindi, individuata l'operazione attraverso la quale il e la madre erano stati CP_1 spogliati della gran parte del loro patrimonio;
- nel settembre 2018, la aveva contattato il per un incontro definito della Pt_1 CP_1 massima urgenza, nel corso del quale la stessa gli rappresentava di essere riuscita a realizzare un'operazione di investimento che coinvolgeva la criptovaluta “bitcoin”;
- secondo quanto riferito dalla l'operazione si era svolta a Malta, ove la stessa aveva Pt_1 aperto un conto corrente, a nome ed funzionale all'operazione in parola;
CP_1 CP_2
- tale iniziativa aveva fruttato interessi per diverse centinaia di migliaia di euro
- per realizzare l'affare, ella aveva dovuto accorpare la posizione di altri suoi clienti all'interno del conto corrente intestato alle parti attrici, sicché il guadagno realizzato sul conto comprendeva anche la parte spettante a tali altri clienti, con la conseguenza che occorreva versare loro le quote di rendimento spettanti;
- a tal fine, la si faceva rilasciare un assegno circolare dal per l'importo di € Pt_1 CP_1
175.000,00, che consegnava a tale , che lo versava sul proprio conto corrente, Persona_1 acceso presso CA Popolare di Milano, filiale di Bergamo;
- in seguito, la faceva recare gli attori presso lo studio del notaio Pt_1 Persona_2 di Fontanellato, dove faceva loro firmare un contratto di donazione a favore di
[...]
2 , sconosciuta ai donanti, alla quale venivano consegnati, in esecuzione del Controparte_4 contratto, tre assegni circolari, tratti sul c/c della UR, intestato agli odierni attori, per la somma complessiva di € 600.000,00;
- un altro assegno, compilato per l'importo di € 48.511,58, veniva, poi, consegnato al notaio, presumibilmente per le spese ed i compensi dell'atto;
- sporta denuncia querela presso la Procura della Repubblica di Parma ed inviata, a CP_5
in data 26 settembre 2019, una lettera contenente la richiesta di restituzione delle
[...] somme sottratte dalla veniva restituita la sola somma di € 553.000,00, su quella di € Pt_1
600.000,00, versata con assegni.
*
Tanto premesso, gli attori chiedevano l'accertamento della responsabilità di entrambi i convenuti e la loro condanna alla restituzione della somma di euro 651.499,16, oltre al risarcimento dei danni patiti.
*
Si costituivano, chiedendo il rigetto delle domande attoree, e Controparte_3 Parte_1 quest'ultima a preclusioni istruttorie già maturate, successivamente all'espletamento
[...] della ctu, disposta per accertare quale fosse l'entità degli esborsi effettuati da parte attrice, nonché la tipologia degli investimenti ai quali le somme erano destinate e il mancato guadagno conseguente all'appropriazione indebita delle stesse.
*
Con sentenza n. 3920/2021 il Tribunale di Parma condannava al risarcimento Parte_1
d i € 223.551,58, la cui somma derivava dall'addizione dei €175.000,00 consegnati a con i €48.511,58 pagati al notaio per la redazione del contratto di donazione, Persona_1
Con mentre escludeva la responsabilità di stante la condotta assolutamente anomala CP_3
e imprevedibile della propria incaricata, tale da spezzare il nesso di occasionalità necessaria che la legava alle proprie mansioni.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello la convenuta soccombente, lamentando, con plurime argomentazioni, che verranno esaminate nella parte motiva della presente sentenza, l'assenza di qualsivoglia danno patito dagli investitori.
*
L'appellante rassegnava le seguenti conclusioni:
“Riformare la sentenza impugnata n.705/2024 TRIBUNALE DI PARMA per omessa e contradditoria motivazione con le risultanze istruttorie in particolare in relazione alla parte
3 della sentenza in cui ritiene responsabile della refusione della somma di Parte_1 euro 48.511,58 ed euro 175.000,00 sulla base dell'assunto di aver posto in essere artifizi
e raggiri la cui prova consterebbe nell'emissione degli assegni in oggetto, nella loro consegna
a persone sconosciute e nel fatto che la bbia accettato di restituire loro l'ingente somma CP_4 alla stessa precedentemente donata
Riformare la sentenza n.705/2024 TRIBUNALE DI PARMA per omessa e contraddittoria motivazione con le risultanze istruttorie nella parte in cui condanna lla Parte_1 restituzione /refusione della somma di euro 48.511,58 per imposta di registro e compenso Notaio non avendo impugnato gli attori di primo grado la circostanza e risultando la sentenza in violazione dell'art. 112 cpc”.
*
, rimanevano contumaci. CP_1 CP_2 Controparte_3
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 10.6.2025, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va, anzitutto, richiamata, per esigenze di chiarezza, la sintesi delle allegazioni attoree, operata dal primo giudice come segue:
<gli attori espongono di essere stati vittima una truffa commessa dalla convenuta < i>
Pt_1 promotrice finanziaria di Controparte_3
Gli attori hanno allegato che, nell'anno 2018, la li aveva convinti di essere riuscita a Pt_1 realizzare una operazione di investimento in bitcoin molto vantaggiosa e che, sul loro conto corrente, erano confluiti anche gli interessi spettanti ad altri investitori. Per tale ragione, gli attori erano stati convinti dalla a stipulare una donazione di euro 600.000,00, a favore di tale Pt_1
, consegnando, alla stessa, tre assegni circolari emessi da CA UR, Controparte_4 nonché, al notaio, un assegno emesso per la somma di euro 48.511,58. Per le stesse ragioni, la
i faceva rilasciare un assegno circolare dal , per l'importo di € 175.000,00, che, Pt_1 CP_1 poi, consegnava a tale . Riguardo ai suddetti esborsi, gli stessi attori hanno Persona_1 riconosciuto di avere avuto in restituzione la somma di euro 553.000,00>.
2)Va, poi, richiamata la motivazione con la quale il primo giudice ha accolto la domanda
4 proposta avverso la convenuta come segue: Pt_1
<dalla documentazione prodotta da in realtà, risulta: controparte_3 che la donazione è stata fatta dal solo (che, anzi, nell'atto, ha dichiarato i suoi genitori cp_1 sono entrambi deceduti), per somma di euro 553.000,00, e non quella maggiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina -Presidente dott.ssa Silvia Romagnoli -Consigliere dott.ssa Antonella Romano -Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 953/2024 R.G.;
PROMOSSA DA
avente codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Vincenzo Ziccardi (c.f. – pec C.F._2
; Email_1
NEI CONFRONTI DI
, avente codice fiscale;
Controparte_1 C.F._3 avente codice fiscale;
CP_2 C.F._4 avente codice fiscale;
Controparte_3 P.IVA_1
CONTUMACI
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del luglio 2021, e convenivano, innanzi al Controparte_1 CP_2
Tribunale di Parma, e esponendo che: Parte_1 Controparte_3
- e sua madre, decisero di affidarsi ai servizi di investimento mobiliare di CP_1 CP_2 [...]
Controparte_3
- la gestione dei servizi venne affidata a e, su indicazione di quest'ultima, Parte_1 gli attori trasferirono tutto il loro patrimonio, pari a € 1.022.000,00, sul conto corrente
UR, che gli era stato fatto appositamente accendere;
- iniziò a investire i soldi a lei affidati, trasmettendo periodicamente agli investitori i Pt_1 rendiconti finanziari;
- da tali prospetti risultava che gli investimenti effettuati avevano determinato un accrescimento del patrimonio nella misura di € 6.000.000,00;
- nel luglio 2019 il veniva informato, da un funzionario della che la CP_1 Controparte_3 aveva commesso irregolarità nella gestione della sua posizione e, in particolare, gli Pt_1 veniva illustrato come il risultato patrimoniale, così come rappresentato nei rendiconti finanziari, fosse stato artefatto dalla residuando meno di € 250.000,00; Pt_1
- veniva, quindi, individuata l'operazione attraverso la quale il e la madre erano stati CP_1 spogliati della gran parte del loro patrimonio;
- nel settembre 2018, la aveva contattato il per un incontro definito della Pt_1 CP_1 massima urgenza, nel corso del quale la stessa gli rappresentava di essere riuscita a realizzare un'operazione di investimento che coinvolgeva la criptovaluta “bitcoin”;
- secondo quanto riferito dalla l'operazione si era svolta a Malta, ove la stessa aveva Pt_1 aperto un conto corrente, a nome ed funzionale all'operazione in parola;
CP_1 CP_2
- tale iniziativa aveva fruttato interessi per diverse centinaia di migliaia di euro
- per realizzare l'affare, ella aveva dovuto accorpare la posizione di altri suoi clienti all'interno del conto corrente intestato alle parti attrici, sicché il guadagno realizzato sul conto comprendeva anche la parte spettante a tali altri clienti, con la conseguenza che occorreva versare loro le quote di rendimento spettanti;
- a tal fine, la si faceva rilasciare un assegno circolare dal per l'importo di € Pt_1 CP_1
175.000,00, che consegnava a tale , che lo versava sul proprio conto corrente, Persona_1 acceso presso CA Popolare di Milano, filiale di Bergamo;
- in seguito, la faceva recare gli attori presso lo studio del notaio Pt_1 Persona_2 di Fontanellato, dove faceva loro firmare un contratto di donazione a favore di
[...]
2 , sconosciuta ai donanti, alla quale venivano consegnati, in esecuzione del Controparte_4 contratto, tre assegni circolari, tratti sul c/c della UR, intestato agli odierni attori, per la somma complessiva di € 600.000,00;
- un altro assegno, compilato per l'importo di € 48.511,58, veniva, poi, consegnato al notaio, presumibilmente per le spese ed i compensi dell'atto;
- sporta denuncia querela presso la Procura della Repubblica di Parma ed inviata, a CP_5
in data 26 settembre 2019, una lettera contenente la richiesta di restituzione delle
[...] somme sottratte dalla veniva restituita la sola somma di € 553.000,00, su quella di € Pt_1
600.000,00, versata con assegni.
*
Tanto premesso, gli attori chiedevano l'accertamento della responsabilità di entrambi i convenuti e la loro condanna alla restituzione della somma di euro 651.499,16, oltre al risarcimento dei danni patiti.
*
Si costituivano, chiedendo il rigetto delle domande attoree, e Controparte_3 Parte_1 quest'ultima a preclusioni istruttorie già maturate, successivamente all'espletamento
[...] della ctu, disposta per accertare quale fosse l'entità degli esborsi effettuati da parte attrice, nonché la tipologia degli investimenti ai quali le somme erano destinate e il mancato guadagno conseguente all'appropriazione indebita delle stesse.
*
Con sentenza n. 3920/2021 il Tribunale di Parma condannava al risarcimento Parte_1
d i € 223.551,58, la cui somma derivava dall'addizione dei €175.000,00 consegnati a con i €48.511,58 pagati al notaio per la redazione del contratto di donazione, Persona_1
Con mentre escludeva la responsabilità di stante la condotta assolutamente anomala CP_3
e imprevedibile della propria incaricata, tale da spezzare il nesso di occasionalità necessaria che la legava alle proprie mansioni.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello la convenuta soccombente, lamentando, con plurime argomentazioni, che verranno esaminate nella parte motiva della presente sentenza, l'assenza di qualsivoglia danno patito dagli investitori.
*
L'appellante rassegnava le seguenti conclusioni:
“Riformare la sentenza impugnata n.705/2024 TRIBUNALE DI PARMA per omessa e contradditoria motivazione con le risultanze istruttorie in particolare in relazione alla parte
3 della sentenza in cui ritiene responsabile della refusione della somma di Parte_1 euro 48.511,58 ed euro 175.000,00 sulla base dell'assunto di aver posto in essere artifizi
e raggiri la cui prova consterebbe nell'emissione degli assegni in oggetto, nella loro consegna
a persone sconosciute e nel fatto che la bbia accettato di restituire loro l'ingente somma CP_4 alla stessa precedentemente donata
Riformare la sentenza n.705/2024 TRIBUNALE DI PARMA per omessa e contraddittoria motivazione con le risultanze istruttorie nella parte in cui condanna lla Parte_1 restituzione /refusione della somma di euro 48.511,58 per imposta di registro e compenso Notaio non avendo impugnato gli attori di primo grado la circostanza e risultando la sentenza in violazione dell'art. 112 cpc”.
*
, rimanevano contumaci. CP_1 CP_2 Controparte_3
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 10.6.2025, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va, anzitutto, richiamata, per esigenze di chiarezza, la sintesi delle allegazioni attoree, operata dal primo giudice come segue:
Pt_1 promotrice finanziaria di Controparte_3
Gli attori hanno allegato che, nell'anno 2018, la li aveva convinti di essere riuscita a Pt_1 realizzare una operazione di investimento in bitcoin molto vantaggiosa e che, sul loro conto corrente, erano confluiti anche gli interessi spettanti ad altri investitori. Per tale ragione, gli attori erano stati convinti dalla a stipulare una donazione di euro 600.000,00, a favore di tale Pt_1
, consegnando, alla stessa, tre assegni circolari emessi da CA UR, Controparte_4 nonché, al notaio, un assegno emesso per la somma di euro 48.511,58. Per le stesse ragioni, la
i faceva rilasciare un assegno circolare dal , per l'importo di € 175.000,00, che, Pt_1 CP_1 poi, consegnava a tale . Riguardo ai suddetti esborsi, gli stessi attori hanno Persona_1 riconosciuto di avere avuto in restituzione la somma di euro 553.000,00>.
2)Va, poi, richiamata la motivazione con la quale il primo giudice ha accolto la domanda
4 proposta avverso la convenuta come segue: Pt_1
600.000,00, e che gli assegni circolari sono stati emessi da , e non da CA UR Pt_2
(doc. 41); che l'intera somma donata, pari ad euro 553.000,00, è stata restituita agli attori dalla stessa donataria, (doc. 40). Controparte_4
Pertanto, gli unici esborsi di cui gli attori possono chiedere il rimborso, in questa sede, sono la somma di euro 48.511,58, versata al notaio, e la somma di euro 175.000,00, versata a PE
.
[...]
[……]
La difesa svolta da quest'ultima risulta assolutamente generica.
In particolare, la convenuta non ha svolto alcuna specifica confutazione con riguardo sia alla donazione effettuata a sia alla consegna dell'assegno a (che non Controparte_6 Persona_1
è stato prodotto nel presente giudizio), sia con riguardo al fatto, allegato dagli attori, che gli stessi non conoscessero e . Ella, infatti, ha solamente eccepito che gli Controparte_6 Persona_1 attori non hanno assolto all'onere probatorio posto a loro carico in merito agli artifici e raggiri dei quali sarebbero stati vittima.
Tale assunto non è condivisibile, posto che la prova dei suddetti artifici e raggiri consiste, già di per sé, nell' emissione degli assegni in oggetto, nella loro consegna a persone sconosciute agli odierni attori e nel fatto che la abbia accettato di restituire loro l'ingente somma alla stessa CP_4 precedentemente donata.
Alla luce di quanto sopra, deve essere condannata a risarcire i danni subiti da Parte_1
ed , che si quantificano nella somma complessiva di euro Controparte_1 CP_2
223.551,58 (= euro 175.000,00 + euro 48.511,58)>.
3)Con il proposto gravame, formula diverse contestazioni interconnesse. Parte_1
Lamenta come il primo giudice abbia Parte_1 senza che agli atti vi fosse alcuna prova della responsabilità della stessa, mandando per le stesse ragioni di carenza probatoria invece assolta l'altra convenuta . Controparte_3
Contesta come erroneamente tale giudice abbia ritenuto generica la sua contestazione, quando, in realtà, essa aveva contestato la sussistenza di artifizi e raggiri e comunque richiamato la relazione di ctu, che aveva smentito le allegazioni attoree.
5 Rileva specificatamente quanto segue:
< il Giudice di prime cure non ha inteso indicare per quali ragioni ci si dovesse discostare dalla
C.T.U. in ordine agli accertamenti eseguiti, né ha spiegato per quale motivo si dovesse ritenere responsabile del pagamento della imposta di registro e dei compensi del Notaio, tenuto conto che l'atto di donazione è stato ritenuto valido ed efficace e nemmeno risulta impugnato dai sig.ri
Parte_3
L'attore nella fase di primo grado nulla ha provato, mentre la C.T.U. disposta Parte_3
e resa dal dott. a reso evidenza che alcuna somma è stata indebitamente Persona_3 sottratta al sig. ed alla sig.ra così come alcuna perdita Controparte_1 CP_2 sia conseguita a carico degli stessi attori.
Il quesito d'altronde atteneva a comprovare la distrazione delle somme investite ed il relativo mancato guadagno.
L'azione promossa dagli attori della fase di primo grado, al contrario, risulta essere ai limiti della temerarietà, atteso che sono state riferite circostanze del tutto inveritiere che solo l'esito della C.T.U., ha potuto smascherare, circostanza più volte riferita dallo stesso C.T.U.
La sentenza è, dunque, stata emessa in palese contraddizione con le risultanze istruttorie e risulta priva di una reale motivazione
Il Giudice di prime cure, non ha ammesso mezzi istruttori, ma ha solo disposto una C.T.U. e pure a fronte dei rilievi del C.T.U. ha concluso sostenendo che di fatto Parte_1 avesse posto in essere artifizi e raggiri e solo per questo fosse responsabile a prescindere, mandando esente da responsabilità sulla base dell'assunto che trattavasi Controparte_3 di un comportamento anomalo rispetto alla normale attività svolta dal promotore finanziario
In realtà il Giudice di prime cure, a prescindere dagli artifizi e raggiri, avrebbe dovuto spiegare perché era dovuta la restituzione della somma di euro 175.000,00 e perché era dovuta la restituzione della somma della imposta di registro e del compenso del Notaio per euro 48.511,58
Non esiste agli atti alcuna prova degli artifizi e raggiri, asseritamente posti in essere da atteso che si è autodeterminato alla redazione di un atto di Parte_1 CP_1 donazione che non ha impugnato, nell'ambito del quale ha addirittura dichiarato il decesso della madre ed atteso che non ha mai prodotto un assegno reso a né ha CP_1 Persona_1 provato l'addebito sui propri conti della somma.
Non è emersa alcuna prova né diretta né presuntiva circa il comportamento di
[...]
. Parte_1
Lamenta, poi, come il primo giudice abbia fondato la propria condanna sulle procedimento penale> e contesta l'irrilevanza, nel procedimento civile, dell'intervenuta sentenza
6 di patteggiamento.
Contesta, infine, come la somma di €48.511,58, riconosciuta dal primo giudice non sia stata espressamente domandata dagli attori, di talché il giudice, riconoscendola, si sarebbe pronunciato in violazione del principio tra chiesto e pronunciato.
Con riguardo alla medesima somma, lamenta, poi, come la stessa avrebbe potuto essere restituita solo qualora gli investitori avessero impugnato il contratto di donazione.
4)Prima di verificare il fondamento dell'appello, è opportuno richiamare il seguente stralcio della comparsa di costituzione della in quanto richiamato col gravame: Pt_1
< ……..gli attori ricostruiscono una situazione del tutto poco credibile limitandosi ad una mera esposizione fattuale, ma nemmeno si peritano di chiedere sul punto la prova per testi e nemmeno viene chiesto che fosse/sia dichiarato nullo l'atto di donazione. Gli attori si sono limitati a chiedere che venisse esperita C.T.U. contabile, lamentando un danno emergente ed un lucro cessante, pure chiedendo la restituzione di una somma già a loro resa e di cui pure rendono conferma in atti La stessa c.t.u. invocata da controparte, a pag. 16 e 17 conclude in tal senso, precisando come il danno al massimo potrebbe intendersi limitato alle spese di redazione dell'atto di donazione, sempre che lo stesso possa ritenersi invalido. Alcuna impugnazione, tuttavia, dell'atto di donazione è dato leggere nell'atto introduttivo e ffermano di essere CP_1 CP_2 stati truffati da ma non solo non spiegano in cosa sarebbero consistiti i Parte_1 presunti raggiri posti in essere, piuttosto si limitano a rappresentare di essere stati indotti dalla convenuta, odierna esponente a privarsi del proprio patrimonio, intestando le somme a terze persone. ..>.
5)L'appello è manifestamente infondato e va rigettato, per le considerazioni di seguito esplicitate.
Va, anzitutto, osservato che parte appellante contesta il riferimento del primo giudice ad un processo penale, conclusosi con una sentenza di patteggiamento, quando di tale processo nulla risulta in atti e nulla ha dedotto tale giudice.
Incomprensibile è poi l'affermazione di parte appellante, secondo cui il primo giudice non avrebbe motivato la propria decisione, posto che i motivi della stessa, sopra riportati, sono stati contestati.
Infondato è poi il rilievo che il primo giudice sia caduto in contraddizione nel ravvisare un quadro probatorio in capo alla dopo averlo escluso nei confronti della convenuta banca. Pt_1
La domanda nei confronti della banca è stata infatti rigettata, avendo il primo giudice, piuttosto, ritenuto non applicabile l'art. 2049 c.c.
7 Tale giudice ha, del tutto correttamente, ritenuto provate le allegazioni attoree tutte, in applicazione del principio di non contestazione, posto che costituendosi in Parte_1 giudizio, al contrario di quanto oggi sembra affermare, non ha contestato le specifiche allegazioni attoree, ma ha semplicemente chiesto il rigetto delle domande attoree, per non essere configurabile il reato di truffa.
A ben vedere, il problema della configurabilità o meno della truffa (peraltro di ogni evidenza) è mal posto, atteso che va comunque fatta applicazione dell'art. 2043 c.c., venendo in rilievo un fatto illecito che ha comportato i danni ravvisati dal primo giudice (allegati specificatamente nell'atto introduttivo del primo grado e non contestati col semplice riferimento alla ctu), da qualificarsi, con ogni evidenza, ingiusti.
Ed è appena il caso di osservare che le spese sostenute per l'atto notarile integrano un danno ingiusto, a prescindere dalla validità della donazione, che viene dedotta da parte appellante in modo del tutto inconferente, trattandosi di spesa sostenuta a seguito della condotta illecita della descritta nell'atto introduttivo del primo grado. Pt_1
6)Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 953/2024 R.G., rigetta l'appello, dando atto che ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello, in data 25.7.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina -Presidente dott.ssa Silvia Romagnoli -Consigliere dott.ssa Antonella Romano -Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 953/2024 R.G.;
PROMOSSA DA
avente codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Vincenzo Ziccardi (c.f. – pec C.F._2
; Email_1
NEI CONFRONTI DI
, avente codice fiscale;
Controparte_1 C.F._3 avente codice fiscale;
CP_2 C.F._4 avente codice fiscale;
Controparte_3 P.IVA_1
CONTUMACI
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del luglio 2021, e convenivano, innanzi al Controparte_1 CP_2
Tribunale di Parma, e esponendo che: Parte_1 Controparte_3
- e sua madre, decisero di affidarsi ai servizi di investimento mobiliare di CP_1 CP_2 [...]
Controparte_3
- la gestione dei servizi venne affidata a e, su indicazione di quest'ultima, Parte_1 gli attori trasferirono tutto il loro patrimonio, pari a € 1.022.000,00, sul conto corrente
UR, che gli era stato fatto appositamente accendere;
- iniziò a investire i soldi a lei affidati, trasmettendo periodicamente agli investitori i Pt_1 rendiconti finanziari;
- da tali prospetti risultava che gli investimenti effettuati avevano determinato un accrescimento del patrimonio nella misura di € 6.000.000,00;
- nel luglio 2019 il veniva informato, da un funzionario della che la CP_1 Controparte_3 aveva commesso irregolarità nella gestione della sua posizione e, in particolare, gli Pt_1 veniva illustrato come il risultato patrimoniale, così come rappresentato nei rendiconti finanziari, fosse stato artefatto dalla residuando meno di € 250.000,00; Pt_1
- veniva, quindi, individuata l'operazione attraverso la quale il e la madre erano stati CP_1 spogliati della gran parte del loro patrimonio;
- nel settembre 2018, la aveva contattato il per un incontro definito della Pt_1 CP_1 massima urgenza, nel corso del quale la stessa gli rappresentava di essere riuscita a realizzare un'operazione di investimento che coinvolgeva la criptovaluta “bitcoin”;
- secondo quanto riferito dalla l'operazione si era svolta a Malta, ove la stessa aveva Pt_1 aperto un conto corrente, a nome ed funzionale all'operazione in parola;
CP_1 CP_2
- tale iniziativa aveva fruttato interessi per diverse centinaia di migliaia di euro
- per realizzare l'affare, ella aveva dovuto accorpare la posizione di altri suoi clienti all'interno del conto corrente intestato alle parti attrici, sicché il guadagno realizzato sul conto comprendeva anche la parte spettante a tali altri clienti, con la conseguenza che occorreva versare loro le quote di rendimento spettanti;
- a tal fine, la si faceva rilasciare un assegno circolare dal per l'importo di € Pt_1 CP_1
175.000,00, che consegnava a tale , che lo versava sul proprio conto corrente, Persona_1 acceso presso CA Popolare di Milano, filiale di Bergamo;
- in seguito, la faceva recare gli attori presso lo studio del notaio Pt_1 Persona_2 di Fontanellato, dove faceva loro firmare un contratto di donazione a favore di
[...]
2 , sconosciuta ai donanti, alla quale venivano consegnati, in esecuzione del Controparte_4 contratto, tre assegni circolari, tratti sul c/c della UR, intestato agli odierni attori, per la somma complessiva di € 600.000,00;
- un altro assegno, compilato per l'importo di € 48.511,58, veniva, poi, consegnato al notaio, presumibilmente per le spese ed i compensi dell'atto;
- sporta denuncia querela presso la Procura della Repubblica di Parma ed inviata, a CP_5
in data 26 settembre 2019, una lettera contenente la richiesta di restituzione delle
[...] somme sottratte dalla veniva restituita la sola somma di € 553.000,00, su quella di € Pt_1
600.000,00, versata con assegni.
*
Tanto premesso, gli attori chiedevano l'accertamento della responsabilità di entrambi i convenuti e la loro condanna alla restituzione della somma di euro 651.499,16, oltre al risarcimento dei danni patiti.
*
Si costituivano, chiedendo il rigetto delle domande attoree, e Controparte_3 Parte_1 quest'ultima a preclusioni istruttorie già maturate, successivamente all'espletamento
[...] della ctu, disposta per accertare quale fosse l'entità degli esborsi effettuati da parte attrice, nonché la tipologia degli investimenti ai quali le somme erano destinate e il mancato guadagno conseguente all'appropriazione indebita delle stesse.
*
Con sentenza n. 3920/2021 il Tribunale di Parma condannava al risarcimento Parte_1
d i € 223.551,58, la cui somma derivava dall'addizione dei €175.000,00 consegnati a con i €48.511,58 pagati al notaio per la redazione del contratto di donazione, Persona_1
Con mentre escludeva la responsabilità di stante la condotta assolutamente anomala CP_3
e imprevedibile della propria incaricata, tale da spezzare il nesso di occasionalità necessaria che la legava alle proprie mansioni.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello la convenuta soccombente, lamentando, con plurime argomentazioni, che verranno esaminate nella parte motiva della presente sentenza, l'assenza di qualsivoglia danno patito dagli investitori.
*
L'appellante rassegnava le seguenti conclusioni:
“Riformare la sentenza impugnata n.705/2024 TRIBUNALE DI PARMA per omessa e contradditoria motivazione con le risultanze istruttorie in particolare in relazione alla parte
3 della sentenza in cui ritiene responsabile della refusione della somma di Parte_1 euro 48.511,58 ed euro 175.000,00 sulla base dell'assunto di aver posto in essere artifizi
e raggiri la cui prova consterebbe nell'emissione degli assegni in oggetto, nella loro consegna
a persone sconosciute e nel fatto che la bbia accettato di restituire loro l'ingente somma CP_4 alla stessa precedentemente donata
Riformare la sentenza n.705/2024 TRIBUNALE DI PARMA per omessa e contraddittoria motivazione con le risultanze istruttorie nella parte in cui condanna lla Parte_1 restituzione /refusione della somma di euro 48.511,58 per imposta di registro e compenso Notaio non avendo impugnato gli attori di primo grado la circostanza e risultando la sentenza in violazione dell'art. 112 cpc”.
*
, rimanevano contumaci. CP_1 CP_2 Controparte_3
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 10.6.2025, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va, anzitutto, richiamata, per esigenze di chiarezza, la sintesi delle allegazioni attoree, operata dal primo giudice come segue:
Pt_1 promotrice finanziaria di Controparte_3
Gli attori hanno allegato che, nell'anno 2018, la li aveva convinti di essere riuscita a Pt_1 realizzare una operazione di investimento in bitcoin molto vantaggiosa e che, sul loro conto corrente, erano confluiti anche gli interessi spettanti ad altri investitori. Per tale ragione, gli attori erano stati convinti dalla a stipulare una donazione di euro 600.000,00, a favore di tale Pt_1
, consegnando, alla stessa, tre assegni circolari emessi da CA UR, Controparte_4 nonché, al notaio, un assegno emesso per la somma di euro 48.511,58. Per le stesse ragioni, la
i faceva rilasciare un assegno circolare dal , per l'importo di € 175.000,00, che, Pt_1 CP_1 poi, consegnava a tale . Riguardo ai suddetti esborsi, gli stessi attori hanno Persona_1 riconosciuto di avere avuto in restituzione la somma di euro 553.000,00>.
2)Va, poi, richiamata la motivazione con la quale il primo giudice ha accolto la domanda
4 proposta avverso la convenuta come segue: Pt_1
600.000,00, e che gli assegni circolari sono stati emessi da , e non da CA UR Pt_2
(doc. 41); che l'intera somma donata, pari ad euro 553.000,00, è stata restituita agli attori dalla stessa donataria, (doc. 40). Controparte_4
Pertanto, gli unici esborsi di cui gli attori possono chiedere il rimborso, in questa sede, sono la somma di euro 48.511,58, versata al notaio, e la somma di euro 175.000,00, versata a PE
.
[...]
[……]
La difesa svolta da quest'ultima risulta assolutamente generica.
In particolare, la convenuta non ha svolto alcuna specifica confutazione con riguardo sia alla donazione effettuata a sia alla consegna dell'assegno a (che non Controparte_6 Persona_1
è stato prodotto nel presente giudizio), sia con riguardo al fatto, allegato dagli attori, che gli stessi non conoscessero e . Ella, infatti, ha solamente eccepito che gli Controparte_6 Persona_1 attori non hanno assolto all'onere probatorio posto a loro carico in merito agli artifici e raggiri dei quali sarebbero stati vittima.
Tale assunto non è condivisibile, posto che la prova dei suddetti artifici e raggiri consiste, già di per sé, nell' emissione degli assegni in oggetto, nella loro consegna a persone sconosciute agli odierni attori e nel fatto che la abbia accettato di restituire loro l'ingente somma alla stessa CP_4 precedentemente donata.
Alla luce di quanto sopra, deve essere condannata a risarcire i danni subiti da Parte_1
ed , che si quantificano nella somma complessiva di euro Controparte_1 CP_2
223.551,58 (= euro 175.000,00 + euro 48.511,58)>.
3)Con il proposto gravame, formula diverse contestazioni interconnesse. Parte_1
Lamenta come il primo giudice abbia Parte_1 senza che agli atti vi fosse alcuna prova della responsabilità della stessa, mandando per le stesse ragioni di carenza probatoria invece assolta l'altra convenuta . Controparte_3
Contesta come erroneamente tale giudice abbia ritenuto generica la sua contestazione, quando, in realtà, essa aveva contestato la sussistenza di artifizi e raggiri e comunque richiamato la relazione di ctu, che aveva smentito le allegazioni attoree.
5 Rileva specificatamente quanto segue:
< il Giudice di prime cure non ha inteso indicare per quali ragioni ci si dovesse discostare dalla
C.T.U. in ordine agli accertamenti eseguiti, né ha spiegato per quale motivo si dovesse ritenere responsabile del pagamento della imposta di registro e dei compensi del Notaio, tenuto conto che l'atto di donazione è stato ritenuto valido ed efficace e nemmeno risulta impugnato dai sig.ri
Parte_3
L'attore nella fase di primo grado nulla ha provato, mentre la C.T.U. disposta Parte_3
e resa dal dott. a reso evidenza che alcuna somma è stata indebitamente Persona_3 sottratta al sig. ed alla sig.ra così come alcuna perdita Controparte_1 CP_2 sia conseguita a carico degli stessi attori.
Il quesito d'altronde atteneva a comprovare la distrazione delle somme investite ed il relativo mancato guadagno.
L'azione promossa dagli attori della fase di primo grado, al contrario, risulta essere ai limiti della temerarietà, atteso che sono state riferite circostanze del tutto inveritiere che solo l'esito della C.T.U., ha potuto smascherare, circostanza più volte riferita dallo stesso C.T.U.
La sentenza è, dunque, stata emessa in palese contraddizione con le risultanze istruttorie e risulta priva di una reale motivazione
Il Giudice di prime cure, non ha ammesso mezzi istruttori, ma ha solo disposto una C.T.U. e pure a fronte dei rilievi del C.T.U. ha concluso sostenendo che di fatto Parte_1 avesse posto in essere artifizi e raggiri e solo per questo fosse responsabile a prescindere, mandando esente da responsabilità sulla base dell'assunto che trattavasi Controparte_3 di un comportamento anomalo rispetto alla normale attività svolta dal promotore finanziario
In realtà il Giudice di prime cure, a prescindere dagli artifizi e raggiri, avrebbe dovuto spiegare perché era dovuta la restituzione della somma di euro 175.000,00 e perché era dovuta la restituzione della somma della imposta di registro e del compenso del Notaio per euro 48.511,58
Non esiste agli atti alcuna prova degli artifizi e raggiri, asseritamente posti in essere da atteso che si è autodeterminato alla redazione di un atto di Parte_1 CP_1 donazione che non ha impugnato, nell'ambito del quale ha addirittura dichiarato il decesso della madre ed atteso che non ha mai prodotto un assegno reso a né ha CP_1 Persona_1 provato l'addebito sui propri conti della somma.
Non è emersa alcuna prova né diretta né presuntiva circa il comportamento di
[...]
. Parte_1
Lamenta, poi, come il primo giudice abbia fondato la propria condanna sulle procedimento penale> e contesta l'irrilevanza, nel procedimento civile, dell'intervenuta sentenza
6 di patteggiamento.
Contesta, infine, come la somma di €48.511,58, riconosciuta dal primo giudice non sia stata espressamente domandata dagli attori, di talché il giudice, riconoscendola, si sarebbe pronunciato in violazione del principio tra chiesto e pronunciato.
Con riguardo alla medesima somma, lamenta, poi, come la stessa avrebbe potuto essere restituita solo qualora gli investitori avessero impugnato il contratto di donazione.
4)Prima di verificare il fondamento dell'appello, è opportuno richiamare il seguente stralcio della comparsa di costituzione della in quanto richiamato col gravame: Pt_1
< ……..gli attori ricostruiscono una situazione del tutto poco credibile limitandosi ad una mera esposizione fattuale, ma nemmeno si peritano di chiedere sul punto la prova per testi e nemmeno viene chiesto che fosse/sia dichiarato nullo l'atto di donazione. Gli attori si sono limitati a chiedere che venisse esperita C.T.U. contabile, lamentando un danno emergente ed un lucro cessante, pure chiedendo la restituzione di una somma già a loro resa e di cui pure rendono conferma in atti La stessa c.t.u. invocata da controparte, a pag. 16 e 17 conclude in tal senso, precisando come il danno al massimo potrebbe intendersi limitato alle spese di redazione dell'atto di donazione, sempre che lo stesso possa ritenersi invalido. Alcuna impugnazione, tuttavia, dell'atto di donazione è dato leggere nell'atto introduttivo e ffermano di essere CP_1 CP_2 stati truffati da ma non solo non spiegano in cosa sarebbero consistiti i Parte_1 presunti raggiri posti in essere, piuttosto si limitano a rappresentare di essere stati indotti dalla convenuta, odierna esponente a privarsi del proprio patrimonio, intestando le somme a terze persone. ..>.
5)L'appello è manifestamente infondato e va rigettato, per le considerazioni di seguito esplicitate.
Va, anzitutto, osservato che parte appellante contesta il riferimento del primo giudice ad un processo penale, conclusosi con una sentenza di patteggiamento, quando di tale processo nulla risulta in atti e nulla ha dedotto tale giudice.
Incomprensibile è poi l'affermazione di parte appellante, secondo cui il primo giudice non avrebbe motivato la propria decisione, posto che i motivi della stessa, sopra riportati, sono stati contestati.
Infondato è poi il rilievo che il primo giudice sia caduto in contraddizione nel ravvisare un quadro probatorio in capo alla dopo averlo escluso nei confronti della convenuta banca. Pt_1
La domanda nei confronti della banca è stata infatti rigettata, avendo il primo giudice, piuttosto, ritenuto non applicabile l'art. 2049 c.c.
7 Tale giudice ha, del tutto correttamente, ritenuto provate le allegazioni attoree tutte, in applicazione del principio di non contestazione, posto che costituendosi in Parte_1 giudizio, al contrario di quanto oggi sembra affermare, non ha contestato le specifiche allegazioni attoree, ma ha semplicemente chiesto il rigetto delle domande attoree, per non essere configurabile il reato di truffa.
A ben vedere, il problema della configurabilità o meno della truffa (peraltro di ogni evidenza) è mal posto, atteso che va comunque fatta applicazione dell'art. 2043 c.c., venendo in rilievo un fatto illecito che ha comportato i danni ravvisati dal primo giudice (allegati specificatamente nell'atto introduttivo del primo grado e non contestati col semplice riferimento alla ctu), da qualificarsi, con ogni evidenza, ingiusti.
Ed è appena il caso di osservare che le spese sostenute per l'atto notarile integrano un danno ingiusto, a prescindere dalla validità della donazione, che viene dedotta da parte appellante in modo del tutto inconferente, trattandosi di spesa sostenuta a seguito della condotta illecita della descritta nell'atto introduttivo del primo grado. Pt_1
6)Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 953/2024 R.G., rigetta l'appello, dando atto che ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello, in data 25.7.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
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