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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4238 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34632/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34632/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
VIA QUADRONNO N. 24 MILANO presso l'Avvocato POLACCHINI PAOLA, che la/lo rappresenta e difende
Ricorrente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in presso l'Avvocato Controparte_1 P.IVA_2
CAPOCCIA VALENTINA (C.F. ) elettivamente domiciliato in presso C.F._1
l'Avvocato
Resistenti
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da ricorso
Motivi di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio ex art. 281-decies c.p.c. avanti il Parte_1
Tribunale di AN (già , in qualità di obbligato Controparte_1 Controparte_2
principale e TI CI in qualità di fideiussore. Ciò in relazione al contratto di locazione pagina 1 di 4 finanziaria mobiliare n. 4878155 stipulato in data 22.01.2021 avente ad oggetto “n. 1 elettrosauna e n.
14 shape mtr. 31811010716 completo di manipoli e accessori vari come da prev. n. 38 del 8.02.2021”.
A fronte del mancato pagamento di sei canoni di locazione per un importo totale di € 2.766,08 la ricorrente in data 13.10.2023 ha inviato all'utilizzatrice la comunicazione di risoluzione del contratto con contestuale intimazione di riconsegna dei beni e di pagamento delle somme dovute, provvedendo altresì in data 10.01.2024 ad escutere il fideiussore.
Il 19.04.2024, previa riconsegna, i beni sono stati venduti per un importo di € 1.300 oltre IVA.
La ricorrente ha imputato il corrispettivo della vendita al quanto dovuto a titolo di indennità risarcitoria per anticipata risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 18 delle condizioni generali del contratto, residuando, pertanto, un credito di € 8.461,09 a titolo di penale. ha sostenuto che le parti resistenti non hanno corrisposto tali Parte_1
somme e, per l'effetto, ha chiesto condanna al pagamento previo accertamento dell'inadempimento di €
11.227,17 oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati - quanto ai canoni - a far data dalle singole scadenze e quanto alla penale dalla vendita dei beni sino al saldo effettivo comunque entro e non oltre i parametri di cui alla l. 108/1996.
Le resistenti, regolarmente convenute in giudizio, non si sono costituite restando contumaci.
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza del 15.05.2025 la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso è fondato.
A seguito del mancato pagamento di sei canoni mensili da parte dell'utilizzatrice, si è Parte_1
avvalsa della facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli articoli 18 e 19 delle condizioni generali di contratto, comunicandolo ad ed escutendo tempestivamente il fideiussore. CP_1
Nella lettera di risoluzione, regolarmente ricevuta dalle resistenti, la ricorrente ha precisato l'entità dell'esposizione debitoria pari ad € 2.766,08 a titolo di canoni scaduti ed impagati, € 9.568,09 a titolo di canoni a scadere, il prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto e ha intimato sia la riconsegna dei beni mobili che il pagamento dell'insoluto.
La risoluzione è avvenuta in conformità a quanto stabilito all'art. 18 rubricato “Clausola risolutiva espressa”, secondo cui “Verificatosi anche uno solo dei seguenti casi il Locatore potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile: (i) ritardo protrattosi per quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente […]”.
È, successivamente, avvenuta la riconsegna dei beni da parte dell'utilizzatore e la vendita degli stessi con conseguente imputazione del ricavato all'importo dovuto a titolo di indennità risarcitoria.
pagina 2 di 4 La concedente ha intimato all'utilizzatore e al fideiussore il pagamento delle somme dovute conformemente a quanto disposto dall'art. 18.2, secondo cui “il Conduttore […] entro cinque giorni dalla comunicazione del Locatore di cui all'articolo precedente sarà tenuto: (a) a corrispondere tutte le somme dovute e non pagate fino alla data di risoluzione, oltre interessi di mora nella misura prevista nelle Condizioni particolari;
(b) a corrispondere un importo a titolo di indennità risarcitoria per anticipata risoluzione contrattuale, pari alla sommatoria dei canoni a scadere in linea capitale e del corrispettivo pattuito per l'opzione finale di acquisto, al netto di quanto il Locatore abbia eventualmente ricavato con la vendita o il riutilizzo o la ricollocazione dei beni a seguito della restituzione degli stessi al locatore;
(c) a corrispondere gli interessi di mora di cui alle condizioni particolari fino all'integrale adempimento di quanto previsto in questo articolo […]”.
ha compiutamente provato le circostanze allegate, ossia, l'avvenuta risoluzione del Parte_1
contratto e l'entità del credito residuo mediante i documenti che seguono : contratto di leasing, fideiussione, lettera di risoluzione e di escussione del fideiussore (doc. n. 7 e 8), fattura dei canoni scaduti ed impagati (doc. n. 5), piano di ammortamento (doc. n. 11), prospetto del calcolo dell'indennità risarcitoria (doc. n. 12) e fattura di vendita dei beni (doc. n. 9).
Quanto agli interessi di mora, la richiesta della ricorrente risulta conforme alle condizioni particolari del contratto di locazione (pag. 1 doc. n. 1) secondo cui è stata pattuita l'applicazione, ai sensi del d.lgs.
231/2002, del tasso BCE maggiorato di 8 punti.
Consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna dei resistenti in solido al pagamento dell'importo richiesto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento tenuto conto della ridotta complessità del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN in composizione monocratica in persona del giudice Carmela Gallina, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna i resistenti e TI Controparte_1
CI in solido al pagamento di € 11.227,17 oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati a far data, quanto ai canoni, dalle singole scadenze, e quanto alla penale dalla data di vendita dei beni sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla l. 108/1996;
pagina 3 di 4 2. condanna e TI CI a rifondere Controparte_1 [...]
in solido le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 2.540 oltre Parte_1
rimborso forfettario pari al 15%, IVA e CPA.
AN, 23 maggio 2025
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34632/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
VIA QUADRONNO N. 24 MILANO presso l'Avvocato POLACCHINI PAOLA, che la/lo rappresenta e difende
Ricorrente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in presso l'Avvocato Controparte_1 P.IVA_2
CAPOCCIA VALENTINA (C.F. ) elettivamente domiciliato in presso C.F._1
l'Avvocato
Resistenti
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da ricorso
Motivi di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio ex art. 281-decies c.p.c. avanti il Parte_1
Tribunale di AN (già , in qualità di obbligato Controparte_1 Controparte_2
principale e TI CI in qualità di fideiussore. Ciò in relazione al contratto di locazione pagina 1 di 4 finanziaria mobiliare n. 4878155 stipulato in data 22.01.2021 avente ad oggetto “n. 1 elettrosauna e n.
14 shape mtr. 31811010716 completo di manipoli e accessori vari come da prev. n. 38 del 8.02.2021”.
A fronte del mancato pagamento di sei canoni di locazione per un importo totale di € 2.766,08 la ricorrente in data 13.10.2023 ha inviato all'utilizzatrice la comunicazione di risoluzione del contratto con contestuale intimazione di riconsegna dei beni e di pagamento delle somme dovute, provvedendo altresì in data 10.01.2024 ad escutere il fideiussore.
Il 19.04.2024, previa riconsegna, i beni sono stati venduti per un importo di € 1.300 oltre IVA.
La ricorrente ha imputato il corrispettivo della vendita al quanto dovuto a titolo di indennità risarcitoria per anticipata risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 18 delle condizioni generali del contratto, residuando, pertanto, un credito di € 8.461,09 a titolo di penale. ha sostenuto che le parti resistenti non hanno corrisposto tali Parte_1
somme e, per l'effetto, ha chiesto condanna al pagamento previo accertamento dell'inadempimento di €
11.227,17 oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati - quanto ai canoni - a far data dalle singole scadenze e quanto alla penale dalla vendita dei beni sino al saldo effettivo comunque entro e non oltre i parametri di cui alla l. 108/1996.
Le resistenti, regolarmente convenute in giudizio, non si sono costituite restando contumaci.
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza del 15.05.2025 la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso è fondato.
A seguito del mancato pagamento di sei canoni mensili da parte dell'utilizzatrice, si è Parte_1
avvalsa della facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli articoli 18 e 19 delle condizioni generali di contratto, comunicandolo ad ed escutendo tempestivamente il fideiussore. CP_1
Nella lettera di risoluzione, regolarmente ricevuta dalle resistenti, la ricorrente ha precisato l'entità dell'esposizione debitoria pari ad € 2.766,08 a titolo di canoni scaduti ed impagati, € 9.568,09 a titolo di canoni a scadere, il prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto e ha intimato sia la riconsegna dei beni mobili che il pagamento dell'insoluto.
La risoluzione è avvenuta in conformità a quanto stabilito all'art. 18 rubricato “Clausola risolutiva espressa”, secondo cui “Verificatosi anche uno solo dei seguenti casi il Locatore potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile: (i) ritardo protrattosi per quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente […]”.
È, successivamente, avvenuta la riconsegna dei beni da parte dell'utilizzatore e la vendita degli stessi con conseguente imputazione del ricavato all'importo dovuto a titolo di indennità risarcitoria.
pagina 2 di 4 La concedente ha intimato all'utilizzatore e al fideiussore il pagamento delle somme dovute conformemente a quanto disposto dall'art. 18.2, secondo cui “il Conduttore […] entro cinque giorni dalla comunicazione del Locatore di cui all'articolo precedente sarà tenuto: (a) a corrispondere tutte le somme dovute e non pagate fino alla data di risoluzione, oltre interessi di mora nella misura prevista nelle Condizioni particolari;
(b) a corrispondere un importo a titolo di indennità risarcitoria per anticipata risoluzione contrattuale, pari alla sommatoria dei canoni a scadere in linea capitale e del corrispettivo pattuito per l'opzione finale di acquisto, al netto di quanto il Locatore abbia eventualmente ricavato con la vendita o il riutilizzo o la ricollocazione dei beni a seguito della restituzione degli stessi al locatore;
(c) a corrispondere gli interessi di mora di cui alle condizioni particolari fino all'integrale adempimento di quanto previsto in questo articolo […]”.
ha compiutamente provato le circostanze allegate, ossia, l'avvenuta risoluzione del Parte_1
contratto e l'entità del credito residuo mediante i documenti che seguono : contratto di leasing, fideiussione, lettera di risoluzione e di escussione del fideiussore (doc. n. 7 e 8), fattura dei canoni scaduti ed impagati (doc. n. 5), piano di ammortamento (doc. n. 11), prospetto del calcolo dell'indennità risarcitoria (doc. n. 12) e fattura di vendita dei beni (doc. n. 9).
Quanto agli interessi di mora, la richiesta della ricorrente risulta conforme alle condizioni particolari del contratto di locazione (pag. 1 doc. n. 1) secondo cui è stata pattuita l'applicazione, ai sensi del d.lgs.
231/2002, del tasso BCE maggiorato di 8 punti.
Consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna dei resistenti in solido al pagamento dell'importo richiesto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento tenuto conto della ridotta complessità del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN in composizione monocratica in persona del giudice Carmela Gallina, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna i resistenti e TI Controparte_1
CI in solido al pagamento di € 11.227,17 oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati a far data, quanto ai canoni, dalle singole scadenze, e quanto alla penale dalla data di vendita dei beni sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla l. 108/1996;
pagina 3 di 4 2. condanna e TI CI a rifondere Controparte_1 [...]
in solido le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 2.540 oltre Parte_1
rimborso forfettario pari al 15%, IVA e CPA.
AN, 23 maggio 2025
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 4 di 4