Decreto cautelare 22 settembre 2022
Ordinanza cautelare 13 ottobre 2022
Decreto decisorio 17 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 13/10/2022, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/10/2022
N. 01044/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1044 del 2022, proposto da
Opere San Pio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvestro Lazzari e Marcello Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Miggiano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Basurto e Loredana Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
Valente Oronza, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Sparascio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo - A.A.G.G. - Sociale del Comune di Miggiano n. 623 R.G. e n. 254 R.S. del 7 settembre 2022, notificata in pari data, avente ad oggetto “Revoca autorizzazione al funzionamento RSA Don ON O”, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Miggiano, della A.S.L. di Lecce e di Valente Oronza;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to S. Lazzari, avv.to M. Urso, avv.to A. Vantaggiato, avv.to L. Ancora in sostituzione degli avv.ti M.C. Basurto e L. Macrì, e avv.to G. Sparascio;
In disparte (nella presente sede cautelare) da ogni valutazione in ordine alla sua legittimità o meno (ed alla fondatezza o meno delle censure dedotte in ricorso), - allo stato - l’impugnato provvedimento comunale di revoca non appare più concretamente lesivo della sfera giuridica di parte ricorrente, in quanto con la sopravvenuta determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo - A.A.G.G. - Sociale del Comune di Miggiano n. 673 R.G. e n. 279 R.S. del 21 settembre 2022 si è proceduto al rilascio in favore della Opera San Pio S.r.l., senza riserva e limite alcuno, di autorizzazione al funzionamento ex art 49 comma 1 della L.R. n. 19 del 2006 con riguardo alla R.S.A. di che trattasi (“Don ON Bello 3”).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza dichiara improcedibile la domanda cautelare proposta da parte ricorrente.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO