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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/03/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2817/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Monza
Quarta Sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Caniato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2817/2024 promossa da:
(c.f./p.i. nell'interesse di Parte_1 P.IVA_1
socio unico (pi. IT VA ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.SIMONE GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano via Gabrio Serbelloni n.4,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. /p ) Controparte_2 CodiceFiscale_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente nella contumacia della convenuta all'udienza del 14 novembre 2024 ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 476 c.c. e 485 c.c.,
l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità riconducibile al sig. da parte Parte_2
pagina 1 di 6 dell'odierno convenuto, sig. , per tutti i motivi dedotti in Controparte_2
narrativa;
- per l'effetto, accertare e dichiarare, in capo al sig. , la qualità Controparte_2
di erede di fatto del sig. . Parte_2
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
All'udienza non si è proceduto alla lettura del dispositivo.
Motivazione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 22 aprile 2024 Parte_1
ha chiesto a questo Tribunale di accertare che abbia
[...] Controparte_2 accettato tacitamente l'eredità del sig. e sia conseguentemente divenuto Parte_2 suo erede, ai sensi dell'art.476 c.c. avendo compiuto atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Il sig. è rimasto contumace nonostante regolare notifica effettuata ai Controparte_2
sensi dell'art.140 c.p.c. presso l'immobile di sua proprietà con avviso restituito al mittente in quanto non ritirato entro il termine dei 10 giorni.
Dalla esposizione di parte ricorrente e dalla documentazione depositata e precipuamente dalla visura notarile allegata successivamente in data 29 ottobre 2024 si desume quanto segue:
- Parte attrice ha interesse alla pronunzia in quanto creditrice di Controparte_2
della somma di €.167.043,38, quale rappresentante di (in forza di Controparte_1
Cont procura notarile del 7.06.2021) avendo quest'ultima acquistato pro soluto da in data 3.06.2021, nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione, una serie di crediti classificati a sofferenza fra cui il credito derivante da mutuo ipotecario stipulato in data 18.06.2007, n. 15.308 di Rep. e n. 10.302 di a rogito del Notaio, CP_4
dott. , registrato a Milano 1 il 20.06.2007 n. 12713 serie IT;
Persona_1
- A garanzia del credito derivante dal predetto mutuo ipotecario i signori Parte_2
e (genitori di ) avevano concesso
[...] Controparte_5 Controparte_2
pagina 2 di 6 ipoteca sui beni immobili di loro proprietà siti in Nova Milanese (MB), alla Via
Aspromonte n. 19, identificati al foglio n.23, mapp. 7, sub 715, nonché al foglio n. 23, mappale 111, sub 1 (ipoteca iscritta in data 21.06.2007 per l'importo di
€.350.000,00.=, presso la Conservatoria di Milano 2 al Reg. Gen. 95899 / Reg. Part. 25672).
- A seguito del decesso del padre del convenuto, sig pieno Parte_2
proprietario dell'immobile in regime di comunione legale dei beni, avvenuto il
9.10.2009, il sig. avrebbe acquistato quale erede 1/6 di piena Controparte_2
proprietà del medesimo immobile concesso in ipoteca (1/6 sarebbe acquistato dalla madre e 1/6 da ). Nella certificazione notarile Persona_2 Parte_3
prodotta tuttavia è evidenziato che non risulta trascritta alcuna accettazione di eredità;
- è deceduto il 29.04.2010 e la sua quota di 1/6 è stata ereditata per Parte_3
1/12 ciascuno da e che hanno accettato CP_6 Controparte_7
tacitamente l'eredità con atto trascritto il 20.03.2019;
- A seguito del decesso della madre, signora , avvenuto il 25.11.2016, Persona_2
e hanno acquistato la piena proprietà Controparte_2 Controparte_7
di ulteriori 2/6 ciascuno di tale immobile, per avere accettato tacitamente l'eredità della madre. L'accettazione dell'eredità della madre è trascritta in data 20 marzo 2019;
- ha inoltre acquistato per atto fra vivi stipulato in data Controparte_2
13.03.2019, venditori e la proprietà della Controparte_7 CP_6
quota complessiva di 3/6 dell'immobile, divenendo così pieno ed esclusivo proprietario dello stesso;
, stante l'inadempimento di al contratto di mutuo CP_8 Controparte_2
ipotecario, ha instaurato avanti a questo tribunale la procedura esecutiva immobiliare n.20/2024 RGE sul diritto di piena proprietà intestato per la quota di 1/1 al sig. CP_2
.
[...]
Dalla disamina della certificazione notarile ex art.567 c.p.c. depositata nella predetta procedura esecutiva è emersa l'assenza di alcun atto idoneo a rendere trascrivibile pagina 3 di 6 l'accettazione tacita da parte di dell'eredità del padre sig Controparte_2 Parte_2
;
[...]
L'accettazione tacita di eredità si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede.
Può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare.
A sostegno della propria domanda ha allegato quanto segue: CP_8
- Il sig. ha provveduto alla voltura catastale dell'immobile a Controparte_2
proprio nome, come risulta dalla disamina delle visure catastali prodotte;
- Il sig. risiede nell'immobile sottoposto ad esecuzione;
Controparte_2
Cont
- Il sig. ha presentato istanza di mediazione nei confronti di Controparte_2
in data 26 settembre 2023, riguardo alla propria posizione debitoria, per mancata comunicazione della cessione del credito, per impossibilità di vedere accolta proposta di piano del consumatore e per l'aggravarsi del debito;
- Il possesso si è protratto per anni dalla morte del de cuius senza che il chiamato abbia fatto l'inventario;
Orbene, secondo consolidato orientamento di legittimità l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n. 178/1996; n. 5463/1988; n.
5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale.
Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi pagina 4 di 6 intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n. 7075/1999; Sez. 2, n.
10796/2009, n. 5226/2002; n. 10796/2009, m 1148/2021).
La valutazione circa l'accettazione dell'eredità deve comprendere tutti gli elementi della fattispecie concreta in esame, senza automatismi di sorta.
In particolare, pur se la voltura catastale rientra nell'ampia casistica giurisprudenziale in cui è riconosciuta la ricorrenza di un'accettazione tacita, la stessa deve venire valutata nel suo contesto in quanto non integra incondizionatamente gli estremi di un'accettazione tacita dell'eredità efficace ad ampio spettro soggettivo dovendosi verificare la sua riferibilità al successibile.
“L'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso "negotiorum gestio", cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del "de cuius"”(Cass. n. 8980/2017).
Nel caso in esame, pur non risultando provato a chi sia riferibile la iniziale voltura dell'acquisto di 1/6 da parte del padre, risulta tuttavia provata la sua ratifica come riferibile a
, a seguito dell'acquisto della piena proprietà dell'immobile con Controparte_2
rogito 13.03.2019 e della voltura catastale dell'acquisto dell'intero.
Il fatto che il sig. risieda nell'immobile invece non è dirimente in quanto, come CP_2
proprietario della quota di 5/6, avrebbe comunque diritto di risiedervi.
Il comportamento processuale del convenuto, rimasto contumace nel presente giudizio ed in quello di esecuzione, fornisce ulteriori elementi nel senso delle allegazioni attoree.
Le spese vengono compensate.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
visto l'art.281-decies e segg. c.p.c.,
I. Dichiara che è erede del padre Controparte_2 Parte_2
, avendone tacitamente accettato l'eredità;
[...]
II. Richiama il competente Conservatore dei RR II al dovere di provvedere, al passaggio in giudicato del presente provvedimento, alla trascrizione dell'accettazione tacita, da parte di , dell'eredità relitta del padre Controparte_2 Parte_2
ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 c.c. al fine di garantire la continuità
[...]
delle trascrizioni ex artt. 2648 e 2650 c.c.,;
III. Dichiara compensate le spese di lite.
Monza, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Caterina Caniato
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Monza
Quarta Sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Caniato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2817/2024 promossa da:
(c.f./p.i. nell'interesse di Parte_1 P.IVA_1
socio unico (pi. IT VA ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.SIMONE GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano via Gabrio Serbelloni n.4,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. /p ) Controparte_2 CodiceFiscale_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente nella contumacia della convenuta all'udienza del 14 novembre 2024 ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 476 c.c. e 485 c.c.,
l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità riconducibile al sig. da parte Parte_2
pagina 1 di 6 dell'odierno convenuto, sig. , per tutti i motivi dedotti in Controparte_2
narrativa;
- per l'effetto, accertare e dichiarare, in capo al sig. , la qualità Controparte_2
di erede di fatto del sig. . Parte_2
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
All'udienza non si è proceduto alla lettura del dispositivo.
Motivazione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 22 aprile 2024 Parte_1
ha chiesto a questo Tribunale di accertare che abbia
[...] Controparte_2 accettato tacitamente l'eredità del sig. e sia conseguentemente divenuto Parte_2 suo erede, ai sensi dell'art.476 c.c. avendo compiuto atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Il sig. è rimasto contumace nonostante regolare notifica effettuata ai Controparte_2
sensi dell'art.140 c.p.c. presso l'immobile di sua proprietà con avviso restituito al mittente in quanto non ritirato entro il termine dei 10 giorni.
Dalla esposizione di parte ricorrente e dalla documentazione depositata e precipuamente dalla visura notarile allegata successivamente in data 29 ottobre 2024 si desume quanto segue:
- Parte attrice ha interesse alla pronunzia in quanto creditrice di Controparte_2
della somma di €.167.043,38, quale rappresentante di (in forza di Controparte_1
Cont procura notarile del 7.06.2021) avendo quest'ultima acquistato pro soluto da in data 3.06.2021, nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione, una serie di crediti classificati a sofferenza fra cui il credito derivante da mutuo ipotecario stipulato in data 18.06.2007, n. 15.308 di Rep. e n. 10.302 di a rogito del Notaio, CP_4
dott. , registrato a Milano 1 il 20.06.2007 n. 12713 serie IT;
Persona_1
- A garanzia del credito derivante dal predetto mutuo ipotecario i signori Parte_2
e (genitori di ) avevano concesso
[...] Controparte_5 Controparte_2
pagina 2 di 6 ipoteca sui beni immobili di loro proprietà siti in Nova Milanese (MB), alla Via
Aspromonte n. 19, identificati al foglio n.23, mapp. 7, sub 715, nonché al foglio n. 23, mappale 111, sub 1 (ipoteca iscritta in data 21.06.2007 per l'importo di
€.350.000,00.=, presso la Conservatoria di Milano 2 al Reg. Gen. 95899 / Reg. Part. 25672).
- A seguito del decesso del padre del convenuto, sig pieno Parte_2
proprietario dell'immobile in regime di comunione legale dei beni, avvenuto il
9.10.2009, il sig. avrebbe acquistato quale erede 1/6 di piena Controparte_2
proprietà del medesimo immobile concesso in ipoteca (1/6 sarebbe acquistato dalla madre e 1/6 da ). Nella certificazione notarile Persona_2 Parte_3
prodotta tuttavia è evidenziato che non risulta trascritta alcuna accettazione di eredità;
- è deceduto il 29.04.2010 e la sua quota di 1/6 è stata ereditata per Parte_3
1/12 ciascuno da e che hanno accettato CP_6 Controparte_7
tacitamente l'eredità con atto trascritto il 20.03.2019;
- A seguito del decesso della madre, signora , avvenuto il 25.11.2016, Persona_2
e hanno acquistato la piena proprietà Controparte_2 Controparte_7
di ulteriori 2/6 ciascuno di tale immobile, per avere accettato tacitamente l'eredità della madre. L'accettazione dell'eredità della madre è trascritta in data 20 marzo 2019;
- ha inoltre acquistato per atto fra vivi stipulato in data Controparte_2
13.03.2019, venditori e la proprietà della Controparte_7 CP_6
quota complessiva di 3/6 dell'immobile, divenendo così pieno ed esclusivo proprietario dello stesso;
, stante l'inadempimento di al contratto di mutuo CP_8 Controparte_2
ipotecario, ha instaurato avanti a questo tribunale la procedura esecutiva immobiliare n.20/2024 RGE sul diritto di piena proprietà intestato per la quota di 1/1 al sig. CP_2
.
[...]
Dalla disamina della certificazione notarile ex art.567 c.p.c. depositata nella predetta procedura esecutiva è emersa l'assenza di alcun atto idoneo a rendere trascrivibile pagina 3 di 6 l'accettazione tacita da parte di dell'eredità del padre sig Controparte_2 Parte_2
;
[...]
L'accettazione tacita di eredità si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede.
Può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare.
A sostegno della propria domanda ha allegato quanto segue: CP_8
- Il sig. ha provveduto alla voltura catastale dell'immobile a Controparte_2
proprio nome, come risulta dalla disamina delle visure catastali prodotte;
- Il sig. risiede nell'immobile sottoposto ad esecuzione;
Controparte_2
Cont
- Il sig. ha presentato istanza di mediazione nei confronti di Controparte_2
in data 26 settembre 2023, riguardo alla propria posizione debitoria, per mancata comunicazione della cessione del credito, per impossibilità di vedere accolta proposta di piano del consumatore e per l'aggravarsi del debito;
- Il possesso si è protratto per anni dalla morte del de cuius senza che il chiamato abbia fatto l'inventario;
Orbene, secondo consolidato orientamento di legittimità l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n. 178/1996; n. 5463/1988; n.
5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale.
Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi pagina 4 di 6 intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n. 7075/1999; Sez. 2, n.
10796/2009, n. 5226/2002; n. 10796/2009, m 1148/2021).
La valutazione circa l'accettazione dell'eredità deve comprendere tutti gli elementi della fattispecie concreta in esame, senza automatismi di sorta.
In particolare, pur se la voltura catastale rientra nell'ampia casistica giurisprudenziale in cui è riconosciuta la ricorrenza di un'accettazione tacita, la stessa deve venire valutata nel suo contesto in quanto non integra incondizionatamente gli estremi di un'accettazione tacita dell'eredità efficace ad ampio spettro soggettivo dovendosi verificare la sua riferibilità al successibile.
“L'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso "negotiorum gestio", cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del "de cuius"”(Cass. n. 8980/2017).
Nel caso in esame, pur non risultando provato a chi sia riferibile la iniziale voltura dell'acquisto di 1/6 da parte del padre, risulta tuttavia provata la sua ratifica come riferibile a
, a seguito dell'acquisto della piena proprietà dell'immobile con Controparte_2
rogito 13.03.2019 e della voltura catastale dell'acquisto dell'intero.
Il fatto che il sig. risieda nell'immobile invece non è dirimente in quanto, come CP_2
proprietario della quota di 5/6, avrebbe comunque diritto di risiedervi.
Il comportamento processuale del convenuto, rimasto contumace nel presente giudizio ed in quello di esecuzione, fornisce ulteriori elementi nel senso delle allegazioni attoree.
Le spese vengono compensate.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
visto l'art.281-decies e segg. c.p.c.,
I. Dichiara che è erede del padre Controparte_2 Parte_2
, avendone tacitamente accettato l'eredità;
[...]
II. Richiama il competente Conservatore dei RR II al dovere di provvedere, al passaggio in giudicato del presente provvedimento, alla trascrizione dell'accettazione tacita, da parte di , dell'eredità relitta del padre Controparte_2 Parte_2
ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 c.c. al fine di garantire la continuità
[...]
delle trascrizioni ex artt. 2648 e 2650 c.c.,;
III. Dichiara compensate le spese di lite.
Monza, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Caterina Caniato
pagina 6 di 6