Decreto cautelare 14 gennaio 2023
Decreto presidenziale 16 gennaio 2023
Sentenza breve 2 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 02/05/2023, n. 7327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7327 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/05/2023
N. 07327/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00547/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 547 del 2023, proposto da
ER BI, EN UN AR TI, ES AT, LE CO, ES NI, NA OV, RO De AR, MO MA, OM NI, AN LL, EL NT, LA CO, EL SO, AR CE, LA TU, rappresentati e difesi dall'avvocato Elisa Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
EM OM, EL VI, RO MA, SS GR, NN RF, IO UZ, non costituiti in giudizio;
ZI RD, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea De Bonis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
1) della delibera CSM del 7 dicembre 2022, protocollo 15/CV/2022, avente ad oggetto “Procedura di nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Ancona, per il triennio 2023-2025, ai sensi della circolare consiliare prot. P-15705/2020 del 13 novembre 2020” mai pubblicata né comunicata al ricorrente dott. ER NI;
2) della delibera CSM del 16 novembre 2022, protocollo 59/CV/2022, avente ad oggetto “Procedura di nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Milano, per il triennio 2023-2025, ai sensi della circolare consiliare prot. P-15705/2020 del 13 novembre 2020” mai pubblicata né comunicata ai ricorrenti dott. EN UN AR BRUNETTI, dott. MO MAMBRETTI e dott. EL SALMASO;
3) della delibera CSM del 7 dicembre 2022, protocollo 17/CV/2022, avente ad oggetto “Procedura di nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Bari, per il triennio 2023-2025, ai sensi della circolare consiliare prot. P-15705/2020 del 13 novembre 2020” mai pubblicata né comunicata ai ricorrenti dott. LE CORRIERO e dott. ES COSTANTINI;
4) della delibera CSM del 7 dicembre 2022, protocollo 44/CV/2022, avente ad oggetto “Procedura di nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Firenze, per il triennio 2023-2025, ai sensi della circolare consiliare prot. P-15705/2020 del 13 novembre 2020” mai pubblicata né comunicata relativa alla ricorrente dott. LA PREGLIASCO;
5) della delibera CSM del 7 dicembre 2022, protocollo 62/CV/2022, avente ad oggetto “Procedura di nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Napoli, per il triennio 2023-2025, ai sensi della circolare consiliare prot. P-15705/2020 del 13 novembre 2020” mai pubblicata né comunicata ai ricorrenti dott. NA CROVELLA, dott. RO DE MARTINO, dott. AN PAPARELLA, dott. EL PARENTE e dott. LA TUCCI;
6) della delibera CSM del 7 dicembre 2022, protocollo 77/CV/2022, avente ad oggetto “Procedura di nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Roma, per il triennio 2023-2025, ai sensi della circolare consiliare prot. P-15705/2020 del 13 novembre 2020” mai pubblicata né comunicata ai ricorrenti dott. ES CARICATO, dott. OM NIGRO e dott. AR SORACE;
7) della circolare CSM P-15705/2020 del 13 novembre 2020 concernente i criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2023-2025;
8) della delibera CSM P-15048/2021 del 26 luglio 2021 contenente il bando per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2023-2025
NONCHÉ
per dichiarare in via cautelare ed urgente la permanenza in servizio dei magistrati onorari minorili ricorrenti fino alla definizione del giudizio;
con richiesta di misura cautelare contestuale per l’imminente scadenza del termine di decadenza dalle funzioni onorarie prorogato al 28.2.2023, attesi i pregiudizi irreversibili che comporta per i ricorrenti la cessazione del servizio come magistrato onorario e con richiesta di sospensione con abbreviazione dei termini fino alla metà;
con espressa riserva di ogni ulteriore istanza e domanda ed in particolare di risarcimento dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia e di ZI RD;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in epigrafe sono state impugnate le delibere con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha negato la conferma nell’incarico ai ricorrenti, giudici onorari in servizio da almeno sei anni presso i Tribunali per i minorenni.
Le delibere impugnate hanno respinto le istanze di conferma per il triennio 2023-2025 rilevando che non poteva essere concessa una ulteriore proroga nell’incarico, disattendendo il rapporto positivo del rispettivo Presidente del Tribunale per i minorenni e il successivo parere integrativo richiesto dallo stesso CSM, che avevano accertato, per ciascuno dei ricorrenti, la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4, comma 2, lettera c), della circolare CSM P-15705/2020 del 13 novembre 2020, ovvero le “circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale” tali da comportare la prevalenza nel giudizio di comparazione con gli altri aspiranti.
In tal modo il CSM non aveva dato seguito alle graduatorie approvate dai rispettivi Consigli giudiziari su proposta dei Presidenti dei Tribunali per i minorenni, che vedevano i ricorrenti in posizione utile in relazione agli uffici rispettivamente richiesti.
Le delibere impugnate non erano state comunicate ai ricorrenti, i quali avevano appreso della mancata conferma solo a seguito di un controllo casuale del sito www.csm.it.
I ricorrenti hanno impugnato anche la circolare sui criteri di nomina e conferma (CSM P-15705/2020 del 13 novembre 2020) ed il successivo bando di concorso, deducendo che tali atti erano divenuti concretamente lesivi solo a seguito delle delibere di non conferma, poiché non prevedevano cause di esclusione direttamente operanti, ma unicamente i criteri per la conferma e i correlativi limiti.
I provvedimenti impugnati dovevano ritenersi illegittimi in quanto il CSM aveva negato la conferma ritenendo prevalente un’ “esigenza di ricambio” non prevista da alcuna disposizione di legge e legata al diverso criterio del numero di conferme.
La circolare in materia, infatti, aveva previsto che, per i trienni successivi al secondo, il giudice onorario poteva essere ulteriormente confermato solo previo giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti, mentre nessuna disposizione di legge prevedeva questa fase procedurale, essendo richiesti esclusivamente l’attribuzione di un punteggio da parte di una Commissione di valutazione istituita presso il Tribunale per i minorenni, il rapporto del Presidente del Tribunale per i minorenni sulla professionalità del giudice onorario minorile e il parere del Consiglio giudiziario, che formava la graduatoria definitiva in base ai punteggi e la trasmetteva al CSM.
Nella fattispecie il CSM, nel corso del procedimento, aveva disposto un supplemento istruttorio per verificare la sussistenza di circostanze eccezionali consistenti nella “peculiare esperienza professionale” che giustificassero la conferma anche oltre il terzo triennio; i Presidenti dei Tribunali per i minorenni avevano trasmesso quindi dei “pareri rafforzati” con i quali avevano ribadito la piena sussistenza di tale requisito; il CSM, tuttavia, aveva ritenuto di non confermare i ricorrenti ritenendo illegittimamente che gli stessi non avessero peculiari competenze professionali fuori dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1.violazione dell’art. 1 comma 2 bis d. l. 29 dicembre 2009, n. 193 –eccesso di potere – incompetenza.
La circolare, il bando e le delibere impugnate dovevano ritenersi illegittimi per violazione dell’art. 1, comma 2 bis, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24 che prevedeva che “il secondo comma dell’articolo 50 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per i giudici onorari del Tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilità di conferma.”
2. violazione dell’art. 3 comma 1 l. n. 241/1990 – eccesso di potere – mancanza di motivazione in relazione alle ragioni di mancata conferma – omessa comparazione con i nuovi aspiranti – mancato rispetto della graduatoria approvata.
Le delibere impugnate non contenevano alcuna indicazione delle ragioni per cui i singoli ricorrenti non erano stati confermati, se non la ripetizione della “clausola di stile” contenuta nel bando e riportata in ogni delibera impugnata, secondo la quale i candidati “… non possono essere confermati nell’incarico, ai sensi degli artt. 3, comma 2, lettera c) e 6, comma 6, lettera c), del bando, atteso che nella valutazione comparativa con i nuovi aspiranti, non si rileva la sussistenza di circostanze eccezionali, dipendenti dalla peculiare competenza professionale, sulla base delle competenze e dei titoli extragiudiziari acquisiti e tenuto conto della necessità di privilegiare nuove nomine …”.
Tali motivazioni erano presenti in modo identico in tutte le delibere di non conferma, adottate sulla base di un unico schema nel quale i ricorrenti erano inseriti nella parte riservata ai giudici onorari al terzo (o successivo) triennio “da non confermare”, senza alcun riferimento ai motivi specifici di prevalenza dei nuovi aspiranti.
Le censure proposte sono state poi specificate con riferimento a ciascuna delle delibere impugnate e, quindi, a ciascuno dei ricorrenti rispettivamente interessati.
Si sono costituiti il Ministero della Giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura e ZI RD resistendo al ricorso.
Alla camera di consiglio dell’8 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione, previo rituale avviso alle parti ex art. 60 c.p.a. in ordine alla possibilità di decisione in forma semplificata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Deve osservarsi, al riguardo, che la giurisprudenza ha costantemente affermato il principio generale secondo cui il ricorso deve avere ad oggetto un solo provvedimento ed i vizi dedotti devono essere correlati strettamente a quest'ultimo; in via eccezionale è possibile un'impugnazione congiunta, con unico ricorso, di più atti qualora sia ravvisabile "una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato) tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2015, n. 5; Cons. Stato, 4 febbraio 2016, n. 449; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 26 febbraio 2018, n.1241; T.A.R. Firenze, sez. I, 27 aprile 2016, n. 709).
Nel caso concreto, invece, il ricorso risulta essere stato presentato da 15 candidati avverso sette diverse delibere del Consiglio Superiore della Magistratura che hanno approvato le graduatorie dei giudizi onorari per i vari Tribunali dei Minorenni, e per ognuno dei ricorrenti risulta illustrata l’autonoma posizione concernente la delibera che ha approvato la graduatoria di interesse.
Inoltre, seppure la censura concernente la mancata conferma dei giudici onorari già in servizio da oltre sei anni sia stata sviluppata in ricorso con riferimento a tutti i ricorrenti, il gravame contiene poi la confutazione per ciascuno di essi delle ragioni dell’esclusione, incentrata in fatto sulla dedotta sussistenza di circostanze eccezionali, dipendenti dalla peculiare competenza professionale, che avrebbero consentito la conferma anche a fronte del servizio già prestato.
È evidente, pertanto, che per ciascuna posizione avrebbe dovuto essere presentato un autonomo ricorso e che il ricorso cumulativo presentato si pone in contrasto con gli articoli 40, primo comma, lettera b) e 42, comma 2°, 43, comma 1°, e 104, comma 3, del c.p.a., come affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata.
I ricorrenti, infatti, non si trovano in situazioni di fatto del tutto identiche fra loro e tra gli stessi non si può neppure escludere, almeno potenzialmente, l'esistenza di un conflitto di interessi; fra gli atti impugnati, inoltre, non sussiste una connessione procedimentale, ovvero un rapporto di presupposizione giuridica o logica, trattandosi di delibere autonome che concernono le graduatorie formate per i diversi uffici oggetto di domanda.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
La peculiarità della questione controversa giustifica, comunque, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Petrucciani | Antonino Savo Amodio |
IL SEGRETARIO