CA
Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/05/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 240 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Guido Santoro Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 240/2025 promossa da:
(C.F.: già Parte_1 C.F._1
amministratore unico di rappresentato e difeso Controparte_1
dagli avv.ti Alessandro Ventura e Damiano Tommasini del Foro di
1 Venezia, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Mestre –
Venezia, via Ca' Savorgnan n.9
RECLAMANTE
nei confronti di
DI Controparte_2 Controparte_3
[...]
RECLAMATI NON COSTITUITI
Oggetto: Reclamo ex art.51 CCI avverso la sentenza n. 3/2025 del
Tribunale di Venezia, pubblicata il 13 gennaio 2025
CONCLUSIONI
Per parte reclamante: previa sospensione ai sensi dell'art. 52 c.c.i.i. di ogni attività liquidatoria e di formazione del passivo, nonché del compimento di altri atti di gestione, e in totale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Fallimentare, n. 3/2025, resa all'esito del procedimento iscritto al n. 223-1/2024 di R.G., pubblicata in data 13 gennaio 2025 e notificata in pari data:
2 − rigettare il ricorso per la dichiarazione di fallimento di CP_1
proposto da in quanto infondato per le ragioni
[...] Controparte_3
esposte nel presente atto;
− in ogni caso revocare l'apertura della liquidazione giudiziale disposta nei confronti di Con vittoria di spese di Controparte_1
lite.
In via istruttoria
Si offrono in comunicazione, mediante deposito telematico in
Cancelleria:
A. copia conforme della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione
Fallimentare, n. 3/2025, resa all'esito del procedimento unitario iscritto al n. 223-1/2024 di R.G., pubblicata in data 13 gennaio 2025
e notificata in pari data;
e i seguenti documenti:
1. ricorso depositato davanti al Tribunale di Venezia ai sensi degli artt. 40 e s.s. c.c.i.i. da
Controparte_3
2. visura storica di bilancio relativo all'esercizio Controparte_1
chiuso al 31 dicembre 2023 e relativo verbale dell'assemblea dei soci, trasmessi ai sensi dell'art. 367 c.c.i.i. dal Registro delle imprese nell'ambito del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale;
3. dichiarazione trasmessa ai sensi dell'art. 367 c.c.i.i. dall
[...]
nell'ambito del procedimento di Controparte_4
apertura della liquidazione giudiziale;
3
4. documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 367 c.c.i.i. dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale;
5. bilancio contabile di relativo all'esercizio Controparte_1
chiuso al 31 dicembre 2023;
6. bilancio contabile di relativo all'esercizio Controparte_1
chiuso al 31 dicembre 2024;
7. registri i.v.a. 2024 di Controparte_1
8. comunicazioni periodiche i.v.a. di relative Controparte_3
all'anno 2024;
9. libro giornale di Moda relativo all'esercizio chiuso al Controparte_1
31 dicembre 2024.
Ragioni della decisione
Con atto iscritto a ruolo in data 12 febbraio 2025 , Parte_1
già amministratore unico di ha proposto reclamo Controparte_1
ex art. 51 CCII avverso la sentenza n.3/2025, pubblicata il 13 gennaio
2025 e notificata in pari data, con cui il Tribunale di Venezia dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della predetta società, in accoglimento dell'istanza di titolare di un Controparte_3
credito di euro 41.554,80, portato dal decreto ingiuntivo n.1349/2024 del 20 giugno 2024 emesso dal Tribunale di Modena.
Regolarmente notificato il reclamo ed il decreto di fissazione
4 dell'udienza alla Liquidazione Giudiziale nonché a Controparte_3
entrambi i reclamati hanno omesso di costituirsi.
All'udienza del 15 maggio 2025 sono comparsi i difensori del reclamante, che hanno precisato le conclusioni come sopra trascritte;
è comparsa altresì la curatrice della liquidazione giudiziale. Il
Collegio, dichiarata la contumacia delle parti non costituite, ha quindi trattenuto la causa in decisione.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia “considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
premesso che il creditore istante vanta un credito portato da decreto ingiuntivo per euro 44.976,68;
ritenuto che
la società versi effettivamente in stato di insolvenza Controparte_1
non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dall'inadempimento ai propri debiti e dall'irreperibilità presso la sede della società come risultante dal pignoramento notificatogli nell'agosto del corrente anno;
rilevato che
l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5,
CCI; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società…” dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di .. Controparte_1
5 Il reclamo è incentrato su di un unico motivo, relativo all'insussistenza, in capo alla società dei requisiti CP_1
dimensionali che costituiscono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
E' pacifico, secondo il dato normativo di cui al combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. d) e 121 CCII, che l'esonero dalla liquidazione giudiziale è accordato all' “impresa minore”, ossia all'imprenditore che negli esercizi relativi ai tre anni precedenti quello di deposito dell'istanza di fallimento provi di avere realizzato un attivo patrimoniale non superiore ad euro 300.000,00, ricavi non superiori ad euro 200.000,00 e che non abbia debiti superiori ad euro 500.000,00.
L'art.41, comma 4, CCII stabilisce che “Il debitore nel costituirsi, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata.”.
Va evidenziato che la è stata costituita in data 12 CP_5 CP_1
giugno 2023 ed iscritta al Registro delle Imprese il 14 giugno 2023, come risulta dalla visura sub doc.2.
Il reclamante ha prodotto, con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, il bilancio già depositato al Registro delle Imprese, nonché il bilancio contabile riferito al medesimo esercizio (docc. 2 e
6 5); con riguardo al periodo successivo, ha prodotto il bilancio contabile
(doc.6), considerato che alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale (9 gennaio 2025) non era ancora stato redatto il bilancio civilistico.
Dai predetti bilanci risultano, per il periodo in considerazione, un attivo patrimoniale e dei ricavi inferiori, rispettivamente, ad euro
300.000 e ad euro 200.000 (per il 2023 un attivo patrimoniale pari ad euro 38.104 e ricavi pari ad euro 165.019, per il 2024 un attivo patrimoniale pari ad euro 18.518,11 e ricavi pari ad euro 137.928,68).
Il dato dei ricavi trova altresì riscontro nel registro IVA e nelle relative liquidazioni periodiche (v. docc. 7 e 8).
I debiti, alla data del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, risultavano inferiori ad euro 500.000 (l'ultimo bilancio indica debiti per euro 72.075,75) e già l'istruttoria
“prefallimentare” aveva evidenziato l'inesistenza di debiti tributari e previdenziali (v. docc.3 e 4).
La curatrice, dott.ssa presente all'udienza, ha Persona_1
confermato i dati allegati al reclamo.
Ritiene pertanto il Collegio che, alla luce di quanto sopra esposto, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale vada accolto con conseguente revoca della stessa.
7 Il novellato art.147 T.U. Spese di Giustizia prevede, al primo comma, che “in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono
a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore”.
Ritiene il Collegio che l'apertura della liquidazione giudiziale sia imputabile alla società debitrice che, pur a seguito della notifica del ricorso, ha ritenuto di non costituirsi e pertanto non ha dimostrato al
Tribunale, come era suo onere ex art.121 CCII, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, lettera d), ciò che invece ha fatto in sede di reclamo.
Considerato che le parti reclamate sono rimaste contumaci, non opponendosi pertanto alla revoca della liquidazione giudiziale e che, come rilevato, la debitrice non si è costituita, non fornendo al
Tribunale la dimostrazione della natura di imprenditore minore, non sussistono i presupposti per la condanna delle reclamate alle spese di lite in favore del reclamante.
8
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento n.240/2025 R.G., così provvede:
1. In accoglimento del reclamo proposto da , Parte_1
revoca la sentenza n. 3/2025, depositata il 9 gennaio 2025 dal
Tribunale di Venezia, di apertura della liquidazione giudiziale di
Controparte_1
2. Accerta che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale
è imputabile a con ogni conseguenza in Controparte_1
ordine alle spese della procedura ed al compenso del curatore;
3. Rigetta l'istanza di condanna delle reclamate alla rifusione delle spese di lite.
Venezia, 15 maggio 2025
Il Presidente
dott. Guido Santoro
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Zanon
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Guido Santoro Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 240/2025 promossa da:
(C.F.: già Parte_1 C.F._1
amministratore unico di rappresentato e difeso Controparte_1
dagli avv.ti Alessandro Ventura e Damiano Tommasini del Foro di
1 Venezia, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Mestre –
Venezia, via Ca' Savorgnan n.9
RECLAMANTE
nei confronti di
DI Controparte_2 Controparte_3
[...]
RECLAMATI NON COSTITUITI
Oggetto: Reclamo ex art.51 CCI avverso la sentenza n. 3/2025 del
Tribunale di Venezia, pubblicata il 13 gennaio 2025
CONCLUSIONI
Per parte reclamante: previa sospensione ai sensi dell'art. 52 c.c.i.i. di ogni attività liquidatoria e di formazione del passivo, nonché del compimento di altri atti di gestione, e in totale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Fallimentare, n. 3/2025, resa all'esito del procedimento iscritto al n. 223-1/2024 di R.G., pubblicata in data 13 gennaio 2025 e notificata in pari data:
2 − rigettare il ricorso per la dichiarazione di fallimento di CP_1
proposto da in quanto infondato per le ragioni
[...] Controparte_3
esposte nel presente atto;
− in ogni caso revocare l'apertura della liquidazione giudiziale disposta nei confronti di Con vittoria di spese di Controparte_1
lite.
In via istruttoria
Si offrono in comunicazione, mediante deposito telematico in
Cancelleria:
A. copia conforme della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione
Fallimentare, n. 3/2025, resa all'esito del procedimento unitario iscritto al n. 223-1/2024 di R.G., pubblicata in data 13 gennaio 2025
e notificata in pari data;
e i seguenti documenti:
1. ricorso depositato davanti al Tribunale di Venezia ai sensi degli artt. 40 e s.s. c.c.i.i. da
Controparte_3
2. visura storica di bilancio relativo all'esercizio Controparte_1
chiuso al 31 dicembre 2023 e relativo verbale dell'assemblea dei soci, trasmessi ai sensi dell'art. 367 c.c.i.i. dal Registro delle imprese nell'ambito del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale;
3. dichiarazione trasmessa ai sensi dell'art. 367 c.c.i.i. dall
[...]
nell'ambito del procedimento di Controparte_4
apertura della liquidazione giudiziale;
3
4. documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 367 c.c.i.i. dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale;
5. bilancio contabile di relativo all'esercizio Controparte_1
chiuso al 31 dicembre 2023;
6. bilancio contabile di relativo all'esercizio Controparte_1
chiuso al 31 dicembre 2024;
7. registri i.v.a. 2024 di Controparte_1
8. comunicazioni periodiche i.v.a. di relative Controparte_3
all'anno 2024;
9. libro giornale di Moda relativo all'esercizio chiuso al Controparte_1
31 dicembre 2024.
Ragioni della decisione
Con atto iscritto a ruolo in data 12 febbraio 2025 , Parte_1
già amministratore unico di ha proposto reclamo Controparte_1
ex art. 51 CCII avverso la sentenza n.3/2025, pubblicata il 13 gennaio
2025 e notificata in pari data, con cui il Tribunale di Venezia dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della predetta società, in accoglimento dell'istanza di titolare di un Controparte_3
credito di euro 41.554,80, portato dal decreto ingiuntivo n.1349/2024 del 20 giugno 2024 emesso dal Tribunale di Modena.
Regolarmente notificato il reclamo ed il decreto di fissazione
4 dell'udienza alla Liquidazione Giudiziale nonché a Controparte_3
entrambi i reclamati hanno omesso di costituirsi.
All'udienza del 15 maggio 2025 sono comparsi i difensori del reclamante, che hanno precisato le conclusioni come sopra trascritte;
è comparsa altresì la curatrice della liquidazione giudiziale. Il
Collegio, dichiarata la contumacia delle parti non costituite, ha quindi trattenuto la causa in decisione.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia “considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
premesso che il creditore istante vanta un credito portato da decreto ingiuntivo per euro 44.976,68;
ritenuto che
la società versi effettivamente in stato di insolvenza Controparte_1
non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dall'inadempimento ai propri debiti e dall'irreperibilità presso la sede della società come risultante dal pignoramento notificatogli nell'agosto del corrente anno;
rilevato che
l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5,
CCI; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società…” dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di .. Controparte_1
5 Il reclamo è incentrato su di un unico motivo, relativo all'insussistenza, in capo alla società dei requisiti CP_1
dimensionali che costituiscono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
E' pacifico, secondo il dato normativo di cui al combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. d) e 121 CCII, che l'esonero dalla liquidazione giudiziale è accordato all' “impresa minore”, ossia all'imprenditore che negli esercizi relativi ai tre anni precedenti quello di deposito dell'istanza di fallimento provi di avere realizzato un attivo patrimoniale non superiore ad euro 300.000,00, ricavi non superiori ad euro 200.000,00 e che non abbia debiti superiori ad euro 500.000,00.
L'art.41, comma 4, CCII stabilisce che “Il debitore nel costituirsi, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata.”.
Va evidenziato che la è stata costituita in data 12 CP_5 CP_1
giugno 2023 ed iscritta al Registro delle Imprese il 14 giugno 2023, come risulta dalla visura sub doc.2.
Il reclamante ha prodotto, con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, il bilancio già depositato al Registro delle Imprese, nonché il bilancio contabile riferito al medesimo esercizio (docc. 2 e
6 5); con riguardo al periodo successivo, ha prodotto il bilancio contabile
(doc.6), considerato che alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale (9 gennaio 2025) non era ancora stato redatto il bilancio civilistico.
Dai predetti bilanci risultano, per il periodo in considerazione, un attivo patrimoniale e dei ricavi inferiori, rispettivamente, ad euro
300.000 e ad euro 200.000 (per il 2023 un attivo patrimoniale pari ad euro 38.104 e ricavi pari ad euro 165.019, per il 2024 un attivo patrimoniale pari ad euro 18.518,11 e ricavi pari ad euro 137.928,68).
Il dato dei ricavi trova altresì riscontro nel registro IVA e nelle relative liquidazioni periodiche (v. docc. 7 e 8).
I debiti, alla data del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, risultavano inferiori ad euro 500.000 (l'ultimo bilancio indica debiti per euro 72.075,75) e già l'istruttoria
“prefallimentare” aveva evidenziato l'inesistenza di debiti tributari e previdenziali (v. docc.3 e 4).
La curatrice, dott.ssa presente all'udienza, ha Persona_1
confermato i dati allegati al reclamo.
Ritiene pertanto il Collegio che, alla luce di quanto sopra esposto, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale vada accolto con conseguente revoca della stessa.
7 Il novellato art.147 T.U. Spese di Giustizia prevede, al primo comma, che “in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono
a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore”.
Ritiene il Collegio che l'apertura della liquidazione giudiziale sia imputabile alla società debitrice che, pur a seguito della notifica del ricorso, ha ritenuto di non costituirsi e pertanto non ha dimostrato al
Tribunale, come era suo onere ex art.121 CCII, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, lettera d), ciò che invece ha fatto in sede di reclamo.
Considerato che le parti reclamate sono rimaste contumaci, non opponendosi pertanto alla revoca della liquidazione giudiziale e che, come rilevato, la debitrice non si è costituita, non fornendo al
Tribunale la dimostrazione della natura di imprenditore minore, non sussistono i presupposti per la condanna delle reclamate alle spese di lite in favore del reclamante.
8
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento n.240/2025 R.G., così provvede:
1. In accoglimento del reclamo proposto da , Parte_1
revoca la sentenza n. 3/2025, depositata il 9 gennaio 2025 dal
Tribunale di Venezia, di apertura della liquidazione giudiziale di
Controparte_1
2. Accerta che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale
è imputabile a con ogni conseguenza in Controparte_1
ordine alle spese della procedura ed al compenso del curatore;
3. Rigetta l'istanza di condanna delle reclamate alla rifusione delle spese di lite.
Venezia, 15 maggio 2025
Il Presidente
dott. Guido Santoro
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Zanon
9