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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/10/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati: 1) Dott. MARCELLO MAGGI - Presidente
2) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
3) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2102 – 2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale DA
– difesa e rappresentata dall'Avv. Valletta Maria Lucia Parte_1
E difeso e rappresentato dall'avv. Giuseppe D'agostino Parte_2
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE- MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato congiuntamente il 24/06/2025 le parti indicate in epigrafe dichiaravano quanto segue: che avevano contratto matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, in Taranto, il giorno 22.04.1999, con atto trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 19, parte 2, serie A, anno 1999; che dall'unione coniugale, in data
07.10.2004 in Taranto era nata una figlia di nome oramai maggiorenne;
che l'unione era Per_1 naufragata senza possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, le parti adivano questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso che prevede un trasferimento immobiliare.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza del 09/10/2025, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e dell'accordo depositato per la predetta udienza che prevede un trasferimento di bene immobile ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e dell'accordo depositato, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole, rispecchia la situazione patrimoniale e ne consente l'omologazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
29.12.1975, e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in Taranto, il Parte_2 giorno 22.04.1999, con atto trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n.
19, parte 2, serie A, anno 1999;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1 Pt_2 in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nel
[...] successivo accordo che prevede un trasferimento di bene immobile depositato all'udienza del
09/10/2025, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 10/10/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi
2) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
3) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2102 – 2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale DA
– difesa e rappresentata dall'Avv. Valletta Maria Lucia Parte_1
E difeso e rappresentato dall'avv. Giuseppe D'agostino Parte_2
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE- MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato congiuntamente il 24/06/2025 le parti indicate in epigrafe dichiaravano quanto segue: che avevano contratto matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, in Taranto, il giorno 22.04.1999, con atto trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 19, parte 2, serie A, anno 1999; che dall'unione coniugale, in data
07.10.2004 in Taranto era nata una figlia di nome oramai maggiorenne;
che l'unione era Per_1 naufragata senza possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, le parti adivano questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso che prevede un trasferimento immobiliare.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza del 09/10/2025, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e dell'accordo depositato per la predetta udienza che prevede un trasferimento di bene immobile ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e dell'accordo depositato, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole, rispecchia la situazione patrimoniale e ne consente l'omologazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
29.12.1975, e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in Taranto, il Parte_2 giorno 22.04.1999, con atto trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n.
19, parte 2, serie A, anno 1999;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1 Pt_2 in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nel
[...] successivo accordo che prevede un trasferimento di bene immobile depositato all'udienza del
09/10/2025, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 10/10/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi