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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 07/01/2025 al n. 26 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
(C.F.: ) nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
24/08/1971 , rappresentato e difeso dall'Avv. Castaldo Orsola
e da
(C.F.: ) nata ad [...] il [...] Parte_2 C.F._2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Castaldo Orsola
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/01/2025 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CE il 21.2.1996, dalla cui unione nascevano due figlie nata ad [...] il [...] e Persona_1
nata ad [...] il [...], entrambe maggiorenni ed autonome Persona_2
economicamente,
Le parti precisavano in ricorso che con sentenza n. 1830/2019 del 10.7.2019 il Tribunale di
Nola aveva pronunciato la separazione personale tra detti coniugi e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate in data 25.2.2025 , le parti si riportavano al ricorso chiedendo la sola declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio in quanto entrambi dichiarano di essere autonomi economicamente e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, così come le figlie ormai maggiorenni ed indipendenti.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza n. 1830/2019 del 10.7.2019 del Tribunale di Nola, risultata non impugnata.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali il Tribunale prende atto del fatto che entrambe le parti non hanno formulato richiesta di corresponsione di assegno divorzile, stante la rispettiva autonomia economica delle stesse e che le figlie, maggiorenni, sono economicamente autosufficienti.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
nato ad [...] il [...] e nata ad Parte_1 Parte_2
CE (NA) il 05/10/1977 , il giorno 21.2.1996 in CE, trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile di detto Comune (parte 1, serie II, anno 1996);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.p.c. come introdotto dalla L.149/2022
c) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 26/02/2025
Il Presidente
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 07/01/2025 al n. 26 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
(C.F.: ) nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
24/08/1971 , rappresentato e difeso dall'Avv. Castaldo Orsola
e da
(C.F.: ) nata ad [...] il [...] Parte_2 C.F._2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Castaldo Orsola
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/01/2025 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CE il 21.2.1996, dalla cui unione nascevano due figlie nata ad [...] il [...] e Persona_1
nata ad [...] il [...], entrambe maggiorenni ed autonome Persona_2
economicamente,
Le parti precisavano in ricorso che con sentenza n. 1830/2019 del 10.7.2019 il Tribunale di
Nola aveva pronunciato la separazione personale tra detti coniugi e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate in data 25.2.2025 , le parti si riportavano al ricorso chiedendo la sola declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio in quanto entrambi dichiarano di essere autonomi economicamente e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, così come le figlie ormai maggiorenni ed indipendenti.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza n. 1830/2019 del 10.7.2019 del Tribunale di Nola, risultata non impugnata.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali il Tribunale prende atto del fatto che entrambe le parti non hanno formulato richiesta di corresponsione di assegno divorzile, stante la rispettiva autonomia economica delle stesse e che le figlie, maggiorenni, sono economicamente autosufficienti.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
nato ad [...] il [...] e nata ad Parte_1 Parte_2
CE (NA) il 05/10/1977 , il giorno 21.2.1996 in CE, trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile di detto Comune (parte 1, serie II, anno 1996);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.p.c. come introdotto dalla L.149/2022
c) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 26/02/2025
Il Presidente
Dott.ssa Vincenza Barbalucca