Sentenza 15 luglio 2016
Massime • 1
Nel caso di pluralità di illeciti plurisoggettivi, la confisca di valore può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può eccedere nel "quantum" né l'ammontare del profitto complessivo, né - in caso di imputato cui non sono attribuibili tutti i reati accertati - il profitto corrispondente ai reati specificamente attribuiti al soggetto attinto dal provvedimento ablatorio. (Fattispecie relativa ai delitti di associazione a delinquere, truffa aggravata e frode informatica in concorso, in cui era stata disposta la confisca, per l'intero ammontare del profitto, nei confronti dei diversi correi).
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 marzo 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha applicato, a norma dell'art. 444 c.p.p., la pena richiesta dalle parti nei confronti di Giacomo M. e Mattia F. in ordine ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione tra privati e a più fatti di corruzione. 1.1. A Mattia F., responsabile dell'area tecnica della società Serenissima Ristorazione s.p.a. e incaricato delle procedure di affidamento dei contratti di lavoro edili da parte della stessa impresa e di quelle appartenenti al medesimo gruppo societario, si contesta, in concorso con Giacomo M. e con altri coimputati, di avere stipulato più patti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/07/2016, n. 33755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33755 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2016 |
Testo completo
33755/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. GIACOMO FUMU - Presidente N. 2123 Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 11440/2015 Dott. STEFANO FILIPPINI Dott. SERGIO BELTRANI - Consigliere - Dott. IGNAZIO PARDO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HI MA N. IL 09/04/1974 avverso la sentenza n. 10636/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 06/12/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/07/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO FILIPPINI Амбо тоUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. A Bo che ha concluso per l'anomminililifà del Wa زه F Udito, per la parte civile, 'Avv Loops fianluca, de ha dieets & corersfille зебегаUdit i difensor Avv. Na cello Reloma de si riporta a ricouse ve chiede l'e либоl'accoglimento. : RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 6.12.2013, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia del 1.3.2012, che aveva condannato, tra gli altri, HI MA alla pena di anni due mesi quattro di reclusione per i reati ascritti di cui ai capi A, B, C e D (rispettivamente, artt. 416, 640 comma 2 n. 1, 640 ter comma 2 e 476 cod.pen.), con confisca dei beni sequestrati sino alla concorrenza di € 807.276,87 e condanna al pagamento di una provvisionale di € 100.000,00 in favore del Comune di Montalto di Castro.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di configurabilità del reato associativo e di quello di frode informatica, nonché di loro attribuzione al CC, di trattamento sanzionatorio, di confisca per equivalente e di provvisionale.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 416 cod. pen. con riferimento alla mancata integrazione del reato. Evidenzia, al riguardo, di essere stato ritenuto responsabile del reato associativo, mentre, a ben vedere, difetterebbe il requisito minimo soggettivo dei correi (posto che, all'accordo criminoso tra il CC e la Aquila, il AM era estraneo, avendo solo preso parte a singole condotte a partire dal 2009).
2.2. inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 640 e 640 ter cod.pen., che non potrebbero concorrere.
2.3. inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 322 ter cod.pen. dal momento che l'importo della confisca per equivalente non tiene conto della somma di € 224.864,73 già restituita al Comune dal CC;
non ricorre l'ipotesi della impossibile esatta quantificazione del danno;
è illegittima la moltiplicazione delle confische (a quella nei confronti del CC si sommano quelle verso la Aquila e il AM), che giunge a duplicare il preteso profitto del reato.
2.4. inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 133 cod.pen. dal momento che non appaiono adeguatamente valutate né la 1 . confessione né la restituzione di somme operata.
2.5. contraddittorietà della motivazione con riferimento alla conferma della provvisionale, che è sproporzionata rispetto a quella imposta alla Aquila e non tiene conto delle somme già restituite al Comune dal Naredecchia. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere rigettato per essere infondati tutti i motivi proposti.
1. Quanto al primo motivo, trattasi di valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 ). Inoltre la doglianza riproduce pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello, attraverso una lettura critica delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale per come interpretate dal giudice di prime cure, ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera e si limita a censurare genericamente. Invero la Corte territoriale ha adeguatamente considerato la circostanza, prospettata nei motivi di appello, della sussistenza del numero minimo di correi per integrare il reato associativo, ma è pervenuta ad escludere la tesi difensiva sul condivisibile rilievo che lo schema operativo seguito dagli imputati a partire dal 2006 (successivamente ad iniziali episodi del 2005 che avevano coinvolto solo CC e Aquila) prevedeva l'emissione di fatture fittizie da parte del AM verso la Aquila dopo che questa aveva consentito i pagamenti al CC, aveva una struttura necessariamente triangolare, con conseguente ovvio coinvolgimento, non occasionale, dei tre soggetti. Dunque, alla iniziale occasionalità della collaborazione tra i tre, si è poi sostituita, come ammesso anche dal CC (cfr. sentenza di appello), la programmazione di indeterminati nuovi episodi di false fatturazioni, con incarico al AM di reperire altre fatture false (poi emesse dalla Consulting & ER e da VI RI). Diretta, e non più mediata dal CC, a partire da un determinato momento, è stata poi la relazione tra AM e Aquila, dimostrata dalla emissione di fatture del AM verso il Comune e di assegni verso la Aquila. Logica e adeguata, dunque, è la motivazione offerta dai giudici del merito rispetto al ritenuto reato associativo.
2. Il secondo motivo è inammissibile poiché introduce una questione non 2 dedotta in appello. Invero, in quel grado si è discusso, per effetto del motivo di gravame, della riconducibilità del reato di cui al capo C al CC, non già della questione giuridica inerente alla astratta possibilità di concorso (formale) tra le previsioni di cui all'art. 640 e 640 ter cod.pen.. La doglianza è dunque inammissibile poiché, per costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dall'odierno Collegio, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello trova la sua "ratio" nella necessità di evitare - che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame." (Cass. Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Rv. 256631).
3. Quanto al terzo motivo di ricorso, deve ancora rilevarsi che trattasi di motivo infondato. In relazione alla quantificazione del profitto, trattasi di valutazioni di merito adeguatamente motivate dal giudice di appello, anche tramite il richiamo alla motivazione del primo grado;
dal complessivo argomentare si coglie che i giudici di appello hanno giustificato la ragione per la quale il profitto è stato complessivamente indicato in oltre un milione di euro, che da tale importo, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, è stata detratta la somma restituita dal CC, che correttamente l'entità della confisca deve essere pari all'intero profitto nei confronti di ciascun correo (Cass., 26.9.2013, n. 42641), che l'importo del danno stimato dal CT è parziale (cfr. ultime tre pagine della sentenza di appello). Più nello specifico, in relazione alla questione del limite individuale della confisca, l'infondatezza della doglianza emerge dalla attenta analisi degli orientamenti di legittimità che, nel caso di pluralità di illeciti plurisoggettivi, propendono per affermare che la confisca di valore può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato. Sarà l'espropriazione a non poter eccedere nel "quantum" nè l'ammontare del profitto complessivo né, in caso di imputato cui non sono attribuibili tutti i reati accertati, il profitto corrispondente ai reati specificamente attribuiti al soggetto attinto dal provvedimento ablatorio (si 3 i veda, in termini, Cass., sez. 3, n. 27072 del 12/05/2015). In termini analoghi si erano già espresse anche le SS.UU. di questa Corte, allorchè (in tema di responsabilità da reato degli enti), nel caso di illecito plurisoggettivo, avevano ritenuto corretta l'applicazione del principio solidaristico, che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente;
pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti, anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non potrà essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso (cfr. S.U. n. 26654 del 27/03/2008).
4. Inammissibile è pure la doglianza mossa in relazione all'art. 133 cod.pen., dal momento che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione di congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (sez. 5 n. 5582 del 30/9/2013, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in - ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per le circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (sez. 2 n. 36245 del 26/6/2009, Rv. 245596). Nel caso di specie è ampiamente illustrata la ragione della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., e in motivazione si dà atto del comportamento collaborativo dell'imputato, pur considerando la ingente entità del danno e la protrazione nel tempo della condotta predatoria.
5. Quanto infine alla conferma della provvisionale, che sarebbe sproporzionata rispetto a quella imposta alla Aquila e non terrebbe conto delle somme già restituite al Comune dal Naredecchia, l'ultima pagina della motivazione di appello offre ampia giustificazione rispetto ad analoga 4 8 doglianza mossa in quella sede. A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata. (cfr. Cass., sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, Rv. 263486).
6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile nel grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute nel grado dalla parte civile Comune di Montalto di Castro, che liquida in complessivi € 3.510,00 oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA. Così deciso, il 15 luglio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Stefano Filippini dr. Giacomo Fumu Plann DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE CLED2 AGO 2016 IL CARC ERE EMA.DI Claudia Pianelli E O N 5