Sentenza 7 marzo 2003
Commentario • 1
- 1. Corte europea dei diritti umani, quinta sezione, sentenza del 10 luglio 2008, causa n. 3394/03, Medvedyev e altri c. Franciahttps://www.asgi.it/ · 10 luglio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2003, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
LLO O B DEZ 26-10-72 Esp I IN N 3394 /03 D STA PO art. 22 tab. all.B D.P.R. 69 IM 0 33 A D TE URBLIC ESEN DEL PODDI LIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ESPROPRIAZIONE PER SEZIONE PRIMA CIVILE PUBBLICA UTILITA' ACCESSIONE INVERTITA RISARCIMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PRESCRIZIONE R.G.N. 9440/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente Consigliere Dott. Francesco FELICETTI 7786 Cron. Dott. Aldo CECCHERINI 1 Rel. Consigliere див Consigliere Rep. Dott. Sergio DI AMATO Ud. 20/09/02 Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AR AN, AN AR RI TT, SA EM, CI RI CR, AN AR ZO, LO IN, AN AR AN NATO 2/9/52, AN AR RI TT NATA 1/3/54, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUCREZIO CARO 38, presso l'avvocato NICOLA CECI GINISTRELLI, che li rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
f - ricorrente contro 2002 COM REGGIO CALABR elettivamente domiciliato in ROMA IA, 1661 VIA DEI GRACCHI 130, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO NERI, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 141/99 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 29/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2002 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Ginistrelli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il tribunale di Reggio Calabria, con sentenza depo- da sitata il 3 novembre 1990, respinse la domanda proposta TO AP MB ed altri, con atto notificato in data 11 novembre 1982, nei confronti del Comune di Reggio Calabria, per il risarcimento del danno subito in conseguenza della occupazione acquisitiva di un'area di proprietà degli attori. L'area era stata occupata in via d'urgenza in base a decreto prefettizio in data gennaio 1974, ed era stata trasformata per effetto del- la costruzione di un edificio scolastico, ma la proce- com-dura espropriativa non era stata successivamente pletata. Il Tribunale dichiarò prescritto il diritto al 2 risarcimento del danno, che gli attori avevano subito per l'occupazione acquisitiva di un terreno di loro proprietà, e per la realizzazione su di esso dell'opera (una scuola) dichiarata di pubblica utilità. Nel giudizio di appello, la Corte di Reggio Cala- bria, accertato che il momento perfezionativo dell'occupazione acquisitiva si era verificato alla da- ta 18 settembre 1976, nella quale, successivamente alla scadenza del biennio di occupazione illegittima, si era ri- determinata la radicale trasformazione del suolo, formò la sentenza di primo grado, ritenendo applicabile prescrizione decennale, e condannò il termine di l'appellato Comune al risarcimento del danno liquidato in £ 430.835.520. Detta sentenza fu però cassata dalla Suprema corte con sentenza 17 aprile 1996, che rinviò alla corte di Messina per l'accertamento della eventua- le prescrizione del diritto nel termine quinquennale, applicabile alla fattispecie. Riassunta la causa dal Comune in contraddittorio con i proprietari danneggiati, la Corte messinese, giu- dicando in sede di rinvio, con sentenza 29 marzo 1999 ha confermato la sentenza di primo grado. La Corte ha osservato che le deduzioni in fatto svolte dai AP MB nell'atto di riassunzione e negli scritti suc- cessivi erano state formulate per la prima volta nel 3 giudizio di rinvio, ed erano inammissibili, essendo stato l'annullamento pronunciato per violazione di leg- ge, e dovendo in tali casi il giudice di rinvio pronun- ciare entro i limiti segnati dalla sentenza di cassa- zione ed in base ai presupposti di fatto dalla stessa accertati anche in via implicita, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo. Nel merito, la Corte ha ritenuto comunque infondate le deduzioni in fatto tendenti а spostare la data di compimento della fattispecie acqui- sitiva. Per la cassazione della sentenza di appello, non notificata, ricorre la parte soccombente con quattro mezzi, con atto notificato il 26 aprile 2000. Il Comune di Reggio Calabria ha depositato controricorso. Entram- be le parti hanno depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denunzia la falsa appli- cazione dell'art. 394 c.p.C.; si deduce che nella spe- cie non esistevano, nel giudizio di rinvio, presupposti di fatto dalla Corte suprema considerati, in sede di annullamento, come accertati anche in via implicita. Con il secondo motivo si denunzia l'omessa o insuf- ficiente motivazione della sentenza impugnata sul mede- simo punto della prescrizione del diritto. Il tema 4 dell'esistenza dei requisiti necessari per un'occupazione inizialmente legittima non era estraneo al giudizio di rinvio, perché il difetto di essi deter- mina l'illegittimità, ab origine, dell'occupazione d'urgenza, e l'illiceità permanente dell'opera pubbli- ca, impedendo la decorrenza del termine prescrizionale dell'azione di risarcimento, costituiva un punto deci- sivo della controversia. Su questi punti la Corte ter- ritoriale non avrebbe dato sufficiente ragione dei mo- tivi per disattendere le tesi degli odierni ricorrenti.
1.1. I due motivi, che propongono sotto il duplice profilo della violazione di legge e del difetto di mo- tivazione le medesime questioni, devono essere esamina- ti congiuntamente. Essi sono infondati. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il principio di diritto cui il giudice di rinvio deve uniformarsi ai sensi dell'articolo 384, primo comma c.p.c. è costituito dalla regola giuridica assunta dalla Corte di Cassazione nella sentenza di an- nullamento, anche quale premessa logico - giuridica della decisione adottata, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni di fatto o di diritto che siano il presupposto di quel- la decisione (Cass. 8 ottobre 1999 n. 11290, Sez. un. 11234 S dell'art. 384 cpv. c.p.c. La decisione della causa nel merito, nel giudizio di legittimità, è consentita lad- dove la Corte accerti che non occorrono ulteriori inda- gini in fatto, ma non vera la proposizione reciproca, vale a dire che la mancata decisione nel merito compor- ti l'accertamento della necessità di ulteriori indagini in fatto. Infatti, tale accertamento è compiuto dalla Corte ai soli fini della decisione della causa nel me- rito nello stesso giudizio di legittimità. Laddove il vizio che conduce all'annullamento sia la violazione di come nel caso qui esaminato il legge sostanziale giudizio in questione è condotto sulla sola base degli elementi prospettati nel ricorso e nel controricorso, senza alcuna possibilità di esperire indagini sugli at- ti di causa, al fine di accertare positivamente l'àmbi- to delle questioni dibattute nel giudizio di appello e non pregiudicate dal punto esaminato nel giudizio di legittimità. E' conseguentemente, compito del giudice del rinvio, davanti al quale la causa sia stata rias- sunta, accertare l'incidenza concreta, nella definizio- ne della controversia, del principio di diritto affer- mato dalla Corte di legittimità, sulla base delle que- stioni devolute al suo esame;
e ciò, sia che si tratti perché assorbi- di domande ed eccezioni non esaminate nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza an- te 7 28 ottobre 1997 n. 10598, Sez. un. 27 febbraio 1962 n. 370). Nel caso in esame, avendo la Corte d'appello ri- tenuto non ancora maturata al momento della notifica- zione della citazione introduttiva del giudizio 1 la prescrizione decennale, la premessa implicita del di- battito, oggetto del precedente giudizio di legittimità era la rilevanza della diversa durata del tempo occor- rente al verificarsi della prescrizione, nel senso che detto tempo doveva ritenersi trascorso о meno, al mo- mento della notificazione dell'atto di citazione, a se- conda che la prescrizione fosse quinquennale o decenna- le. E poiché il punto della sentenza di appello che identificava anche solo implicitamente il dies a quo del decorso del termine di prescrizione non era stato investito dalla parte resistente con ricorso incidenta- le, sul punto doveva ritenersi formato il giudicato. La sentenza impugnata, avendo dichiarato inammissibili su tali basi le nuove deduzioni in punto di fatto proposte dalla parte privata, mentre ha fatto corretta applica- zione delle norme sul giudizio di rinvio, ha assolto adeguatamente il dovere di motivazione della decisione.
1.2. Non costituisce obiezione pertinente a quanto precede il fatto che, nella sua precedente sentenza di annullamento con rinvio, questa Corte non si sia avval- sa del potere di decidere la causa nel merito, a norma 6 nullata, e che in seguito all'annullamento della sen- tenza si ripropongano, sia che si tratti di questioni nuove, conseguenti alla formulazione, nella sentenza di cassazione, del principio di diritto da applicare al caso concreto.
1.3. Nella memoria illustrativa depositata, i ri- correnti si richiamano alle due sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in data 30 maggio 2001, Belvedere s.r.l.
contro
Italia, e NA e TU
contro
Italia. In base а queste sentenze, l'accessione invertita è istituto di creazione giuri- sprudenziale, le cui incertezze applicative sono in contrasto con il principio di legalità stabilito in ma- teria dall'art. 1 del protocollo addizionale alla Con- venzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo; e la prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dal momento in cui gli interessati abbiano avuto la certezza di essere privati del diritto di proprietà, mentre è arbitraria l'individuazione del termine iniziale nel momento in cui l'occupazione d'urgenza sia divenuta sine titulo o nel momento in cui l'opera pubblica sia stata completata. Si sostiene quindi che la corte territoriale erroneamente, aveva quale termine di oltre che immotivatamente indicato - una pretesa data di decorrenza della prescrizione - 8 completamento dei lavori, omettendo ogni altro accerta- mento al riguardo. In altri giudizi, nei quali tali questioni assume- vano rilievo decisivo, questa Corte ha ritenuto neces- sario rimetterne l'esame alle Sezioni unite, trattando- si di questioni di particolare importanza (ordinanza interlucutoria di rimessione alla SS.UU. in data 11 maggio 2001 nel procedimento n. 8446/01). Nel caso pre- sente, al contrario, detti rilievi sono inammissibili, perché toccano questioni estranee al giudizio fin dall'origine, o tali divenute in corso di causa per non averle la parte che vi aveva interesse diligentemente riproposte nei gradi di impugnazione. E' infatti estra- neo al presente giudizio fin dall'origine il tema della legittimità dell'istituto dell'accessione invertita, E della sua compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non avendo gli odierni ricorrenti mai chiesto la restituzione degli immobili occupati si- ne titulo, né il risarcimento del danno conseguito ad una violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: essi, invece, hanno chiesto il risarcimento del danno subito in conseguenza della perdita del diritto di proprietà, cagionato dal comportamento illegittimo della Pubblica amministrazione. Ma anche il tema della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento è estraneo al è diventato per l'acquiescenza dellagiudizio, о 10 parte alle statuizioni contenute in proposito nelle sentenze pronunciate nei precedenti gradi di merito. Posto, infatti, che in primo grado fosse stata fatta questione di individuazione del dies a quo oltre che della durata della prescrizione, la parte, soccomben- te in punto di durata del termine, avrebbe avuto l'onere di riproporla al giudice di appello;
posto poi che ciò avesse fatto, la parte, vincitrice in appello solo in punto di durata, di fronte al ricorso per cas- sazione proposto dall'Amministrazione soccombente su quello stesso punto, avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale per far valere la questione del termine iniziale di decorrenza. L'omesso adempimento di tali oneri processuali comporta che, quando pure si assumes- se trattarsi di questione sulla quale in primo grado vi era stata controversia, su di essa si sarebbe formato il giudicato interno. E' poi da ricordare che le preclusioni processuali, subordinando la tutela giurisdizionale all'osservanza di tempi e di forme, non danno luogo al sacrificio del diritto sostanziale, quale che sia il rango di quest'ultimo. Esse sono funzionali ad un corretto ed 10 efficiente sistema processuale, e come tali sono comuni alla maggior parte degli ordinamenti europei. Per que- sta stessa ragione si è ritenuto che "il diritto comu- nitario non impone ai giudici nazionali di sollevare d'ufficio un motivo basato sulla violazione di disposi- zioni comunitarie, qualora l'esame di tale motivo li obblighi a rinunciare al principio dispositivo alla cui Osservanza sono tenuti (...) il principio dispositivo secondo il quale l'iniziativa di un processo spetta al- le parti e il giudice può agire d'ufficio solo in casi eccezionali in cui il pubblico interesse esige il suo impulso attua concezioni condivise dalla maggior par- te degli Stati membri quanto ai rapporti tra lo Stato e il singolo, tutela i diritti di difesa e garantisce il regolare svolgimento del procedimento, in particolare preservandolo dai ritardi dovuti alla valutazione dei motivi nuovi" (Corte di Giust. CE 14 dicembre 1995, in cause riunite C-430/93 e C-431/93).
2. Con il terzo motivo si denunzia la falsa appli- cazione dell'art. 2935 C.C. in relazione all'art. 938 c.c. L'acquisto della proprietà del suolo da parte del- la Pubblica amministrazione, nella fattispecie dedotta in causa, coincideva con il momento della realizzazione per intero dell'opera ritenuta funzionale a quell'interesse, non essendo sufficiente una realizza- 11 וי zione solo parziale dell'opera, mentre la sentenza dava atto che nel 1976 l'edificio scolastico non era ancora ultimato. L'interesse all'accertamento della circostan- za sarebbe nato dall'annullamento della precedente sen- tenza di appello, e le richieste istruttorie sul punto conseguentemente essere accolte nel giudizio dovevano di rinvio. Il motivo è inammissibile. Si tratta, infatti, di questione di merito che non risulta dalla sentenza im- pugnata, e che è proposta per la prima volta in Cassa- zione.
3. Con il quarto motivo si denunzia l'insufficiente e contraddittoria motivazione sulla condanna alle spese del giudizio di rinvio, malgrado la compensazione delle spese degli altri gradi. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha fatto puntuale applicazione del principio di soccomben- za, mentre il mancato esercizio del potere discreziona- le di compensazione parziale o totale delle spese del giudizio non è sindacabile in questa sede di legittimi- tå
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma, in camera dí consiglio, il 12 giorno 20 settembre 2002. Il Consigliere estensore Alto Calen Aldo Ceccherini fire 13 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO art. 22 tab. all.B D.P.R. 642 DEL 26-10-72 Il Presidente Giovanni Losavio дотилоний bezione Civil Cider/20 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 28.5.2003 versate € 129,11 serie 4 al n.20371 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Antonella Fontana драгае