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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 9167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9167 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 43160 / 2024 all'udienza del 23/09/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Francescangeli Barbara - pec: Parte_1
, giusto mandato a margine del Email_1 ricorso;
- ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo CP_1
Iandolo, pec: t, in virtù di procura generale Email_2 alle liti a rogito del notaio Repertorio n. 37875 del 22.3.2024, Persona_1
- resistente
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/11/2024 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare il proprio al riconoscimento dell' assegno d'invalidità e/o della pensione d'inabilità, dalla data della domanda amministrativa del 10/03/2023 con condanna al pagamento delle spese di lite da attribuire al procuratore antistatario. Deduceva: - di essere portatore di una grave invalidità fisica e che sussistevano i requisiti ex artt. 12 e 13 L118/71;
- che in data 10.3.2023 il ricorrente inoltrava alla sede di competenza istanza CP_1 rivolta ad ottenere i requisiti sopra indicati e la Commissione non li riconosceva;
- che il ricorrente proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.;
- che in sede di ATP il ctu non riconosceva nessuno dei requisiti richiesti;
- che la parte ricorrente in data 18.11.2024 depositava atto di contestazione;
- che veniva depositato il presente ricorso in quanto la relazione del CTU era oggetto di rilievi e critiche con riferimento alle patologie che affliggevano il ricorrente;
in particolare deduceva come non fosse stato correttamente valutato lo stato morboso. Concludeva come sopra. Si costituiva l' eccependo l'improponibilità del ricorso in quanto non era possibile CP_1 verificare la tempestività dell'opposizione; l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo;
nel merito deduceva la infondatezza della pretesa. Nominato un CTU, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. La parte ricorrente in data 18.11.2024 ha depositato le proprie contestazioni come appare dalla consolle del giudice e in data 25.11.2024 ha iscritto il presente procedimento, per cui il ricorso è tempestivo. Il ricorrente assumeva come motivo posto a base della opposizione la non adeguata valutazione delle patologie indicate specificamente contestando la perizia soprattutto con riguardo al non bene valutato complessivo stato morboso e deficit visivo occhio dx, improvvisi cedimenti del ginocchio, calo di forza alle mani con secondo dito a scatto a sinistra, scoliosi, frattura trimalleolare operata con placca e viti a livello del perone. Pertanto, si ritiene che i motivi di opposizione siano specificati ed il ricorso sia ammissibile. Per quanto attiene la pretesa, l'accertamento riguarda l'assegno di invalidità e la pensione d'inabilità. Per quanto riguarda le prestazioni richieste, il CTU del presente procedimento ha concluso affermando che il ricorrente: “è da ritenersi Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 75% - settantacinque per cento
– (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88), con decorrenza dal mese di agosto 2024”. Si ritiene che la perizia sia immune da vizi logici e debba essere condivisa da questo giudice. Pertanto, si dichiara parte ricorrente invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 75% dall'agosto 2024 (data successiva alla presentazione della domanda amministrativa del 10/03/2023). Le spese di lite si compensano, stante il riconoscimento positivo ma successivo del requisito. Si pongono a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente dato l'esito CP_1 positivo della perizia.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
- accoglie il ricorso,
- dichiara il ricorrente invalido al 75% ex art. 13 L. 118/71 dal mese di agosto 2024;
- compensa le spese di lite;
- condanna l' le spese di CTU, liquidate con separato atto. CP_1
Roma, 23.09.2025.
Il Giudice
(Provvedimento redatto con ausilio Ufficio per il Processo – Dott. Lorenzo Maria Gatta)